Articolo 41 servizi pubblici di interesse locale
1. Definizione
1.1 Sono le aree che ospitano le attrezzature e i servizi pubblici di rilevanza locale, esistenti o di progetto, e che soddisfano gli standard urbanistici di cui all'Articolo 3 del D.M. n. 1444/1968.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla dagli elaborati grafici del R.U.
1.3. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogare tali aree in un apposito elaborato, denominato "Catasto delle aree per servizi pubblici o di interesse comune" e contenente:
- - la distinzione tra previsioni del Regolamento urbanistico "attuate" e "da attuare", con relativa contabilizzazione;
- - la contabilizzazione delle previsioni attuate, distinte secondo le tipologie di cui al successivo punto 1.4. del presente Articolo.
1.4 Il Catasto, che potrà essere redatto ed approvato anche per singoli settori funzionali, catalogherà le aree, individuando quelle soggette ad esproprio, e quelle attuabili anche ad iniziativa privata, ai sensi del successivo punto 4.
1.5 Il Catasto delle aree per servizi pubblici o di interesse comune, o gli eventuali stralci funzionali, saranno approvati con specifico atto di consiglio comunale, che - ove disponga l'apposizione di vincolo preespropriativo - avrà valore di adozione della variante semplificata al presente RU, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 19, comma 2 e seguenti, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Nelle more di redazione del Catasto nelle aree di cui al presenteArticolo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
1.4. Sono articolate nelle seguenti categorie:
- a. Aree per le attrezzature scolastiche di base (Asb): sono le aree per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo per l'istruzione primaria e secondaria di primo grado.
- b. Aree per le attrezzature di interesse comune (Ac): sono le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di rilevanza locale che perseguono prioritariamente finalità sociali. Comprendono le aree per attrezzature assistenziali, sanitarie, sociali, culturali, religiose, tecnico-amministrative e per pubblici servizi quali uffici postali, protezione civile, volontariato, servizi antincendio, servizi tecnologici, servizi cinofili, cimiteri, ecc.
- c. Aree per il verde attrezzato (V): sono gli spazi pubblici attrezzati a parco, per la ricreazione, per il gioco e per lo sport. Comprendono i giardini pubblici, i parchi di quartiere, i parchi lineari di corredo stradale, le passeggiate urbane attrezzate, le piazze alberate, le aree attrezzate per il gioco, lo sport, gli orti sociali.
- d. Aree per i parcheggi (P): comprendono i parcheggi a raso, ovvero quelli ubicati nel sottosuolo e/o all'interno di edifici multipiano fuori terra che sono aperti al pubblico senza soluzione di continuità; comprendono altresì le aree per parcheggi di uso pubblico ricavate sulle coperture di edifici privati realizzati su terreni in pendio.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le attrezzature e i servizi pubblici o di interesse comune incrementano la dotazione delle aree per standards, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale degli ambiti urbani e, all'interno di questi, delle vecchie e nuove centralità urbane.
2.2. In particolare l'articolazione tipologica delle aree verdi persegue specifiche prestazioni qualitative, di carattere ecologico e formale, mentre la distribuzione e l'articolazione delle aree per la sosta veicolare contribuisce al recupero strutturale, figurativo e funzionale delle strade e delle piazze quali spazi di relazione sociale.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Ferme restando le disposizioni di maggior dettaglio dettate dalle presenti norme, i caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti si conformano alle disposizioni che seguono.
3.2. Aree per le attrezzature scolastiche di base (Asb)
3.2.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le attrezzature scolastiche di base pubbliche con le seguenti sigle: asilo nido (Asbn), suola dell'infanzia (Asbi), scuola primaria (Asbp), scuola secondaria di primo grado (Asbs)
3.2.2. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
3.2.3. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
3.3. Aree per le attrezzature di interesse comune (Ac)
3.3.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le attrezzature pubbliche di interesse comune con le seguenti sigle: attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali (Acs), attrezzature e servizi per la cultura (Acc), attrezzature religiose (Acr), attrezzature e servizi tecnologici (Act), attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca), attrezzature sportive coperte (Acsp), attrezzature e servizi cimiteriali (Acci).
3.3.2. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
3.3.3. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
3.4. Aree per il verde attrezzato (V)
3.4.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le aree per il verde pubblico attrezzato con le seguenti sigle: varchi (Va), parchi lineari di corredo stradale (Vs), aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr), piazze alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp), aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp).
