Capo I "disposizioni generali"

Articolo 50 finalità e articolazione

1. Definizione

1.1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna agli ambiti urbani, così come rappresentata nell'Elaborato C, "Territorio rurale: ambiti territoriali", del RU.

1.2. Il territorio rurale, che nella sua attuale configurazione paesaggistica, è la risultante di relazioni plurisecolari tra uomo e natura, costituisce un luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e storico-culturale; esso si evolve nel tempo, in dipendenza delle mutate esigenze di vita e di lavoro delle comunità insediate, e garantisce un rinnovo della qualità ecologica e formale del paesaggio coerente con le caratterizzazioni storico-culturali.

1.3. Di esso fanno parte ambiti territoriali a prevalente carattere naturale, ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo e ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo, comunque definiti e disciplinati, esterni agli ambiti urbani.

2. Articolazione.

2.1. La disciplina normativa del territorio rurale si articola nei seguenti capi:

  • - Capo I, "Disposizioni generali": contiene disposizioni di carattere generale valide per tutto il territorio rurale;
  • - Capo II, "Ambiti territoriali": contiene disposizioni che, sulla base degli obiettivi programmatici della Amministrazione Comunale e dei caratteri paesistici, sociali ed economico-produttivi, disciplinano le attività e le trasformazioni territoriali ammissibili, suddividendo il territorio rurale in "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale", "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo" e "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"

3. Finalità

3.1. In tutti gli ambiti territoriali del territorio rurale, di cui al Capo II del presenteTitolo, il RU persegue prioritariamente gli obiettivi di seguito specificati, che devono essere recepiti e sviluppati dai piani di settore, dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, dai PA, dai progetti delle opere pubbliche, dai progetti edilizi, nonché da tutte le politiche e le azioni che abbiano incidenza sul territorio.

3.2. Nel territorio devono essere "comunque" assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettamento e il convogliamento delle acque di pioggia anche per finalità irrigue e altri usi antropici, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale.

3.3. Al suo interno vanno conservate, potenziate e relazionate, anche attraverso reti di connessione ecologica, le risorse naturali (floristiche, faunistiche ed ecosistemiche) che concorrono a determinare la qualità naturalistica del territorio comunale e a caratterizzarne la biodiversità. Le trasformazioni territoriali devono concorrere alla tutela attiva e/o alla valorizzazione dei caratteri identificativi dei luoghi.

3.4. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico o luminoso, devono perseguire la qualità ambientale e paesaggistica congiuntamente alla valorizzazione sociale ed economica del territorio comunale, contribuendo alla promozione delle risorse territoriali interne e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

3.5.L'inquinamento luminoso, in particolare, deve essere attentamente contenuto in prossimità della Laguna di Orbetello e degli isolotti satelliti, in modo da evitare che fonti luminose, troppo potenti o mal direzionate, provochino la collisione o il disorientamento degli uccelli che nidificano in tali ambienti.

4. Classificazione

4.1. Il territorio rurale è classificato come zona omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.

Articolo 51 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso

1. Condizioni generali

1.1. Nel territorio rurale sono consentite le destinazioni d'uso indicate al successivo punto 2 del presenteArticolo a condizione che:

  • * non producano inquinamento nell'aria (acustico, atmosferico, luminoso), nelle acque e nel suolo;
  • * presuppongano trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o che concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

2. Prestazioni funzionali

2.1. Con riferimento alla LR 01/2005, nel territorio rurale, compatibilmente con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e con le limitazioni e/o le specificazioni che regolano i singoli ambiti territoriali, sono consentite le seguenti funzioni:

  1. 2.1.1. ambiti territoriali a prevalente carattere naturale e a prevalente carattere agricolo:
    1. 2.1.1.1. funzioni finalizzate alla conservazione della natura e alla fruizione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione delle risorse;
    2. 2.1.1.2. funzioni agricole e forestali, nonché funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione;
    3. 2.1.1.3. purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo, le funzioni integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione del territorio rurale così come specificate dalle presenti norme, nelle sezioni A e B, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti del territorio rurale.
  2. 2.1.2. ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo:
    1. 2.1.2.1. funzioni specificatamente consentite dalle presenti norme, nella sezione C, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo.

2.2. Le funzioni esistenti, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1. del presente Articolo, possono permanere nella consistenza attuale. Fino alla totale dismissione di dette attività, o fino all'adeguamento alle disposizioni dettate dalle presenti norme, gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Articolo 52 operatori agricoli

1. Definizioni

1.1. Operatori agricoli

Ai fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale disciplinati dalle presenti norme, i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sono ripartiti in tre categorie sulla base dei caratteri distintivi di seguito descritti. Tali caratteri devono essere attestati contestualmente alla richiesta degli interventi di modifica degli assetti aziendali e/o di trasformazione edilizia-territoriale.
Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.
È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).
Per l' imprenditore agricolo professionale (IAP) sono ammessi i seguenti interventi:

  1. a. è consentita la nuova edificazione:
    • - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
    • - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;
    • - per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine,campi da tennis ed altro) solo se titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore a quanto disciplinato alla Parte Quarta,Titolo II delle presenti norme;
    • - per gli ampliamenti agli edifici esistenti, in ragione di quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.T. 01/05, e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.
  2. a) per lo IAP è consentito il riuso del patrimonio edilizio esistente con mutamento di utilizzazione:
    • - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
    • - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;

2. Superficie agraria utilizzabile

La superficie fondiaria minima, per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento rispetto all' unità colturale (UC), si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime indicate al punto 2.3.

Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del Comune di Monte Argentario.

  1. a. Aziende produttive: sono aziende agricole, in possesso di tutti i requisiti giuridici e condotte da un imprenditore agricolo professionale (IAP) o imprenditore agricolo, che mantengono in coltura, nel territorio comunale, una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore a due unità colturali (UC), così come definite al successivo punto 2.3. Impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU) e rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile. Allorché tali aziende comprendano una SAU di almeno 20 ettari, con almeno tre diverse unità colturali, esse si definiscono "aziende primarie";
  2. b. Aziende minime: sono aziende agricole che non rientrano nella categoria precedente, ma che mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC) e rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile;
  3. c. Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero: sono soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle due categorie precedenti. Mantengono in coltura, nel territorio comunale, una SAU di almeno 2.000 mq, ridotta a 1.000 mq per gli orti specializzati.

