Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 104 Verde di arredo stradale - Vs

1. Il verde di arredo stradale costituisce elemento di completamento delle sedi viarie e delle infrastrutture per la mobilità. Esso corrisponde a scarpate, rotatorie, fasce alberate ed aree a verde di pertinenza della viabilità ed è rappresentato con apposita campitura sulle tavole del Piano Operativo.

2. Le aree a verde di arredo stradale non concorrono alla determinazione degli standard di verde di cui al D.M. 1444/68, ad eccezione delle zone per insediamenti produttivi ove esse svolgono comunque una importante funzione ecologica e paesaggistico ambientale.

3. Sulle aree a verde di arredo stradale deve essere prevista un'accurata sistemazione, ove possibile anche con piante ed arbusti: il progetto dell'opera stradale dovrà precisare il tipo di piantumazione da realizzare nel rispetto delle esigenze di sicurezza della viabilità ed incoerenza con i contesti insediativi e paesaggistici in cui sono collocate.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021