Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 16 Definizione

[1] Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 11 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

Art. 17 Localizzazione delle aree

[1] Salvo quanto previsto all'art. 17 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Art. 18 Limiti massimi

[1] Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).
Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021