Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 70 Aree boscate

1. Le parti di territorio coperte da boschi nelle quali si riscontrano le caratteristiche definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale (quali boschi cedui, formazioni a fustaia, circoscritte aree cespugliate, etc.), sono riconosciute quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica del territorio.

2. Fatte salve diverse disposizioni dettate dalle norme regionali di riferimento, e fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

3. Per tutte le aree boscate, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, fatte salve diverse e/o più restrittive disposizioni dettate dai Titoli III e VI. Gli usi e le attività consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - opere di prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - rimboschimenti;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - opere di servizio forestale e di prevenzione incendi;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - attività agricole e selvicolturali;
  • - agriturismo;
  • - raccolta dei prodotti del sottobosco (nei limiti di cui alle vigenti norme);
  • - attività escursionistiche, motorietà ed esercizio del tempo libero;
  • - attività faunistiche e faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico (con possibilità per le aziende faunistico-venatorie, per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante i Programmi Aziendali, di recingere porzioni di bosco e di dotarsi di strutture per il ricovero, l'addestramento dei cani da caccia);
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.
  • - pascolo non intensivo di bestiame.

4. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e può essere autorizzata, nelle modalità e condizioni previste all'art. 99 comma 1 del DPGR 48/R/2003, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, solo per documentate esigenze naturalistiche, di allevamento zootecnico e in presenza di istituti faunistici.

5. Il pascolamento semibrado in bosco è consentito, nei limiti e condizioni previste all'art. 86 del DPGR 48/2003 e se la specie e il numero degli animali da immettere e le modalità di pascolo sono commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni al bosco. Tale sostenibilità deve essere dimostrata tramite presentazione di idonea relazione tecnica agronomica che analizzi:

  • - la tipologia di bosco;
  • - composizione dei suoli
  • - presenza di un buon cotico erboso
  • - carico animale massimo consentito
  • - il tempo max di permanenza della mandria in un'unica parcella che deve comunque garantire adeguati periodi di riposo per la ricostituzione del cotico erboso.

6. Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte e di quanto stabilito al Titolo IX Capo IV interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e la realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ed a condizione che:

  • a) sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non sono altrimenti localizzabili;
  • b) non comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c) siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;

7. Sulla base di congrua documentazione a testimonianza della presenza di terrazzamenti in aree boscate - esito di fenomeni di abbandono di terreni coltivati - è ammesso il ripristino dei terrazzamenti; similmente potranno essere consentiti interventi di recupero dei coltivi incolti in transizione verso il bosco.

8. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo sono vietati i seguenti interventi:

  • - realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle previste sulle tavole di piano e quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  • - realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere;
  • - installazione di serre di qualsiasi natura, di cui all'art.128;
  • - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche;
  • - utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche se connesso ad operazioni di carattere transitorio;

9. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle autorità preposte, e solo ove si tratti di interventi posti a servizio della tutela ambientale, della selvicoltura e delle attività delle aziende faunistico venatorie, è consentita:

  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei, di durata inferiore a due anni di cui all'art. 129
  • - la realizzazione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi.

10. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e i progetti di interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123, ove comprendenti porzioni di aree boscate, prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idrauliche - forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, ecc.);
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale;
  • - mantenimento per la salvaguardia della biodiversità di quote di soprassuoli o individui arborei deperienti o caduti.

11. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono:

  • - ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.
  • - aree soggette a tutela paesaggistica per legge, sottoposte alle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme.

12. Qualora i perimetri delle aree comprendenti boschi cosi come indicati nella tavola QVS01 "Vincoli e Tutele" del Piano strutturale si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021