Articolo 50 finalità e articolazione
1. Definizione
1.1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna agli ambiti urbani, così come rappresentata nell'Elaborato C, "Territorio rurale: ambiti territoriali", del RU.
1.2. Il territorio rurale, che nella sua attuale configurazione paesaggistica, è la risultante di relazioni plurisecolari tra uomo e natura, costituisce un luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e storico-culturale; esso si evolve nel tempo, in dipendenza delle mutate esigenze di vita e di lavoro delle comunità insediate, e garantisce un rinnovo della qualità ecologica e formale del paesaggio coerente con le caratterizzazioni storico-culturali.
1.3. Di esso fanno parte ambiti territoriali a prevalente carattere naturale, ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo e ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo, comunque definiti e disciplinati, esterni agli ambiti urbani.
2. Articolazione.
2.1. La disciplina normativa del territorio rurale si articola nei seguenti capi:
- - Capo I, "Disposizioni generali": contiene disposizioni di carattere generale valide per tutto il territorio rurale;
- - Capo II, "Ambiti territoriali": contiene disposizioni che, sulla base degli obiettivi programmatici della Amministrazione Comunale e dei caratteri paesistici, sociali ed economico-produttivi, disciplinano le attività e le trasformazioni territoriali ammissibili, suddividendo il territorio rurale in "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale", "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo" e "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"
3. Finalità
3.1. In tutti gli ambiti territoriali del territorio rurale, di cui al Capo II del presenteTitolo, il RU persegue prioritariamente gli obiettivi di seguito specificati, che devono essere recepiti e sviluppati dai piani di settore, dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, dai PA, dai progetti delle opere pubbliche, dai progetti edilizi, nonché da tutte le politiche e le azioni che abbiano incidenza sul territorio.
3.2. Nel territorio devono essere "comunque" assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettamento e il convogliamento delle acque di pioggia anche per finalità irrigue e altri usi antropici, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale.
3.3. Al suo interno vanno conservate, potenziate e relazionate, anche attraverso reti di connessione ecologica, le risorse naturali (floristiche, faunistiche ed ecosistemiche) che concorrono a determinare la qualità naturalistica del territorio comunale e a caratterizzarne la biodiversità. Le trasformazioni territoriali devono concorrere alla tutela attiva e/o alla valorizzazione dei caratteri identificativi dei luoghi.
3.4. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico o luminoso, devono perseguire la qualità ambientale e paesaggistica congiuntamente alla valorizzazione sociale ed economica del territorio comunale, contribuendo alla promozione delle risorse territoriali interne e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
3.5.L'inquinamento luminoso, in particolare, deve essere attentamente contenuto in prossimità della Laguna di Orbetello e degli isolotti satelliti, in modo da evitare che fonti luminose, troppo potenti o mal direzionate, provochino la collisione o il disorientamento degli uccelli che nidificano in tali ambienti.
4. Classificazione
4.1. Il territorio rurale è classificato come zona omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.
Articolo 51 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso
1. Condizioni generali
1.1. Nel territorio rurale sono consentite le destinazioni d'uso indicate al successivo punto 2 del presenteArticolo a condizione che:
- * non producano inquinamento nell'aria (acustico, atmosferico, luminoso), nelle acque e nel suolo;
- * presuppongano trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o che concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Con riferimento alla LR 01/2005, nel territorio rurale, compatibilmente con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e con le limitazioni e/o le specificazioni che regolano i singoli ambiti territoriali, sono consentite le seguenti funzioni:
- 2.1.1. ambiti territoriali a prevalente carattere naturale e a prevalente carattere agricolo:
- 2.1.1.1. funzioni finalizzate alla conservazione della natura e alla fruizione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione delle risorse;
- 2.1.1.2. funzioni agricole e forestali, nonché funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione;
- 2.1.1.3. purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo, le funzioni integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione del territorio rurale così come specificate dalle presenti norme, nelle sezioni A e B, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti del territorio rurale.
- 2.1.2. ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo:
- 2.1.2.1. funzioni specificatamente consentite dalle presenti norme, nella sezione C, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo.
2.2. Le funzioni esistenti, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1. del presente Articolo, possono permanere nella consistenza attuale. Fino alla totale dismissione di dette attività, o fino all'adeguamento alle disposizioni dettate dalle presenti norme, gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Articolo 52 operatori agricoli
1. Definizioni
1.1. Operatori agricoli
Ai fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale disciplinati dalle presenti norme, i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sono ripartiti in tre categorie sulla base dei caratteri distintivi di seguito descritti. Tali caratteri devono essere attestati contestualmente alla richiesta degli interventi di modifica degli assetti aziendali e/o di trasformazione edilizia-territoriale.
Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.
È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).
