Articolo 72 disposizioni generali
1. Ai fini delle presenti norme, le prestazioni qualitative degli ambiti urbani sono definite in relazione alle seguenti parti costitutive:
- a. tessuti urbani esistenti:
- a.1. tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)
- a.2. tessuti urbani consolidati a prevalente carattere residenziale (Tcr)
- a.3. tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere residenziale (Trr)
- a.4. tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere produttivo (Trp)
- b. aree con piani e progetti in fase di attuazione (Ta)
- c. aree di nuovo impianto (Tn)
2. Le prestazioni qualitative delle aree e degli edifici speciali, che gli elaborati grafici del RU riferiscono, con apposita sigla, ai tessuti urbani di appartenenza, sono definite dalla Parte Quarta,Titolo I, delle presenti norme.
3. Le prestazioni qualitative delle infrastrutture di collegamento sono definite dalla Parte Quarta,Titolo IV, delle presenti norme.
Articolo 72 bis disposizioni specifiche
1. Non sono ammessi cambi di destinazione dei fondi commerciali esistenti verso le funzioni di garage o autorimesse nelle seguenti vie e piazze dei centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole:
- - Via Del Molo ed edifici prospicienti Piazzale dei Rioni
- - Via Roma
- - Lungomare dei Navigatori
- - Lungomare Andrea Doria
- - Piazza Santa Barbara
- - Piazza Indipendenza.
Sezione A tessuti urbani esistenti
Articolo 73 tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (tvr)
1. Definizione
1.1. Comprendono i tessuti compatti di antica formazione dei centri storici di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, che hanno conservato la riconoscibilità della struttura insediativa nella rete stradale e negli spazi aperti di relazione, negli edifici e negli spazi pertinenziali, negli altri elementi dello spazio costruito. Comprendono altresì i tessuti rarefatti, di formazione solitamente antecedente la seconda guerra mondiale, che hanno costituito elementi direttori della crescita urbana. Ad essi sono assimilati gli edifici isolati di impianto storico che presentano caratteri architettonici e formali meritevoli di tutela.
1.2. Al loro interno ricadono gli edifici matrice e gli edifici di valore architettonico e paesaggistico degli ambiti urbani, specificatamente disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 delle presenti norme.
1.6. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU. con la sigla "Tvr" e sono classificati come zona "A" ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Costituiscono parti testimoniali e identitarie dei centri abitati.
2.2. Garantiscono la permanenza o il recupero dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi storicizzati, evitandone la banalizzazione e la omologazione ai tessuti recenti.
2.3. Al loro interno si devono favorire la fruizione pedonale, il recupero del rapporto diretto tra edifici e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, l’integrazione della residenza con funzioni terziarie e di servizio, la creazione di nuove centralità urbane.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio;
- - è vietata l’apposizione di pannelli solari e/o fotovoltaici.
3.3. Spazi aperti pertinenziali.
3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, costituiti da corti, cortili, giardini e orti costituiscono elementi inscindibili dall’edificio di riferimento e contribuiscono in maniera determinante alla definizione del paesaggio urbano
3.3.2. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni storiche, se presenti. In caso contrario sono consentite pavimentazioni in pietra locale.
3.3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.4. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate alla massima semplicità formale.
3.3.5. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.6. Negli spazi pertinenziali dei tessuti rarefatti e degli edifici isolati è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo, con ricorso a materiali lapidei per la pavimentazione delle corsie carrabili. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc, devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata; le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati.
3.4.2. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei luoghi. Costituiscono eccezione i tessuti di vecchio impianto del centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti del Lungomare dei Navigatori, di Piazza dei Rioni e Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, soprattutto se contigue, possono essere realizzate facendo ricorso agli stessi materiali (porfido e autobloccanti in cls).
4. Interventi consentiti
4.1. I tessuti di vecchio impianto costituiscono parti urbane da conservare negli attuali assetti morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi. Essi sono tuttavia suscettibili di interventi finalizzati al recupero di:
- - condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti nel tessuto;
- - migliori condizioni abitative;
- - maggiore qualità degli spazi pubblici e delle relazioni tra spazi pubblici e spazi privati;
- - maggiore articolazione funzionale.
4.2. A tal fine:
- a. sugli edifici matrice, comprendenti gli edifici notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme;
- b. sugli edifici di valore architettonico e paesaggistico, comprendenti edifici di impianto storico realizzati prima dell’impianto del nuovo catasto, si applica la disciplina di cui all’articolo 28 delle presenti norme;
- d. su tutti gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1, così come definita dall’articolo 7 delle presenti norme.
