Sezione A "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale (en)"
Articolo 61 aree a prevalente carattere naturale (en)
1. Definizione
1.1 Sono parti del territorio comunale che per ragioni storiche e/o ambientali presentano caratteri naturali o prevalentemente naturali. Comprendono boschi, macchie, garighe, praterie ad ampelodesma, aree rupestri interne e costiere, aree con vegetazione umida di acque dolci o salmastre. Comprendono altresì aree circoscritte utilizzate per le attività agricole.
1.2. Costituiscono un patrimonio strategico ai fini:
- - naturalistici, per la presenza di flora, fauna, habitat di interesse sovranazionale;
- - paesaggistici, come parte identitaria imprescindibile dell'Argentario, sfondo panoramico suggestivo per le vedute dal mare, ecomosaico complesso e ricco di articolazioni;
- - scientifici e didattici, come luogo di studio, ricerca, documentazione, visite guidate;
- - culturali, per la presenza di strutture militari e religiose che hanno prodotto una rete diffusa di luoghi antropizzati isolati nella natura;
- - escursionistici, per le potenziali forme di fruizione legate alla riscoperta della rete dei sentieri e dei percorsi storici;
- - economici e sociali, per la possibilità di trasformare, in visitatori e frequentatori dell'interno, i turisti della nautica e delle aree balneari, sviluppando nuove attività economica e nuove opportunità di lavoro.
1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda, Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni finalizzate alla conservazione della natura, nonché tutte le forme di fruizione e di utilizzazione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione degli attuali livelli di naturalità.
2.2. Sono altresì consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.3. Sono infine consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo e purché non concentrate e non comportanti eccessivi carichi urbanistici e/o ambientali:
2.3.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.3.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:
- a. strutture ricettive: limitatamente ai bad & breakfast fino a un massimo di 10 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme).
2.3.3 funzioni commerciali consistenti in: esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme). Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 16 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.
2.4. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Nuove costruzioni
3.1. Vi è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, la costruzione di annessi agricoli e la installazione di manufatti precari stagionali ad uso delle aziende produttive che dimostrino di non avere possibilità di utilizzare, a tale scopo, terreni ubicati nelle zone a prevalente carattere agricolo.
3.2. Non sono invece consentite altre costruzioni, a qualsiasi uso destinate, se non previste espressamente dal piano di gestione dell'ASDI e funzionali alla fruizione escursionistica. Tali costruzioni, che devono essere realizzate completamente in legno e che non devono essere permanentemente ancorate al suolo, possono essere gestite esclusivamente dall'ASDI in forma consortile e devono essere obbligatoriamente rimosse in caso di cessazione dell'ASDI.
3.3. Previa predisposizione di uno specifico piano di assetto unitario, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi pubblici di supporto ai monumenti e alla fruizione escursionistica dell'interno. Tali parcheggi, che devono conformarsi ai caratteri costruttivi definiti dall'Articolo 41 delle presenti norme, non possono avere una capienza superiore a 20 posti auto/cadauno.
3.4. In attuazione del "Piano direttore delle spiagge", di cui all'Articolo 48 delle presenti norme, e sulla base delle disposizioni ivi indicate, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi e di strutture di servizio alle spiagge.
4. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
4.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
5.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
5.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6. Agriturismo
Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.
Sezione B "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo (ea)"
Articolo 62 ripartizione delle aree a prevalente carattere agricolo
1. Sono le aree dove le caratteristiche dei terreni, le sistemazioni idraulico-agrarie, gli usi passati e le potenzialità attuali rendono praticabili le attività agricole.
2. Si distinguono in:
- 2.1. "Aree agricole di interesse primario" (Ea.1): sono le aree a più elevato pregio potenziale per finalità agricolo - produttive, al cui interno le attività agricole sono sostenute e valorizzate;
- 2.2. "Aree con prevalente funzione agricola" (Ea.2): sono le aree dove le attività agricole, che spesso rivestono carattere amatoriale e di presidio territoriale, si integrano con le attività compatibili del territorio rurale previste dalle presenti norme.
Articolo 63 aree agricole di interesse primario (ea.1)
1. Definizione
1.1. Sono le aree nelle quali, per le caratteristiche dei suoli, per la presenza di aziende agrarie professionali, per le sistemazioni idraulico-agrarie e per le modalità di uso in essere, si persegue lo sviluppo e la valorizzazione delle attività agricole tradizionali, con particolare riguardo a viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura.
1.2. Comprendono le aree de Le Piane, di Cala Grande, di Capo d'Uomo, de L'Olmo.
1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.2. Sono altresì consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo:
2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.2.2. ad opera delle aziende produttive, o di operatori ad esse collegati nelle forme definite dal RE:
- a. commercio al dettaglio, in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq;
- b. somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati.
2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Modalità di attuazione
3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi della vigente normativa di settore.
3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.
4. Nuove costruzioni ad uso agricolo
Ad uso delle aziende produttive di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è consentita se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di residenze, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, di annessi stabili, di annessi precari stagionali e di centri interaziendali di servizio per l'agricoltura.
