Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 11 Attività rumorose temporanee

[1] Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edificio o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.


[2] Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Dirigente del Servizio preposto, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 4 comma [2].


[3] I modelli da inviare al Dirigente del Servizio preposto per comunicazione o autorizzazione in deroga sono riportati negli Allegati al presente regolamento.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Art. 12 Impianti e attrezzature

[1] In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso.
Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 13 Orari

[1] L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 con un intervallo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 nel periodo che va dall' 1 aprile al 31 ottobre e dalle ore 8.00 alle 19.00 con un intervallo dalle ore 13.00 alle ore 14.30 nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo. Il sabato non è consentita l'attivazione dei macchinari rumorosi, fatti salvi casi specifici.

Art. 14 Limiti massimi

[1] Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 15 Emergenze

[1] Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 16 Definizione

[1] Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 11 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

Art. 17 Localizzazione delle aree

[1] Salvo quanto previsto all'art. 17 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Art. 18 Limiti massimi

[1] Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).
Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Sezione 3 NORME AMMINISTRATIVE - PROVVEDIMENTI DI DEROGA

Art. 19 Cantieri edili, stradali o assimilabili

[1] L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 1, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti.
L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, allegando i documenti in esso elencati che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 447/95.
Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Dirigente del Servizio incaricato che dovrà acquisire apposito parere dal Servizio della A.S.L. competente per territorio, utilizzando il modello di cui all'allegato 3.


[2] Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente del Servizio incaricato specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 4. Il Dirigente del Servizio incaricato, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.


[3] La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento.

Art. 20 Manifestazioni e spettacoli

[1] Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, appositamente individuate nella cartografia del piano, possono protrarsi fino alle ore 24.00 nel rispetto dei limite di emissione di 70 dB(A) di livello massimo rilevato, all'interno dell'area. All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti, senza applicazione del criterio differenziale. In tal caso dovrà essere inviata apposita comunicazione al Dirigente del Servizio incaricato almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, utilizzando il modello di cui all'allegato 5.


[2] Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o dell'orario ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando il modello di cui all'allegato 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga.


[3] Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate al comma [1] del presente articolo, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica comunicazione, utilizzando il modello di cui all'allegato 7, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiari il rispetto del limite di emissione di 70dB(A) di livello massimo dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 in facciata dei ricettori sensibili più vicini. Per le aree in prossimità di edifici scolastici l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.


[4] Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate al comma [1] del presente articolo, qualora sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o degli orari ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzare il modello di cui all'allegato 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga.


[5] La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca della autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento o dell'autorizzazione specifica.

Sezione 4 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 21 Macchine da giardino

[1] L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 14. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 22 Allarmi acustici

[1] Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissioni non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021