2.2. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto), con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

2.3. Unità colturale (UC)

Si definisce unità colturale (UC) la superficie fondiaria minima che è necessario mantenere in produzione per poter accedere, ove consentito dalle presenti norme, alla realizzazione di nuove costruzioni agricole o a interventi sulle costruzioni agricole esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia. Tale superficie, in relazione ai vari ordinamenti colturali, non può essere inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e/o regionali a quanto di seguito indicato:

  • - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 8 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 10 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
  • - 15 ettari per i castagneti da frutto;
  • - 30 ettari per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Articolo 53 programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Finalità

1.1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato "programma aziendale") è lo strumento, ad uso delle aziende agricole, che consente di:

  • - programmare gli interventi agronomici, ambientali, edilizi e le relative fasi di realizzazione;
  • - dimostrare la necessità di nuovi annessi agricoli per le esigenze produttive del fondo;
  • - modificare la destinazione d'uso (da agricola a non agricola) delle costruzioni aziendali non più necessarie alla conduzione agricola del fondo.

1.2. Il programma aziendale ha validità decennale, è disciplinato dalle norme regionali e/o provinciali vigenti relative alle zone agricole e contiene, oltre agli elaborati previsti da dette norme, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Convenzione e atto unilaterale d'obbligo

2.1 L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi. Il programma aziendale ha una durata decennale e può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali.

La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.

2.2 In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:

  1. a. ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all'Articolo 43, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 1/2005;
  2. b. a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
  3. c. a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;
  4. d. a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
  5. e. a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;
  6. f. ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza;
  7. g. l'impegno di cui alla lettera c) non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al punto 2.1.

2.3 La realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, ovvero, previo assenso della Amministrazione Comunale, in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Tali opere devono essere scelte tra le seguenti:

  • - manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
  • - manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
  • - manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l'eventuale vegetazione di corredo;
  • - manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
  • - integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);
  • - conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto;
  • - manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.);

a. l'obbligo per i proprietari e gli aventi causa alla esecuzione delle opere colturali e alla manutenzione ambientale;

b. la manutenzione delle eventuali opere di urbanizzazione, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinale o poderale;

c. il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi.

3. Programma aziendale con valore di Piano Attuativo

Il programma aziendale assume valore di PA qualora preveda la realizzazione di nuovi manufatti agricoli stabili:

  • - con volumetria fuori terra superiore a 600 mc;
  • - all'interno delle aree di pertinenze edilizia ricadenti nell'ambito "Aree a prevalente carattere naturale En", indipendentemente dalla volumetria prevista;
  • - ove sia prevista la realizzazione di nuove unità abitative rurali.

I limiti suddetti si riferiscono anche a eventuali costruzioni interrate o seminterrate.

4. Interventi che non richiedono il programma aziendale

Fatte salve le disposizioni più restrittive che regolano i singoli ambiti territoriali (Capo II del presenteTitolo II), non sono tenute alla presentazione del programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi:

  • * non eccedano la sostituzione edilizia;
  • * non comportino modifiche alla destinazione d'uso (da agricola a non agricola) degli edifici esistenti.

5. Prescrizioni particolari

Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale deve essere determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico - funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente. Le nuove costruzioni sono ammesse solo ove si dimostri l'impossibilità di procedere mediante ampliamento, sostituzione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione delle consistenze esistenti.

6. Frazionamenti di aziende agricole

6.1. Nell'ambito dei programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnato o meno dal cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, deve comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione o atto unilaterale d'obbligo, l'indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive ("edilizie" e/o "agricole", come definite dall'Articolo 54 delle presenti norme) per un periodo di almeno 10 anni.
Nel caso di frazionamento parziale, la suddivisione del fondo dovrà garantire la forma aggregata per la nuova edificazione futura.

6.2. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento del titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dalla LR n. 01/2005.

Articolo 54 aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola

1. Definizione

1.1. Ai fini delle presenti norme, le aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio rurale si distinguono in :

  1. a. "aree di pertinenza edilizia": sono le aree intimamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso. La superficie delle aree pertinenza edilizia dovrà essere continua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo. Inoltre deve possedere i seguenti requisiti:
    • - un nesso oggettivo strumentale e funzionale con l'abitazione principale;
    • - il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;
    • - un carattere durevole;
    • - la non utilizzabilità economica in modo diverso;
    • - una ridotta dimensione;
    • - una individualità fisica e strutturale propria;
    • - l'accessione ad un edificio preesistente edificato;
    • - l'assenza di un autonomo valore di mercato.
    Nel territorio rurale la pertinenza edilizia oltre a possedere le sopraccitate caratteristiche deve occupare una superficie non maggiore di 5.000 mq.
  2. b. "aree di pertinenza agricola": sono le aree che, ai sensi della legislazione vigente, sono legate all'edificio ex-agricolo che si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili nei confronti dell'edificio principale di riferimento.

1.2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi della L.R. 1/2005, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli e, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola, devono:

  1. a. definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze, che devono essere ritagliate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità minore, siepi, aree boscate, etc.);
  2. b. attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o a una unità immobiliare;
  3. c. provvedere alle conseguenti variazioni catastali;

1.3. La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - agricole ed edilizie - deve coprire l'intera area di proprietà.

2. Interventi di trasformazione

2.1. Nelle "aree di pertinenza edilizia", sulla base di progetti unitari estesi all'intera area, sono consentite le sistemazioni di carattere estensivo, la creazione di orti, giardini e spazi per la sosta veicolare, nonché, per i pubblici esercizi, sistemazioni che integrino le attività svolte all'interno. In tali aree, in coerenza con quanto disposto dall'Articolo 58 delle presenti norme, è altresì consentita la realizzazione di una piscina - e/o un campo da tennis o attrezzatura sportiva consimile ad uso privato - per ogni edificio o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti.

2.2. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle presenti norme, deve avvenire sulla base di uno studio semiologico che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni caratterizzanti la tessitura territoriale.

2.3. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti precari per l'agricoltura amatoriale secondo le disposizioni di cui all'Articolo 60, punto 2.1, delle presenti norme. L'ubicazione di tali manufatti deve comunque essere prossima agli edifici di riferimento; di tale prossimità si deve dare dimostrazione nella richiesta del titolo abilitativo.

Articolo 55 locali interrati o seminterrati nel territorio rurale

1. Autorimesse

Nel territorio rurale non è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ancorché pertinenziali, né di alcuno degli interventi di cui alTitolo III della Legge 24.03.1989, n. 122.

2. Locali tecnici interrati a servizio di edifici esistenti

2.1. Fatte salve le limitazioni di cui alla Parti Seconda e Terza delle presenti norme, a servizio degli edifici esistenti, diversi dagli edifici matrice e da quelli di valore architettonico e paesaggistico di cui agli articoli 27 e 28, possono essere realizzati volumi interrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, così come definiti dall'Articolo 60, punto 2.3.2.1., ove sussistano i requisiti di cui all'art. 52 delle presenti norme.