4.3. E’ vietata l’installazione di tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, così come di cartelli pubblicitari e di ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti.
4.4. Sulle facciate degli edifici sono vietate le insegne luminose ubicate al di fuori dei vani porta.
Articolo 74 tessuti urbani consolidati a prevalente carattere residenziale (tcr)
1. Definizione
1.1. Comprendono i settori urbani saturi, cresciuti solitamente a ridosso delle aree centrali e dei tessuti di vecchio impianto attraverso addizioni successive: per densità, compiutezza morfologica e/o delicatezza dell’ubicazione, costituiscono parti compiute e consolidate dei centri abitati. Ad essi sono assimilati gli edifici isolati di impianto antecedente gli anni ’50 del XX secolo che presentano caratteri architettonici e formali riconoscibili.
1.2. Al loro interno ricadono edifici di valore architettonico e paesaggistico degli ambiti urbani, specificatamente disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 28 delle presenti norme.
1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Trc” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Pure in assenza di un preventivo disegno unitario, concorrono alla formazione della città compatta, frutto di regole insediative riconoscibili.
2.2. Al loro interno si deve perseguire il riconoscimento e la qualificazione dello spazio pubblico, soprattutto attraverso la creazione, la qualificazione e l’incremento dei percorsi pedonali trasversali, capaci di consentire il collegamento diretto del mare con i settori urbani di monte.
2.3. Il potenziamento delle aree per la sosta veicolare costituisce un’esigenza diffusa, da soddisfare all’interno o all’intorno dei tessuti consolidati.
2.4. Al loro interno o al loro intorno, per migliorare la qualità strutturale e funzionale degli ambiti urbani, il RU individua “aree di nuovo impianto” sottoposte a specifica disciplina.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici.
3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - i fronti esterni degli edifici devono presentare una finitura a intonaco civile o in pietra locale faccia vista;
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio;
- - è vietata l’apposizione di pannelli solari e/o fotovoltaici sulle coperture a falde inclinate;
- - è consentito il mantenimento delle coperture piane esistenti che, se perimetrate da parapetto pieno, possono ospitare pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.3. Spazi aperti pertinenziali.
3.3.1. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni storiche, se presenti. In caso contrario sono consentite pavimentazioni in pietra locale.
3.3.2. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.3. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate a criteri di sobrietà formale.
3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, per la totalità degli stalli, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.3.6. E’ consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi non visibili dall’esterno (alla breve e alla lunga distanza), di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo.
La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata; le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati.
3.4.2. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei luoghi. Costituiscono eccezione i tessuti di vecchio impianto del centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti del Lungomare dei Navigatori, di Piazza dei Rioni e Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, soprattutto se contigue, possono essere realizzate facendo ricorso agli stessi materiali (porfido e autobloccanti in cls).
4. Interventi consentiti
4.1. I tessuti consolidati costituiscono parti urbane compiute da qualificare nei caratteri architettonici e formali. Essi sono suscettibili di interventi finalizzati a:
- - garantire l’uso del patrimonio edilizio esistente e il suo adeguamento agli attuali standards abitativi;
- - perseguire il riordino delle aree pertinenziali e l’innalzamento della loro qualità ecologica e formale.
4.2. A tale fine, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. I locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati.
4.3. La demolizione dei corpi di fabbrica secondari facenti parte del medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione nella stessa quantità volumetrica, o in quantità inferiore, prevista dalla ristrutturazione edilizia RE1, così come definita dall’ articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, è consentita ancorché con diversa collocazione nel lotto di pertinenza, a condizione che l’intervento garantisca una apprezzabile soluzione progettuale e che, in caso di aggregazione delle volumetrie demolite all’edificio principale di riferimento, l’organismo edilizio risultante sia caratterizzato da unitarietà architettonica e formale.
4.4. Nei tessuti consolidati compatti è vietata l’installazione di:
- - tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e/o le telecomunicazioni;
- - cartelli pubblicitari e ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti;
- - sulle facciate degli edifici: insegne luminose poste al di fuori dei vani porta.
