Articolo 68 definizioni e finalità
1. Definizioni
Ai fini delle presenti norme valgono le definizioni che seguono:
1.1. Tessuti urbani esistenti
1.1.1. Per tessuto urbano esistente si intende una porzione di territorio su cui è già avvenuta la trasformazione del suolo ai fini urbani secondo specifiche modalità morfologiche e strutturali.
1.1.2. I tessuti urbani esistenti concorrono a definire, insieme alle aree con piani e progetti in fase di attuazione, il perimetro aggiornato dei centri abitati.
1.2. Piani e progetti in fase di attuazione
1.2.1. Per piani e progetti in fase di attuazione si intendono i piani, attuativi o complessi, approvati e/o adottati, ovvero i progetti dotati di specifico titolo abilitativo, che disciplinano specifiche aree urbane e che rappresentano atti programmatici formalizzati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.
1.2.2. Le aree interessate da piani e progetti in fase di attuazione concorrono a definire, insieme ai tessuti urbani esistenti, il perimetro aggiornato dei centri abitati.
1.3. Tessuti urbani di nuova formazione
1.3.1. Per tessuto urbano di nuova formazione si intende la porzione di territorio, urbanizzato o non urbanizzato, su cui il RU prevede la trasformazione del suolo ai fini urbani ovvero la trasformazione di un tessuto urbano esistente per la creazione di un nuovo tessuto urbano.
1.3.2. I tessuti urbani di nuova formazione sono realizzabili nelle "aree di nuovo impianto" e sono disciplinati, nei caratteri morfologici e strutturali, dalle schede dell'Elaborato F del RU.
1.3.3. I tessuti urbani di nuova formazione concorrono a definire, insieme ai tessuti urbani esistenti, alle aree con piani e progetti in fase di attuazione e alle opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto, il perimetro degli ambiti urbani.
1.4. Opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto
1.4.1. Per opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto si intendono gli interventi diretti, non subordinati alla formazione di comparti e/o alla approvazione di PA, finalizzati al soddisfacimento di esigenze pubbliche e previsti dal RU all'interno dell'UTOE di riferimento del centro abitato, così come definita dal PS.
1.4.2. Le suddette opere pubbliche concorrono a definire, insieme ai tessuti urbani esistenti, alle aree con piani e progetti in fase di attuazione e ai tessuti urbani di nuova formazione, il perimetro degli ambiti urbani.
1.5. Centri abitati e perimetro aggiornato dei centri abitati
1.5.1. Per centro abitato si intende un sistema accentrato, polifunzionale e continuo di aree edificate, dotate di servizi e intervallate da strade, piazze, giardini o altri spazi aperti urbanizzati, comprensivo dei lotti liberi interclusi, ubicati all'interno o lungo la linea di bordo, così come delimitato, con apposito perimetro, dalle tavole grafiche del R.U. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono quelli di Porto Santo Stefano (comprensivo del Campone), di Pozzarello e di Porto Ercole (comprensivo di Cala Galera) e di Terrarossa.
1.5.2. Gli elaborati grafici del RU individuano, con apposito segno, il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi della LR 01/2005. Al suo interno ricadono:
- a. i tessuti urbani esistenti che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, consentono, se e in quanto previsti dalle presenti norme:
- a.1. interventi di conservazione, trasformazione e/o ampliamento di edifici esistenti;
- a.2. interventi edilizi di completamento nei lotti liberi interclusi;
- a.3. interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, di attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune;
- b. piani e progetti in fase di attuazione, di cui al precedente punto 1.2 del presente Articolo.
.6. "Aree di nuovo impianto"
1.6.1. Per "area di nuovo impianto" si intende una porzione di territorio, interna al perimetro del centro abitato o esterna al suddetto perimetro, ma interna alla sua UTOE di riferimento così come definita dal PS, dove, previa approvazione di un apposito PA, si prevedono interventi volti alla sostituzione e alla riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti, ovvero alla creazione di nuovi tessuti urbani.
1.6.2. Attraverso le "aree di nuovo impianto" il RU persegue la riorganizzazione e la qualificazione ecologica, morfologica, strutturale e funzionale dei centri abitati, nonché, in coerenza con le disposizioni del PS, il loro completamento e il loro ampliamento con interventi anche esterni al perimetro aggiornato dei centri abitati..
1.6.3. Ai sensi della LR 01/2005,Articolo 55, le previsioni relative alle "aree di nuovo impianto" decadono dopo cinque anni dalla approvazione del RU qualora non sia stato perfezionato, da parte dei proponenti, un valido atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a favore della Amministrazione Comunale.