3.4.2. Territorio rurale.
3.4.2.1. Aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
3.4.2.1.1. Sono le aree verdi che ospitano attrezzature per le attività motorie e sportive all'aperto. Possono ospitare costruzioni di servizio e/o per attività sportive in ambienti chiusi
3.4.2.1.2. Assolvono funzioni sociali legate alla attività motorie e, in particolare, alle attività sportive di carattere agonistico.
3.4.2.1.3. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.4.2.1.4. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista. Sono vietate le finiture con cemento faccia vista.
3.4.2.1.5. Le recinzioni sono realizzate con muri in pietra faccia vista, ringhiere metalliche di forme semplici o siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.4.2.1.6. I parcheggi si conformano alle disposizioni di cui al punto 3.5.2.1. del presenteArticolo 3.4.2.1.7. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.
3.4.3. Ambiti urbani.
Negli ambiti urbani si distinguono cinque tipologie di aree verdi, contrassegnate con apposito simbolo sugli elaborati grafici del RU, che assolvono funzioni diversificate di qualificazione ambientale, formale e/o sociale:
3.4.3.1. Varchi (Va)
3.4.3.1.1. Sono porzioni di territorio inedificato, adiacenti ai corsi d'acqua minori e interne al perimetro degli ambiti urbani. Comprendono aree di possibile esondazione dei torrenti.
3.4.3.1.2. Garantiscono la continuità ambientale e paesaggistica tra gli ambiti urbani e il territorio rurale attraverso la conservazione degli elementi di naturalità presenti o ricostituibili lungo il corso terminale dei torrenti.
3.4.3.1.3. Svolgono funzioni di presidio idrogeologico, di mitigazione del clima e di igiene atmosferica attraverso la presenza della vegetazione ripariale; assicurano il mantenimento di aree inondabili prive di edificazioni; accrescono la varietà e la qualità del paesaggio urbano sottolineando, al suo interno, la presenza dei corsi d'acqua; garantiscono la fruizione sociale attraverso percorsi pedonali e aree pubbliche attrezzate ricavabili al loro interno, compatibilmente con le disposizioni delle presenti norme che regolano l'integrità fisica del territorio.
3.4.3.1.4. Al loro interno devono essere conservate e riqualificate le fasce di vegetazione ripariale, così come tutte le altre coperture boschive eventualmente presenti.
3.4.3.1.5. La sistemazione delle aree deve evitare l'alterazione del profilo morfologico dei versanti, se non per migliorare la stabilità dei terreni e/o la regimazione delle acque ovvero, se compatibile con le disposizioni delle presenti norme che regolano l'integrità fisica del territorio, per favorire l'utilizzazione dei terreni ai fini ricreativi.
3.4.3.1.6. I nuovi impianti vegetali devono prevedere, se in prossimità dei corsi d'acqua, l'utilizzo di specie igrofile indicate dal RE e valorizzare le condizioni di naturalità presenti.
3.4.3.1.7. Al loro interno sono previsti giardini e parchi a carattere estensivo. Non vi sono consentite nuove costruzioni.
3.4.3.1.8. Gli eventuali attraversamenti pedonali e/o ciclabili, consentiti ancorché non individuati specificatamente dalle tavole grafiche del RU se compatibili con le disposizioni delle presenti norme che regolano l'integrità fisica del territorio, devono essere realizzati con ponticelli in legno.
3.4.3.2. Parchi lineari di corredo stradale (Vs)
3.4.3.2.1. Sono parchi lineari attrezzati, previsti a corredo della viabilità principali. Sono composti da fasce verdi con filari alberati, semplici o plurimi, disposti parallelamente alla carreggiata, da percorsi pedonali e/o ciclabili che ne seguono il tragitto e da aree attrezzate per la sosta e il passeggio.
3.4.3.2.1. Svolgono funzioni di ombreggiamento, di igiene atmosferica, di qualificazione formale, di delimitazione dell'ambito urbano, di spazio attrezzato per gli spostamenti pedonali e ciclabili.
3.4.3.2.2. Le specie vegetali, scelte tra quelle specificatamente previste dal RE, devono essere di alto fusto e con radici profonde.
3.4.3.2.3. Al loro interno sono previsti spazi attrezzati per il passeggio e la ricreazione. Non vi sono consentite nuove costruzioni.