3. Annessi agricoli interrati o seminterrati

È consentita la realizzazione come locali interrati o seminterrati degli annessi stabili previsti dai programmi aziendali a servizio delle aziende produttive, così come definite dall'Articolo 51 delle presenti norme, qualora il progetto ne documenti l'idoneità a limitare l'impatto ambientale e visuale.

Articolo 56 interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza agricola

1. Definizione

1.1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere da realizzare sui terreni che costituiscono, ai sensi dell'Articolo 54 delle presenti norme, aree di pertinenza agricola - con dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno già mutato o sono in procinto di mutare la propria destinazione d'uso agricola. Tali interventi, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche esistenti. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I relativi progetti costituiscono parte integrante della apposita convenzione, di cui al successivo punto 2, da stipularsi obbligatoriamente in presenza di interventi che:

  1. a. comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  2. b. prevedano interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola, se e in quanto consentiti dalle presenti norme.

1.2. I progetti degli interventi di cui trattasi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato. Per le aree di pertinenza agricola di dimensioni non superiori a 1 ha, in luogo della convenzione indicata al comma 1.2 dell'art. 54, sono corrisposti specifici oneri che sostituiscono gli oneri di urbanizzazione, connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per il territorio rurale, è consentito, previa approvazione di progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale che, in caso di necessità e previo assenso della Amministrazione Comunale, possono essere realizzati anche in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Per interventi di rilevanza pubblica si intendono prioritariamente:

  1. a. manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
  2. b. manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
  3. c. manutenzione, restauro, ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l'eventuale vegetazione di corredo;
  4. d. manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
  5. e. integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);
  6. f. manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.).

2. Garanzie

L'efficacia del titolo abilitativo, relativo alle trasformazioni da attuarsi sul fabbricato di riferimento, è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura della Amministrazione Comunale, corredata da idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

Articolo 57 recinzioni

1. Sono ammesse recinzioni:

  • per garantire la sicurezza di cose o persone nelle aree collocate ai margini della viabilità pubblica e carrabile,
  • per le coltivazioni florovivaistiche,
  • per le attività di allevamento;
  • per la protezione e l’integrità dei raccolti o di specifiche produzioni;
  • per la produzione e cattura della fauna selvatica o esigenze di protezione dalla fauna selvatica in prossimità di edifici;
  • per la protezione e l’allevamento di animali domestici o da cortile, allevamenti avinucoli a carattere familiare;
  • per la sicurezza e la protezione di impianti tecnologici sia pubblici che privati;
  • per piccole superfici poste in continuità con l'edificato per la necessità di proteggere allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  • dei resedi degli edifici e delle relative aree di pertinenza (con altezza massima di ml. 1,50 fuori terra) con rete metallica mascherata con siepe realizzata con specie della macchia locale, senza cordonato visibile in muratura.
  • Ai fini della protezione di cose e persone, in riferimento alle attività svolte, i resedi e le pertinenze, le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio o di un complesso, possono essere delimitati anche diversamente e oltre i limiti di cui al precedente punto, purchè le soluzioni siano inserite in un progetto unitario, in modo proprozionale agli aspetti qualitative e quantitativi dell’insieme, in ragione della congruità con le utilizzazioni e le relazioni funzionali con l’edificio o complesso di riferimento.

2. Nel territorio rurale la recinzione potrà essere delimitata da schermi verdi di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate (alberature, siepi, ecc.), accompagnate da reti a maglia sciolta ancorate terra, per un’altezza complessiva non superiore a 1,80 ml: tali modalità si applicano esclusivamente nelle pertinenze.

3. E’ consentito alle aziende florovivaistiche di recingere la superficie aziendale per la parte strettamente indispensabile, ossia ove vi sia la documentata esigenza di proteggere particolari coltivazioni. Al riguardo devono essere comunque adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista paesaggistico.

4. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico - venatorie (solo per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante P.A.P.M.A.A.). In tali casi la progettazione deve tuttavia garantire il mantenimento dell’accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.

5. I suddetti fondi possono essere recintati solo con reti metalliche a maglia sciolta sorrette da pali in legno di altezza non superiore a ml 1,80 privi di cordolo di cemento.

6. Per gli accessi principali delle aziende agricole sono ammesse strutture murarie esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 3 per lato con altezza massima di metri 1.80 e dovranno essere realizzate in muratura o pietra locale con esclusione del tufo. Nel caso di nuovi edifici che si inseriscono in siti già edificati, o nella creazione di nuove unità abitative mediante interventi sul patrimonio edilizio esistente, non sono ammesse nuove recinzioni che frammentino gli spazi di relazione tra gli edifici esistenti.

7. Fatto salvo quanto disciplinato negli elaborati sull’Integrità fisica di cui all’art. 3 comma 1, a servizio delle aree pertinenziali delle abitazioni e delle altre aree di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammesse recinzioni con materiali, forme e altezze consone agli edifici di riferimento, alle caratteristiche e ampiezze delle pertinenze, ai caratteri morfologici del contesto urbano. Sono sempre ammesse finiture delle recinzioni con schermature a siepe di specie autoctone.

8. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.

Articolo 57 bis norme per la disciplina di impianti per animali da affezione e punto di accoglienza a prevenzione dal randagismo

1. Sono soggetti alle norme di cui al presenteArticolo i centri di accoglienza di interesse pubblico per un numero di cani inferiore a 5 soggetti adulti e i concentramenti di cani a scopo di allevamento, pensione o addestramento in numero superiore a 5 soggetti adulti fino ad un massimo di 50 soggetti.

2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di accoglienza, allevamento, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L.r. 59/2009 e dal D.p.g.r. 38/R/2011 s.m.i, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.L. competente per territorio.

3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:

  1. a. superficie minima per cane: 4 mq. fatte salve esigenze diverse;
  2. b. numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
  3. b. pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili preferibilmente le superfici piastrellate fino a due metri d'altezza;
  4. c. approvvigionamento idrico sufficiente;
  5. d. canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
  6. e. reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
  7. f. locale per gli interventi veterinari;
  8. g. locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
  9. h. magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

4. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 20 metri quadrati per la sgambatura, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), sono applicate alla detenzione privata e pubblica degli animali di affezione indipendentemente dal numero dei capi.

6. È vietato l' uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l' utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell' interessato, atta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'attività di cui al presente Articolo

8. Nell'area di proprietà comunale in Loc. La Soda, il Comune provvederà alla conduzione di un punto di accoglienza a prevenzione del randagismo in forma diretta o tramite convenzione da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali.

Articolo 58 opere di corredo per strutture turistico - ricettive e altri edifici del territorio comunale

1. Definizione

1.1 Le piscine, i campi da tennis e le altre attrezzature consimili ad uso privato, nonché le vasche antincendio, costituiscono opere autonome di corredo degli edifici soggette a previa adozione di idoneo titolo abilitativo.