Articolo 75 tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere residenziale (trr)
1. Definizione
1.1. Sono i tessuti urbani formatisi prevalentemente a partire dalla metà del XX secolo, con addizioni successive costituite da singole costruzioni o da lottizzazioni regolate con progetti unitari non coordinati tra loro. Presentano caratteri morfologici differenziati, con edifici pluriplano a tipologia mista e densità variabile, ubicati a filo strada o, sovente, isolati nel lotto di appartenenza, che prescindono dalla conformazione dei terreni e dalla loro posizione nel contesto urbano. Gli spazi aperti pertinenziali, solitamente sistemati a verde, prevalgono sugli spazi edificati. Lo spazio pubblico è generalmente costituito dalle sole sedi viarie, a sezione variabile e irregolare, spesso prive di marciapiede e con tracciati a fondo cieco.
1.2. Sono a prevalente o esclusivo carattere residenziale, con presenza sporadica di servizi pubblici e di pubblici esercizi.
1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla “Trr” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Stante la mancanza di una efficace struttura urbana, necessitano di qualificazione (ecologica, morfologica e funzionale) dello spazio pubblico e delle parti edificate, di completamento delle infrastrutture, di adeguamento degli standards urbanistici, di superamento della monofunzionalità residenziale.
2.2. Nei settori più prossimi alle aree urbane centrali necessitano di parcheggi a gestione differenziata (sosta gratuita per i residenti e i turisti stanziali; sosta a pagamento per i visitatori), capaci di consentire collegamenti trasversali, anche attraverso percorsi pedonali suscettibili dimeccanizzazione, con i porti e le aree limitrofe.
2.3. A integrazione della mobilità veicolare sono da incentivare spostamenti pedonali e ciclabili in sede protetta.
2.4. Al loro interno o al loro intorno, per migliorare la qualità strutturale e funzionale degli ambiti urbani, il RU individua “aree di nuovo impianto” sottoposte a specifica disciplina.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici
3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di tre piani fuori terra oltre il seminterrato.
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio; è comunque consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno, purché con alloggiamento pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE;
- - tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
3.3. Spazi aperti pertinenziali
3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, anche a favore di unità immobiliari ubicate in lotti limitrofi, purché legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, per la totalità degli stalli, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.3.5. E’ consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi recintati da muri o comunque non visibili dall’esterno, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 30%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.
4. Interventi consentiti
4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono ammessi interventi di:
- a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. restauro e risanamento conservativo;
- c. ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.2 del presente articolo;
- d. locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
- e. sostituzione edilizia, in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo.
- f. ristrutturazione urbanistica a parità di superficie utile lorda, in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo.
4.2. Ristrutturazione edilizia
4.2.1. La superficie utile lorda massima utilizzabile per le addizioni funzionali, e disciplinate dall’articolo 7 delle presenti norme, non può superare il 20% della superficie utile lorda di ogni unità immobiliare esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, con un massimo di 20 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio.
4.2.2. Le suddette addizioni funzionali possono riguardare anche il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:
- a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml;
- b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita nei limiti del 20%, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.
Detta volumetria è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 4.2.1.
4.2.3. Gli elaborati grafici di progetto devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:
- a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell’edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l’intervento risulterà fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore aumento della superficie coperta e una ulteriore diminuzione della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
- b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare, realizzabile anche nel sottosuolo;
- c. l’altezza dell’edificio non supera i tre piani fuori terra e comunque 9,50 ml, ovvero l’altezza esistente prima dell’intervento;
- d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.
4.3. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica
4.3.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, consentiti a parità di volumetria e superficie utile lorda, devono concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:
- a. rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria del lotto;
- b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
- c. indice di densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
- d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno n. 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
- e. dotazione parcheggi: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima per la residenza di n. 1 posto auto/unità immobiliare;
- f. altezza: non superiore a tre piani fuori terra e comunque a 9,50 ml, ovvero l’altezza esistente prima dell’intervento;
- g. distanze: come da DM 1444/1968.
4.3.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 9 delle presenti norme. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
Articolo 76 tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere produttivo (trp)
1. Definizione
1.1. Sono le aree produttive, solitamente ubicate al margine dei centri abitati e caratterizzate dalla presenza prevalente di grandi edifici ad uso artigianale e industriale. Sono cresciute per addizioni successive senza un disegno organico, dando luogo a una morfologia confusa a densità variabile (Porto Santo Stefano), ovvero attraverso interventi unitari regolati da strumenti attuativi (Porto Ercole).