3.4.3.2.4. Le panchine ubicate lungo i percorsi pedonali e/o le piste ciclabili devono poggiare su superfici pavimentate e non devono ostacolare gli spostamenti dei pedoni e dei ciclisti.
3.4.3.2.5. Nelle aree con larghezza fino a 10,00 ml, di norma, deve essere piantato un solo filare di alberi; nelle aree con larghezza superiore a 10,00 ml. devono essere piantati più filari paralleli, nella misura di 1 filare/10,00 ml o frazione di 10,00 ml.
3.4.3.2.6. Di norma si deve piantare un primo filare alberato in aiole di larghezza pari ad almeno 2,50 ml adiacenti la carreggiata stradale; oltre queste si deve realizzare il percorso pedonale e/o la pista ciclabile, delimitandoli all'esterno con un ulteriore filare alberato ubicato in apposite aiole.
3.4.3.2.7. Vi sono consentiti, qualora non diversamente ubicabili, attraversamenti puntuali atti a garantire gli accessi pedonali e carrabili a lotti privati altrimenti interclusi.
3.4.3.3. Aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
3.4.3.3.1. Sono aree verdi che svolgono funzioni di compensazione ambientale nei confronti dei vecchi e nuovi tessuti edificati, contribuendo a migliorare l'igiene atmosferica, a mitigare il clima, a garantire la permeabilità dei terreni;
3.4.3.3.2. Concorrono ad elevare la qualità formale del paesaggio urbano, attraverso un sistema di spazi verdi che rompe la monotonia dei tessuti edificati e ne mitiga gli impatti visuali, introducendo masse consistenti e diffuse di vegetazione arborea. In ogni caso è possibile dietro presentazione di un progetto con finalità pubbliche e/o di interesse pubblico, la realizzazione di opere ai sensi dell' art. 78 comma 2 della L.R. 1/2005.
3.4.3.3.3. Al loro interno sono previsti giardini, parchi di quartiere, spazi attrezzati per la ricreazione, gli incontri sociali e il relax. Vi sono consentite costruzioni di servizio secondo i parametri di cui al successivo punto 5 del presente Articolo.
3.4.3.3.4. Le eventuali recinzioni sono realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.4.3.3.5. L'eventuale illuminazione è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto.
3.4.3.3.6. Le sistemazioni a verde possono essere integrate con attrezzature per il gioco, il passeggio e la sosta, nonché con piste ciclabili e parcheggi per le biciclette.
3.4.3.3.7. Le specie vegetali sono scelte tra quelle specificatamente previste dal RE
3.4.3.4. Piazza alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp)
3.4.3.4.1. Sono i grandi spazi aperti urbani attrezzati per il passeggio e per le manifestazioni pubbliche (feste popolari, attività ricreative, ritrovi, mercati all'aperto, ecc.).
3.4.3.4.2. Consentono l'incontro, la socializzazione, il passeggio, l'organizzazione di eventi che comportano grande affluenza di persone. Concorrono, soprattutto con le passeggiate di lungo mare, al decoro urbano e alla qualificazione formale dei centri abitati.
3.4.3.4.3. La pavimentazione delle aree rispetta le specifiche disposizioni sui caratteri costruttivi degli spazi di relazione definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
3.4.3.4.4. Per l'equipaggiamento vegetale si ricorre, preferibilmente, ad alberi di alto fusto a foglia persistente. In presenza di superfici pavimentate gli alberi sono collocati in aiole con griglie salva radice di diametro non inferiore a 1,20 ml. Le specie vegetali, come le componenti di arredo, sono definite dal RE
3.4.3.4.5. Al loro interno sono previsti spazi per il passeggio, gli incontri sociali, le feste popolari, le iniziative pubbliche che presuppongono spazi aperti di qualità. Vi è consentita l'installazione dei chioschi e delle strutture amovibili per il ristoro e il commercio di cui all'Articolo 91, delle presenti norme, secondo i parametri di cui al successivo punto 5 del presente Articolo.
3.4.3.4.6. L'illuminazione è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto.
3.4.3.4.7. Nei water front di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole gli interventi sono soggetti alla preventiva approvazione di progetti unitari da parte del Consiglio Comunale. Tali progetti, che possono essere attuati anche per stralci funzionali, definiscono, tra l'altro, la disciplina del traffico veicolare e i raccordi strutturali, formali e funzionali tra le passeggiate esistenti e i pubblici esercizi della zona.