1.7. Settori funzionali urbani
I settori funzionali urbani sono porzioni degli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di specifiche funzioni e/o finalizzate al perseguimento di specifiche prestazioni funzionali.
1.8 Ambiti urbani e perimetro degli ambiti urbani
1.8.1. Per ambito urbano si intende:
- a. ai fini strutturali: l'insieme costituito dai centri abitati esistenti (tessuti urbani esistenti e aree con piani e progetti in fase di attuazione), dalle aree di nuovo impianto (tessuti urbani di nuova formazione) e dalle opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto;
- b. ai fini funzionali: l'insieme costituito dai settori urbani funzionali.
1.8.2. Gli elaborati grafici del RU individuano, con apposito segno, il perimetro degli ambiti urbani, così come definiti dalla presenti norme.
1.8.3. Il perimetro degli ambiti urbani è suscettibile di modifica allorché, trascorsi cinque anni dalla approvazione del RU, l'Amministrazione Comunale decida di non confermare gli interventi decaduti, già previsti nelle "aree di nuovo impianto", interessando altre aree interne all'UTOE di riferimento, così come definita dal PS, e funzionali al perseguimento degli stessi obiettivi di qualificazione, riorganizzazione, completamento e/o ampliamento del centro abitato esistente.
2. Finalità
Negli ambiti urbani il RU persegue prioritariamente i seguenti obiettivi, che devono essere recepiti e sviluppati dai Piani di settore, dai PA, dai progetti delle opere pubbliche, dai progetti edilizi, nonché da tutte le politiche e le azioni che abbiano incidenza sul territorio:
- * qualità ecologica:
- - integrità fisica del suolo urbano;
- - intercettamento e convogliamento delle acque di pioggia;
- - funzionalità del reticolo idraulico superficiale;
- - salvaguardia degli spazi aperti residuali limitrofi ai corsi d'acqua in ambito urbano;
- - permeabilità del suolo;
- - incremento delle dotazioni di verde:
- * per la creazione di connessioni con il territorio rurale
- * per la mitigazione e la compensazione dei carichi ambientali prodotti dagli insediamenti e dal traffico veicolare;
- * qualità morfologica:
- - creazione di nuove centralità urbane, fisicamente e funzionalmente riconoscibili;
- - potenziamento, riorganizzazione e riqualificazione dello spazio pubblico;
- - riconfigurazione dei bordi urbani;
- - riqualificazione dei water front urbani;
- - raccordi e coerenze tra spazio pubblico e spazio privato;
- - incremento e qualificazione formale del verde urbano e stradale;
- - qualificazione formale dei tessuti urbani esistenti;
- - definizione di regole tipologiche e morfologiche per i nuovi tessuti urbani
- * qualità abitativa:
- - adeguamento delle dotazioni idriche;
- - adeguamento delle reti di smaltimento e raccolta differenziata;
- - adeguamento della dotazione di servizi urbani, pubblici o di interesse pubblico;
- - ricorso alla bioarchitettura alle fonti energetiche rinnovabili;
- - contenimento della monofunzionalità residenziale;
- - articolazione e distribuzione delle funzioni non residenziali, favorendo il mix funzionale nei tessuti urbani;
- * qualità funzionale:
- - decongestionamento delle aree centrali;
- - riorganizzazione e qualificazione degli accessi urbani;
- - completamento e gerarchizzazione della rete viaria principale;
- - completamento e gerarchizzazione delle aree per la sosta veicolare;
- - creazione di parcheggi veicolari prossimi, ma esterni, alle aree urbane centrali;
- - creazione di raccordi pedonali tra parcheggi veicolari e aree urbane centrali;
- - creazione di un sistema urbano della mobilità pedonale e/o ciclabile;
- - definizione di nuove relazioni morfologiche e funzionali tra porti, aree portuali e centri abitati;
- - sviluppo delle strutture ricettive e dei servizi.
Articolo 69 "prestazioni qualitative e prestazioni funzionali"
1. All'interno degli ambiti urbani il RU, attraverso distinti elaborati cartografici in scala 1:2.000 (Elaborati D e E), definisce:
- - le prestazioni qualitative (Elaborati D);
- - le prestazioni funzionali (Elaborati E).
2. Le prestazioni qualitative individuano gli obiettivi di qualità strutturale perseguiti nei tessuti urbani, esistenti o di nuova formazione, e definiscono, conseguentemente, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica consentiti e le relative modalità di attuazione, con particolare riguardo ai caratteri ecologici e formali.