Per l' imprenditore agricolo professionale (IAP) sono ammessi i seguenti interventi:
- a. è consentita la nuova edificazione:
- - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
- - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;
- - per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine,campi da tennis ed altro) solo se titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore a quanto disciplinato alla Parte Quarta,Titolo II delle presenti norme;
- - per gli ampliamenti agli edifici esistenti, in ragione di quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.T. 01/05, e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.
- a) per lo IAP è consentito il riuso del patrimonio edilizio esistente con mutamento di utilizzazione:
- - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
- - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;
2. Superficie agraria utilizzabile
La superficie fondiaria minima, per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento rispetto all' unità colturale (UC), si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime indicate al punto 2.3.
Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del Comune di Monte Argentario.
- a. Aziende produttive: sono aziende agricole, in possesso di tutti i requisiti giuridici e condotte da un imprenditore agricolo professionale (IAP) o imprenditore agricolo, che mantengono in coltura, nel territorio comunale, una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore a due unità colturali (UC), così come definite al successivo punto 2.3. Impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU) e rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile. Allorché tali aziende comprendano una SAU di almeno 20 ettari, con almeno tre diverse unità colturali, esse si definiscono "aziende primarie";
- b. Aziende minime: sono aziende agricole che non rientrano nella categoria precedente, ma che mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC) e rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile;
- c. Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero: sono soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle due categorie precedenti. Mantengono in coltura, nel territorio comunale, una SAU di almeno 2.000 mq, ridotta a 1.000 mq per gli orti specializzati.
2.2. Superficie agricola utilizzata (SAU)
Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto), con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.
2.3. Unità colturale (UC)
Si definisce unità colturale (UC) la superficie fondiaria minima che è necessario mantenere in produzione per poter accedere, ove consentito dalle presenti norme, alla realizzazione di nuove costruzioni agricole o a interventi sulle costruzioni agricole esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia. Tale superficie, in relazione ai vari ordinamenti colturali, non può essere inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e/o regionali a quanto di seguito indicato:
- - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- - 8 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- - 10 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
- - 15 ettari per i castagneti da frutto;
- - 30 ettari per arboricoltura da legno;
- - 50 ha per bosco ad alto fusto
- - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
Articolo 53 programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
1. Finalità
1.1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato "programma aziendale") è lo strumento, ad uso delle aziende agricole, che consente di:
- - programmare gli interventi agronomici, ambientali, edilizi e le relative fasi di realizzazione;
- - dimostrare la necessità di nuovi annessi agricoli per le esigenze produttive del fondo;
- - modificare la destinazione d'uso (da agricola a non agricola) delle costruzioni aziendali non più necessarie alla conduzione agricola del fondo.
1.2. Il programma aziendale ha validità decennale, è disciplinato dalle norme regionali e/o provinciali vigenti relative alle zone agricole e contiene, oltre agli elaborati previsti da dette norme, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
2. Convenzione e atto unilaterale d'obbligo
2.1 L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi. Il programma aziendale ha una durata decennale e può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali.
La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.
2.2 In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:
- a. ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all'Articolo 43, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 1/2005;
- b. a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
- c. a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;
- d. a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
- e. a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;
- f. ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza;
- g. l'impegno di cui alla lettera c) non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al punto 2.1.
2.3 La realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, ovvero, previo assenso della Amministrazione Comunale, in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Tali opere devono essere scelte tra le seguenti:
- - manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
- - manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
- - manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l'eventuale vegetazione di corredo;
- - manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
- - integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);
- - conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto;
- - manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.);
a. l'obbligo per i proprietari e gli aventi causa alla esecuzione delle opere colturali e alla manutenzione ambientale;
b. la manutenzione delle eventuali opere di urbanizzazione, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinale o poderale;
c. il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi.
3. Programma aziendale con valore di Piano Attuativo
Il programma aziendale assume valore di PA qualora preveda la realizzazione di nuovi manufatti agricoli stabili:
- - con volumetria fuori terra superiore a 600 mc;
- - all'interno delle aree di pertinenze edilizia ricadenti nell'ambito "Aree a prevalente carattere naturale En", indipendentemente dalla volumetria prevista;
- - ove sia prevista la realizzazione di nuove unità abitative rurali.
I limiti suddetti si riferiscono anche a eventuali costruzioni interrate o seminterrate.
4. Interventi che non richiedono il programma aziendale
Fatte salve le disposizioni più restrittive che regolano i singoli ambiti territoriali (Capo II del presenteTitolo II), non sono tenute alla presentazione del programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi:
- * non eccedano la sostituzione edilizia;
- * non comportino modifiche alla destinazione d'uso (da agricola a non agricola) degli edifici esistenti.