3.4.3.5. Aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
3.4.3.5.1. Sono le aree verdi che ospitano attrezzature per le attività motorie e sportive all'aperto. Possono ospitare costruzioni di servizio e/o per attività sportive in ambienti chiusi, purché nel rispetto dei parametri del punto 5 del presente Articolo.
3.4.3.5.2. Se a carattere estensivo, integrano le aree di rigenerazione dei tessuti urbani per le funzioni di compensazione ambientale e di qualità formale. Assolvono comunque funzioni sociali legate alla attività motorie e, in particolare, alle attività sportive di carattere agonistico
3.4.3.5.3. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate.
3.4.3.5.4. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.4.3.5.5. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista o con intonaco civile tinteggiato; sono vietate le finiture con cemento faccia vista.
3.4.3.5.6. Sono consentite recinzioni realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.4.3.5.7. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.
3.5. Aree per i parcheggi (P)
3.5.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le aree per i parcheggi pubblici con le seguenti sigle: parcheggi a raso (Pr), parcheggi multipiano (Pm), parcheggi su copertura di edifici privati (Pc).
3.5.2. Territorio rurale:
3.5.2.1. Parcheggi a raso (Pr e PrS - p.scambiatore di Santa Liberata)
3.5.2.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.5.2.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.5.2.1.3. Al loro interno devono essere collocate rastrelliere per la sosta delle biciclette, assicurando a queste ultime un numero di posti pari a 1/5 degli stalli per la sosta delle automobili.
3.5.2.1.4. Gli stalli e/o le aree di manovra devono avere il fondo bianco, pavimentato con materiale lapideo, ovvero realizzato con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
3.5.2.1.5. L'ombreggiamento può essere ottenuto attraverso gruppi di alberi di alto fusto a disposizione irregolare, evitando, di norma, l'impianto di filari alberati ad andamento geometrico. 3.5.2.1.6.Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.5.2.1.7. L'eventuale illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente.
3.5.2.2. Parcheggi multipiano (Pm)
3.5.2.2.1. Non previsti dal RU.
3.5.2.3. Parcheggi interrati o seminterrati
3.5.2.3.1. Non previsti dal RU.
3.5.3. Ambiti urbani:
I parcheggi urbani sono aree, anche attrezzate, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile. Favoriscono l'accesso ai luoghi di pubblico interesse, soprattutto se ubicate nelle aree centrali, e limitano la sosta spontanea lungo i bordi delle strade. Al loro interno è consentito realizzare strutture di servizio nel rispetto dei parametri di cui al successivo punto 5 del presente Articolo. Si articolano nelle tipologie che seguono
3.5.3.1. Parcheggi a raso (Pr)
3.5.3.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.5.3.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.5.3.1.3. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta devono essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati la pavimentazione degli stalli di sosta deve essere realizzata con materiale lapideo.
3.5.3.1.4. Per minimizzare l'impatto visuale dei veicoli in sosta, soprattutto dalla lunga distanza, i nuovi parcheggi possono essere:
- - delimitati con muri in pietra faccia vista (o rivestiti con pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato), con siepi sempreverdi e/o dossi inverditi;
- - ombreggiati con specie arboree di alto fusto, indicate dal RE, collocate in aiole di larghezza pari ad almeno 1,50 ml., ovvero, in presenza di superfici pavimentate, in aiole con griglie salva radice con diametro non inferiore a 1,20 ml;
- - ombreggiati con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.5.3.1.5. A tale scopo i progetti sono accompagnati da apposite carte della visibilità, assoluta e relativa, e dalla attenta verifica delle principali visuali (dalla breve, media e lunga distanza) che interessano le aree destinate a ospitare i parcheggi, nonché dalla descrizione del sistema di contenimento visuale prescelto.
L'efficacia e la coerenza paesaggistica di tali sistemi sono dimostrate, attraverso fotomontaggi, rendering o altre modalità capaci di simulare preventivamente lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
3.5.3.1.6. Al loro interno devono essere realizzati posti per la sosta di:
- - biciclette, in apposite rastrelliere, nella misura di 1 posto bicicletta/5 stalli per automobili;
- - motocicli, nella misura di 1 posto motociclo/5 stalli per automobili.
