Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 123 Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati al mutamento della destinazione d'uso agricola, come di seguito specificato. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali.

2. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi nel rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III e IV, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.137 delle presenti norme - dal progetto edilizio correlato.

3. Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione ambientale significativi dal punto di vista dell'interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - la conservazione e/o il ripristino delle formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo, di individui arborei tutelati ai sensi della normativa vigente, favorendo al contempo, per quanto possibile,l'eliminazione di specie infestanti aliene;
  • - la rinaturalizzazione delle fasce di vegetazione ripariale;
  • - la manutenzione delle rete scolante artificiale principale, le opere di intercettamento, raccolta e convogliamento delle acque superficiali, e gli interventi finalizzati in genere alla difesa dell'integrità fisica dei suoli e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco o di contenimento, terrazzamenti, lunette, ciglionamenti, acquidocci, scoline, fossi, etc.) - con priorità per gli elementi qualificativi che caratterizzano le aree con sistemazioni agrarie tradizionali di cui all'art. xx - con materiali e modalità costruttive fedeli alla tradizione dei luoghi;
  • - la tutela e/o il recupero dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  • - il recupero e la manutenzione della sentieristica nelle aree boscate, consentendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - il completamento, potenziamento o creazione di corridoi ecologici - anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva - e gli interventi finalizzati in genere alla protezione della fauna selvatica.

Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale, soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora e l'ordinaria manutenzione ambientale che è comunque obbligatoria.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a parti del territorio ricadenti in area vincolata, in aree con sistemazioni agrarie tradizionali o in aree di valore naturalistico (vincoli D. lgs 42/2004 ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ambiti di pertinenza delle emergenze storiche, etc.) devono prestare particolare attenzione, nelle valutazioni e nella proposta di miglioramento ambientale, alla salvaguardia delle emergenze e all'eliminazione degli elementi di degrado e di criticità del territorio.

5. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio comprendenti "aree boscate", di cui all'art. 70, devono prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale.

6 I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che comprendono aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui all'art. 69 devono contenere i relativi progetti di impianto.

7. Il Regolamento Edilizio può dettare disposizioni di dettaglio per gli interventi di sistemazione ambientale' di cui al presente articolo, con particolare riferimento a:

  • a) lo schema di convenzione per l'attuazione degli interventi;
  • b) le modalità di rilievo del contesto ambientale per la definizione degli interventi;
  • c) le modalità tecniche eventualmente da privilegiare nell'esecuzione degli interventi;
  • d) le specie vegetali idonee per i progetti di impianto, ivi compresi quelli finalizzati alla ricostituzione e/o al completamento delle fasce di vegetazione ripariale;
  • e) le garanzie fideiussorie di corredo alla convenzione.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021