Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 14 Disposizioni generali

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - Interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 15 dlle presenti norme;
  • - Piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, secondo le varie tipologie indicate all'art. 17;
  • - Progetti unitari convenzionati come disciplinati all'art. 18;
  • - interventi urbanistico edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo (talora con rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo), di cui all'art.19;
  • - Programma Aziendale (con valore o meno di Piano attuativo), come disciplinato all'art.122.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di dare attuazione a talune previsioni del Piano Operativo con le modalità specificate agli articoli 15 e 16.

2. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.R.T in scala 1:5.000 e 1:2.000, serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento", e disciplinati da apposite "schede normative e di indirizzo progettuale", il cui repertorio completo è contenuto nell'allegato "B" delle presenti Norme. Nelle schede normative, in ragione della loro natura sono indicate le modalità di attuazione.

3. Sugli immobili e le aree diverse da quelle sopra specificate - salvo ulteriori specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme - si opera mediante intervento diretto, secondo le disposizioni contenute all'art. 19

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021