5. Prescrizioni particolari
Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale deve essere determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico - funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente. Le nuove costruzioni sono ammesse solo ove si dimostri l'impossibilità di procedere mediante ampliamento, sostituzione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione delle consistenze esistenti.
6. Frazionamenti di aziende agricole
6.1. Nell'ambito dei programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnato o meno dal cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, deve comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione o atto unilaterale d'obbligo, l'indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive ("edilizie" e/o "agricole", come definite dall'Articolo 54 delle presenti norme) per un periodo di almeno 10 anni.
Nel caso di frazionamento parziale, la suddivisione del fondo dovrà garantire la forma aggregata per la nuova edificazione futura.
6.2. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento del titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dalla LR n. 01/2005.
Articolo 54 aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola
1. Definizione
1.1. Ai fini delle presenti norme, le aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio rurale si distinguono in :
- a. "aree di pertinenza edilizia": sono le aree intimamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso. La superficie delle aree pertinenza edilizia dovrà essere continua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo. Inoltre deve possedere i seguenti requisiti:
- - un nesso oggettivo strumentale e funzionale con l'abitazione principale;
- - il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;
- - un carattere durevole;
- - la non utilizzabilità economica in modo diverso;
- - una ridotta dimensione;
- - una individualità fisica e strutturale propria;
- - l'accessione ad un edificio preesistente edificato;
- - l'assenza di un autonomo valore di mercato.
- b. "aree di pertinenza agricola": sono le aree che, ai sensi della legislazione vigente, sono legate all'edificio ex-agricolo che si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili nei confronti dell'edificio principale di riferimento.
1.2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi della L.R. 1/2005, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli e, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola, devono:
- a. definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze, che devono essere ritagliate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità minore, siepi, aree boscate, etc.);
- b. attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o a una unità immobiliare;
- c. provvedere alle conseguenti variazioni catastali;
1.3. La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - agricole ed edilizie - deve coprire l'intera area di proprietà.
2. Interventi di trasformazione
2.1. Nelle "aree di pertinenza edilizia", sulla base di progetti unitari estesi all'intera area, sono consentite le sistemazioni di carattere estensivo, la creazione di orti, giardini e spazi per la sosta veicolare, nonché, per i pubblici esercizi, sistemazioni che integrino le attività svolte all'interno. In tali aree, in coerenza con quanto disposto dall'Articolo 58 delle presenti norme, è altresì consentita la realizzazione di una piscina - e/o un campo da tennis o attrezzatura sportiva consimile ad uso privato - per ogni edificio o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti.
2.2. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle presenti norme, deve avvenire sulla base di uno studio semiologico che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni caratterizzanti la tessitura territoriale.
2.3. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti precari per l'agricoltura amatoriale secondo le disposizioni di cui all'Articolo 60, punto 2.1, delle presenti norme. L'ubicazione di tali manufatti deve comunque essere prossima agli edifici di riferimento; di tale prossimità si deve dare dimostrazione nella richiesta del titolo abilitativo.
Articolo 55 locali interrati o seminterrati nel territorio rurale
1. Autorimesse
Nel territorio rurale non è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ancorché pertinenziali, né di alcuno degli interventi di cui alTitolo III della Legge 24.03.1989, n. 122.
2. Locali tecnici interrati a servizio di edifici esistenti
2.1. Fatte salve le limitazioni di cui alla Parti Seconda e Terza delle presenti norme, a servizio degli edifici esistenti, diversi dagli edifici matrice e da quelli di valore architettonico e paesaggistico di cui agli articoli 27 e 28, possono essere realizzati volumi interrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, così come definiti dall'Articolo 60, punto 2.3.2.1., ove sussistano i requisiti di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3. Annessi agricoli interrati o seminterrati
È consentita la realizzazione come locali interrati o seminterrati degli annessi stabili previsti dai programmi aziendali a servizio delle aziende produttive, così come definite dall'Articolo 51 delle presenti norme, qualora il progetto ne documenti l'idoneità a limitare l'impatto ambientale e visuale.
Articolo 56 interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza agricola
1. Definizione
1.1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere da realizzare sui terreni che costituiscono, ai sensi dell'Articolo 54 delle presenti norme, aree di pertinenza agricola - con dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno già mutato o sono in procinto di mutare la propria destinazione d'uso agricola. Tali interventi, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche esistenti. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I relativi progetti costituiscono parte integrante della apposita convenzione, di cui al successivo punto 2, da stipularsi obbligatoriamente in presenza di interventi che:
- a. comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
- b. prevedano interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola, se e in quanto consentiti dalle presenti norme.