1.2. Nell’area del Campone, a Porto Santo Stefano, accanto alle strutture produttive sono presenti edifici che ospitano residenze o altre funzioni terziarie e di servizio.
1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Trp” e sono classificati come zona “D” ai sensi del DM 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Ospitano le attività più qualificate del tessuto produttivo locale, legate prevalentemente ai porti e alla nautica. 2.2. Necessitano di qualificazione nei caratteri ecologici (funzionalità del reticolo idrografico superficiale, maggiore permeabilità dei suoli, maggiore equipaggiamento vegetale, ecc.), morfologici (eccessiva disomogeneità delle tipologie edilizie, scarsa qualità delle aree pertinenziali, mancanza di efficaci raccordi con lo spazio pubblico, ecc.), infrastrutturali(miglioramento degli accessi, potenziamento delle aree di sosta, di carico-scarico merci, ecc.) e funzionali (integrazione con il terziario di servizio alle imprese e con i servizi di interesse pubblico, riordino delle funzioni residenziali, ecc.).
2.3. L’area del Campone a Porto Santo Stefano, in particolare, necessita di una progressiva riorganizzazione qualitativa, tesa a favorire l’accessibilità e la creazione di una struttura urbana efficiente.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici
3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, possono comportare la realizzazione di edifici con non più di tre piani fuori terra, oltre il seminterrato, e con altezza comunque non superiore a 12,00 ml;
- - è consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno, purché con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.3. Spazi aperti pertinenziali
3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, se sottoposti a interventi di riorganizzazione legati a interventi edilizi, devono garantire il rispetto dei parametri di qualificazione ambientale riportati al successivo punto 5 del presente articolo, a meno di comprovate impossibilità tecnicofunzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
3.3.2. Le acque di pioggia devono comunque essere raccolte, trattate e utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali ovvero cedute al terreno attraverso apposite opere, evitando, di norma, la loro dispersione o la loro immissione diretta nel sistema fognario e nei fossi limitrofi.
3.3.3. Le recinzioni dei lotti edificati possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di parcheggi e di spazi per la movimentazione delle merci. A protezione dei parcheggi per le automobili, nell’area del Campone di Porto Santo Stefano, è consentita la realizzazione di pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.3.6. E’ consentita l’ubicazione a terra, purché all’interno di spazi recintati, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni, dalle pensiline di cui al precedente punto 3.3.5. del presente articolo e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.
4. Interventi consentiti
4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono ammessi interventi di:
- a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. restauro e risanamento conservativo;
- c. ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, purché in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo;
- d. locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
- e. sostituzione edilizia, in conformità alle disposizioni di cui ai punti 4.4 del presente articolo;
- f. ristrutturazione urbanistica, a parità di superficie utile lorda, in conformità alle disposizioni di cui ai punti 4.4 del presente articolo.
4.2. I suddetti interventi si attuano direttamente, sulla base di regolare titolo abilitativo, ovvero, in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di un apposito PA.
4.3. Ristrutturazione edilizia
4.3.1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono gli incrementi volumetrici pertinenziali, così come definite dalla L.R. 65/2014 e disciplinate dall’articolo 7, delle presenti norme, purché nel rispetto di tutte le condizioni e le specificazioni di seguito indicate:
- a. la superficie utile lorda massima utilizzabile, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza, non può superare:
- -a.1. il 10% della superficie utile lorda di ogni unità immobiliare esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fino a ottenere una superficie utile lorda massima di 50 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 100 mq/lotto edificato o complesso edilizio;
- -a.2. il 20% della superficie utile lorda di ogni singola unità immobiliare esistente alla data di approvazione del RU se l’intervento comporta esclusivamente un incremento della superficie utile lorda interna all’edificio, senza ulteriori consumi di suolo.
- b. gli elaborati grafici di progetto devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato si rispettano i seguenti parametri:
- -b.1. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto (qualora, nello stato di fatto, la suddetta soglia risulti superata, l’intervento è fattibile se non produce, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta del lotto);
- -b.2. indice di permeabilità: pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria del lotto;
- -b.3. dotazione parcheggi: almeno pari a quelle previste dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc;
- -b.4. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento;
- -b.5. distanze: come da DM 1444/1968.
4.4. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica
4.4.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, consentiti a parità di superficie utile lorda e di volumetria, devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:
- a. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto;
- b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
- c. indice di densità arborea: pari ad almeno 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
- d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
- e. dotazione parcheggi: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc;
- f. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento;
- g. distanze: come da D.M 1444/1968.
