Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 132 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Fatte salve le specifiche disposizioni della disciplina dei singoli ambiti rurali, e le norme contenute al capo I Titolo IV, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie di cui al precedente art.131, rispettivamente al comma 1, lett.b al comma 2, anche per gli imprenditori agricoli non professionali ;
  • - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie che eccedono i limiti di cui al precedente art.131 comma 1, lett. b)
  • - la trasformazione di annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, da parte dei soli imprenditori agricoli professionali (IAP).

2. Gli interventi sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico -testimoniale;
  • - mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime di cui all'art.121;
  • - rispetto delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi fissati dall'art.124 per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021