Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 142 Aree per depositi di materiali edili

1. Nelle aree individuate con la sigla "CI.3" negli elaborati cartografici serie QP02 "Usi del suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili, non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

E' tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 3, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di tettoie temporanee e facilmente amovibili, solo se strettamente necessarie al corretto stoccaggio delle merci e al ricovero dei macchinari, previa presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria. E' ammessa inoltre l'installazione di box da destinare a uffici a stretto servizio delle attività insediate con una superficie max di 50 mq. L'installazione di tali manufatti deve comunque rispettare un indice di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 20% dell'area dell'insediamento. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%. L'insediamento dovrà rispettare la trama agricola esistente.

3. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al punto 2, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti.

4. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - alla presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria;
  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;
  • - all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito; le pavimentazioni carrabili dovranno presentare caratteristiche di permeabilità, escludendo elementi che trasformino in modo irreversibile le caratteristiche agricole dei suoli.
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità agli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • - al mantenimento delle alberature ad alto fusto eventualmente esistenti sul lotto.
  • - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti. Tali interventi comprendono l'installazione di una barriera esterna sempreverde di altezza a regime di almeno m 3,00 e di profondità non inferiore a 5 ml, tale da precludere la vista delle recinzione e dei i materiali depositati.
  • - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

5. E' facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che la realizzazione dell'insediamento non rechi alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

6. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);

7. Una volta intervenuta la cessazione dell'attività di deposito in aree a pericolosità idraulica molto elevata, non sono ulteriormente applicabili le disposizioni del presente articolo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021