Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 155 Disposizioni generali

1. Le attrezzature e gli impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinte ed individuate con specifiche campiture e sigle nella tavola "Disciplina dei suoli e modalità di intervento".

2. Le attrezzature e gli impianti di cui al presente Capo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

  • - Servizi Per Il Culto (Sd)

. Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)

  • - Servizi Per L'istruzione Di Base (Sb)
  • - Servizi Per L'istruzione Superiore (Si)
  • - Servizi Socio Sanitari (Sh)
  • - Servizi Sportivi Coperti (Ss)
  • - Servizi Tecnici (St)
  • - Servizi Amministrativi (Sa)
  • - Servizi Cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto
  • - Aree per interventi di edilizia residenziale sociale

Il mutamento d'uso tra le sottocategorie, purché all'interno della medesima categoria, non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Oltre che sulle tavole del Piano Operativo "Usi del suolo e modalità d'intervento", queste aree sono indicate per ciascuna trasformazione rilevante sulle schede pertinenti, quando esse sono complementari ad un intervento, significativo per le aree circostanti, che necessita di una direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

4. Nelle aree ‘di progetto' l'intervento è riservato in via primaria all'Amm./ne Comunale. Qualora fosse indispensabile la realizzazione di un'opera pubblica su un'area la cui cessione gratuita è legata ad intervento privato, e non fosse raggiunto un accordo preventivo riguardante la cessione del terreno, per tale intervento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere tramite variante urbanistica all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla contemporanea riconsiderazione dell'intervento collegato.

5. Quando l'intervento riguardi la realizzazione di edifici da parte di Enti pubblici, Associazioni pubbliche od organizzazioni del privato sociale, necessari per servizi che rientrano nelle finalità di questi soggetti e che rivestono un effettivo interesse pubblico, è possibile l'intervento diretto del soggetto gestore del servizio su aree che possiede o di cui ha la disponibilità.

6. Quando l'area di progetto riguarda servizi che non siano istituzionalmente riservati ad Enti Pubblici, è ammesso l'intervento di soggetti privati che abbiano la disponibilità delle aree e siano in possesso di adeguato titolo per la gestione di attività di interesse pubblico. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

7. E' ammesso l'intervento diretto quando il soggetto attuatore opera su mandato di Ente od Istituzione pubblica che l'abbia scelto sulla base di una procedura concorsuale. L'intervento è comunque subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo e le modalità attuative dell'intervento: tale convenzione non potrà essere stipulata in mancanza di un contratto con l'Ente o l'Istituzione pubblica per la quale si agisce.

8. Non sono compresi nelle attrezzature e impianti, di cui al presente Capo, i servizi realizzati da privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

9. Per la progettazione degli spazi e attrezzature di interesse generale devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve in ogni caso essere assicurata l'accessibilità di ogni tipologia di utente.

10. Nelle aree per servizi di uso pubblico ‘esistenti', fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V e VI delle presenti norme, possono essere ammessi interventi di nuova edificazione, demolizioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, nella misura necessaria a garantire:

  • - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi
  • - il mantenimento di un'area permeabile minima pari al 30% della SF del lotto urbanistico di riferimento.

11. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo, gli aventi titolo su aree ad edificazione speciale per standard ‘di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti;
  • - l'impianto di vivai.

Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano operativo ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021