1.2. I progetti degli interventi di cui trattasi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato. Per le aree di pertinenza agricola di dimensioni non superiori a 1 ha, in luogo della convenzione indicata al comma 1.2 dell'art. 54, sono corrisposti specifici oneri che sostituiscono gli oneri di urbanizzazione, connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per il territorio rurale, è consentito, previa approvazione di progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale che, in caso di necessità e previo assenso della Amministrazione Comunale, possono essere realizzati anche in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Per interventi di rilevanza pubblica si intendono prioritariamente:
- a. manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
- b. manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
- c. manutenzione, restauro, ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l'eventuale vegetazione di corredo;
- d. manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
- e. integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);
- f. manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.).
2. Garanzie
L'efficacia del titolo abilitativo, relativo alle trasformazioni da attuarsi sul fabbricato di riferimento, è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura della Amministrazione Comunale, corredata da idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.
Articolo 57 recinzioni
1. Sono ammesse recinzioni:
- per garantire la sicurezza di cose o persone nelle aree collocate ai margini della viabilità pubblica e carrabile,
- per le coltivazioni florovivaistiche,
- per le attività di allevamento;
- per la protezione e l’integrità dei raccolti o di specifiche produzioni;
- per la produzione e cattura della fauna selvatica o esigenze di protezione dalla fauna selvatica in prossimità di edifici;
- per la protezione e l’allevamento di animali domestici o da cortile, allevamenti avinucoli a carattere familiare;
- per la sicurezza e la protezione di impianti tecnologici sia pubblici che privati;
- per piccole superfici poste in continuità con l'edificato per la necessità di proteggere allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
- dei resedi degli edifici e delle relative aree di pertinenza (con altezza massima di ml. 1,50 fuori terra) con rete metallica mascherata con siepe realizzata con specie della macchia locale, senza cordonato visibile in muratura.
- Ai fini della protezione di cose e persone, in riferimento alle attività svolte, i resedi e le pertinenze, le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio o di un complesso, possono essere delimitati anche diversamente e oltre i limiti di cui al precedente punto, purchè le soluzioni siano inserite in un progetto unitario, in modo proprozionale agli aspetti qualitative e quantitativi dell’insieme, in ragione della congruità con le utilizzazioni e le relazioni funzionali con l’edificio o complesso di riferimento.
2. Nel territorio rurale la recinzione potrà essere delimitata da schermi verdi di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate (alberature, siepi, ecc.), accompagnate da reti a maglia sciolta ancorate terra, per un’altezza complessiva non superiore a 1,80 ml: tali modalità si applicano esclusivamente nelle pertinenze.
3. E’ consentito alle aziende florovivaistiche di recingere la superficie aziendale per la parte strettamente indispensabile, ossia ove vi sia la documentata esigenza di proteggere particolari coltivazioni. Al riguardo devono essere comunque adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista paesaggistico.
4. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico - venatorie (solo per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante P.A.P.M.A.A.). In tali casi la progettazione deve tuttavia garantire il mantenimento dell’accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.
5. I suddetti fondi possono essere recintati solo con reti metalliche a maglia sciolta sorrette da pali in legno di altezza non superiore a ml 1,80 privi di cordolo di cemento.
6. Per gli accessi principali delle aziende agricole sono ammesse strutture murarie esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 3 per lato con altezza massima di metri 1.80 e dovranno essere realizzate in muratura o pietra locale con esclusione del tufo. Nel caso di nuovi edifici che si inseriscono in siti già edificati, o nella creazione di nuove unità abitative mediante interventi sul patrimonio edilizio esistente, non sono ammesse nuove recinzioni che frammentino gli spazi di relazione tra gli edifici esistenti.
7. Fatto salvo quanto disciplinato negli elaborati sull’Integrità fisica di cui all’art. 3 comma 1, a servizio delle aree pertinenziali delle abitazioni e delle altre aree di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammesse recinzioni con materiali, forme e altezze consone agli edifici di riferimento, alle caratteristiche e ampiezze delle pertinenze, ai caratteri morfologici del contesto urbano. Sono sempre ammesse finiture delle recinzioni con schermature a siepe di specie autoctone.
8. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
Articolo 57 bis norme per la disciplina di impianti per animali da affezione e punto di accoglienza a prevenzione dal randagismo
1. Sono soggetti alle norme di cui al presenteArticolo i centri di accoglienza di interesse pubblico per un numero di cani inferiore a 5 soggetti adulti e i concentramenti di cani a scopo di allevamento, pensione o addestramento in numero superiore a 5 soggetti adulti fino ad un massimo di 50 soggetti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di accoglienza, allevamento, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L.r. 59/2009 e dal D.p.g.r. 38/R/2011 s.m.i, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.L. competente per territorio.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
- a. superficie minima per cane: 4 mq. fatte salve esigenze diverse;
- b. numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- b. pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili preferibilmente le superfici piastrellate fino a due metri d'altezza;
- c. approvvigionamento idrico sufficiente;
- d. canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- e. reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
- f. locale per gli interventi veterinari;
- g. locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- h. magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
4. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 20 metri quadrati per la sgambatura, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), sono applicate alla detenzione privata e pubblica degli animali di affezione indipendentemente dal numero dei capi.
