Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 5 Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

[1] L'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 comma 2 lettera b) della Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267.


[2] Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'Appendice 3, in conformità a quanto disposto dalla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.997.


[3] I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'Appendice 4 Tabella 1, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.


[4] I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. I valori limite assoluti di immissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'Appendice 4 Tabella 2, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.


[5] I valori limite di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

  1. se riferiti ad un'ora, i valori dell'Appendice 4 Tabella 2, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
  2. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui all'Appendice 4 Tabella 2. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.


[6] La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella deliberazione G.R.T. n. 22/00, al punto 11 Parte 1, e riportate nell'Appendice 4 Tabella 3.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021