1.2 Esse non sono utilizzabili commercialmente in via autonoma, costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato nell’edificio o complesso principale a cui afferiscono, e devono essere situate nelle aree di pertinenza.

1.3 L'area di pertinenza di un edificio e complesso di edifici è lo spazio legato all’edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica, visiva e formale.

1.4 Le aree di pertinenza possono avere valore storico-ambientale in quanto spazi di pertinenza di ville e case padronali, sistemati a giardini o parchi privati meritevoli di conservazione.

2. Condizioni generali di fattibilità delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici

2.1. Fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli, le piscine e le altre opere di corredo degli edifici sono realizzabili nelle relative aree di pertinenza. La loro ubicazione deve essere coerente con la semiologia dei luoghi e rispettare i segni storicizzati della tessitura territoriale, evitando la demolizione di sistemazioni storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti storicamente consolidati, viabilità campestre, rete drenante superficiale, ecc.), tutelando le visuali e garantendo il buon inserimento paesaggistico. Analogamente, nel caso di giardini o parchi privati pertinenziali di ville o case padronali, con la realizzazione delle opere pertinenziali, per le quali si dovrà cercare e dimostrare il miglior inserimento, non possono essere alterati i manufatti, la vegetazione e qualunque altra componente di valore storico-ambientale consolidato. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali, la progettazione dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al successivo punto 3.4. La localizzazione e il posizionamento dovrà essere tale da risultare scarsamente visibile e ben integrato con il contesto naturale e/o rurale presente, anche mediante l’utilizzo di piccole depressioni naturali, di anse rocciose, di barriere verdi, preesistenti o di nuovo impianto. I terrazzamenti, previa verifica e dimostrazione della stabilità dei terreni ante e post operam, possono essere utilizzati per la realizzazione delle piscine e delle opere pertinenziali di cui al presente articolo.

2.2. Per ogni edificio, o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola piscina, o altra opera autonoma di corredo, previa istanza sottoscritta dalla totalità dei condomini.

2.3. La realizzazione delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici, anche in conformità con quanto disposto dal PS e sulla base dei caratteri costruttivi definiti dal RE, è consentita unicamente nelle pertinenze degli edifici, a condizione che:

  • - a. la realizzazione delle opere non interessi le aree nelle quali, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, essa è vietata, indicate nella tavola "02-AREE IDONEE dove la realizzazione di piscine è consentita alle condizioni di cui all'articolo 58 delle NTA del RU" . Le aree individuate, dove la realizzazione di piscine è espressamente vietata, sono relative a risorse naturali, storico-culturali e elevate pericolosità idrauliche e geomorfologiche, più precisamente elencate di seguito, fatte salve eventuali modifiche apportate ai sensi dell'art. 17 comma 5 del RU ai perimetri delle aree coperte da boschi così come individuati dalle tavole grafiche del RU.

Risorse naturali:

  • boschi
  • vegetazione lineare
  • bacini di raccolta della acque superficiali
  • isolotti satellite
  • affioramenti rocciosi interni
  • scogliere
  • emergenze geologiche
  • immediate pertinenze di : pozzi e sorgenti ad uso acquedottistico, reticolo idrografico superficiale.

Risorse storico - culturali:

  • verde ornamentale di impianto storico e scenografico - giardini
  • immediate pertinenze di: edifici matrice, cappelle tabernacoli, croci votive, viabilità storica minore, viabilità di accesso alle mete turistiche, verde ornamentale di impianto storico e scenografico - filari alberati.

Pericolosità elevate.

  • pericolosità costiera - classe 3
  • pericolosità fluviale - classe 3
  • pericolosità geomorfologica - classe 4 (ad eccezione di quanto riportato all'art. 32 comma 1.8).
  • - b. non si faccia ricorso all’uso di acqua potabile per il riempimento delle piscine, per l’innaffiatura dei campi da tennis e per le altre attività connesse al funzionamento e alla manutenzione delle opere;
  • - c. per le piscine:
  • c.1. siano previsti sistemi di svuotamento graduale delle vasche, evitando l’afflusso concentrato di consistenti quantitativi di acqua nei corsi d’acqua ricettori e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente;
  • c.2. sia dimostrata la disponibilità idrica, sia locale che esterna al territorio comunale, senza gravare sull’acquedotto pubblico. Per le piscine private, in particolare, l’approvvigionamento idrico deve essere prevalentemente garantito attraverso sistemi di accumulo delle acque meteoriche invernali, ovvero attraverso sistemi di ricircolo biologico a filtrazione naturale delle acque grigie provenienti dalla/e unità immobiliare/i di pertinenza;
  • c.3. la realizzazione della piscina sia subordinata:
  • - a un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del proprietario, con il quale questi riconosce la servitù di presa d'acqua per le attività di protezione civile esercitate dagli enti preposti;
  • - alla attuazione di idonei impianti che, in caso di necessità, consentano ai mezzi di soccorso la captazione delle acque dall'esterno della proprietà;
  • c.4. sia prevista la copertura nei periodi di non utilizzo.
  • - d. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.

3. Caratteri costruttivi

3.1. Le piscine e le altre opere autonome di corredo devono essere scoperte e non presupporre coperture. La vasca delle piscine deve essere completamente interrata e deve avere una superficie netta non superiore a 150 mq. Eventuali superfici maggiori di 150 mq. sono ammissibili solo previa approvazione di un progetto unitario nel quale siano dimostrate la congruità e l’armonia dell’opera rispetto alle dimensioni e ai caratteri qualitativi, ambientali e paesaggistici, del contesto entro il quale viene proposta.

3.2. Negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto, la superficie netta della vasca può essere estesa fino a 100 200 mq e la vasca principale può essere affiancata da una vasca per bambini con superficie netta non superiore a 30 mq.

3.3. Le piscine devono essere realizzate con rivestimento delle pareti nelle tonalità di colore neutro, non impattante, tale da inserirsi al meglio nel contesto in cui è collocato l’impianto e da mitigarne la vista; si consigliano pertanto colorazioni scure, anche nelle tonalità del nero ovvero nelle tonalità delle terre e della sabbia, oppure grigio-verdi quali p.e. la colorazione codice RAL. 6014, escludendo comunque il colore azzurro.

3.4. I bordi perimetrali della piscina potranno presentare aspetto costruito, pavimentato o murato limitatamente al perimetro della piscina; dovranno essere privilegiate le sistemazioni del suolo a verde, attraverso la realizzazione di scogliere, di siepi e bordure di arbusti di specie autoctone, a imitazione quanto più possibile di situazioni naturali; potrà essere previsto l’utilizzo di prati stabilizzati, di superfici ricoperte con ghiaie e sabbie di fiume, nonché la realizzazione di camminamenti e superfici pedonali con lastroni in pietra posati con la tecnica a c.d. “passi perduti” o alternati a filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l’accesso in acqua.

