Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 8 Pianificazione Urbanistica

[1] Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.


[2] L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Montemurlo i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.


[3] I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e L.R. n. 79 del 03.11.1998, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e successive modificazioni, e D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.


[4] Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  1. strade di tipo B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  2. discoteche;
  3. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  4. impianti sportivi e ricreativi;
  5. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

[5] E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessare alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  1. scuole e asili nido;
  2. ospedali;
  3. case di cura e di riposo;
  4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 4.

[6] Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione delle attività per il cui esercizio è previsto l'uso di macchinari devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, anche ai fini dell'esame da parte dell'Organo di Vigilanza competente per territorio (Azienda A.S.L.). La documentazione di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 luglio 1999 n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".

[7] La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui al comma 6 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio Comunale competente al rilascio del relativo provvedimento.

[8] Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la comunicazione di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, semprechè l'esercizio di tale attività comporti l'impiego di macchinari.

[9] Nel rilascio dell'atto di concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti produttivi, dovranno essere indicati i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal P.C.C.A.

[10] Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021