Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 8 Pianificazione Urbanistica

[1] Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.


[2] L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Montemurlo i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.


[3] I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e L.R. n. 79 del 03.11.1998, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e successive modificazioni, e D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.


[4] Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  1. strade di tipo B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  2. discoteche;
  3. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  4. impianti sportivi e ricreativi;
  5. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

[5] E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessare alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  1. scuole e asili nido;
  2. ospedali;
  3. case di cura e di riposo;
  4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 4.

[6] Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione delle attività per il cui esercizio è previsto l'uso di macchinari devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, anche ai fini dell'esame da parte dell'Organo di Vigilanza competente per territorio (Azienda A.S.L.). La documentazione di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 luglio 1999 n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".

[7] La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui al comma 6 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio Comunale competente al rilascio del relativo provvedimento.

[8] Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la comunicazione di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, semprechè l'esercizio di tale attività comporti l'impiego di macchinari.

[9] Nel rilascio dell'atto di concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti produttivi, dovranno essere indicati i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal P.C.C.A.

[10] Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

Art. 9 Requisiti acustici passivi degli edifici

[1] I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei lori componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.


[2] Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'Appendice 5.
Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le grandezze cui far riferimento sono definite nell'Appendice 6.
I valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati nell'Appendice 7.


[3] Nel caso di nuove edificazioni o ristrutturazione di ambienti abitativi, potrà essere richiesta specifica documentazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per quanto concernente l'intervento in esame, a seguito di verifiche strumentali e di calcolo, eseguite in opera, in sede della richiesta di abitabilità, mediante perizia asseverata, fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Organo di vigilanza competente per territorio.

Art. 10 Rumore prodotto da traffico veicolare

[1] Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito dei territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.


[2] Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'Appendice 4 Tabella 2.


[3] Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


[4] Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il P.C.C.A.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021