Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 101 Residenze isolate all'interno del tessuto produttivo

1. Si tratta di singoli edifici o complessi edilizi situati all'interno dei tessuti insediativi a prevalente funzione produttiva o terziaria in cui si intende incentivare la riconversione verso usi compatibili. Sono individuati con la sigla R nelle tavole serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000.

2. Destinazioni d'uso ammesse

  • a) residenza se già esistente
  • b) direzionale e di servizio, con le limitazioni previste nei singoli tessuti;
  • c) commerciale limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4

3. Parametri urbanistici

  • - indice di copertura RC 45%
  • - Hmax 10 ml
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

4. Interventi ammessi

Per gli edifici classificati valgono gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV , è ammesso il recupero a residenza, se già esistente, anche mediante frazionamento a condizione che non vengano a formarsi UI con una Superficie Utile inferiore a 100 mq.

Per gli edifici non classificati sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi fino alla ristrutturazione edilizia Rs3 in caso di mantenimento della destinazione residenziale. Non è ammesso il frazionamento per la creazione di Nuove UI a destinazione residenziali, fatta salva la possibilità di realizzare una sola UI residenziale aggiuntiva per ogni edificio.

In caso di cambio di destinazione verso le funzioni previste al comma 2 lett. b) e c), è ammessa:

  • - la sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri indicati al punto 3;
  • - la realizzazione di addizione volumetrica una tantum, da realizzare mediante modifica della sagoma o con sostituzione edilizia che prevede l'aumento della SE esistente pari a 100 mq, nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al punto 3.

5. Interventi pertinenziali

E' ammessa, nel rispetto dei parametri di cui al comma 3, la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), fino alla concorrenza del 20% del volume dell'edificio principale, comprendendo nel computo le superfici accessorie già esistenti a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone.

  • - la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, anche fuori della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • - sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021