- h. allineamenti stradali: definiti dall’Ufficio tecnico comunale in modo da garantire, in presenza di sezioni stradali inferiori alle soglie minime di legge, l’adeguamento della carreggiata stradale.
4.4.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 9 delle presenti norme. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
Sezione B Aree con piani e progetti in fase di attuazione
Articolo 77 aree con piani e progetti in fase di attuazione (ta)
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree nelle quali sono in atto o sono previsti interventi disciplinati da progetti e/o piani, attuativi o complessi, approvati e/o adottati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.
1.2. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla Ta seguita da un numero identificativo e sono classificati come zona "B", "C" o "D" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative e interventi consentiti
2.1. Gli interventi e le prestazioni qualitative, nelle aree di cui trattasi, sono disciplinati dai relativi piani e/o progetti approvati e segnatamente:
2.1.1 Piani e progetti approvati prima della entrata in vigore del PS, che non incidono sul suo dimensionamento:
- 2.1.1.1. Ambito urbano di Porto Santo Stefano:
- Ta.a 1.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata "Poggio del Valle"
Volumetria prevista: 9.600 mc
Destinazione d'uso: residenza 9.600 mc - Ta.a 1.2. Piano di lottizzazione "Le Fornaci"
Volumetria prevista: 7.426 mc
Destinazione d'uso: residenza 7.426 mc - Ta.a 1.3. Progetto edilizio per "Centro sociale, culturale, ricreativo La Grotta"
Volumetria prevista: 6.337 mc
Destinazioni d'uso: attrezzature e servizi per la cultura (centro sociale, culturale privato): 6.337 mc - Ta.a 1.4. Piano di lottizzazione "Grottino Pispino"
Volumetria prevista: 14.698 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 14.112 mc
-commercio al dettaglio (esercizi di vicinato):586 mc - Ta.a 1.5. Piano di lottizzazione "Pispino zona D1 e D2"
Volumetria prevista: 49.254 mc 2.087 mq
Destinazioni d'uso: - industria e artigianato: 49.254 mc
- industria e artigianato: 2.087 mq - Ta.a 1.6. Piano di lottizzazione "Campone"
Volumetria prevista: 26.115 mc
Destinazioni d'uso: industria e artigianato 26.115 mc - Ta.a 1.7. Progetto edilizio per edificio artigianale "Campone"
Volumetria prevista: 2.170,11 mc
Destinazioni d'uso: - industria e artigianato: 1.606,44 mc
- residenza: 563,67 mc
- Ta.a 1.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata "Poggio del Valle"
- 2.1.1.2. Ambito urbano di Pozzarello:
- Ta.a 2.1. Piano per l'edilizia economica e popolare "Pozzarello"
Volumetria prevista: 105.840 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 100.840 mc
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato): 3.000 mc
- attrezzatura e servizi per la cultura (centro sociale): 2.000 mc - Ta.a 2.2. Piano per l'edilizia economica e popolare "Pozzarello"
Volumetria prevista: 3.500 mc
Destinazioni d'uso: attrezzatura religiosa (chiesa) 3.500 mc - Ta.a 2.3. Piano di lottizzazione "Busonero"
Volumetria prevista: 3.782 mc
Destinazioni d'uso: residenza 3.782 mc
- Ta.a 2.1. Piano per l'edilizia economica e popolare "Pozzarello"
- 2.1.1.3. Ambito urbano di Terra Rossa:
- Ta.a 3.1. Piano di lottizzazione "Terra Rossa"
Volumetria prevista: 10.463,15 mc. Destinazioni d'uso: residenza 10.463,15 mc.
