Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 99 Aree degradate e/o incongrue

1. Le aree degradate sono le aree poste all'interno del territorio urbanizzqato caratterizzate:

  • - da agglomerati di edifici industriali interni a tessuti residenziali, per i quali si delineano profili di incoerenza con gli indirizzi strategici di trasformazione urbana dettati dal Piano strutturale;
  • - da porzioni tessuti misti connotate da condizioni di degrado urbanistico e/o degrado socio economico

Su di esse sono da incentivare operazioni di riqualificazione e di rigenerazione.

2. Queste aree, date le loro dimensioni, necessitano di interventi organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati alla progressiva sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con gli insediamenti residenziali.

3. Il loro inserimento tra le aree di trasformazione avverrà pertanto mediante approvazione di apposite varianti man mano che si verifichino le condizioni per la fattibilità dell'intervento o in determinati casi a seguito dell'elaborazione da parte dell'Amministrazione comunale di appositi schemi direttori.

4. Gli interventi saranno attuabili esclusivamente mediante interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica e perseguono i seguenti obiettivi:

  • - la qualità dell'architettura degli edifici;
  • - la valorizzazione estetica e funzionale degli spazi urbani;
  • - il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica consentiti all'interno dei tessuti di cui al presente articolo devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri :

  • - Superficie edificabile max ricostruibile: pari alla Superficie edificata (delle consistenze edilizie legittime esistenti) moltiplicata per il coefficiente 0,70 verso destinazioni residenziali, ricettive, direzionali
  • - Superficie edificabile max ricostruibile: pari alla Superficie edificata (delle consistenze edilizie legittime esistenti) verso destinazioni commerciali
  • - lndice di copertura: Rc max 40%
  • - Altezza massima: Hmax ml 10,00
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 50%
  • - Superficie permeabile di pertinenza: Spp min 50%

6. Nelle aree degradate ricadenti negli schemi direttori di cui al Capo I del Titolo VIII, l'amministrazione comunale, considerato il ruolo strategico degli interventi, può in qualunque momento attivare la procedura prevista all'art. 145 delle presenti NTA.

7. Nel caso che i volumi da ricostruire, non siano compatibili con i parametri urbanistici previsti al comma 5, o non soddisfano gli obiettivi di riqualificazione sopra esposti, è ammesso il trasferimento in tutto o in parte della superficie edificata esistente, nelle aree e con le modalità indicate all'art. 153 delle presenti NTA.

8. Nelle more dell'approvazione delle varianti o degli schemi direttori, sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia Rs1 senza frazionamento.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021