Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 89 TR4 - Tessuto residenziale pianificato

1. Sono i tessuti costituiti da insediamenti realizzati o in corso di realizzazione, in forza di piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o, comunque, da interventi convenzionati, nei quali l'assetto ordinato ed il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici od aperti è da preservare.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR4 devono tendere a:

  • - mantenere la qualità architettonica degli edifici
  • - preservare il rapporto tra edificio e spazio pubblico.

3. Destinazione d'uso

Nei tessuti residenziali a carattere unitario è prevista tendenzialmente la destinazione esclusiva a residenza e comunque il rispetto delle destinazioni previste dalle NTA dei singoli piani attuativi di riferimento.

4. Interventi ammessi

Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs5.

Quando l'intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all'edificio nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel rispetto delle seguenti precisazioni:

  • - ogni intervento di modifica all'aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, i colori e le finiture, del complesso edilizio realizzato in forza dello stesso piano attuativo.
  • - è ammesso il frazionamento, nei limiti fissati al precedente articolo 84, a condizioni che non comporti modifiche ai prospetti e la realizzazione di scale esterne (ammesse solo sul fronte tergale e nelle tipologie edilizie a schiera).

Sono ammessi, anche con modifiche puntuali non riguardanti l'intero corpo di fabbrica :

  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per esigenze dei disabili anche con modifiche alla sagoma;
  • - gli interventi di trasformazione di SA (superficie accessoria) in SU (superficie utile),che non eccedano il 20% della SE dell' U. I di riferimento e che non determinino variazione della sagoma dell'edificio.
  • - gli interventi edilizi che comportano la modifica della sagoma della costruzione con esclusiva limitazione alla creazione di nuova SA, mediante realizzazione di portici, tettoie e loggiati, che devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
  • - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad indice fondiario, allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie e comunque devono essere qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia
  • - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio interessato dall'intervento ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.

Sono consentiti, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione l'intero edificio :

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione architettonica;
  • - la realizzazione di logge
  • - realizzazione o modifiche sostanziali di balconi e terrazze

Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati, ovvero assentito dal condominio, costituendo riferimento vincolante per la realizzazione dei singoli interventi.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021