- Ta.a 3.1. Piano di lottizzazione "Terra Rossa"
2.1.2 Piani e progetti con previsioni che il PS comprende già nel dimensionamento o che, essendo stati approvati dopo l'entrata in vigore del PS, hanno incidenza sul suo dimensionamento:
- 2.1.2.1. Ambito urbano di Porto Santo Stefano:
- Ta.b 1.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano"Area ex Cava Legni"
Volumetria prevista: 26.500 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 15.000 mc
- terziario direzionale: 4.200 mc
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e media struttura di vendita): 7.300 mc - Ta.b 1.2. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Area Jacovacci"
Volumetria prevista: 8.150 mc
Destinazioni d'uso: - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato): 3.650 mc
- attrezzature e servizi per la cultura (servizi privati): 4.500 mc
- parcheggio multipiano (box privati): n. 450 posti auto - Ta.b 1.3. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale e funzionale delle infrastrutture a rete negli spazi pubblici del quartiere Valle - Nuove rotatorie al Valle"
- Ta.b 1.4. Progetto di ristrutturazione "Ex Consorzio agrario"
Volumetria prevista: 930,34 mq
Destinazioni d'uso: - residenza 346,96 mq
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato): 583,38 mq - Ta.b 1.5. Piano per l'edilizia economica e popolare "La Grotta"
Volumetria prevista: 15.750 mc
Destinazioni d'uso: residenza 15.750 mc
- Ta.b 1.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano"Area ex Cava Legni"
- 2.1.2.2 Ambito urbano di Pozzarello:
- Ta.b 2.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Area Pozzarello"
Volumetria prevista: 6.500 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 5.640 mc
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato), terziario direzionale, servizi alle persone (artigianato di servizio): 860 mc
- Ta.b 2.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Area Pozzarello"
- 2.1.2.3. Ambito urbano di Porto Ercole:
- Ta.b 3.1. Progetto edilizio attrezzatura alberghiera "Nuovo albergo a Porto Ercole"
Volumetria prevista: 11.357,91 mc
Destinazioni d'uso: funzioni turistico-ricettive (albergo): 11.357,91 mc - Ta.b 3.2. Piano per l'edilizia economica e popolare "Cala Galera"
Volumetria prevista: 33.681 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 27.862 mc
- commercio: 5.819 mc - Ta.b 3.3. Piano di lottizzazione "Cala Galera- zona D1"
Volumetria prevista: 129.246 mc
Destinazioni d'uso: industria e artigianato: 129.246 mc - Ta.b 3.4. Progetto edilizio per autorimesse interrate "Via delle Buche"
Dimensionamento: n. 24 autorimesse interrate
Destinazioni d'uso: parcheggio privato
- Ta.b 3.1. Progetto edilizio attrezzatura alberghiera "Nuovo albergo a Porto Ercole"
2.2. Nelle more di attuazione degli interventi previsti, nelle aree di cui trattasi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso.
2.3. Alla scadenza della validità dei piani e all'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dai progetti edilizi ordinari, nelle aree di cui trattasi si applicano:
- - le disposizioni di cui all'Articolo 75 per le seguenti aree:
- * Ta.a 1.1, Ta.a 1.2, Ta.a 1.3, Ta.a 1.4, Ta.b 1.1, Ta.b 1.2, Ta.b 1.3, Ta.b 1.4, Ta.b 1.5;
- * Ta.a 2.1, Ta.a 2.2, Ta.a 2.3, Ta.b 2.1;
- * Ta.a 3.1, Ta.b 3.1, Ta.b 3.2, Ta.b 3.4;
- - le disposizioni di cui all'Articolo 76 per le seguenti aree:
- * Ta.a 1.5, Ta.a 1.6, Ta.a 1.7; Ta.b 3.3.
Sezione C Aree di nuovo impianto
Articolo 78 aree di nuovo impianto (tn)
1. Definizione
1.1. Sono aree comprese nei comparti edificatori, individuati ai sensi della Legge 1150/1942, dove sono consentiti, previa approvazione di PA, interventi finalizzati alla sostituzione e/o alla riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti, ovvero alla formazione di nuovi tessuti urbani.
Ricadono, in tutto o in parte, all'interno del perimetro aggiornato dei centri abitati, ovvero all'esterno del suddetto perimetro, ma all'interno della relativa UTOE di riferimento così come definita dal PS.
1.2. Sono classificate come zona "B" o zona "C", ai sensi del D.M. n. 1444/1968, in presenza di interventi a prevalente finalità residenziale o con funzioni connesse alla residenza. Sono classificate come zone "D", ai sensi dello stesso decreto, in presenza di interventi a prevalente finalità produttiva, industriale o artigianale.
1.3. Sono individuate con apposita sigla (Tn) e apposita campitura dagli elaborati grafici del RU e sono specificatamente disciplinate dalle schede contenute nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto".
1.4. In sede di approvazione il PA può prevedere che l'attuazione dell'intervento trovi articolazione nel tempo attraverso distinte unità minime riferite a porzioni urbane definite.
1.5. I PA proponibili ai sensi dell'Articolo 66 della LR 01/2005, devono attuarsi secondo tecniche perequative di cui all'Articolo 65 della LR 01/2005 eArticolo 16 del DPGR 9 febbraio 2007 n. 3R.
