Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 18 Limiti massimi

[1] Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).
Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021