3.5.3.1.7. I progetti prevedono stalli per le automobili non inferiori a 2,50 x 5,00 ml/cad e stalli per i motocicli e le biciclette non inferiori a 1,00 x 2,00 ml/cad; dimensionano tuttavia il parcheggio in modo da assegnare ad ogni posto auto non meno di 25 mq e a ogni posto motociclo o bicicletta non meno di 4,50 mq di superficie, comprensiva delle aiole verdi e degli spazi di manovra.
3.5.3.1.8. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, limitando al massimo il ricorso ad altri corpi illuminanti, che devono comunque avere la parte superiore schermata.
3.5.3.2. Parcheggi multipiano (Pm) 3.5.3.2.1. Sono previsti nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano, nell'attuale campo sportivo e, specificatamente disciplinato dalle schede raccolte nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto", nell'ex capannone Varoli.
3.5.3.2.2. I progetti dimensionano l'edificio multipiano in modo da assegnare ad ogni posto auto non meno di 27 mq di superficie, comprensiva degli spazi di manovra.
3.5.3.2.3. I fronti esterni dell'edificio hanno finiture in materiale lapideo, vetro, metallo verniciato, legno, intonaco civile tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
3.5.3.2.4. La copertura piana dell'edificio può essere concepita per accogliere un ulteriore livello di parcheggio scoperto, ombreggiato con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia.
3.5.3.2.5. L'edificio deve essere perimetrato, con l'unica eccezione del fronte principale, da aiole alberate di larghezza non inferiore a 5,00 ml. Al fine di ridurne l'impatto visivo, lungo il perimetro del comparto dovrà essere prevista una fascia a verde arredata con siepi ed alberature autoctone. Non sono ammesse recinzioni che separino il limite del comparto.
3.5.3.2.6. Gli alberi da mettere a dimora nelle aiole perimetrali, sempreverdi e di alto fusto, devono essere disposti in quiconce ovvero, se a portamento piramidale, in quadrato. Il sesto di impianto deve essere ravvicinato, in modo da garantire una sufficiente copertura visuale del manufatto. La sistemazione degli spazi esterni dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato progettuale che contribuisca alla caratterizzazione qualitativa dell'assetto dell'area.
3.5.3.2.7. Gli spazi esterni pertinenziali, non occupati dalle aiole o dalla viabilità di accesso, devono essere pavimentati con materiali lapidei, ovvero con masselli autobloccanti in cls.
3.5.3.2.7. Condizione all'attuazione del comparto è l'adeguamento di Via IV Novembre, come individuata nello schema grafico della scheda Tn. 1.1, le cui dimensioni dovranno essere concordate in fase di P.A. con gli uffici dell' Amministrazione comunale. Il P.A. deve essere corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista paesaggistico.
3.5.3.3. Parcheggi interrati o seminterrati
3.5.3.3.1. Non sono previsti dal RU come specifica tipologia.
3.5.3.4. Parcheggi su copertura di edifici privati (Pc)
3.5.3.4.1. Sono i parcheggi di uso pubblico ricavati sulla copertura di edifici privati in presenza di terreni in pendio. Hanno accesso diretto dalla strada. Gli edifici sottostanti sono, di norma, destinati a garages privati.
3.5.3.4.2. Il RU non prevede la realizzazione di nuovi parcheggi di uso pubblico sulla copertura di edifici privati.
3.5.3.4.3. I parcheggi di uso pubblico esistenti sono regolati dalle convenzioni o dagli atti unilaterali d'obbligo stipulati al momento della costruzione dell'edificio privato sottostante. Alla scadenza dei suddetti atti convenzionali è fatto obbligo di procedere al loro rinnovo, confermando l'utilizzazione della copertura come parcheggio pubblico, ovvero di procedere, a cura e spese del proprietario, alla demolizione dell'edificio e al recupero dell'area di sedime quale area di verde privato.
3.5.3.4.4. La pavimentazione del parcheggio è asfaltata, ovvero rifinita con materiale lapideo.
3.5.3.4.5. La delimitazione del parcheggio è realizzata con la prosecuzione dei muri perimetrali dell'edificio sottostante, per una altezza non superiore a 1,00 ml e con le finiture definite dalle presenti norme in relazione ai tessuti urbani di appartenenza, ovvero con ringhiera metallica.
