Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 8 Zone territoriali omogenee

1. Le aree e gli ambiti disciplinati dal Piano Operativo sono assimilati alle zone omogenee di cui all'art.2 del DM 1444/1968 sulla base delle seguenti corrispondenze:

  • a) costituiscono la zona omogenea A:
    • - i Nuclei storici NS
  • b) costituiscono la zona omogenea B:
    • - i Tessuti storici TR1
    • - i Tessuti consolidati (TR2)
    • - i Tessuti consolidati a blocchi e i Tessuti pianificati(TR3 e TR4)
    • - i Tessuti puntiformi (TR5)
    • - i Tessuti di frangia (TF)
    • - i Tessuti misti (TM)
    • - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento e interventi di riqualificazione insediativa
  • c) costituiscono la zona omogenea C:
    • - le Aree di Trasformazione di maggiore rilevanza
  • d) costituiscono la zona omogenea D:
    • - i Tessuti produttivi (TP)
    • - i Tessuti Terziari (TT)
    • - le Aree di trasformazione di minore rilevanza relative a lotti di completamento a prevalente destinazione produttiva o terziaria
  • e) costituiscono la zona omogenea E:
    • - le Aree rurali (A1, A2, A3, A4, A5 e A6 con i relativi sotto-ambiti);
  • f) costituiscono la zona omogenea F:
    • - le Aree per attrezzature di interesse generale.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021