Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 65 Aree con sistemazioni agrarie storiche

1. Sono le aree caratterizzate da presenza e diffusione delle consociazioni più tipiche del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo (vitato e/o olivato) e delle sistemazioni idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Esse sono contrassegnate con apposito segno grafico nelle tavole QP_02"Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1: 5000.

2. Costituiscono elementi da tutelare:

  • - le opere di contenimento (muri a secco, lunette, ciglioni. Ecc.);
  • - le caratteristiche plani-altimetriche delle sistemazioni;
  • - la rete della viabilità campestre;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico e le sistemazioni idrauliche agrarie.

3. Il P.O. in conformità al PIT/PPR, tutela le sistemazioni agrarie tradizionali e la vegetazione non colturale, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • - si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, ecc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • - saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico ambientale.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Qualora le sistemazioni agrarie storiche abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive simili a quelle originarie.

5. Nelle aree con sistemazioni agrarie storiche è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126
  • - annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art. 127
  • - l'istallazione di serre con durata superiore a due anni di cui all'art. 128
  • - l'istallazione di manufatti temporanei con durata superiore a 2 anni di cui all'art. 129
  • - l'utilizzazione a scopo di deposito, anche a carattere transitorio
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con sistemazioni agrarie storiche, sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi di ripristino.

7. E' facoltà dell'amministrazione comunale di prevedere incentivi economici per il recupero delle sistemazioni agrarie storiche;

8. Qualora l'individuazione delle sistemazioni agrarie storiche riportata sulla tavole del Piano Operativo si dimostrasse inesatta o non corrispondente alla situazione reale, i soggetti interessati posso presentare idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in caso sia dimostrata l'assenza di sistemazioni agrarie storiche.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021