Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 111 Ambito A3 - Collina boscata

1. Comprende le aree collinari comprese tra quota 300 m slm e quota 500 m. slm, caratterizzate dalla prevalente presenza di aree boscate di tipo produttivo. Nella parte Ovest, sull'area collinare prospiciente l'Agna, suddette aree svolgono una importante funzione di connettività ecologica e si configurano come nodi forestali secondari.

L'Ambito A3 si articola nei seguenti sottoambiti:

  • - Ambito A3.1: Aree agricole di Iavello e Guzzano;
  • - Ambito A3.2: Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana;

2. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
  • - realizzazione di sentieri;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art.80.bis del regolamento forestale.
  • - il pascolamento nelle aree boscate e arbustate nel rispetto delle condizioni previste all'art.70.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto. Nella dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l'intervento si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;
  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad esclusione dei residui di lavorazione;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali.

3. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

In particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - il rispetto di quanto prescritto per la salvaguardia dei geotipi e biotopi e per le specie vegetali rare.
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
    • b) Interventi di viabilità:

    E' ammessa unicamente la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco e/o difesa dei boschi da incendi.

Sulla viabilità esistente sono ammessi:

  • - interventi di manutenzione e adeguamento dei tracciati esistenti;
  • - l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà, senza la nuova istituzione di servitù di passaggio.

Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

  • c) Interventi per la fruizione turistica:

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo IV

  • d) Interventi di nuova edificazione:

Ad esclusione delle aree boscate per cui si fa riferimento a quanto previsto all'art. 70, è ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alla superficie fondiaria minima di cui all'art. 127;
  • - Manufatti aziendali temporanei art. 129;
  • - Serre temporanee art. 128;
  • - Annessi per agricoltura amatoriale e ricovero degli animali domestici art. 130
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021