1.6. Le schede progetto raccolte nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto", prevedono, quali condizioni per la trasformabilità, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico consustanziali all'intervento. Gli oneri conseguenti a tali opere non possono essere scomputati da quanto altrimenti dovuto a titolo di urbanizzazione.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le aree di nuovo impianto concorrono alla definizione della nuova struttura e delle nuova funzionalità urbana, attraverso la creazione di infrastrutture gerarchizzate per la mobilità e per la sosta, l'incremento degli spazi pubblici e delle percorrenze pedonali, la nuova configurazione delle aree di frangia e delle aree urbane strategiche, il potenziamento della plurifunzionalità,.
2.2. A tale scopo, le schede raccolte nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto", definiscono, in relazione alla capacità operativa del presente RU e all'entità degli interventi edificatori previsti nei singoli comparti, la realizzazione di:
- - tratti della viabilità di gronda che integrano la viabilità urbana di attraversamento e riammagliano la viabilità di distribuzione locale, dando luogo alla creazione di sistemi lineari composti da strada, verde di arredo, percorsi pedonali e/o piste ciclabili;
- - tratti di viabilità locale, che consentono il completamento della maglia stradale urbana, collegando strade senza sbocco;
- - spazi per la sosta veicolare e ciclabile, pubblica e privata, ubicati in posizione strategica negli ambiti urbani;
- - percorsi pedonali connessi agli spazi pubblici e al sistema della sosta;
- - spazi aperti e spazi verdi, connessi agli spazi aperti esterni ai comparti;
- - nuove centralità urbane, caratterizzate da una configurazione fisica qualificata e dalla presenza di funzioni pubbliche o di interesse pubblico.
3. Caratteri costruttividegli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono e quelle eventuali di dettaglio, dettate dalle schede dell'Elaborato F "Aree di nuovo impianto" in relazione a specifici interventi.
3.2. Edifici
3.2.1. Le nuove costruzioni si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all'Articolo 9 delle presenti norme. È ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
3.2.2. Le coperture degli edifici sono realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio. Previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico, è consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno in muratura, purché con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.2.3. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, sono realizzate con finiture in pietra faccia vista e/o intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
3.2.4. I nuovi edifici seguono preferenzialmente gli allineamenti indicati nelle schede dell'Elaborato F "Aree di nuovo impianto" e se ne discostano solo per comprovati motivi costruttivi. In tali casi gli allineamenti sono preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.
3.3. Spazi aperti pertinenziali
3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.3.5. È consentita l'installazione a terra, purché all'interno di spazi recintati da muri o comunque non visibili dall'esterno, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L'indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 30%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.
4. Interventi consentiti
4.1. Gli interventi di nuova edificazione, che si attuano previa approvazione di apposito PA convenzionato corredato dallo studio analitico - diagnostico del paesaggio, di cui all'Articolo 7 delle presenti norme, sono specificatamente disciplinati, nella consistenza edificatoria e nella dotazione di spazi pubblici e/o di pubblici servizi, dalle schede contenute nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto". Detti interventi, ferme restando le specifiche condizioni dettate dalle suddette schede in relazione a ogni singola area di nuovo impianto, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
- a. rapporto di copertura: non superiore a:
- * aree classificate come zona "B" o zona "C": 40% della superficie fondiaria del lotto;
- * nelle aree classificate come zona "D": 50% della superficie fondiaria del lotto.
- b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
- c. densità arborea: pari ad almeno n. 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
- d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
- e. dotazione di parcheggi privati: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque:
- * aree classificate come zona "B" o zona "C": una dotazione minima di n.1 posto auto/unità immobiliare;
- * aree classificate come zona "D": dotazione minima di 1 mq/10 mc
- f. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/1968.
4.2. La convenzione che accompagna il PA prevede la realizzazione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi privati; subordina, altresì, l'abitabilità o l'agibilità delle costruzioni private all'esito favorevole del collaudo delle suddette opere.
4.3. Le opere pubbliche, previste a carico degli operatori, sono realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall'Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere è comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati.
4.4. L'azzonamento, definito per ogni singola area di nuovo impianto dalle schede raccolte nell'Elaborato F, è recepito dal relativo PA, che può apportarvi modifiche non sostanziali riguardanti:
- a. viabilità carrabile di previsione, i cui tracciati potranno subire leggere variazioni connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
- a.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun tratto viario, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
- a.2. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi previste;
- a.3. non provocare frantumazione e/ marginalizzazione degli spazi pubblici.
