Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 107 Ambito A1 - Faggi di Javello

1. Sono aree che assumono particolare interesse naturalistico e paesaggistico, caratterizzate dalla prevalenza assoluta del bosco e dalla forte rarefazione degli insediamenti per le quali il Piano Operativo promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Tali aree sono da considerarsi di tutela assoluta e comprendono anche le aree ricadenti nel Sito di Interesse Comunitario n. 41 "Monteferrato e Monte Javello.

2. Obiettivi :

  • - mantenere e migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso la tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale;
  • - ridurre e mitigare gli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e degli incendi;
  • - promuovere il recupero dei castagneti da frutto;
  • - ridurre e mitigare gli impatti/disturbi sui margini dei nodi e mantenere e/o migliorare il grado di connessione con gli altri nodi (primari e secondari);
  • - migliorare la gestione selvicolturale dei boschi suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia);
  • - mantenere e/o migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ecosistemi arborei ripariali, dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua.
  • - Tutela degli habitat arbustivi, di macchia e di gariga di interesse comunitario/regionale o quali habitat elettivi per specie animali o vegetali di elevato interesse conservazionistico.
  • - Tutela e valorizzazione attiva degli habitat forestali di interesse comunitario.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e al mantenimento degli habitat;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero dei castagneti da frutto;
  • - uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente;
  • - mantenimento e ripristino delle radure di montagna;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 80.bis del regolamento forestale.

non sono invece ammessi i seguenti interventi:

  • - interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle "Faggete di Javello";
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.
  • - I parcheggi, tranne che in limitate aree per il tempo libero e, in particolare, per l'accesso agli itinerari escursionistici;
  • - La circolazione di veicoli a motore per lo svolgimento di attività agonistiche.
  • - L'allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, eventuali interventi di salvaguardia sulle praterie esistenti, eventuali opere di salvaguardia ovvero di sostituzione delle formazioni ad uliceto presenti, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati ritenuti validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio;

  • b) interventi sulla viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio. I sentieri esistenti devono essere mantenuti; E' ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti;

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

Non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti;

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Non è ammessa la realizzazione di strutture sportive come i campi da tennis e le piscine nella pertinenza edilizia degli edifici esistenti;

6. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - manufatti aziendali temporanei, di cui all'art. 129 comma 6 delle presenti nta
  • - manufatti per esigenze venatorie
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021