3.5. Dovranno essere previsti, laddove sia necessario, interventi di mitigazione della visibilità e dell’impatto paesaggistico dell’impianto, attraverso la realizzazione di barriere verdi e quinte arboree di delimitazioni dell’area interessata, da attuarsi con specie arboree ed arbustive autoctone o comunque naturalizzate. Le piscine dovranno essere realizzate evitando elementi standardizzati.

3.6. Il vano tecnico, ove non ricavato in costruzioni esistenti fuori terra, deve essere interrato e avere una superficie utile massima di 6,00 mq (10 mq negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto), con altezza netta, tra pavimento e intradosso del solaio di copertura, non superiore a 2,20 ml. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

4. Vasche antincendio

4.1. La realizzazione delle vasche antincendio, adibite al solo accumulo dell’acqua, è consentita nel rispetto del vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009/2011 approvato con D.G.R. n. 55/2009 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione dei punti di approvvigionamento idrico.

Articolo 59 patrimonio edilizio esistente

1. Interventi di trasformazione

1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi sotto indicati, così come definiti dalle vigenti norme regionali, purché coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati degli edifici e del paesaggio circostante:

a. Edifici matrice: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 27 delle presenti norme.

b. Edifici di valore architettonico e paesaggistico: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 28 delle presenti norme.

c. Altri edifici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall’articolo 7 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

d. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica sono consentiti previa approvazione di apposito PA, ovvero, nel caso di edifici con destinazione d’uso agricola, di programma aziendale; tale programma, in presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 200 mq, assume valore di PA.

1.2. La superficie utile lorda massima utilizzabile, così come disciplinate dall’articolo 7 delle presenti norme, consentite con le limitazioni di cui al successivo punto 1.3, non può superare:

a. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola:

  • a.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
  • a.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq: 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie utile lorda esistente;

b. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo - produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura:

  • b.1. se appartenenti ad aziende agricole: fino al 20% della superficie utile lorda esistente, con un massimo di 100 mq e di 300 mc;
  • b.2. se non appartenenti ad aziende agricole ed aventi superficie utile lorda pari ad almeno 30 mq: fino 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie residenziale.

c. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti, con esclusione della residenza e delle costruzioni aventi superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq, alle altre attività integrate con il territorio rurale, così come previsto dall’articolo 50 delle presenti norme: fino a un massimo di 25 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, fino a un massimo di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali

d. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti alla residenza:

  • d.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
  • d.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq fino a un massimo di 20,00 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali.

1.3. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:

a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml;

b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 1.2, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.

La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 1.2.

1.4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.

Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui al DM 1444/1968.

2. Frazionamento

2.1. Il frazionamento di edifici esistenti non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo con superficie utile lorda inferiore a 40 mq. Tale limite si applica a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo permanente, siano esse agricole o con destinazione d'uso non agricola. Non si applica invece alle unità immobiliari ad uso turistico, agrituristico, commerciale, sociale o per pubblici esercizi, nelle quali la superficie utile lorda non può essere inferiore a 40 mq.

2.2. Le disposizioni di cui al precedente punto 2.1 si applicano anche agli edifici legittimamente realizzati o legittimati dopo l'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola

3.1. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli, stabili o precari, realizzati con apposito titolo abilitativo in applicazione delle leggi regionali n. 10/1979 e n. 64/1995, ancorché in presenza di convenzioni scadute, o legittimati da concessioni in sanatoria.

3.2. Previa approvazione del programma aziendale, nei casi previsti dalle presenti norme, è invece consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1979. In presenza di annessi realizzati dopo l'impianto del Nuovo Catasto con strutture prefabbricate, la suddetta utilizzazione ai fini non agricoli può avvenire esclusivamente previo intervento di demolizione e ricostruzione, con riutilizzo di una volumetria non superiore a quella ottenuta moltiplicando il 50% della superficie utile lorda esistente per una altezza virtuale di 3,00 ml o, se inferiore, per l'altezza effettiva.

3.3. Previa approvazione del programma aziendale, è consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli edifici che ospitano residenze agricole, ancorché non estese a tutta la consistenza dell'edificio.

4. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

4.1. L'utilizzo ai fini agricoli di costruzioni esistenti con destinazioni d'uso non agricola è sempre ammesso, purché siano preventivamente verificate e assentite dalla Amministrazione Comunale le condizioni generali di compatibilità fatte salve le limitazioni e le disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali (Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme).

4.2. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso in favore della residenza o per attività integrative a quella agricola.

4.3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere di sistemazione esterne sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della disciplina di cui alla Parte Terza e Quarta. Ove tali interventi interessino edifici e/o complessi edilizi costituenti "Risorsa storico - culturale" di cui alTitolo II della Parte Terza, la loro attuazione non deve determinare riduzione significativa o cancellazione degli elementi storicizzati o di rilevanza paesaggistica.

In tali casi deve essere pertanto garantita la sostanziale conservazione:

  • * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano-altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • * delle forme generali e storicizzate del rapporto, negli ambiti urbani, edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano-altimetrici e dagli assetti morfo-tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra.

Articolo 60 nuove costruzioni

1. Residenza

1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, è ammessa la realizzazione di nuove residenze agricole ad uso degli imprenditori agricoli professionali, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente.

1.2. In coerenza con quanto previsto dal PS, le nuove costruzioni mantengono la destinazione d'uso agricola per un periodo di almeno 20 anni dalla loro ultimazione

1.3. Nel programma aziendale, ai fini della costruzione di un nuovo edificio ad uso abitativo, deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno (Unità Lavorativa Uomo), per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Al fine di dimostrare che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a. essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di risiedere sul fondo;
  2. b. avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
  3. c. avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
  4. d. L'intervento dovrà perseguire il conseguimento dell'aggregazione edilizio-urbanistica o in assenza di preesistenze edilizie il rispetto della maglia territoriale e poderale storicamente consolidata.

1.4. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", è presentato al comune dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.

1.5. A seguito dell'approvazione del P.A.P.M.A.A è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali per l'imprenditore agricolo a titolo principale di superficie utile netta, massima pari a mq 110 e nel rispetto dei parametri e dei criteri riportati nelle presenti norme.
Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:

  • - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
  • - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.

1.6. La realizzazione di nuove residenze rurali è consentita alle Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • - dell'imprenditore agricolo professionale;
  • - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

1.7. La nuova abitazione rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • - ubicazione dei nuovi interventi edilizi (compresi gli annessi agricoli) nel rispetto della viabilità territoriale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
  • - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • - predisposizione degli accorgimenti necessari, quali la collocazione di siepi e alberature di specie autoctone o comunque naturalizzate, o aree meno impattanti, per i nuovi interventi da realizzare;
  • - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica.