- b. percorsi pedonali e ciclabili, i cui tracciati potranno subire leggere variazioni di tracciato connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
- b.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
- b.2. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.
- c. sistema degli spazi pubblici, che, conservando la superficie complessiva prevista e l'articolazione funzionale descritta nelle schede, potrà subire leggere modifiche di perimetro dovute a difficoltà esecutive, senza che ciò comporti frantumazione e/o marginalizzazione di aree con conseguente compromissione della qualità figurativa e funzionale dello spazio pubblico;
- d. lotti edificabili privati, che, senza incrementare la superficie fondiaria, potranno subire leggere variazioni di perimetro dovute ad esigenze funzionali riconosciute dalla Amministrazione Comunale senza che ciò provochi in alcun modo:
- d.1. pregiudizio alla qualità figurativa e funzionale della viabilità carrabile, dei percorsi pedonali e ciclabili, del sistema degli spazi pubblici;
- d.2. frantumazione e/o marginalizzazione degli spazi pubblici.
Le sagome degli edifici riportati dalle schede all'interno dei lotti edificabili rivestono carattere di indirizzo e non assumono valore prescrittivo.
4.4.1 Le perimetrazioni grafiche delle aree di nuovo impianto di cui all'allegato F sono vincolanti. Oltre a quanto previsto al precedente punto 4.4, in sede di proposta di piano attuativo potranno apportarsi, senza che ciò comporti variante al RU, solo modifiche di lieve entità, non comportanti sostanziali variazioni al perimetro approvato, in conseguenza di errori materiali o evidenti incongruenze (ad esempio incidenza parziale su preesistenti manufatti) desumibili da scala di maggior dettaglio.
4.5. Le schede raccolte nell'Elaborato F del RU prevedono, in presenza di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione nel comparto di edifici esistenti in muratura, un premio volumetrico rispetto alla volumetria legittimamente esistente, già considerato nella volumetria assegnata al comparto. Il RU preleva tale premio volumetrico, in quanto finalizzato a favorire interventi di riordino, essenziali per consentire la realizzazione del comparto così come prefigurato dalle suddette schede, dalla volumetria prevista dal PS per:
- - interventi di recupero ai fini residenziali, in quanto quantificati dal PS;
- - interventi di nuova edificazione per altre destinazioni d'uso, in quanto il PS non quantifica gli interventi di recupero per fini diversi da quelli residenziali.
4.6 Nelle aree di nuovo impianto nelle quali sono previsti interventi di edilizia residenziale, la superficie utile lorda assunta per gli alloggi è:
- - 85 mq media di Sul, nel caso di nuova edificazione;
- - 60 mq media di Sul, nel caso di recupero degli edifici esistenti;
- - 50 mq di Sul, nel caso di cambi di destinazione d'uso.
4.7. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale dovranno essere prevedere almeno il 10% di alloggi da destinarsi alle giovani coppie a prezzo calmierato.
5. Decadenza
5.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presenteArticolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi PA.
Articolo 78 bis aree soggette a perequazione urbanistica
1. La disciplina della perequazione urbanistica è applicata alle "Aree di nuovo impianto" contenute nell'elaborato F del Regolamento Urbanistico adottato, ai sensi della L.R. n. 1/2005 e al D.P.G.R. n. 3/R del 2007.
2. Fatto salvo diverso accordo fra gli aventi titolo, sono ripartiti in misura proporzionale:
- a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nel comparto edificatorio;
- b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
- c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli obblighi relativi alle quote obbligatorie di edilizia residenziale sociale;
- e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.
3. La trasformazione delle aree di nuovo impianto avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo convenzionato, nel quale verranno definiti gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore che non potranno essere inferiori all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:
- 1 a) il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
- 2 b) gli oneri di urbanizzazione secondaria.
4. Fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare e a cedere gratuitamente al comune una quota della superficie territoriale dell'area di intervento nella quale sono comprese:
- - le aree a destinazione pubblica, ossia le aree destinate ad interventi di interesse pubblico;
- - le aree in cui sono realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
- - le eventuali opere di urbanizzazione secondaria laddove previste;
- - le aree per gli standard urbanistici.
5. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree di nuovo impianto secondo quanto disciplinato al presente Articolo, sono soggette alla redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo.