Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 42 Piani di risanamento idraulico

1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela con quelle di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono individuare comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua cosi come individuate al precedente articolo, con attenzione anche ai corsi d'acqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di appositi Piani di Risanamento Idraulico (PRI ) riferiti nello scopo alla norma 12 del Piano Stralcio Rischio idraulico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

2. I Piani di risanamento idraulico partendo dall'analisi dello stato di fatto devono:

  • a) prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a ripristinare o agevolare l'accessibilità ai corsi d'acqua;
  • b) prevedere l'esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area di intervento o delle aree contermini;
  • c) subordinare gli interventi edilizi all'interno del comparto all'attuazione del Piano di risanamento idraulico;
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021