1.8. Data la valenza paesaggistica del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola di Monte Argentario, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  1. a) dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate all'Articolo 52 punto 1.3 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata;
  2. b) presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 3 ha su tutto il territorio comunale escluso le superficie boscate, ad eccezione delle "Aree a prevalente carattere naturale (En), in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 10ha.

1.9. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale interni alle A.R.P.A", nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale esterni alle A.R.P.A", nelle "Connessioni interambientali", negli "Impianti di protezione e compensazione", come disciplinato all'art. 11 del Piano Strutturale.

1.10. Le superfici indicate al punto 1.8 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.

1.11. Per aziende che non hanno una continuità fisica e/o sono costituite da più corpi aziendali frazionati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale. Nei casi in cui l'azienda agricola conduca terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale, il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Monte Argentario e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%.

1.12. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

2. Manufatti agricoli ad uso produttivo

Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nel territorio rurale è consentita la costruzione di nuovi manufatti agricoli ad uso produttivo, sulla base dei procedimenti abilitativi e nel rispetto dei caratteri costruttivi conformi alle caratteristiche e alle tradizioni tipiche del territorio rurale, oltre che dei criteri insediativi di cui ai precedenti commi 1.3 lett d) e 1.7, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle costruzioni esistenti. Tali manufatti, con riferimento alla classificazione di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, si distinguono in:

  1. a. "manufatti agricoli precari stagionali", ad uso di tutte le tipologie di aziende agricole;
  2. b. "annessi agricoli stabili" ad uso delle aziende "produttive".

2.1. Manufatti agricoli precari stagionali

2.1.1. I manufatti precari stagionali sono strutture leggere, utilizzabili per esigenze stagionali strettamente connesse alla conduzione di aziende agricole produttive, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore ai 6 mesi nel corso dell'anno solare;
  2. b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;
  3. c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;
  4. d. non alterano in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando modifiche alla morfologia, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
  5. e. sono utilizzabili anche per la vendita diretta dei prodotti aziendali, nelle forme previste dall'apposito regolamento comunale delle attività commerciali, o per altri usi connessi alla conduzione aziendale.

2.1.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, nonché le restrizioni nelle aree sotto indicate, è consentita:

  1. a. previa comunicazione alla Amministrazione Comunale, accompagnata da idonee garanzie per la loro rimozione, nelle modalità definite dal RE;
  2. b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.

2.1.3. Il RE ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative

2.1.4. La superficie dei manufatti precari stagionali è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU) che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:

  • SAU compresa tra 1.000 e 5.000 mq fino a 12 mq di SUL
  • SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 15 mq di SUL
  • SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 20 mq di SUL
  • SAU superiore a 20.001 mq fino a 25 mq di SUL

2.1.5. Non è comunque consentito installare manufatti precari stagionali all'interno degli ambiti territoriali:

  • * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme;
  • * "Aree a disciplina speciale": aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
  • * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
  • * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
  • * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
  • * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).

2.2. Annessi stabili

2.2.1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli, soltanto a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che dimostri l'effettiva necessità della realizzazione di tali nuove costruzioni per la corretta gestione e conduzione dell'azienda agricola. Gli annessi stabili sono costruzioni destinate ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario.

2.2.2. Si articolano in due tipologie:

  1. a. annessi che presuppongono la permanenza continuativa di persone, realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende primarie", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
    • * "centri aziendali": sedi direzionali, uffici, mense per il personale, spogliatoi, locali per la lavorazione continuativa e la trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.;
  2. b. annessi che non presuppongono la permanenza continuativa di persone, (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende produttive", delle "aziende minime" e alle "aziende di media capacità produttiva", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
    • * locali per il ricovero e lo stoccaggio dei prodotti aziendali;
    • * locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali;
    • * locali per la rimessa di mezzi, macchinari, ecc.;
    • * locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;

2.2.2.1. Le cantine devono essere realizzate completamente interrate. Sono consentite edificazioni fuori terra destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 500 di S.U.L. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali e tecniche di intervento.
A tal fine i relativi progetti edilizi sono corredati da studi di inserimento urbanistico e paesaggistico e assicurano un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate tecniche costruttive, finiture e materiali, il tutto debitamente documentato con specifici elaborati.

2.2.3. Gli annessi stabili, così realizzati, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

2.2.4. Non è consentito realizzare annessi stabili all'interno degli ambiti territoriali sotto elencati:

  • * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme, se non ad uso delle aziende agricole produttive, così come definite dall'Articolo 52 delle stesse;
  • * "Aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
  • * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
  • * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
  • * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
  • * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).

2.3. Serre

Nel territorio comunale non è consentita l'installazione di serre, ancorché con copertura stagionale, ad eccezione di serre botaniche con finalità didattiche.

Capo II "ambiti territoriali"

Sezione A "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale (en)"

Articolo 61 aree a prevalente carattere naturale (en)

1. Definizione

1.1 Sono parti del territorio comunale che per ragioni storiche e/o ambientali presentano caratteri naturali o prevalentemente naturali. Comprendono boschi, macchie, garighe, praterie ad ampelodesma, aree rupestri interne e costiere, aree con vegetazione umida di acque dolci o salmastre. Comprendono altresì aree circoscritte utilizzate per le attività agricole.

1.2. Costituiscono un patrimonio strategico ai fini:

  • - naturalistici, per la presenza di flora, fauna, habitat di interesse sovranazionale;
  • - paesaggistici, come parte identitaria imprescindibile dell'Argentario, sfondo panoramico suggestivo per le vedute dal mare, ecomosaico complesso e ricco di articolazioni;
  • - scientifici e didattici, come luogo di studio, ricerca, documentazione, visite guidate;
  • - culturali, per la presenza di strutture militari e religiose che hanno prodotto una rete diffusa di luoghi antropizzati isolati nella natura;
  • - escursionistici, per le potenziali forme di fruizione legate alla riscoperta della rete dei sentieri e dei percorsi storici;
  • - economici e sociali, per la possibilità di trasformare, in visitatori e frequentatori dell'interno, i turisti della nautica e delle aree balneari, sviluppando nuove attività economica e nuove opportunità di lavoro.

1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda, Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.

2. Prestazioni funzionali

2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni finalizzate alla conservazione della natura, nonché tutte le forme di fruizione e di utilizzazione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione degli attuali livelli di naturalità.

2.2. Sono altresì consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.

2.3. Sono infine consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo e purché non concentrate e non comportanti eccessivi carichi urbanistici e/o ambientali:

2.3.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;

2.3.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:

  1. a. strutture ricettive: limitatamente ai bad & breakfast fino a un massimo di 10 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme).