3.5.3.4.6. Per limitare gli impatti visuali è consentito realizzare pergolati in legno o metallo con piante rampicanti scelte tra quelle appositamente indicate dal RE. Detti pergolati sono privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.5.3.4.7. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
4. Modalità di attuazione
4.1. Il Catasto delle aree per servizi pubblici o di interesse comune, o gli eventuali stralci funzionali del medesimo, disciplineranno le modalità di attuazione degli intereventi di cui al presente Articolo, prevedendo in ipotesi di interventi da realizzarsi su aree di proprietà privata:
- a) l'acquisizione dell'area al patrimonio dell'Ente attraverso procedure espropriative, ai sensi del punto 1.5 del presente Articolo;
- b) ovvero la fruizione pubblica dell'area, di titolarità privata, attraverso convenzionamento con il proprietario a garanzia della destinazione pubblicistica.
4.2 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 4.1.b), in sede di convenzionamento saranno individuate le strutture anche di carattere precario atte a consentire l'iniziativa economica privata compatibile con la natura del luogo(chioschi, edicole, gelaterie, giostre, ecc.).
5. Interventi consentiti
5.1. I progetti attestano l'appartenenza delle opere alle diverse categorie di spazi pubblici indicate al punto 1, così come articolate nelle tipologie di cui al punto 3 del presente Articolo, e si conformano alle relative disposizioni, evidenziando la coerenza delle previsioni con i caratteri costruttivi e gli interventi consentiti.
5.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e le eventuali, ulteriori disposizioni di dettaglio dettate con riferimento a specifiche aree dalle schede raccolte nell'Elaborato F del RU, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle esigenze funzionali atte a garantire la qualità prestazionale delle attrezzature e dei servizi purché nel rispetto dei seguenti parametri (gli interventi che riguardano attrezzature e servizi esistenti devono rispettare, quanto meno, le disposizioni di cui ai successivi punti "a" e "b", evitando comunque il peggioramento delle condizioni esistenti in relazione ai parametri indicati negli altri punti):
- a. norme regionali e statali che regolano le singole attività;
- b. coerenze e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto.
- c. attrezzature scolastiche di base (Asb):
- - altezza: 3 piani fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria;
- - indice di permeabilità: 30% della superficie fondiaria;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 100 mq/lotto;
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968.
- d. attrezzature di interesse comune (Ac):
- - altezza: 3 piani fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria;
- - indice di permeabilità: 30% della superficie fondiaria;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 100 mq/lotto;
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968.
- e. verde attrezzato (V):
- e.1. varchi (Va)
- - non vi sono consentite nuove costruzioni, ancorché precarie
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro
- e.2. parchi lineari di corredo stradale (Vs)
- - non vi sono consentite nuove costruzioni, ancorché precarie
- - densità arborea: 10 alberi di alto fusto/filare/100 ml
- e.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- - tipologia delle costruzioni: chioschi, rimessaggio attrezzi
- - altezza: 3,50 ml;
- - rapporto di copertura: 1%, fino a un massimo di 30 mq di superficie coperta (sono comunque consentiti 10 mq di superficie coperta nelle aree con superficie almeno pari a 500 mq);
- - densità arborea: 100 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- e.4. piazze alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp)
- - tipologia delle costruzioni: chioschi e strutture amovibili per il ristoro e il commercio, con i caratteri costruttivi e secondo le quantità di cui all'Articolo 92 delle presenti norme;
- - altezza: 3,50 ml;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- e.5. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
- - altezza: 4,00 ml fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 20%
- - densità arborea: 25 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- e.1. varchi (Va)
- f. parcheggi (P)
- f.1. parcheggi a raso (Pr)
- - tipologia delle costruzioni: chioschi
- - altezza: 3,5 ml;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- f.2. parcheggi multipiano (Pm)
- - altezza: 2 piani fuori terra con utilizzo della copertura per tre livelli complessivi di parcamento, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 70% della superficie fondiaria;
- - indice di permeabilità: 25% della superficie fondiaria;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro;
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968.
- f.1. parcheggi a raso (Pr)
6. Accesso a lotti privati
6.1. A seguito dell'attuazione delle previsioni di cui al presente Articolo, i passaggi esistenti che garantiscono accesso ai lotti privati, altrimenti interclusi, possono essere mantenuti nella ubicazione esistente ovvero in altra ritenuta più idonea dalle parti, previa stipula di apposita convenzione (o atto unilaterale d'obbligo), registrata e trascritta a cura e spese del soggetto interessato, che regoli il regime giuridico del suolo, le modalità di manutenzione e, se del caso, la realizzazione delle opere.
