Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 133 Utilizzo degli immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola.

1. Fatte salve diverse disposizioni e/o limitazioni contenuta nella disciplina dei singoli tessuti del territorio urbanizzato, è sempre consentita all'imprenditore agricolo l'utilizzazione di immobili a destinazione d'uso industriale o commerciale, ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 75 della LR 65/2014.

2. Gli immobili di cui al comma 1, se di proprietà dell'imprenditore agricolo , costituiscono parte della dotazione aziendale ma la loro consistenza non può essere trasferita all'interno del fondo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021