Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 121 Operatori agricoli

1. Ai fini degli interventi urbanistico-edilizi disciplinati dalle norme di cui al presente Titolo, i soggetti che nel territorio rurale svolgono attività agricole o attività ad esse connesse - come qualificate da disposizioni comunitarie, statali o regionali - sono ripartiti in quattro categorie, sulla base dei caratteri distintivi di seguito specificati. Tali caratteri devono essere attestati dai soggetti interessati all'avvio dei procedimenti relativi agli interventi disciplinati dal presente Titolo.

a) Aziende agricole ‘ad elevata capacità produttiva':

Sono le aziende che:

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta superiore alle due unità colturali (UC), cos&igrave come definite dal seguente punto 3;
  • - impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU);
  • - rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile.

b) Aziende agricole ‘a media capacità produttiva':

Sono le aziende che:

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra una e due unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno una unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
  • - rivolgono al mercato almeno un terzo della produzione lorda vendibile.

c) Aziende agricole ‘minime':

sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due categorie precedenti

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC);
  • - rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile.

d) Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero:

Sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle tre categorie precedenti.

2. Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

3. Si definisce unità colturale (UC) il mantenimento in coltura di superfici fondiarie non inferiori a:

  • - 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 10 ha per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  • - 30 ha per altre superfici boscate ed assimilate come definite dalla normativa regionale, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'art. 3 della L.R. 16 luglio 1997, n. 49, le superfici fondiarie minime di cui sopra sono ridotte del 30%.

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto dal P.T.C. provinciale, l'unità colturale (UC) si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra indicate.

4. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui al punto 3 introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Piano Operativo, l'adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021