3. Le prestazioni funzionali individuano le funzioni consentite nei settori funzionali urbani e disciplinano, conseguentemente, i cambi di destinazione d'uso e le relative condizioni.
4. Le prestazioni qualitative e le prestazioni funzionali sono riferite sia al sistema degli insediamenti che al sistema degli spazi aperti.
Articolo 70 "prestazioni qualitative e disciplina degli interventi di trasformazione"
1. Le disposizioni inerenti le prestazioni qualitative e i conseguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica si applicano ai tessuti urbani, esistenti e di nuova formazione, che compongono gli ambiti urbani.
2. Gli elaborati grafici del RU (Elaborati D, scala 1:2000) individuano i tessuti urbani che, per epoca di impianto, ubicazione, caratteri morfologici e finalità programmatiche, assolvono prestazioni diversificate di qualità strutturale.
3. All'interno dei suddetti tessuti ricadono le aree e gli edifici speciali che, in virtù dei caratteri fisici, spaziali e figurativi assumono una specifica rilevanza strutturale nei tessuti urbani di riferimento. Le aree e gli edifici speciali sono evidenziati, con specifica campitura, dagli elaborati grafici del RU (Elaborati D, scala 1:2000) e sono disciplinati dalla Parte Quarta,Titolo I, delle presenti norme, "Disposizioni per le aree e gli edifici speciali".
4. In relazione alle prestazioni qualitative dei tessuti urbani, esistenti o di nuova formazione, le presenti norme definiscono:
- a. i parametri edilizi, urbanistici e di qualificazione ambientale che regolano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione;
- b. le modalità di sistemazione degli spazi pertinenziali e degli spazi di relazione;
- c. la zona urbanistica corrispondente ai sensi del DM 1444/1968.
5. In relazione ai tessuti urbani di nuova formazione, disciplinati dalle schede raccolte nell'elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto", sono altresì definite le condizioni che subordinano l'attività edilizia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, dei servizi pubblici di interesse locale di cui all'Articolo 41 delle presenti norme. Sono altresì definiti i caratteri figurativi dello spazio pubblico e i principali elementi di integrazione con i tessuti urbani esistenti.
Articolo 71 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso
1. Le disposizioni inerenti le prestazioni funzionali e la conseguente disciplina delle destinazioni d'uso si applicano ai settori urbani funzionali in cui sono suddivisi gli ambiti urbani.
2. Gli elaborati grafici del RU (Elaborati E, scala 1:2000) individuano i settori urbani funzionali che, per epoca di impianto, ubicazione, caratteri strutturali e finalità programmatiche, assolvono specifiche prestazioni funzionali per la riqualificazione dei centri abitati e l'organizzazione degli ambiti urbani. All'interno dei suddetti settori individuano altresì gli edifici e le aree che, in virtù dei caratteri figurativi e strategici, assumono una specifica rilevanza funzionale e richiedono una specifica disciplina delle destinazioni d'uso.
3. In relazione ai settori urbani funzionali, per favorire l'equilibrata distribuzione delle funzioni, superare le situazioni di monofunzionalità e stimolare la creazione di nuove centralità urbane, le presenti norme definiscono:
- a. le funzioni consentite;
- b. le condizioni che sovrintendono i cambi di destinazione d'uso.
4. In relazione agli edifici e alle aree con specifica rilevanza funzionale le presenti norme definiscono le inibizioni o le limitazioni ai cambi di destinazione d'uso, con le eventuali e specifiche condizioni.
5. Le suddette disposizioni si applicano ai centri abitati esistenti a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme. Alle aree di nuovo impianto si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme e per il periodo di validità dei relativi PA, le specifiche disposizioni delle schede raccolte nell'Elaborato F del RU; scaduto il periodo di validità dei suddetti PA, alle aree di nuovo impianto si applicano le disposizioni che regolano i settori funzionali urbani di appartenenza.
6. Le funzioni ammesse nei singoli settori urbani sono definite, con riferimento alle categorie e alle sottocategorie funzionali di cui all'Articolo 12 delle presenti norme, attraverso le "prestazioni funzionali" di cui alla Parte Quarta,Titolo III, Capo III.
7. Negli ambiti urbani, in coerenza con i carichi urbanistici previsti dal PS, i cambi di destinazione d'uso tra le funzioni urbane principali sono consentiti, nel periodo di validità del presente RU, entro i limiti definiti dalla Parte Quarta, Titolo III, Capo III delle presenti norme.