Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 11 Attività rumorose temporanee

[1] Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edificio o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.


[2] Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Dirigente del Servizio preposto, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 4 comma [2].


[3] I modelli da inviare al Dirigente del Servizio preposto per comunicazione o autorizzazione in deroga sono riportati negli Allegati al presente regolamento.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021