4.1. Residenze e annessi stabili.
4.1.1. La realizzazione di residenze e/o di annessi stabili è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.
4.1.2. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.
4.1.3. È ammessa la deroga alle superfici fondiarie minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:
- - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, senza trasferimenti di volumetria;
- - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
5.2. Non sono ammessi interventi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli.
5.3. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e/o tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).
6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
7. Agriturismo
7.1. Le attività agrituristiche sono consentite anche oltre i limite massimo dei 30 posti letto/azienda.
7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.
Articolo 64 aree con prevalente funzione agricola (ea.2)
1. Definizione
1.1 Sono le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, con terreni condotti prevalentemente da piccole aziende agricole e da agricoltori amatoriali. Sono caratterizzate da una accentuata differenziazione nell'uso del territorio, con presenza consistente, soprattutto in prossimità dei centri abitati, di oliveti, orti e colture permanenti miste.
1.2. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo II.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.2. Sono inoltre consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo
2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.2.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:
- a. strutture ricettive: limitatamente a bad & breakfast fino a un massimo di 12 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme);
2.3.3. funzioni commerciali consistenti in:
- a. commercio al dettaglio: in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare e aventi superficie di vendita non superiore a 50,00 mq;
- b. esercizi di ristoro: fino a un massimo di 50 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme), purché ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati. Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive alberghiere, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 20 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.
2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Modalità di attuazione
3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi vigente normativa di settore.
3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.
4. Nuove costruzioni ad uso agricolo
4.1. Ad uso delle aziende produttive, di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è ammessa se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di nuove costruzioni ad uso abitativo e di annessi stabili, nonché l'installazione di manufatti precari stagionali nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo 60. È altresì ammessa l'installazione di manufatti precari e di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, ad uso delle aziende minime e degli agricoltori amatoriali, ai sensi degli articoli 52 e 60 delle presenti norme.
4.2. La realizzazione di residenze agricole e/o di annessi stabili per l'agricoltura è ammessa, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.
4.3. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.
4.4. È ammessa la deroga alle unità colturali minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:
- - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme e senza trasferimenti di volumetria;
- - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
5.2. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).
6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
7. Agriturismo
7.1. Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.
7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.
Sezione C "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"
Articolo 65 insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale (ir)
1. Definizione
1.1. Sono le aree urbanizzate per la residenza esterne agli ambiti urbani e ubicate nell'arco costiero settentrionale e nord-orientale. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico - alberghiere.
1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IR".
1.3. Sono distinte nelle seguenti sottozone:
- - IR.1: residenze e strutture ricettive di Santa Liberata, Torre Calvello e Punta Nera, ubicate a valle della SP 161 Porto Santo Stefano e/o soggette a limitazione delle trasformazioni dal PS;
- - IR.2:residenza e strutture ricettive La Soda e Poggio Calvello ubicate a monte della SP 161 Porto Santo Stefano; Costa di Teva a Santa Liberata ubicate a monte della SP 161 Porto Santo Stefano; residenze di Punta Lividonia, Le Crocine, Poggio Andreini e Cannatelli prossime all'ambito urbano di Porto Santo Stefano; residenze limitrofe all'ambito urbano di Pozzarello.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standards ambientali, paesaggistici e urbanistici, in particolare attraverso:
- - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
- - la minimizzazione degli impatti visuali;
- - il miglioramento delle infrastrutture viarie;
- - la dotazione dei servizi di base.
3. Prestazioni funzionali
3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:
- 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
- 3.1.2. uffici e studi professionali;
- 3.1.3. piccoli laboratori artigianali e artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 150 mq;
- 3.1.4. funzioni turistico-ricettive consistenti in bad & breakfast, alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
- 3.1.5. funzioni commerciali:
- a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
- b. pubblici esercizi
- 3.1.6. servizi pubblici di interesse locale;
- 3.1.7. verde privato;
- 3.1.8. parcheggi privati (a raso).
3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.
4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
4.2. Edifici
4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.
4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.
4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio
4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
4.3. Spazi aperti pertinenziali
4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone.
4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio
4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro degli ambiti IR1 e IR2, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.
4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.
4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:
- a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
- b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;
4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.
4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4.
5. Interventi consentiti
5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati:
- - Sottozona IR.1: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme;
- - Sottozona IR.2: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Lungo il canale di Santa Liberata è consentita la posa di imbarcazioni da diporto, limitatamente all'area di proprietà demaniale come individuato nell'Elaborato C: Territorio rurale: ambiti territoriali con il simbolo (Imd - Ambito destinato alla posa di imbarcazioni da diporto).
5.2. Ristrutturazione edilizia
5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:
- a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
- b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
- c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
- d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.
6. Aree con piani approvati in fase di attuazione (TaR)
6.1. Comprendono le aree nelle quali sono in atto interventi disciplinati da piani attuativi approvati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.
