Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 19 Cantieri edili, stradali o assimilabili

[1] L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 1, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti.
L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, allegando i documenti in esso elencati che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 447/95.
Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Dirigente del Servizio incaricato che dovrà acquisire apposito parere dal Servizio della A.S.L. competente per territorio, utilizzando il modello di cui all'allegato 3.


[2] Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente del Servizio incaricato specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 4. Il Dirigente del Servizio incaricato, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.


[3] La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento.

Art. 20 Manifestazioni e spettacoli

[1] Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, appositamente individuate nella cartografia del piano, possono protrarsi fino alle ore 24.00 nel rispetto dei limite di emissione di 70 dB(A) di livello massimo rilevato, all'interno dell'area. All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti, senza applicazione del criterio differenziale. In tal caso dovrà essere inviata apposita comunicazione al Dirigente del Servizio incaricato almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, utilizzando il modello di cui all'allegato 5.


[2] Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o dell'orario ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando il modello di cui all'allegato 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga.


[3] Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate al comma [1] del presente articolo, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica comunicazione, utilizzando il modello di cui all'allegato 7, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiari il rispetto del limite di emissione di 70dB(A) di livello massimo dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 in facciata dei ricettori sensibili più vicini. Per le aree in prossimità di edifici scolastici l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.


[4] Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate al comma [1] del presente articolo, qualora sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o degli orari ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzare il modello di cui all'allegato 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga.


[5] La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca della autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento o dell'autorizzazione specifica.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021