Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 154 Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale. Contenuti e finalità.

1. La disciplina di cui al presente Titolo contiene specifiche disposizioni per le aree interessate da infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti o di progetto, e interessa l'intero territorio comunale; è finalizzata alla definizione di azioni coerenti e coordinate per il mantenimento o il miglioramento dei livelli di qualità degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi.

2. La disciplina di cui al presente Titolo è articolata come segue:

  • a) Capo I - Aree, attrezzature e servizi di interesse comune
  • b) Capo II - Spazi aperti di uso pubblico
  • c) Capo III - Infrastrutture per la mobilità
  • d) Capo IV - Reti e infrastrutture tecnologiche

Le aree ed infrastrutture di cui al presente Titolo (comprese le relative fasce di rispetto, ove previste) sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento"

3. Ogni attività, uso o intervento previsto dal Piano Operativo deve perseguire la realizzazione, il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture, attrezzature e servizi di cui al presente Titolo.

4. Le disposizioni di cui al presente Titolo perseguono il miglioramento dei livelli di qualità urbana, ambientale ed edilizia e dei requisiti di accessibilità degli insediamenti. Concorrono altres&igrave alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, storico-culturali, paesaggistiche del territorio, costituendo integrazione e complemento della disciplina delle Tutele di cui al Titolo IV.

5. I progetti riguardanti la realizzazione di nuove strutture viarie devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto).

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021