7. Funzioni in contrasto con le destinazioni di zona
7.1. Le funzioni esistenti, ma diverse da quelle di cui al presente Articolo, possono permanere nella consistenza attuale fino alla attuazione delle previsioni del RU. Gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, nelle more di tale attuazione, sono oggetto dei soli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, con esclusione di qualsiasi incremento di superficie e/o di volumetria.
Articolo 42 servizi pubblici di interesse generale
1. Definizione
1.1. Sono aree che ospitano attrezzature e servizi, esistenti o di progetto, che per la rilevanza delle prestazioni svolte rivestono un interesse generale, esteso oltre la scala locale.
1.2. Sono assimilate alle zone "F" di cui al D.M. n. 1444/1968.
1.3. Sono individuate con apposito simbolo (Fu se ricadenti agli ambiti urbani, Fr se ricadenti nel territorio rurale) e apposita campitura dagli elaborati grafici del RU.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le attrezzature e i servizi di interesse generale costituiscono dotazioni territoriali strategiche, finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, o di pubblico interesse, estese alla scala comunale, ovvero anche esterne al territorio comunale.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Ferme restando le disposizioni di maggior dettaglio dettate dalle presenti norme, i caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti si conformano alle disposizioni che seguono.
3.2. Territorio rurale
3.2.1. Le nuove costruzioni sono comunque contenute entro i due piani fuori terra. I tetti sono a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio; previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico sono comunque consentite coperture piane se finalizzate all'alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici. I fronti sono in pietra faccia vista o rifiniti con intonaco civile tinteggiato.
3.2.2. Il fondo della viabilità carrabile interna può essere asfaltato. I percorsi pedonali e gli spazi pavimentati non carrabili devono essere realizzati con fondo atto a garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento della polvere, ovvero con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
3.2.3. Le recinzioni perimetrali sono schermate, di norma, con siepi che utilizzino le specie vegetali indicate nel RE.
3.3. Ambiti urbani
Gli interventi si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
4. Modalità di attuazione
4.1. Nelle aree di cui trattasi l'attuazione degli interventi è consentita alla Amministrazione Comunale, che potrà, nel quinquennio previsto dal DPR n. 327/2001 e smi, attivare le procedure espropriative. La relativa attuazione può avvenire, previo convenzionamento, anche ad opera di soggetti privati senza ricorso a forme espropriative.
4.2. Previa stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, che regoli, in particolare, le modalità di attuazione delle opere, le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, le garanzie per la loro pubblica utilità, le competenze sulla manutenzione e la permanenza dell'interesse pubblico nel tempo, l'intervento relativo a servizi pubblici di interesse generale può essere promosso anche da soggetti privati.
4.3. Gli interventi all'interno delle aree per servizi pubblici di interesse generale si attuano:
- a. previa approvazione di PA qualora comportanti nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica;
- b. con intervento diretto negli altri casi.
4.4. I PA devono garantire, ove proposti da privati mediante convenzionamento, le seguenti condizioni:
- a. devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili, ovvero rilascio al terreno o immissione posticipata nel reticolo drenante superficiale;
- b. devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso, per la movimentazione dei mezzi e per la sosta.
5. Interventi consentiti
5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché il rispetto delle condizioni e dei parametri di seguito indicati per le singole attrezzature, l'edificabilità nelle singole aree è regolata in relazione alle esigenze funzionali atte a garantire la qualità prestazionale delle attrezzature e dei servizi erogati.
5.2. Polo scolastico superiore "G. Da Verrazzano", Porto Santo Stefano (Fu1.1)
5.2.1. È un istituto statale di istruzione tecnica e professionale che comprende l'Istituto tecnico nautico e l' Istituto professionale marittimo.
5.2.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme.
5.2.3. Sono altresì consentiti interventi di potenziamento delle strutture esistenti nel rispetto delle disposizioni che seguono:
- a. norme di settore statali e/o regionali;
- b. coerenze e raccordi paesaggistici e urbanistici con il contesto;
- c. rapporto di copertura non superiore al 50% della superficie fondiaria;
- d. indice di permeabilità: almeno pari al 30% della superficie fondiaria;
- e. densità arborea: almeno pari a 50 alberi/ettaro nelle aree pertinenziali, fatta comunque salva una superficie di 100 mq.
