Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 77 Cave dismesse

1. Sono le aree, rappresentate nelle tavole del Piano Operativo con apposita campitura, che individuano le cave non più attive, comprensive degli spazi di servizio annessi, che presentano specifico valore di testimonianza e possono assolvere a funzioni didattiche e ricreative. Esse sono puntualmente rappresentate nelle tavole del PO serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000.

2. Gli obiettivi prioritari del recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi devono essere:

  • - garantire la stabilità dei luoghi;
  • - rimodellare l'area e integrarla nel contesto attraverso l'utilizzo di piante autoctone e del materiale sterile di scopertura;
  • - ricostituire e potenziare gli habitat con particolare attenzione al ciclo dell'acqua;
  • - valorizzare l'area recuperata;

3. In esse vi sono consentiti interventi finalizzati a :

  • - risanamento e sistemazione ambientale previa redazione di uno specifico progetto che ne definisca le condizioni di messa in sicurezza;
  • - riordino del sistema di raccolta delle acque superficiali ed alla ricostituzione di un assetto vegetazionale teso a mitigare l'impatto ambientale delle sezioni di scavo;
  • - salvaguardia degli ambienti umidi e sistemi naturali endogeni;
  • - recupero per attività turistico - ricreative e sportive, anche mediante la realizzazione di piccole attrezzature e strutture di servizio.
  • - recupero ad uso agricolo e forestale

4 Nei siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, il recupero e riqualificazione ambientale è soggetta all'approvazione di un piano di recupero della cava; per finalità turistico - ricreative sportive il progetto è subordinato anche alla sottoscrizione di apposita convenzione.

5. Per il sito estrattivo dismesso di Boscofondo il piano di recupero della cava, in funzione delle necessità del corretto recupero del sito, può prevedere attività di escavazione e commercializzazione di modeste quantità di materiale, comunque non superiore a 2000 metri cubi, esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo .

6. Dato che le rocce ofiolitiche contengono minerali di amianto, tutti gli interventi che interessano le aree di cava di serpentino devono prevedere idonee misure atte a verificare l'effettiva presenza di amianto (rilievi geologici, campionamenti della roccia e sui cumuli, campionamenti delle acque superficiali) e misure atte al contenimento delle fibre, per impedire, mitigare, contenere la dispersione degli inquinanti (bagnatura sistematica dei fronti, cumuli, piazzali, strade, eventuale messa in opera di manti/strati antipolvere, operazioni di carico e scarico con minima altezza, trasporto su mezzi coperti, limitazione della velocità di transito a 10km/h) secondo quanto previsto dalla L. 27/1992 e dal DM 14/05/1996.

7. Nelle cave storiche, individuate dal PRAER, dal Piano Regionale Cave (PRC), e individuate con apposita campitura nelle tavole serie QP _02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1: 5000, per il reperimento dei materiali ornamentali storici per il restauro di monumenti, è ammesso il prelievo di modesti quantitativi di materiale nel rispetto dell'art. 49 della LR 35/2015

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021