Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 96 TP3 - Tessuto produttivo pianificato

1. Trattasi di tessuti produttivi ordinati nati da piani attuativi o da progetti unitari convenzionati realizzati o in corso di realizzazione. Nei tessuti produttivi P3 il Piano operativo si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi o PUC approvati e dalle relative convenzioni;

2. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione sono ammesse le stesse destinazioni previste per il tessuto TP1.

3. Interventi ammessi

Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo nei lotti liberi con gli indici, i parametri e le destinazioni previste dai piani attuativi o PUC originari ed a condizione che siano assolti gli obblighi delle relative convenzioni.

Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza di piani particolareggiati, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal medesimo piano attuativo.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • b) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;

Gli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alla seguenti limitazioni:

  • - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione agli allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie;
  • - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021