Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 118 Ambito A5.2 - Area periurbana di Bagnolo

1 .Sono le aree agricole, individuate dal Piano operativo, in coerenza con il PS, limitrofe al territorio urbanizzato di Bagnolo a cui Il Piano operativo affida una funzione di connessione ecologica e fruitiva collegata al potenziamento della ricettività del Comune. Si tratta di aree agricole caratterizzate da una maglia agraria semplice destinata a seminativo, interessate dalla presenza di strutture sportive ricreative all'aperto che il Piano operativo intende potenziare (impianti sportivi e pesca sportiva) e da un edificato storico di elevato valore architettonico da valorizzare prediligendo la funzione turistico ricettiva.

2. Obiettivi

In queste aree il Piano operativo persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - la ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale
  • - la configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria
  • - la promozione di forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali, anche attraverso la creazione di punti di sosta attrezzati, itinerari, percorsi di mobilità dolce
  • - la valorizzazione gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali
  • - la realizzazione di nuove strutture turistico ricettive mediante il riutilizzo degli edifici esistenti
  • - la bonifica delle aree degradate

3. Interventi ammessi

Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - usi agricoli aziendali;
  • - usi agricoli amatoriali;
  • - usi pubblici;
  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.);
  • - spazi di parcheggio con fondo permeabile, nella misura strettamente necessaria alla conduzione delle attività consentite ed in forme compatibili con il contesto di riferimento.

Ad esclusione delle aree riconosciute dal PO, contrassegnate da apposito segno grafico negli elaborati in scala 1:5.000 destinate a deposito di materiali edili di cui all'art. 142. Il deposito di materiali all'aperto è ammesso solo se connesso ad operazioni di carattere transitorio.

Gli interventi connessi con le attività di cui sopra non devono comunque comportare modifiche sostanziali alla morfologia dei terreni ed agli assetti fondiari caratterizzanti la tessitura territoriale.

4. Nuova edificazione

Nelle aree di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titoli III:

  • - l'installazione delle serre temporanee e stagionali di cui art.128;
  • - l'installazione dei manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale, di cui all'art. 130;
  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei di cui all'art.129.

Nelle presenti aree sono consentite solo recinzioni in rete a maglia sciolta, senza parti in muratura fuori terra. Sono consentite deroghe per comprovate esigenze di sicurezza solo nelle parti soggette ad usi specialistici.

5. Prescrizioni

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà garantire:

  • - la tutela della tessitura agraria ;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il riordino e l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d'insieme del paesaggio.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021