Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 126 Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali

1. La realizzazione degli annessi agricoli e dei manufatti aziendali è ammessa solo se necessari alla conduzione del fondo e, in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, quando sia stata verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di rudere.

2. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale - in attuazione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale dettate dal Piano Strutturale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina del PIT/Piano Paesaggistico Regionale - la loro realizzazione non è consentita nelle seguenti aree o ambiti:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47)
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53)
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61)
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63)
  • - Aree boscate (art. 70)
  • - ambito A1- Faggi di Javello (art. 107)
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108), ad esclusione del sottoambito A2.1
  • - Ambito A5.1 Area periurbana di Montemurlo (art. 117)
  • - Ambito A5.2 Area periurbana di Bagnolo (art. 118)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 )
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176)

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - alberi monumentali (art.71)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

3. La realizzazione di "manufatti aziendali " e di "annessi agricoli " è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44)
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74)
  • - aree a rischio archeologico (art. 62)
  • - varchi territoriali (art. 73)

4. Manufatti aziendali

1. Si definiscono "manufatti aziendali permanenti" i manufatti che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti e platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - volumi tecnici ed altri impianti consimili;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazione, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura dei foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati di cemento o altro manufatto;

5. Parametri dimensionali per tettoie e manufatti prefabbricati

  • - altezza massima in gronda: ml 4,00, superficie coperta max 40 mq ;
  • - volume: non superiore al 10% del volume esistente, escluso la residenza.

Le strutture a tunnel possono essere realizzate solo nell'ambito A.5 Ambito della Piana Agricola

L'installazione di manufatti aziendali permanenti è consentita esclusivamente alle aziende identificabili come di ‘elevata' o di ‘media capacità produttiva' e alle aziende che in via prevalente esercitano l'attività di allevamento ai sensi dell'art. 127 delle presenti norme, esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente consentiti.

L'installazione di manufatti aziendali non necessita dell'approvazione di un P.A.P.M.A.A. ma è comunque subordinata al rilascio di un permesso a costruire. La relativa istanza contienegli elementi prescritti dalle vigenti norme regionali e deve essere accompagnata da:

  • - relazione agronomica che dimostri la necessita del manufatto per comprovate esigenze produttive;
  • - l'impegno alla integrale rimozione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo, mediante stipula di idoneo atto d'obbligo debitamente registrato.

La relazione agronomica deve contenere:

  • - l'anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell'azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l'intervento);
  • - la finalità dell'intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali delle strutture in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - indicazione delle opere di mitigazione previste ove necessarie.

I manufatti aziendali che, una volta cessata la necessità di utilizzo, non siano stati integralmente rimossi, sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni urbanistico-edilizie.

6. Annessi agricoli stabili

Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo produttivi o di supporto alle attività aziendali. Indipendentemente dalle tipologie, tali annessi non sono configurabili o riconfigurabili - né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione o riutilizzazione con diversa destinazione neppure a titolo temporaneo o saltuario.

Gli annessi agricoli stabili si articolano in:

  • a) annessi nei quali è consentita la permanenza continuativa di persone, quali "centri aziendali" (sedi amministrative aziendali, uffici, spazi di esposizione e vendita, mense per il personale, spogliatoi, etc.);
  • b) annessi nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).

La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo a) è consentita esclusivamente alle aziende agricole "ad elevata capacità produttiva".

La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo b) è consentita sia alle aziende "di elevata capacità produttiva" che alle aziende ‘a media capacità produttiva'.

Le superfici fondiarie minime necessarie per la realizzazione di annessi agricoli sono definite dall'art. 121.

I nuovi annessi agricoli debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la realizzazione potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di cui all'art. 74 della LR 65/2014;
  • - le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno, o mutamenti di destinazione d'uso agricola dei fabbricati esistenti, nei 10 anni precedenti;
  • - le aziende devono dimostrare il possesso, ed il mantenimento della produzione su superfici fondiarie minime non inferiori a quelle stabilite dal Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola cos&igrave come risultanti dal programma aziendale;
  • - debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricadono;
  • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, privilegiando criteri di edilizia sostenibile e fabbricati in legno, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali;
  • - l'annesso dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta.

Nel caso di aziende biologiche è obbligatoria la realizzazione di una area da adibire al compostaggio aziendale.

Gli annessi agricoli possono essere realizzati, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati. Il dimensionamento dei locali interrati o seminterrati deve in ogni caso essere esplicitamente compreso e computato nella documentazione tecnico-agronomica di corredo al Programma Aziendale.

Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 Aprile 2007, non possono mutare destinazione d'uso agricola. Gli annessi rurali con inizio lavori antecedente al 15 Aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della LR 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo e sempreché tale mutamento sia consentito dalla disciplina comunale vigente all'epoca della costruzione.

Il mutamento parziale o totale della destinazione d'uso agricola abusivamente realizzato in violazione delle disposizioni di cui sopra, anche in assenza di opere edilizie, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

La realizzazione di annessi agricoli stabili è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021