6. È vietato l' uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l' utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.
7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell' interessato, atta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'attività di cui al presente Articolo
8. Nell'area di proprietà comunale in Loc. La Soda, il Comune provvederà alla conduzione di un punto di accoglienza a prevenzione del randagismo in forma diretta o tramite convenzione da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali.
Articolo 58 opere di corredo per strutture turistico - ricettive e altri edifici del territorio comunale
1. Definizione
1.1 Le piscine, i campi da tennis e le altre attrezzature consimili ad uso privato, nonché le vasche antincendio, costituiscono opere autonome di corredo degli edifici soggette a previa adozione di idoneo titolo abilitativo.
1.2 Esse non sono utilizzabili commercialmente in via autonoma, costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato nell’edificio o complesso principale a cui afferiscono, e devono essere situate nelle aree di pertinenza.
1.3 L'area di pertinenza di un edificio e complesso di edifici è lo spazio legato all’edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica, visiva e formale.
1.4 Le aree di pertinenza possono avere valore storico-ambientale in quanto spazi di pertinenza di ville e case padronali, sistemati a giardini o parchi privati meritevoli di conservazione.
2. Condizioni generali di fattibilità delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici
2.1. Fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli, le piscine e le altre opere di corredo degli edifici sono realizzabili nelle relative aree di pertinenza. La loro ubicazione deve essere coerente con la semiologia dei luoghi e rispettare i segni storicizzati della tessitura territoriale, evitando la demolizione di sistemazioni storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti storicamente consolidati, viabilità campestre, rete drenante superficiale, ecc.), tutelando le visuali e garantendo il buon inserimento paesaggistico. Analogamente, nel caso di giardini o parchi privati pertinenziali di ville o case padronali, con la realizzazione delle opere pertinenziali, per le quali si dovrà cercare e dimostrare il miglior inserimento, non possono essere alterati i manufatti, la vegetazione e qualunque altra componente di valore storico-ambientale consolidato. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali, la progettazione dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al successivo punto 3.4. La localizzazione e il posizionamento dovrà essere tale da risultare scarsamente visibile e ben integrato con il contesto naturale e/o rurale presente, anche mediante l’utilizzo di piccole depressioni naturali, di anse rocciose, di barriere verdi, preesistenti o di nuovo impianto. I terrazzamenti, previa verifica e dimostrazione della stabilità dei terreni ante e post operam, possono essere utilizzati per la realizzazione delle piscine e delle opere pertinenziali di cui al presente articolo.
2.2. Per ogni edificio, o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola piscina, o altra opera autonoma di corredo, previa istanza sottoscritta dalla totalità dei condomini.
2.3. La realizzazione delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici, anche in conformità con quanto disposto dal PS e sulla base dei caratteri costruttivi definiti dal RE, è consentita unicamente nelle pertinenze degli edifici, a condizione che:
- - a. la realizzazione delle opere non interessi le aree nelle quali, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, essa è vietata, indicate nella tavola "02-AREE IDONEE dove la realizzazione di piscine è consentita alle condizioni di cui all'articolo 58 delle NTA del RU" . Le aree individuate, dove la realizzazione di piscine è espressamente vietata, sono relative a risorse naturali, storico-culturali e elevate pericolosità idrauliche e geomorfologiche, più precisamente elencate di seguito, fatte salve eventuali modifiche apportate ai sensi dell'art. 17 comma 5 del RU ai perimetri delle aree coperte da boschi così come individuati dalle tavole grafiche del RU.
Risorse naturali:
- boschi
- vegetazione lineare
- bacini di raccolta della acque superficiali
- isolotti satellite
- affioramenti rocciosi interni
- scogliere
- emergenze geologiche
- immediate pertinenze di : pozzi e sorgenti ad uso acquedottistico, reticolo idrografico superficiale.
Risorse storico - culturali:
- verde ornamentale di impianto storico e scenografico - giardini
- immediate pertinenze di: edifici matrice, cappelle tabernacoli, croci votive, viabilità storica minore, viabilità di accesso alle mete turistiche, verde ornamentale di impianto storico e scenografico - filari alberati.
Pericolosità elevate.
- pericolosità costiera - classe 3
- pericolosità fluviale - classe 3
- pericolosità geomorfologica - classe 4 (ad eccezione di quanto riportato all'art. 32 comma 1.8).