2.3.3 funzioni commerciali consistenti in: esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme). Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 16 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.

2.4. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Nuove costruzioni

3.1. Vi è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, la costruzione di annessi agricoli e la installazione di manufatti precari stagionali ad uso delle aziende produttive che dimostrino di non avere possibilità di utilizzare, a tale scopo, terreni ubicati nelle zone a prevalente carattere agricolo.

3.2. Non sono invece consentite altre costruzioni, a qualsiasi uso destinate, se non previste espressamente dal piano di gestione dell'ASDI e funzionali alla fruizione escursionistica. Tali costruzioni, che devono essere realizzate completamente in legno e che non devono essere permanentemente ancorate al suolo, possono essere gestite esclusivamente dall'ASDI in forma consortile e devono essere obbligatoriamente rimosse in caso di cessazione dell'ASDI.

3.3. Previa predisposizione di uno specifico piano di assetto unitario, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi pubblici di supporto ai monumenti e alla fruizione escursionistica dell'interno. Tali parcheggi, che devono conformarsi ai caratteri costruttivi definiti dall'Articolo 41 delle presenti norme, non possono avere una capienza superiore a 20 posti auto/cadauno.

3.4. In attuazione del "Piano direttore delle spiagge", di cui all'Articolo 48 delle presenti norme, e sulla base delle disposizioni ivi indicate, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi e di strutture di servizio alle spiagge.

4. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola

4.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia.

5. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

5.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

5.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

6. Agriturismo

Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.

Sezione B "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo (ea)"

Articolo 62 ripartizione delle aree a prevalente carattere agricolo

1. Sono le aree dove le caratteristiche dei terreni, le sistemazioni idraulico-agrarie, gli usi passati e le potenzialità attuali rendono praticabili le attività agricole.

2. Si distinguono in:

  1. 2.1. "Aree agricole di interesse primario" (Ea.1): sono le aree a più elevato pregio potenziale per finalità agricolo - produttive, al cui interno le attività agricole sono sostenute e valorizzate;
  2. 2.2. "Aree con prevalente funzione agricola" (Ea.2): sono le aree dove le attività agricole, che spesso rivestono carattere amatoriale e di presidio territoriale, si integrano con le attività compatibili del territorio rurale previste dalle presenti norme.

Articolo 63 aree agricole di interesse primario (ea.1)

1. Definizione

1.1. Sono le aree nelle quali, per le caratteristiche dei suoli, per la presenza di aziende agrarie professionali, per le sistemazioni idraulico-agrarie e per le modalità di uso in essere, si persegue lo sviluppo e la valorizzazione delle attività agricole tradizionali, con particolare riguardo a viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura.

1.2. Comprendono le aree de Le Piane, di Cala Grande, di Capo d'Uomo, de L'Olmo.

1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.

2. Prestazioni funzionali

2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.

2.2. Sono altresì consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo:

2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;

2.2.2. ad opera delle aziende produttive, o di operatori ad esse collegati nelle forme definite dal RE:

  1. a. commercio al dettaglio, in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq;
  2. b. somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati.

2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Modalità di attuazione

3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi della vigente normativa di settore.

3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.

4. Nuove costruzioni ad uso agricolo

Ad uso delle aziende produttive di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è consentita se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di residenze, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, di annessi stabili, di annessi precari stagionali e di centri interaziendali di servizio per l'agricoltura.

4.1. Residenze e annessi stabili.

4.1.1. La realizzazione di residenze e/o di annessi stabili è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.

4.1.2. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.

4.1.3. È ammessa la deroga alle superfici fondiarie minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.

5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola

5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  • - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, senza trasferimenti di volumetria;
  • - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

5.2. Non sono ammessi interventi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli.

5.3. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e/o tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).

6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

7. Agriturismo

7.1. Le attività agrituristiche sono consentite anche oltre i limite massimo dei 30 posti letto/azienda.

7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.

Articolo 64 aree con prevalente funzione agricola (ea.2)

1. Definizione

1.1 Sono le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, con terreni condotti prevalentemente da piccole aziende agricole e da agricoltori amatoriali. Sono caratterizzate da una accentuata differenziazione nell'uso del territorio, con presenza consistente, soprattutto in prossimità dei centri abitati, di oliveti, orti e colture permanenti miste.

1.2. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo II.

2. Prestazioni funzionali

2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.

2.2. Sono inoltre consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo

2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;

2.2.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:

  1. a. strutture ricettive: limitatamente a bad & breakfast fino a un massimo di 12 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme);

2.3.3. funzioni commerciali consistenti in:

  1. a. commercio al dettaglio: in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare e aventi superficie di vendita non superiore a 50,00 mq;
  2. b. esercizi di ristoro: fino a un massimo di 50 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme), purché ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati. Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive alberghiere, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 20 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.

2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Modalità di attuazione

3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi vigente normativa di settore.

3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.

4. Nuove costruzioni ad uso agricolo

4.1. Ad uso delle aziende produttive, di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è ammessa se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di nuove costruzioni ad uso abitativo e di annessi stabili, nonché l'installazione di manufatti precari stagionali nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo 60. È altresì ammessa l'installazione di manufatti precari e di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, ad uso delle aziende minime e degli agricoltori amatoriali, ai sensi degli articoli 52 e 60 delle presenti norme.

4.2. La realizzazione di residenze agricole e/o di annessi stabili per l'agricoltura è ammessa, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.

4.3. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.

4.4. È ammessa la deroga alle unità colturali minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.

5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola

5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  • - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme e senza trasferimenti di volumetria;
  • - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

5.2. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).

6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

7. Agriturismo

7.1. Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.

7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.

Sezione C "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"

Articolo 65 insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale (ir)

1. Definizione

1.1. Sono le aree urbanizzate per la residenza esterne agli ambiti urbani e ubicate nell'arco costiero settentrionale e nord-orientale. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico - alberghiere.

1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IR".

1.3. Sono distinte nelle seguenti sottozone:

  • - IR.1: residenze e strutture ricettive di Santa Liberata, Torre Calvello e Punta Nera, ubicate a valle della SP 161 Porto Santo Stefano e/o soggette a limitazione delle trasformazioni dal PS;
  • - IR.2:residenza e strutture ricettive La Soda e Poggio Calvello ubicate a monte della SP 161 Porto Santo Stefano; Costa di Teva a Santa Liberata ubicate a monte della SP 161 Porto Santo Stefano; residenze di Punta Lividonia, Le Crocine, Poggio Andreini e Cannatelli prossime all'ambito urbano di Porto Santo Stefano; residenze limitrofe all'ambito urbano di Pozzarello.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standards ambientali, paesaggistici e urbanistici, in particolare attraverso:

  • - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
  • - la minimizzazione degli impatti visuali;
  • - il miglioramento delle infrastrutture viarie;
  • - la dotazione dei servizi di base.

