Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 127 Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime.

1. E' disciplinata dal presente articolo la realizzazione nel territorio rurale - e nelle aree ad esso assimilate, degli annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5 della L.R. 65/14 e art. 6 del reg 63/R, articolati nelle seguenti tipologie:

  • a) annessi agricoli per le aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale;
  • b) annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.

2. Tali annessi sono edifici o manufatti esclusivamente destinati ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali (rimesse di mezzi e macchinari, locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, manufatti per ricovero di animali, tettoie, etc.), nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone.

Tali annessi non sono riconfigurabili, né è in alcun modo ammessa la loro riutilizzazione con diversa destinazione.

3. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale - in attuazione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale dettate dal Piano Strutturale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina del PIT/Piano Paesaggistico Regionale - la loro realizzazione non è consentita nelle seguenti aree o ambiti:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - Aree boscate (art. 70);
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) ;
  • - ambito A2.1- aree agricole di versante (art. 109)
  • - Ambito A5.1 Area periurbana di Montemurlo (art. 117);
  • - Ambito A5.2 Area periurbana di Bagnolo (art. 118)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

3. La realizzazione di "Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime" è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62);
  • - varchi territoriali (art. 73)

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1, lett. a (aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale), è consentita esclusivamente alle aziende agricole sprovviste di annessi agricoli e che mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,5 e un'unità colturale (UC).

5. La dimensione massima degli annessi è da correlare alle seguenti superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali e deve essere comunque commisurata alla dimensioni e alle reali esigenze dell'azienda :

superficie coltivata (per colture ortoflorovivaistiche specializzate)
compresa tra mq 4.000,00 e 8.000 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (per vigneti e frutteti) compresa tra mq
15.000,00 e 30.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (per oliveto in coltura specializzata e
seminativo irriguo) compresa tra mq 20.000,00 e 40.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (seminative, seminativo arborato, prato,
prato irriguo) compresa tra mq 30.000,00 e 60.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (castagneti) compresa tra mq 50.000,00
e 100.000,00 mq
fino a 40 mq totali di SE
superficie coltivata (bosco) compresa tra mq 150.000,00 e
300.000,00 mq
fino a 25 mq totali di SE

6. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto 1, lett. B (non collegabili alle superfici fondiarie minime da coltivare), sotto forma di costruzioni di tipo stabile è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento semintensivo di bestiame;
  • b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c) allevamento di fauna selvatica;
  • d) cinotecnica;
  • e) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile

7. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 6 deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda, che deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF).

8. Di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, in relazione al benessere animale:

Per i casi riferibili alla lettere a) allevamento semintensivo, secondo i seguenti rapporti:

Tipo di allevamentoSup. max per capo
BOVINICapo adulto12 mq /capo
Vitellone10 mq /capo
Vitello o manzetta5 mq /capo
EQUINIFattrice o stallone10 mq /capo
Fattrici con Puledro12 mq /capo
Pony8 mq/capo
OVINI/CAPRINIPecora o capra da rimonta2 mq /capo
Pecore e capre con agnello o capretto2,50 mq /capo
Agnello o capretto0,50 mq /capo
Arieti2,50 mq/capo
SUINICapo adulto1,2 mq /capo
Verro o scrofa3,0 mq /capo
Magrone0,6 mq/capo
Lattonzolo0,3 mq /capo
CUNICOLIConiglio riproduttore0,4 mq /capo
Coniglio da ingrasso0,4 mq /capo
AVICOLIOvaiola0,3 mq/capo
Pollo da ingrasso0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli EQUINI

9. Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:

  • a. da abitazioni e case sparse ml. 100
  • b. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive ml. 150

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente ASL;

Relativamente all’allevamento dei bovini:

I pagliai e i fienili devono essere separati dagli altri edifici.

Il locale di mungitura comprende la sala di attesa, la sala di mungitura, la stanza di raccolta del latte ed il locale motori; di seguito sono riportate le dimensioni massime consentite dei locali:

Sala di attesa 1,3 mq /capo
Sala mungitura 4 mq /capo
Locale raccolta latte20 mq
Locale motori10 mq

I locali per lo stoccaggio degli alimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

LocaleDimensioni mc/capo
Fienile20
Pagliaio14
Sili orizzontali10
Silos verticali3

Per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento a seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

Per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:

numero alveariSuperficie massima
Da 1 a 5030 mq
Oltre 50 + 0,80 ad alveare, fino a un massimo di 100 mq

Per la lavorazione del latte (caseificio):

latte trasformato giornalmente in quintali (q)Superficie massima
Oltre 1 q , fino a 10+ 20 mq/q
Oltre 1 q , fino a 10+ 20 mq/q
Oltre 10 q fino a 100 q+ 15 mq/q

Per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco e necessario disporre di una superficie fondiaria minima di 50.000 mq per la realizzazione di una superficie massima di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito da realizzare in aggiunta ai precedenti tipi di annessi;

Per i casi riferibili alla lettera c) allevamento di fauna selvatica , deve essere mantenuta una densita di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNASup. per capoMq/capo
FAGIANODai 30 ai 60 giorni0,5
Oltre i 60 giorni1
PERNICIDai 30 ai 60 giorni0,25
Oltre i 60 giorni1
LEPRI100 mq all’aperto
UNGULATI5000 mq all’aperto

Per i casi riferibili alla lettera d), installazione di annessi per la cinotecnica la stessa è consentita alle seguenti condizioni:

