Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 4 Validità del Piano Operativo

1. Il PO ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi che seguono.

2. Le previsioni del Piano Operativo, contenute nella disciplina delle trasformazioni, dimensionate sulla base del documento "Dimensionamento del PO" (Allegato C delle presenti NTA), che sono valide per i cinque anni successivi all'approvazione del Piano, sono le seguenti:

  • - le aree di trasformazione degli assetti insediativi AT di cui all'art.149;
  • - gli interventi di trasformazione del territorio rurale ;
  • - i vincoli preordinati all'esproprio correlati alle previsioni di attrezzature di interesse generale e alle previsioni di nuove sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori;

3. Le previsioni di cui al comma precedente, nonché gli eventuali vincoli preordinati all'espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo, non siano stati approvati i relativi Piani attuativi, Progetti Unitari o progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari di iniziativa privata previsti dal Piano Operativo, la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale. Perdono altres&igrave efficacia gli interventi di nuova edificazione qualora decorsi i 5 anni non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio;

4. Alle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo ed ai vincoli preordinati all'esproprio in esso contenuti, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano o della modifica sostanziale, che li contempla si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 95 della LR 65/2014.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021