Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 116 Ambito A5 - Piana agricola

1. L' Ambito della piana è costituito dalle aree agricole che non sono state interessate dalla espansione edilizia del decennio 1965 - 1975 conseguente al processo di industrializzazione del territorio. In queste aree si conservano i manufatti e le sistemazioni dell'appoderamento ottocentesco in modo quasi integrale. L'ambito è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia e presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso, con poche siepi e altri elementi vegetazionali di corredo.

All'interno dell'Ambito A5 sono stati individuati i seguenti ambiti:

  • - Ambito A5.1: Area periurbana di Montemurlo
  • - Ambito A5.2: Area periurbana di Bagnolo

2. Obiettivi

  • - la conservazione degli elementi e delle parti dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità poderale e interpoderale; sistemazioni idraulico-agrarie di piano);
  • - la realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante;
  • - il miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi attraverso l'introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della viabilità poderale, delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano;
  • - la ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività ecologica;
  • - la formazione di un sistema di servizi e connessioni verdi che assicurino un miglioramento della qualità e funzionalità degli insediamenti circostanti;
  • - la difesa e lo sviluppo delle attività agricole e la tutela della permeabilità dei suoli;
  • - la riqualificazione ambientale del paesaggio del territorio aperto, con il mantenimento delle aree libere tra gli insediamenti di Oste, Montemurlo e Bagnolo;
  • - la realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idraulico.

3. Interventi sugli spazi aperti:

Sono ammessi, previo parere dell'autorità idraulica competente, se dovuto, i seguenti interventi:

  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
  • - di norma sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che non superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti. I movimenti eccedenti sono subordinati all'approvazione di un programma aziendale supportato da studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità.
  • - la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi pedonali e piccole aree di sosta per le attività di tempo libero.
  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - l'impianto di vivai nelle aree agricole poste al di sopra della nuova strada provinciale montalese;

Non sono ammessi:

  • - la conduzione di attività inquinanti e/o pregiudizievoli ai fin della regimazione idraulica;
  • - il tombamento anche parziale dei corsi d'acqua, se non per creare attraversamenti pedonali e carrabili da attuare solo previo parere dell'Autorità Idraulica competente;
  • - alterazioni o artificializzazioni dell'alveo e delle sponde ad eccezione degli interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi come interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali;
  • - interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;

Ad eccezione delle opere a rete, non sono consentiti interventi, anche di iniziativa pubblica, che interrompano la continuità delle aree agricole.

Ogni intervento dovrà tendere ad allargare la sezione dei corsi d'acqua, al fine di valorizzare le condizioni di habitat naturale: è obbligatorio mantenere i manufatti idraulici di pregio presenti e, nel caso di documentata impossibilità, è consentito l'uso di tecniche d'intervento a basso impatto ambientale.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali).

Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare a qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

Nelle aree poste al di sopra della nuova Montalese è consentito l'impianto di vivai a pieno campo, con essenze che non precludano la visuale delle aree sovrastanti, a condizione che venga garantita la conservazione della maglia poderale e l'orditura dei campi esistente, nonché il mantenimento della viabilità storica e il carattere di ruralità dei sentieri poderali sia in termini morfologici che dimensionali. Il rispetto della compatibilità delle caratteristiche richieste per la salvaguardia degli assetti paesaggistici dovrà essere verificato in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma successivo.

Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;
  • - devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di mq. 2.000 o che preveda adeguamenti della viabilità esistente, è assoggettata a preventivo rilascio di permesso di costruire.

Sono consentite, ad esclusione delle aree poste al di sopra della Nuova Provinciale Montalese, limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non dovranno avere un'estensione superiore a 1/5 dell'intera area destinabile a vivaio, nel solo caso in cui l'intervento preveda:

  • - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fossi d'acqua pubblica alle dimensioni necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi
  • - la cessione di un'area di profondità pari a 10 mt dall'argine del fosso Meldancione, e la realizzazione e cessione di un percorso pedonale e ciclabile lungo il fosso
  • - il recupero delle aree da bonificare
  • b) Interventi di viabilità:

Deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la sua valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale.

5. Interventi di nuova edificazione:

Salvo limitazioni dettate al capo III del Titolo III, è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Serre di cui all'art. 128;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129;
  • - Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all'art. 130.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021