- - b. non si faccia ricorso all’uso di acqua potabile per il riempimento delle piscine, per l’innaffiatura dei campi da tennis e per le altre attività connesse al funzionamento e alla manutenzione delle opere;
- - c. per le piscine:
- c.1. siano previsti sistemi di svuotamento graduale delle vasche, evitando l’afflusso concentrato di consistenti quantitativi di acqua nei corsi d’acqua ricettori e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente;
- c.2. sia dimostrata la disponibilità idrica, sia locale che esterna al territorio comunale, senza gravare sull’acquedotto pubblico. Per le piscine private, in particolare, l’approvvigionamento idrico deve essere prevalentemente garantito attraverso sistemi di accumulo delle acque meteoriche invernali, ovvero attraverso sistemi di ricircolo biologico a filtrazione naturale delle acque grigie provenienti dalla/e unità immobiliare/i di pertinenza;
- c.3. la realizzazione della piscina sia subordinata:
- - a un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del proprietario, con il quale questi riconosce la servitù di presa d'acqua per le attività di protezione civile esercitate dagli enti preposti;
- - alla attuazione di idonei impianti che, in caso di necessità, consentano ai mezzi di soccorso la captazione delle acque dall'esterno della proprietà;
- c.4. sia prevista la copertura nei periodi di non utilizzo.
- - d. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Le piscine e le altre opere autonome di corredo devono essere scoperte e non presupporre coperture. La vasca delle piscine deve essere completamente interrata e deve avere una superficie netta non superiore a 150 mq. Eventuali superfici maggiori di 150 mq. sono ammissibili solo previa approvazione di un progetto unitario nel quale siano dimostrate la congruità e l’armonia dell’opera rispetto alle dimensioni e ai caratteri qualitativi, ambientali e paesaggistici, del contesto entro il quale viene proposta.
3.2. Negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto, la superficie netta della vasca può essere estesa fino a 100 200 mq e la vasca principale può essere affiancata da una vasca per bambini con superficie netta non superiore a 30 mq.
3.3. Le piscine devono essere realizzate con rivestimento delle pareti nelle tonalità di colore neutro, non impattante, tale da inserirsi al meglio nel contesto in cui è collocato l’impianto e da mitigarne la vista; si consigliano pertanto colorazioni scure, anche nelle tonalità del nero ovvero nelle tonalità delle terre e della sabbia, oppure grigio-verdi quali p.e. la colorazione codice RAL. 6014, escludendo comunque il colore azzurro.
3.4. I bordi perimetrali della piscina potranno presentare aspetto costruito, pavimentato o murato limitatamente al perimetro della piscina; dovranno essere privilegiate le sistemazioni del suolo a verde, attraverso la realizzazione di scogliere, di siepi e bordure di arbusti di specie autoctone, a imitazione quanto più possibile di situazioni naturali; potrà essere previsto l’utilizzo di prati stabilizzati, di superfici ricoperte con ghiaie e sabbie di fiume, nonché la realizzazione di camminamenti e superfici pedonali con lastroni in pietra posati con la tecnica a c.d. “passi perduti” o alternati a filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l’accesso in acqua.
3.5. Dovranno essere previsti, laddove sia necessario, interventi di mitigazione della visibilità e dell’impatto paesaggistico dell’impianto, attraverso la realizzazione di barriere verdi e quinte arboree di delimitazioni dell’area interessata, da attuarsi con specie arboree ed arbustive autoctone o comunque naturalizzate. Le piscine dovranno essere realizzate evitando elementi standardizzati.
3.6. Il vano tecnico, ove non ricavato in costruzioni esistenti fuori terra, deve essere interrato e avere una superficie utile massima di 6,00 mq (10 mq negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto), con altezza netta, tra pavimento e intradosso del solaio di copertura, non superiore a 2,20 ml. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
4. Vasche antincendio
4.1. La realizzazione delle vasche antincendio, adibite al solo accumulo dell’acqua, è consentita nel rispetto del vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009/2011 approvato con D.G.R. n. 55/2009 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione dei punti di approvvigionamento idrico.
Articolo 59 patrimonio edilizio esistente
1. Interventi di trasformazione
1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi sotto indicati, così come definiti dalle vigenti norme regionali, purché coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati degli edifici e del paesaggio circostante:
a. Edifici matrice: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 27 delle presenti norme.
b. Edifici di valore architettonico e paesaggistico: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 28 delle presenti norme.
c. Altri edifici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall’articolo 7 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
d. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica sono consentiti previa approvazione di apposito PA, ovvero, nel caso di edifici con destinazione d’uso agricola, di programma aziendale; tale programma, in presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 200 mq, assume valore di PA.
