Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 114 Ambiti a prevalente carattere rurale. Generalità

1. Comprendono gli ambiti del territorio rurale nei quali la struttura fondiaria, le caratteristiche pedologiche, climatiche e giacitura dei suoli, l'estensione e la densità delle colture e la presenza di significative strutture aziendali configurano attività produttive agricole consistenti e consolidate.

2. Le aree a prevalente funzione agricola, individuate nella cartografia QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000, si articolano nei seguenti ambiti territoriali :

  • - Ambito A4 - Ambito della collina urbana
  • - Ambito A5 - Ambito della Piana agricola
  • - Ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

La disciplina di cui al presente articolo è integrata dalle specificazioni e limitazioni e/o limitazioni di cui ai successivi articoli, che disciplinano i singoli ambiti sopra elencati.

3. componenti identitarie:

  • - Nuclei storici di cui all'art. 52
  • - Emergenze storiche architettoniche di cui all'art.53
  • - viabilità storica di cui all'art.63
  • - le aree con sistemazioni agrarie storiche di cui all'art.65
  • - le aree di pertinenza dei Nuclei rurali di cui all'art. 66
  • - invasi e bacini artificiali di cui all'art. 68
  • - vegetazione ripariale di cui all'art. 69
  • - le aree boscate di cui all'art. 70;
  • - alberi monumentali di cui all'art. 71;
  • - altri elementi vegetali di pregio di cui all'art. 72;
  • - I varchi territoriali di cui all'art. 73;
  • - percorsi panoramici di cui all'art. 74.

Altre discipline:

  • - aree di trasformazione AT1_18 La Querce, AT2_02 Podere Vivaio, AT3_01 - Cafaggio;
  • - aree speciali nel territorio rurale di cui al Capo IV del Titolo VI;
  • - aree agricole soggette a misure di riqualificazione di cui all'art. 76
  • - aree soggette a norme di salvaguardia ambientale di cui all'art. 79

4. attività consentite

Fatte salve le disposizioni limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di cui al titolo III e IV delle presenti NTA, nelle aree a prevalente funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività come definite, articolate e dettagliate dalla disciplina delle funzioni di cui al Titolo II capo IV delle presenti NTA:

  • - attività agricole, orientate alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionale, con esclusione dell'attività cinotecnica, ammessa solo nell'ambito A5;
  • - attività agro-forestali
  • - attività zootecniche
  • - attività faunistico- venatorie;
  • - attività di agriturismo e altre attività connesse alla produzione agricola aziendale;
  • - stoccaggio e trasformazione dei prodotti agricoli;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • - le attività sportive (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, negli edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo III del presente titolo e nel Capo I del Titolo IV , le seguenti destinazioni d'uso:

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali, sociali, sociosanitari e ricreativi;
  • - residenza;
  • - attività agrituristiche, è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003, ad esclusione del Glam-Camping;
  • - esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (enoteche, trattorie, ristoranti, bar, locali con degustazione e vendita di prodotti tipici)
  • - ospitalità alberghiera e extralberghiera (bed & breakfast, affittacamere, alberghi e locande di campagna)

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo V e al capo III del presente titolo. Sono altresì consentiti:

  • - eventuali usi specialistici indicati nella disciplina dei singoli ambiti territoriali;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di reti ed impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas. Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e comunque dovranno essere sottoposti a valutazione degli effetti ambientali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

  • - installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed episodiche;
  • - linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Attività non consentite:

  • - la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in particolare:
  • - impianti industriali per la gassificazione e l'incenerimento dei rifiuti urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
  • - impianti di selezione ed aree di compostaggio;
  • - impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
  • - l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottami, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.
  • - il deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola/forestale del fondo.

Non è altresì consentito, nell'ambito A4 - Collina Urbana, lo svolgimento di attività sportive impattanti come il ciclocross e il motocross.

6. interventi sugli edifici esistenti

Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Titolo V Capo I, si applicano le norme di cui all'art.124 e al capo III del presente titolo.

7. interventi di nuova edificazione

Nelle aree a prevalente funzione agricola non è consentita la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali ad eccezione di quelli realizzati mediante interventi di riconversione o trasferimento di volumetrie agricole dismesse, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale

La realizzazione di nuovi annessi agricoli di qualsiasi natura è regolata dagli articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali e dall'art. 124 delle presenti NTA.

8. disciplina beni paesaggistici

Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente articolo e dagli articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali sono integrati dalle disposizioni contenute nel titolo IV e dalle disposizioni dettate dal PIT/PPR , volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nel titolo IV capo IV delle presenti NTA. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle presenti NTA.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021