Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 131 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola in assenza di piano aziendale

1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola esistenti, fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del Titolo IV, se ammessi dalle norme relative ai singoli ambiti territoriali, sono consentiti, in assenza di programma aziendale, gli interventi previsti all'art. 71 comma 1 e 1.bis della LR 65/2014, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale, non comportino il mutamento della destinazione d'uso e siano rispettate le seguenti disposizioni:

  • a) gli interventi pertinenziali sono ammessi solo per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine è ammessa la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti e il loro accorpamento, se compatibile con le norme del capo I titolo IV , all'edificio principale fino al raggiungimento della SE preesistente. Resta fermo che i volumi secondari legittimi in muratura costituenti componenti di interesse storico testimoniale degli assetti insediativi di origine rurale - quali stalletti, porcilaie, pollai, piccole tettoie, forni, etc. devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive.
  • b) Le addizioni volumetriche sono ammesse solo una tantum e per gli imprenditori agricoli professionali nei seguenti limiti:
    • - mc 100 per le abitazioni rurali;
    • - 10% del volume esistente e comunque non oltre 300 mc di volume per gli annessi agricoli;
  • c) gli interventi edilizi devono rispettare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi indicati all'art. 124.

2. Sono inoltre ammessi per gli imprenditori agricoli professionali (IAP),ove previsto dalla disciplina delle singole aree rurali e sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano con quelli risultanti da interventi di addizione volumetrica una tantum di cui al precedente comma, lett. b. Nel caso di trasferimento di volume dall'annesso agricolo all'abitazione rurale deve essere dimostrato che tale volume non è più necessario alla conduzione dell'azienda

3. Fatte salve diverse disposizioni della disciplina dei singoli ambiti rurali, gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono comportare l'aumento al massimo di una unità residenziale abitativa, ove siano presenti nell'edificio unità residenziali, alle seguenti condizioni:

  • - che non sia modificata la destinazione d'uso agricola;
  • - che la nuova unità residenziale non abbia una Superficie utile abitabile (Sua) inferiore a mq. 70.

4. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, di ripristino di edifici, di sostituzione edilizia, finalizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per 15 anni dalla realizzazione degli interventi. Nel caso in cui vengano destinate ad attività agrituristica porzioni di annessi agricoli, senza piano di miglioramento agricolo, deve essere dimostrato che gli stessi non sono più necessari alla conduzione dell'azienda

5. Gli interventi di sostituzione edilizia e di trasferimento di volumetrie su edifici con destinazione d' uso agricola ricadenti negli ambiti A1, A2, A3 e A4, sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021