Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 45 Approvvigionamento idrico autonomo

1. La disciplina relativa all'approvvigionamento idrico autonomo, di cui al presente articolo, è finalizzata a prevenire i rischi di inquinamento delle falde idriche nonché a controllare e limitare le criticità correlate al loro sovrasfruttamento, ovvero:

  • - i fenomeni di subsidenza;
  • - l'impoverimento progressivo della risorsa.

A tal fine le opere di captazione delle acque sotterranee per uso privato tengono conto della suddivisione del territorio comunale in classi di disponibilità idrica sotterranea operata dal Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "bilancio idrico".

2. Le classi di disponibilità idrica sotterranea e le disposizioni e/o prescrizioni ad esse correlate sono di seguito specificate:

  • a) Aree D1: aree ad elevata disponibilità, in cui la ricarica media è superiore ai prelievi in atto.
  • b) Aree D2: aree con disponibilità prossima alla capacità di ricarica, in cui la ricarica media è congruente con i prelievi in atto. In tali aree le concessioni ed autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell'acquifero;
  • c) Aree D3: aree con disponibilità inferiore alla capacità di ricarica o ricadenti in aree segnalate per fenomeni di subsidenza in atto. In tali aree possono essere rilasciate concessioni a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità;
  • d) Aree D4: aree con disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica. In tali aree sono vietati nuovi prelievi ad eccezione di concessioni ad uso idropotabile comunque limitate e condizionate.

3. Nelle aree D3 e D4: le nuove concessioni al prelievo, il rinnovo delle concessioni in essere e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, potranno essere rilasciate a condizione di attivazione di apposito monitoraggio piezometrico della falda. Sulla base delle risultanze del monitoraggio sarà valutata l'eventuale necessità in merito alla sospensione e/o alla riduzione del prelievo autorizzato. Su tali aree non possono essere autorizzate nuove attività industriali idroesigenti o attività florovivaistiche, a meno che, per le necessità legate all'attività produttiva, non sia dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico alternativo all'acqua di falda.

4. La realizzazione dei pozzi deve essere condotta a regola d'arte, usando tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento di tutti gli acquiferi intercettati, non solo di quello sfruttato, e tenendo conto altres&igrave degli impatti ambientali della perforazione (sversamento di fanghi, emissioni sonore, etc.).

5. Ferme restando le competenze in materia di approvvigionamento idrico autonomo attribuite a soggetti diversi dall'Amm./ne Comunale, chiunque intenda realizzare opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, captazione da sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione in grado di raggiungere falde idriche sotterranee), da destinare a qualsiasi uso, è tenuto ad inviare contestualmente copia dell'istanza di autorizzazione e/o denuncia di nuova captazione - completa di tutti gli elaborati tecnici previsti dalle vigenti norme regionali - anche all'Amm./ne Comunale.

6. E' facoltà degli uffici comunali competenti - svolti gli accertamenti di carattere urbanistico, idrogeologico, ambientale e igienico-sanitario - di esprimere ai competenti uffici regionali motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione, o di impartire specifiche prescrizioni in merito.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021