Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 109 Ambito A2.1 - Area agricola di versante

1. Sono le aree agricole poste sulle prime pendici collinari del Monteferrato caratterizzate dall'associazione di oliveti, seminativi e vigneti per cui il Piano Operativo promuove il mantenimento della diversificazione colturale, fermo restando lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

2. Obiettivi

  • - mantenimento o la creazione di una maglia agraria di dimensione media, idonea alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente strutturata dal punto di vista morfologico e percettivo e ben equipaggiata sul piano dell'infrastrutturazione ecologica, compatibilmente con le esigenze di sviluppo delle attività agricole;
  • - promuovere il mantenimento della diversificazione colturale data dalla compresenza di oliveti, vigneti e colture erbacee;

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e dell'area ZSC;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - le sistemazioni idraulico agrarie, connesse a nuove coltivazioni, debbono garantire una corretta regimazione delle acque superficiali, devono essere orientate a favorire l''infiltrazione del terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione e debbono mirare al mantenimento ed al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali, esistenti e/o documentate;
  • - opere di conservazione o integrazione del corredo vegetale che costituisce infrastrutturazione ecologica e paesaggistica della maglia agraria;
  • - interventi di ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo il Bagnolo con la finalità di aumentare il grado di connettività ecologica;

4. Criteri per gli interventi

  • a) interventi colturali:

Nella realizzazione di nuovi vigneti o reimpianti, nell'orientamento dei filari preferire soluzioni che rispettino la morfologia dei terreni o minimizzano la pendenza;

  • b) interventi di viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio o espressamente prevista nel RU, i sentieri esistenti devono essere mantenuti.

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti.

5. Interventi di nuova edificazione

Salvo diversa prescrizione contenuta al Titolo III delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Manufatti per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130, secondo le modalità previste nel Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori;
  • - Serre temporanee di cui all'art. 128 ;
  • - manufatti temporanei (art.129)

I progetti devono perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la loro compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici, evitando soluzioni che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico e preferendo dove possibile costruzioni ipogee.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021