3. Prestazioni funzionali

3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:

  1. 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
  2. 3.1.2. uffici e studi professionali;
  3. 3.1.3. piccoli laboratori artigianali e artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 150 mq;
  4. 3.1.4. funzioni turistico-ricettive consistenti in bad & breakfast, alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
  5. 3.1.5. funzioni commerciali:
    1. a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
    2. b. pubblici esercizi
      1. 3.1.6. servizi pubblici di interesse locale;
      2. 3.1.7. verde privato;
      3. 3.1.8. parcheggi privati (a raso).

3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.

4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.

4.2. Edifici

4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.

4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.

4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio

4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.

4.3. Spazi aperti pertinenziali

4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone.

4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.

4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.

4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.

4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio

4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro degli ambiti IR1 e IR2, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.

4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.

4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
  2. b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;

4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.

4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4.

5. Interventi consentiti

5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati:

  • - Sottozona IR.1: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme;
  • - Sottozona IR.2: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Lungo il canale di Santa Liberata è consentita la posa di imbarcazioni da diporto, limitatamente all'area di proprietà demaniale come individuato nell'Elaborato C: Territorio rurale: ambiti territoriali con il simbolo (Imd - Ambito destinato alla posa di imbarcazioni da diporto).

5.2. Ristrutturazione edilizia

5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:

  1. a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
  2. b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
  3. c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
  4. d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.

6. Aree con piani approvati in fase di attuazione (TaR)

6.1. Comprendono le aree nelle quali sono in atto interventi disciplinati da piani attuativi approvati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.

6.2. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla TaR seguita da un numero identificativo.

6.3. Nelle more di attuazione degli interventi previsti dai suddetti piani, nelle aree di cui trattasi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso.

6.4. Alla scadenza della validità dei piani, nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni dettate dal presente Articolo per le zottozone IR2.

Articolo 66 insediamenti esistenti a prevalente carattere turistico - residenziale (irt)

1. Definizione

1.1. Sono le aree urbanizzate, a prevalente carattere turistico - residenziale, esterne agli ambiti urbani e ubicate lungo l'intero arco costiero. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere.

1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IRT".

1.3. Comprendono le seguenti aree: residenze a carattere prevalentemente stagionale e strutture ricettive di Cala Moresca, Olivastri di Cala Moresca, Cala Piccola, Cala del Gesso, Le Cannelle, Lo Acqua Dolce/Carrubo, Sbarcatello, Poggio Pertuso, Le Miniere, Mascherino, Pianone, Costa delle Olive.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standard ambientali, paesaggistici e urbanistici in particolare attraverso:

  • - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
  • - la minimizzazione degli impatti visuali;
  • - la dotazione dei servizi di base.

2.2. Deve essere altresì sostenuta la trasformazione delle strutture abitative in strutture ricettive a gestione unitaria;

3. Prestazioni funzionali

3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:

  1. 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
  2. 3.1.2. uffici;
  3. 3.1.3. funzioni turistico-ricettive consistenti in alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
  4. 3.1.4. funzioni commerciali:
    1. a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
    2. b. pubblici esercizi
  5. 3.1.5. servizi pubblici di interesse locale;
  6. 3.1.6. verde privato;
  7. 3.1.7. parcheggi privati (a raso).

3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.

4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.

4.2. Edifici

4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.

4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.

4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;

4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.

4.3. Spazi aperti pertinenziali

4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.

4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.

4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista

4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.

4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio

4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro dell' ambito IRT, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.

4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.

4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
  2. b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;

4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.

4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4..

5. Interventi consentiti

5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

5.2. Ristrutturazione edilizia

5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:

  1. a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
  2. b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
  3. c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
  4. d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.

Articolo 67 aree per strutture ricettive all'aria aperta: campeggi (t)

1. Definizione

1.1. È l'area su cui insiste il campeggio esistente in località Feniglia.

1.2. È individuata dagli elaborati grafici del R.U. con la sigla "T".

1.3. È assimilata a una zona D speciale ai sensi del DM 1444/1968.

2. Prestazioni qualitative

In quanto complesso unitario, aperto al pubblico, prevalentemente attrezzato per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo, il campeggio articola e qualifica l'offerta comunale, volgendola a segmenti differenziati di domanda.

3. Prestazioni funzionali

3.1. Al suo interno è consentito il campeggio ai sensi della LR 42/2000.

3.2. Purché esercitate con utilizzo delle costruzioni esistenti, vi sono altresì consentite le seguenti funzioni complementari: servizi di ricezione, servizi igienici, servizi di ristoro, spaccio, uffici, attrezzature ricreative, parcheggio a raso.

4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono, dettate in coerenza con le norme regionali vigenti.

4.2. Edifici

4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti e/o all'intera copertura.

4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di costruzioni con altezza superiore a 3,50 ml.

4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;

4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.

4.3. Spazi aperti

4.3.1. In tutti gli spazi aperti deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia e il loro smaltimento.

4.3.2. Gli arredi vegetali sono costituiti da piante autoctone o naturalizzate.

4.3.3. L'area di pertinenza è recintata con siepi addossate a reti a maglia sciolta.

4.3.4. Le piazzole hanno una superficie minima di 60 mq/cad. Per documentate ragioni tecniche o funzionali possono essere previste piazzole con superficie inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 mq.

4.3.5. A ogni piazzola si deve accedere direttamente attraverso la viabilità interna, ovvero, nei casi di evidente impossibilità, attraverso passaggi pedonali agevoli e segnalati.

4.3.6. I posti auto, almeno pari al numero delle piazzole, devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati, così come la viabilità interna, con fondo bianco ovvero facendo ricorso a terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.

5. Interventi consentiti

5.1. Sulle strutture esistenti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo I delle presenti norme, sono consentiti gli interventi di seguito indicati: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato.

5.3. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari, che devono essere preventivamente verificate ovvero garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie nelle modalità definite dal RE:

  • * deve essere prodotta apposita certificazione del competente ATO sulla disponibilità della risorsa idrica, ovvero il fabbisogno idrico, per usi potabili e non, deve essere soddisfatto attraverso dotazioni aggiuntive che non gravino sull'acquedotto comunale esistente;
  • * devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili;
  • * deve essere realizzato un sistema autonomo di depurazione che preveda il riutilizzo delle acque reflue;
  • * deve essere preventivamente individuata, nel territorio comunale, una discarica per inerti autorizzata e regolamentata;
  • * deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata, nonché il compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;
  • * devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso e per la sosta.

5.4. Non sono comunque consentiti interventi di nuova edificazione, né di incremento della capacità ricettiva e/o delle piazzole legittimamente esistenti.