1.2. La superficie utile lorda massima utilizzabile, così come disciplinate dall’articolo 7 delle presenti norme, consentite con le limitazioni di cui al successivo punto 1.3, non può superare:
a. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola:
- a.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
- a.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq: 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie utile lorda esistente;
b. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo - produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura:
- b.1. se appartenenti ad aziende agricole: fino al 20% della superficie utile lorda esistente, con un massimo di 100 mq e di 300 mc;
- b.2. se non appartenenti ad aziende agricole ed aventi superficie utile lorda pari ad almeno 30 mq: fino 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie residenziale.
c. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti, con esclusione della residenza e delle costruzioni aventi superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq, alle altre attività integrate con il territorio rurale, così come previsto dall’articolo 50 delle presenti norme: fino a un massimo di 25 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, fino a un massimo di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali
d. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti alla residenza:
- d.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
- d.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq fino a un massimo di 20,00 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali.
1.3. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:
a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml;
b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 1.2, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.
La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 1.2.
1.4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.
Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui al DM 1444/1968.
2. Frazionamento
2.1. Il frazionamento di edifici esistenti non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo con superficie utile lorda inferiore a 40 mq. Tale limite si applica a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo permanente, siano esse agricole o con destinazione d'uso non agricola. Non si applica invece alle unità immobiliari ad uso turistico, agrituristico, commerciale, sociale o per pubblici esercizi, nelle quali la superficie utile lorda non può essere inferiore a 40 mq.
2.2. Le disposizioni di cui al precedente punto 2.1 si applicano anche agli edifici legittimamente realizzati o legittimati dopo l'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
3.1. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli, stabili o precari, realizzati con apposito titolo abilitativo in applicazione delle leggi regionali n. 10/1979 e n. 64/1995, ancorché in presenza di convenzioni scadute, o legittimati da concessioni in sanatoria.
3.2. Previa approvazione del programma aziendale, nei casi previsti dalle presenti norme, è invece consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1979. In presenza di annessi realizzati dopo l'impianto del Nuovo Catasto con strutture prefabbricate, la suddetta utilizzazione ai fini non agricoli può avvenire esclusivamente previo intervento di demolizione e ricostruzione, con riutilizzo di una volumetria non superiore a quella ottenuta moltiplicando il 50% della superficie utile lorda esistente per una altezza virtuale di 3,00 ml o, se inferiore, per l'altezza effettiva.
3.3. Previa approvazione del programma aziendale, è consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli edifici che ospitano residenze agricole, ancorché non estese a tutta la consistenza dell'edificio.
4. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
4.1. L'utilizzo ai fini agricoli di costruzioni esistenti con destinazioni d'uso non agricola è sempre ammesso, purché siano preventivamente verificate e assentite dalla Amministrazione Comunale le condizioni generali di compatibilità fatte salve le limitazioni e le disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali (Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme).
4.2. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso in favore della residenza o per attività integrative a quella agricola.
4.3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere di sistemazione esterne sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della disciplina di cui alla Parte Terza e Quarta. Ove tali interventi interessino edifici e/o complessi edilizi costituenti "Risorsa storico - culturale" di cui alTitolo II della Parte Terza, la loro attuazione non deve determinare riduzione significativa o cancellazione degli elementi storicizzati o di rilevanza paesaggistica.
In tali casi deve essere pertanto garantita la sostanziale conservazione:
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano-altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto, negli ambiti urbani, edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano-altimetrici e dagli assetti morfo-tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)
La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra.
Articolo 60 nuove costruzioni
1. Residenza
1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, è ammessa la realizzazione di nuove residenze agricole ad uso degli imprenditori agricoli professionali, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente.
1.2. In coerenza con quanto previsto dal PS, le nuove costruzioni mantengono la destinazione d'uso agricola per un periodo di almeno 20 anni dalla loro ultimazione
1.3. Nel programma aziendale, ai fini della costruzione di un nuovo edificio ad uso abitativo, deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno (Unità Lavorativa Uomo), per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Al fine di dimostrare che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- a. essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di risiedere sul fondo;
- b. avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
- c. avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
- d. L'intervento dovrà perseguire il conseguimento dell'aggregazione edilizio-urbanistica o in assenza di preesistenze edilizie il rispetto della maglia territoriale e poderale storicamente consolidata.
1.4. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", è presentato al comune dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.
1.5. A seguito dell'approvazione del P.A.P.M.A.A è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali per l'imprenditore agricolo a titolo principale di superficie utile netta, massima pari a mq 110 e nel rispetto dei parametri e dei criteri riportati nelle presenti norme.
Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:
- - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
- - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.
1.6. La realizzazione di nuove residenze rurali è consentita alle Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:
- - dell'imprenditore agricolo professionale;
- - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.
1.7. La nuova abitazione rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:
- - ubicazione dei nuovi interventi edilizi (compresi gli annessi agricoli) nel rispetto della viabilità territoriale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
- - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
- - predisposizione degli accorgimenti necessari, quali la collocazione di siepi e alberature di specie autoctone o comunque naturalizzate, o aree meno impattanti, per i nuovi interventi da realizzare;
- - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica.
