Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 119 Ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

1. Si tratta delle aree agricole adiacenti l'Agna caratterizzate, nella parte sopra la vecchia Montalese, da una tessitura di piccola e media dimensione, e dalla compresenza di colture arboree (vite e oliveto) ed erbacee (seminativi) e nella parte a sud della vecchia Montalese dalla presenza di una vasta area destinata all'ortoflorovivaismo.

All'interno del Ambito A6 è stato individuato il sotto Ambito A6.1: Area ortoflorovivaistica.

2. Obiettivi

  • - la riduzione del rischio idraulico
  • - la conservazione degli spazi agricoli residui come varchi inedificati ed il contenimento della dispersione insediativa
  • - il recupero degli edifici e la riqualificazione ambientale delle pertinenze degli insediamenti sparsi
  • - la salvaguardia delle emergenze architettoniche e delle testimonianze di valore storico documentale presenti sul territorio
  • - la ricostituzione o riqualificazione del corridoio ecologico dell'Agna attraverso il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici
  • - la preservazione delle aree di naturalità presenti (vegetazione riparia) e dell'equipaggiamento vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove possibile, la consistenza
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico
  • - il raccordo tra i percorsi storici d'accesso ai versanti Pistoiese e Pratese delle colline che delimitano la Val d'Agna e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali lungo l'Agna
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale
  • - la promozione di forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali, anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce
  • - la valorizzazione gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali

3. Interventi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - il recupero di aree abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, aree di sosta e di uso pubblico;
  • - tutti gli interventi di conservazione, manutenzione e ripristino della rete scolante e dei muretti a secco purché sia rispettato l'uso dei materiali esistenti e le tecniche costruttive tradizionali (pietra, muratura a secco etc.).
  • - opere di difesa idrogeologica;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);

Negli spazi adiacenti agli edifici esistenti la realizzazione di attrezzature pertinenziali (quali piscine, impianti sportivi ed altri manufatti) è ammessa solo se compatibile con le caratteristiche ed i valori del paesaggio agrario tradizionale.

Gli interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio ed alle sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati e, in genere, significative alterazioni alla morfologia dei luoghi, sono ammessi solo previa verifica, con apposita relazione, del loro corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento.

La realizzazione di strutture per attività di interesse sociale, di aree pubbliche attrezzate, di parcheggi, ecc., in ambiti esterni ai sistemi insediativi, è ammessa solo previa verifica della compatibilità degli interventi con le finalità di conservazione dei valori ambientali del territorio di riferimento.

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa, con le limitazioni previste nel Titolo III, l'istallazione di:

  • - annessi e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - annessi per produzioni agricole minori di cui all'art.127;
  • - serre, ad esclusione delle serre stabili, di cui all'art. 128;
  • - manufatti temporanei di cui all'art.129;
  • - annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021