Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 6 Valori limite differenziali di immissione

[1] I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI dell'Appendice 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando si verificano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b) seguenti:

  1. se il rumore misurato a finestra aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

  • - dalle infrastrutture stradali e ferroviarie;
  • - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  • - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

[2] La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021