6.2. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla TaR seguita da un numero identificativo.
6.3. Nelle more di attuazione degli interventi previsti dai suddetti piani, nelle aree di cui trattasi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso.
6.4. Alla scadenza della validità dei piani, nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni dettate dal presente Articolo per le zottozone IR2.
Articolo 66 insediamenti esistenti a prevalente carattere turistico - residenziale (irt)
1. Definizione
1.1. Sono le aree urbanizzate, a prevalente carattere turistico - residenziale, esterne agli ambiti urbani e ubicate lungo l'intero arco costiero. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere.
1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IRT".
1.3. Comprendono le seguenti aree: residenze a carattere prevalentemente stagionale e strutture ricettive di Cala Moresca, Olivastri di Cala Moresca, Cala Piccola, Cala del Gesso, Le Cannelle, Lo Acqua Dolce/Carrubo, Sbarcatello, Poggio Pertuso, Le Miniere, Mascherino, Pianone, Costa delle Olive.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standard ambientali, paesaggistici e urbanistici in particolare attraverso:
- - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
- - la minimizzazione degli impatti visuali;
- - la dotazione dei servizi di base.
2.2. Deve essere altresì sostenuta la trasformazione delle strutture abitative in strutture ricettive a gestione unitaria;
3. Prestazioni funzionali
3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:
- 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
- 3.1.2. uffici;
- 3.1.3. funzioni turistico-ricettive consistenti in alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
- 3.1.4. funzioni commerciali:
- a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
- b. pubblici esercizi
- 3.1.5. servizi pubblici di interesse locale;
- 3.1.6. verde privato;
- 3.1.7. parcheggi privati (a raso).
3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.
4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
4.2. Edifici
4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.
4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.
4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;
4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
4.3. Spazi aperti pertinenziali
4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista
4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio
4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro dell' ambito IRT, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.
4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.
4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:
- a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
- b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;
4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.
4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4..
5. Interventi consentiti
5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
5.2. Ristrutturazione edilizia
5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:
- a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
- b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
- c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
- d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.
Articolo 67 aree per strutture ricettive all'aria aperta: campeggi (t)
1. Definizione
1.1. È l'area su cui insiste il campeggio esistente in località Feniglia.
1.2. È individuata dagli elaborati grafici del R.U. con la sigla "T".
1.3. È assimilata a una zona D speciale ai sensi del DM 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
In quanto complesso unitario, aperto al pubblico, prevalentemente attrezzato per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo, il campeggio articola e qualifica l'offerta comunale, volgendola a segmenti differenziati di domanda.
3. Prestazioni funzionali
3.1. Al suo interno è consentito il campeggio ai sensi della LR 42/2000.
3.2. Purché esercitate con utilizzo delle costruzioni esistenti, vi sono altresì consentite le seguenti funzioni complementari: servizi di ricezione, servizi igienici, servizi di ristoro, spaccio, uffici, attrezzature ricreative, parcheggio a raso.
4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono, dettate in coerenza con le norme regionali vigenti.
4.2. Edifici
4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti e/o all'intera copertura.
4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di costruzioni con altezza superiore a 3,50 ml.
4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;
4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
4.3. Spazi aperti
4.3.1. In tutti gli spazi aperti deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia e il loro smaltimento.
4.3.2. Gli arredi vegetali sono costituiti da piante autoctone o naturalizzate.
4.3.3. L'area di pertinenza è recintata con siepi addossate a reti a maglia sciolta.
4.3.4. Le piazzole hanno una superficie minima di 60 mq/cad. Per documentate ragioni tecniche o funzionali possono essere previste piazzole con superficie inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 mq.
4.3.5. A ogni piazzola si deve accedere direttamente attraverso la viabilità interna, ovvero, nei casi di evidente impossibilità, attraverso passaggi pedonali agevoli e segnalati.
4.3.6. I posti auto, almeno pari al numero delle piazzole, devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati, così come la viabilità interna, con fondo bianco ovvero facendo ricorso a terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
5. Interventi consentiti
5.1. Sulle strutture esistenti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo I delle presenti norme, sono consentiti gli interventi di seguito indicati: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato.
5.3. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari, che devono essere preventivamente verificate ovvero garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie nelle modalità definite dal RE:
- * deve essere prodotta apposita certificazione del competente ATO sulla disponibilità della risorsa idrica, ovvero il fabbisogno idrico, per usi potabili e non, deve essere soddisfatto attraverso dotazioni aggiuntive che non gravino sull'acquedotto comunale esistente;
- * devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili;
- * deve essere realizzato un sistema autonomo di depurazione che preveda il riutilizzo delle acque reflue;
- * deve essere preventivamente individuata, nel territorio comunale, una discarica per inerti autorizzata e regolamentata;
- * deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata, nonché il compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;
- * devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso e per la sosta.
5.4. Non sono comunque consentiti interventi di nuova edificazione, né di incremento della capacità ricettiva e/o delle piazzole legittimamente esistenti.