Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 8 Zone territoriali omogenee
1. Le aree e gli ambiti disciplinati dal Piano Operativo sono assimilati alle zone omogenee di cui all'art.2 del DM 1444/1968 sulla base delle seguenti corrispondenze:
- a) costituiscono la zona omogenea A:
- - i Nuclei storici NS
- b) costituiscono la zona omogenea B:
- - i Tessuti storici TR1
- - i Tessuti consolidati (TR2)
- - i Tessuti consolidati a blocchi e i Tessuti pianificati(TR3 e TR4)
- - i Tessuti puntiformi (TR5)
- - i Tessuti di frangia (TF)
- - i Tessuti misti (TM)
- - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento e interventi di riqualificazione insediativa
- c) costituiscono la zona omogenea C:
- - le Aree di Trasformazione di maggiore rilevanza
- d) costituiscono la zona omogenea D:
- - i Tessuti produttivi (TP)
- - i Tessuti Terziari (TT)
- - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento a prevalente destinazione produttiva o terziaria
- e) costituiscono la zona omogenea E:
- - le Aree rurali (A1, A2, A3, A4, A5 e A6 con i relativi sotto-ambiti);
- f) costituiscono la zona omogenea F:
- - le Aree per attrezzature di interesse generale.