Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 52 Nuclei Storici (urbani e rurali) - NS

1. I Nuclei Storici di Bagnolo, Bagnolo di Sopra, La Rocca, Fornacelle e Pieratti rappresentano gli aggregati fondativi storici di Montemurlo, e la loro tutela è fondamentale per il riconoscimento dell'identità del territorio. Essi costituiscono degli insiemi di edifici diversi (per interesse ed usi originari), percorsi e sistemazioni, tali da rendere indispensabile la considerazione globale ed unitaria dei manufatti ai fini dell'individuazione degli interventi e degli usi ammissibili.

2. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento" sono individuati (con sigla Ns.n) i perimetri dei nuclei storici, sia in ambito urbano che extraurbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati dalle schede normative allegate alle presenti NTA (all.A).

3. Ogni scheda normativa contiene informazioni relative alla crescita storica del nucleo, individua gli elementi peculiari dell'impianto urbanistico da conservare, gli spazi pubblici eventualmente da recuperare o realizzare, gli edifici incongrui da sostituire, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili su ogni edificio e l'eventuale area di pertinenza.

4. Gli interventi sugli edifici e sulle relative aree di pertinenza, si attuano, attraverso intervento edilizio diretto ovvero, quando espressamente indicato dalla scheda normativa, tramite progetto unitario o piano attuativo.

5. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici si dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla parte terza Titolo XI del RE, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle seguenti schede normative.

  • - Nucleo storico di Borgo Pieratti (NS.1)
  • - Nucleo storico di Fornacelle (NS.2)
  • - Nucleo storico Bagnolo (NS.3)
  • - Nucleo rurale di Bagnolo di Sopra (NS.4)
  • - Nucleo storico Borgo La Rocca (NS.5)

6. Nei nuclei storici, ricadenti nel territorio rurale (NS4, NS5) non è consentita la realizzazione di impianti di telefonia mobile o installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo.

7. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta nonché prive di palo di sostegno delle linee aeree.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021