1.8. Data la valenza paesaggistica del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola di Monte Argentario, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
- a) dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate all'Articolo 52 punto 1.3 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata;
- b) presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 3 ha su tutto il territorio comunale escluso le superficie boscate, ad eccezione delle "Aree a prevalente carattere naturale (En), in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 10ha.
1.9. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale interni alle A.R.P.A", nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale esterni alle A.R.P.A", nelle "Connessioni interambientali", negli "Impianti di protezione e compensazione", come disciplinato all'art. 11 del Piano Strutturale.
1.10. Le superfici indicate al punto 1.8 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.
1.11. Per aziende che non hanno una continuità fisica e/o sono costituite da più corpi aziendali frazionati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale. Nei casi in cui l'azienda agricola conduca terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale, il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Monte Argentario e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%.
1.12. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.
2. Manufatti agricoli ad uso produttivo
Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nel territorio rurale è consentita la costruzione di nuovi manufatti agricoli ad uso produttivo, sulla base dei procedimenti abilitativi e nel rispetto dei caratteri costruttivi conformi alle caratteristiche e alle tradizioni tipiche del territorio rurale, oltre che dei criteri insediativi di cui ai precedenti commi 1.3 lett d) e 1.7, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle costruzioni esistenti. Tali manufatti, con riferimento alla classificazione di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, si distinguono in:
- a. "manufatti agricoli precari stagionali", ad uso di tutte le tipologie di aziende agricole;
- b. "annessi agricoli stabili" ad uso delle aziende "produttive".
2.1. Manufatti agricoli precari stagionali
2.1.1. I manufatti precari stagionali sono strutture leggere, utilizzabili per esigenze stagionali strettamente connesse alla conduzione di aziende agricole produttive, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore ai 6 mesi nel corso dell'anno solare;
- b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;
- c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;
- d. non alterano in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando modifiche alla morfologia, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
- e. sono utilizzabili anche per la vendita diretta dei prodotti aziendali, nelle forme previste dall'apposito regolamento comunale delle attività commerciali, o per altri usi connessi alla conduzione aziendale.
2.1.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, nonché le restrizioni nelle aree sotto indicate, è consentita:
- a. previa comunicazione alla Amministrazione Comunale, accompagnata da idonee garanzie per la loro rimozione, nelle modalità definite dal RE;
- b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.
2.1.3. Il RE ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative
2.1.4. La superficie dei manufatti precari stagionali è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU) che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:
- SAU compresa tra 1.000 e 5.000 mq fino a 12 mq di SUL
- SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 15 mq di SUL
- SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 20 mq di SUL
- SAU superiore a 20.001 mq fino a 25 mq di SUL
2.1.5. Non è comunque consentito installare manufatti precari stagionali all'interno degli ambiti territoriali:
- * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme;
- * "Aree a disciplina speciale": aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
- * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
- * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
- * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
- * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).
2.2. Annessi stabili
2.2.1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli, soltanto a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che dimostri l'effettiva necessità della realizzazione di tali nuove costruzioni per la corretta gestione e conduzione dell'azienda agricola. Gli annessi stabili sono costruzioni destinate ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario.
2.2.2. Si articolano in due tipologie:
- a. annessi che presuppongono la permanenza continuativa di persone, realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende primarie", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
- * "centri aziendali": sedi direzionali, uffici, mense per il personale, spogliatoi, locali per la lavorazione continuativa e la trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.;
- b. annessi che non presuppongono la permanenza continuativa di persone, (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende produttive", delle "aziende minime" e alle "aziende di media capacità produttiva", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
- * locali per il ricovero e lo stoccaggio dei prodotti aziendali;
- * locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali;
- * locali per la rimessa di mezzi, macchinari, ecc.;
- * locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;
2.2.2.1. Le cantine devono essere realizzate completamente interrate. Sono consentite edificazioni fuori terra destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 500 di S.U.L. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali e tecniche di intervento.
A tal fine i relativi progetti edilizi sono corredati da studi di inserimento urbanistico e paesaggistico e assicurano un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate tecniche costruttive, finiture e materiali, il tutto debitamente documentato con specifici elaborati.
2.2.3. Gli annessi stabili, così realizzati, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
2.2.4. Non è consentito realizzare annessi stabili all'interno degli ambiti territoriali sotto elencati:
- * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme, se non ad uso delle aziende agricole produttive, così come definite dall'Articolo 52 delle stesse;
- * "Aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
- * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
- * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
- * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
- * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).
2.3. Serre
Nel territorio comunale non è consentita l'installazione di serre, ancorché con copertura stagionale, ad eccezione di serre botaniche con finalità didattiche.