Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 100 Edifici da demolire o delocalizzare

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono indicati con apposito e distinto simbolo gli edifici ed i manufatti posti lungo la viabilità pubblica, che con la loro sagoma riducono la sezione stradale con conseguenti problemi per la circolazione e l'incolumità dei cittadini.

2. Essi potranno essere demoliti e ricostruiti, per un'equivalente volume, ad un'adeguata distanza dal bordo stradale previa redazione di progetto unitario convenzionato.

3. Nel caso si tratti di edifici classificati, suddetto intervento è ammesso a condizione che l'edificio sia ricostruito, mediante intervento di fedele ricostruzione. Eventuali interventi di modifica della sagoma sono ammessi solo se ritenuti necessari per un corretto inserimento dell'edificio nella nuova collocazione.

4. In alternativa alla delocalizzazione nelle aree adiacenti alla pubblica via è consentito il trasferimento dei volumi nelle aree di atterraggio individuate dal PO o nelle aree classificate come VC, nella misura e con le modalità indicate all'art. 153.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021