  • la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai "canili rifugio", devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalla l.r. 59/09 e il relativo regolamento di attuazione DPGR 38/R/2011 Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:
    • - da abitazioni e case sparse: ml. 100
    • - da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive: ml 150
    • - da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria): ml 50

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente ASL oltre a rispettare le seguenti condizioni;

  • - il canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e non superiore a 20 unità;
  • - la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire uno standard minimo di mq. 100 per cane;
  • - i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dal DPGR 38/R/2011 e, comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente, con altezza max di m 2.40;
  • - i box devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione e deve soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile;
  • - è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di SE max. di mq. 30, oltre a mq. 1 per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti regole architettoniche ed edilizie:
    • - H. max in gronda ml. 2,70;
    • - tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura;
    • - la planimetria dell'edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente rettangolari, ed essere realizzato attraverso l'uso dei materiali facilmente rimovibili e recuperabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
  • - la recinzione di delimitazione dell'area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • - dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

In caso di cessazione di attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

10. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

11. Fuori dai casi di cui ai commi 4 e 7 del presente articolo, è comunque consentita a tutte le aziende ‘minime’ di cui all’art.121, punto 1, lett. c), ivi comprese quelle che mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC), l’installazione di annessi agricoli sotto forma di manufatti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, semplicemente appoggiati al suolo senza opere di fondazione, con caratteristiche tipologiche e dimensionali analoghe a quelle previste per i manufatti agricoli amatoriali di cui all’art.130.

12. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 lett. a) e b) è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  • - che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  • - le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno o fabbricati, o mutamenti di destinazione d’uso agricola dei fabbricati esistenti o collegati alla superficie agricola di riferimento, nei 10 anni precedenti;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell’azienda agricola, in particolare per gli annessi legati all’allevamento, l’azienda deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF);
  • - l’intervento proposto non deve eccedere una superficie utile lorda di 500 mq, soglia oltre la quale l’intervento è soggetto a piano attuativo.
  • - L’annesso deve essere localizzato in coerenza con i caratteri del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricade;
  • - Le costruzioni dovranno essere realizzate secondo le tipologie indicate da ARSIA e dovranno essere realizzati in legno, in muratura tradizionale o con elementi prefabbricati debitamente intonacati. Deve essere previsto un solo piano fuori terra di altezza commisurata all’attività da svolgere, comunque non superiore a 6.50 metri nel colmo;
  • - Ogni nuovo annesso agricolo dovrà essere realizzato con riferimento alla sostenibilità ambientale, con scelte progettuali orientate all’eco efficienza energetica e nel rispetto delle risorse essenziali del territorio. In particolare è prescritto l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell’energia richiesta negli annessi di cui al comma 1 lett. B;
  • - Gli annessi legati all’allevamento devono garantire in primo luogo il benessere animale;.
  • - Gli annessi dovranno essere dotati di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all’irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta;
  • - Deve essere prevista apposita concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua, opportunamente dimensionate sulla base degli animali allevati;
  • - la realizzazione di locali interrati o seminterrati, è indicata anche per la realizzazione di locali accessori o per vani destinati al ricovero dei mezzi agricoli, nel caso in cui vi sia una conformazione del terreno favorevole. Non sono invece ammessi locali totalmente interrati per il ricovero dei mezzi agricoli, qualora l’accesso debba avvenire per mezzo di rampe scavate nel suolo pianeggiante;

13. Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1, le aziende devono motivare il fabbisogno e il dimensionamento dell’annesso agricolo allegando al progetto apposita documentazione:

  • - tecnico-agronomica nella quale siano specificati ed evidenziati in modo dettagliato l’anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell’azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l’intervento);
  • - la finalità dell’intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l’intervento;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - rilievo della infrastrutturazione rurale: percorsi storici, vegetazione di corredo, boschetti, sistemazione agrarie storiche ed eventuale vegetazione ripariale dei terreni collegati alla realizzazione dell’annesso;
  • - la verifica di conformità dell’intervento al presente Piano Operativo;
  • - l’indicazione di massima dei tempi di realizzazione dell’intervento;
  • - gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell’intervento attraverso un piano finanziario di investimento.

Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 lett. b) la documentazione deve altresì contenere:

  • - descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi con elaborato relativo all’intervisibilità delle strutture;
  • - idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui o l’utilizzo del carico di nitrati secondo quanto disposto dalla direttiva nitrati 91/676/Cee (d.p.g.r 46/R/2008) e nel rispetto della vulnerabilità idraulica dell’area.

Nel caso di allevamenti semibradi deve essere redatto un apposito piano di pascolo che deve contenere:

  • - Individuazione della superficie pascolabile;
  • - Il carico massimo di animali per ettaro e per anno;
  • - le modalità di rotazione del pascolamento;
  • - la compatibilità rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi;
  • - eventuale presenza di pozzi e sorgenti per uso umano.

Nel caso che il pascolo interessi aree boscate vale quanto previsto all’art. 70 c. 5 delle presenti NTA.

14. Con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare su fondi inferiori ai minimi;
  • - mantenere la destinazione d'uso agricola di tale annesso;
  • - mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • - realizzare eventuali interventi di recupero dei percorsi storici, delle sistemazioni idrauliche agrarie storiche, integrazione di siepi, filari e boschetti e ricostituzione della vegetazione ripariale ;
  • - a realizzare eventuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistico;
  • - rimuovere e rimettere in pristino o stato dei luoghi una volta cessata di utilizzo agricolo.

15. La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato,anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021