Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 115 Ambito A4 - Collina urbana

1. L'ambito A4 è costituito prevalentemente da aree agricole pedecollinari, caratterizzate dalla presenza e diffusione delle consociazioni tipiche del paesaggio collinare toscano e delle sistemazioni idraulico - agrarie storiche terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Sono aree collinari, ben accessibili dagli ambiti antropizzati, che svolgono un importante funzione per la qualità della vita degli abitati, sia come riserva di aree di libera fruizione e sia per la localizzazione di attività di rilevante interesse pubblico.

2. Obiettivi

  • - sviluppo della produzione agricola polifunzionale integrata, con attività connesse capaci di integrare il reddito agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio rurale
  • - sviluppo dell'agricoltura semiprofessionale e amatoriale quale fonte di prodotti destinati prevalentemente ai mercati locali
  • - sostegno al mantenimento degli ordinamenti colturali tipici locali e all'arricchimento del mosaico colturale
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti
  • - tutela dei caratteri morfotipologici del patrimonio edilizio storicizzato costituente componente identitaria del patrimonio territoriale
  • - tutela e valorizzazione della maglia stradale storica, anche per favorire l'organizzazione di una rete di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri in grado di collegare i siti di pregio ambientale e storico e per la promozione della valenza panoramica e paesaggistica dei tracciati viari
  • - realizzazione di percorsi enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva diffusa
  • - la riqualificazione delle aree degradate;

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - realizzazione di sentieri
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 80.bis del regolamento forestale.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico, ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto. Nella dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l'intervento si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;
  • - accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - introduzione di specie esotiche vegetali e animali.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Per gli interventi che presuppongono una trasformazione dei suoli sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli
  • b) Viabilità esistente

E' ammessa unicamente la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco e/o difesa dei boschi da incendi.

Sulla viabilità esistente sono ammessi:

  • - interventi di manutenzione e adeguamento dei tracciati esistenti;
  • - l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà.

Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

5. Interventi di nuova edificazione:

Salvo limitazioni dettate al capo III del Titolo III, e ammessa la realizzazione di :

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Serre temporanee di cui all'art. 128;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129;
  • - Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all'art. 130.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021