- f. distanze: come da D.M. n. 1444/1968.
5.3. Aeronautica militare Porto Santo Stefano (Fu1.2)
5.3.1. Nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano, in destra orografica del fosso omonimo, occupa le aree pianeggianti della valle del Campone sottoposte a vincolo di servitù militare. Ospita il 64º deposito territoriale dell'aeronautica militare.
5.3.2. Al suo interno sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e potenziamento delle strutture esistenti nel rispetto delle disposizioni che seguono:
- a. norme di settore statali e/o regionali;
- b. coerenze e raccordi paesaggistici e urbanistici con il contesto.
5.4. Centro sportivo Le Piane (Fr.1)
5.4.1. Costituisce uno specifica componente della cittadella dello sport prevista dal PS nell'area delle Piane. Attualmente ospita:
- a. impianti sportivi a servizio della popolazione locale e dei frequentatori esterni: campo di calcio regolamentare, campo calcio per squadre giovanili;
- b. parcheggio pubblico.
5.4.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme.
5.4.3. Il PA, predisposto nei casi di cui al precedente punto 4 del presente Articolo, è esteso a tutta la zona interessata e contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme, che evidenzia, in particolare, la coerenza con le tessitura e la semiologia dell'area delle Piane, con specifico riferimento alla vegetazione lineare, alla viabilità minore e al sistema drenante esistenti. Il suddetto PA prevede che, lungo la recinzione perimetrale del centro sportivo, sia messa a dimora una siepe, formata da vegetazione autoctona a foglia persistente, la cui disposizione trovi coerenza con le tessitura e la semiologia dell'area delle Piane, con specifico riferimento ai segni della vegetazione lineare, della viabilità minore e del sistema drenante esistente. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- * il fabbisogno di acqua per scopi irrigui e per altri scopi non potabili compatibili, in coerenza con quanto previsto dal PS, deve essere assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;
- * deve essere assicurato il compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;
- * deve essere ripristinata la continuità dei corridoi ecologici di attraversamento delle aree.
5.4.3. Come specificatamente disposto dal PS, l'area è suscettibile di ospitare i seguenti impianti:
- a. pista di atletica a 6 corsie, pedane e accessori, e tribuna per almeno 1.500 spettatori;
- b. palestra e servizi;
- c. piscina scoperta, con relativi servizi e possibilità di copertura nel periodo freddo;
- d. 2 campi da tennis con fondo in terra rossa di dimensioni regolamentari;
5.4.4. Sia i progetti ordinari che il PA dovranno rispettare i seguenti parametri:
- a. indice di permeabilità: pari ad almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto
- b. densità arborea: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche e coerenti con la semiologia locale;
- c. dotazione parcheggi: 400 posti auto
- d. altezza massima: 4,00 ml. (costruzioni complementari di servizio)
- e. distanze: come da D.M. n. 1444/1968.
5.4.5. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere adottate tecnologie impiantistiche e gestionali atte a garantire la difesa della qualità del suolo, della salubrità dell'aria, della salute umana e dell'integrità fisica dell'ambiente. Ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio costiero, la progettazione di opere in elevazione dovrà contenere appositi studi di inserimento paesaggistico valutandone l'incidenza sulla visibilità della linea di costa sia dal mare che da terra. Inoltre, per la conservazione delle biodiversità dovranno essere adottate adeguate misure atte a contenere al minimo l'inquinamento luminoso, utilizzando per l'illuminazione di servizio lampade ai vapori di sodio ritenute le meno attrattive per la fauna.
5.5. Impianti di teletrasmissione (Fr.2)
5.5.1. Gli impianti di teletrasmissione esistenti, l'uno militare e l'altro civile, che occupano le cime più alte della dorsale centro-orientale e che garantiscono un servizio esteso oltre i confini comunali, costituiscono un forte detrattore paesaggistico del promontorio. Essi sono pertanto oggetto di interventi tesi a minimizzarne gli impatti visuali alla media e lunga distanza.
5.5.2. Nelle aree destinate a impianti di teletrasmissione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme, potenziamento degli impianti con utilizzo dei tralicci e delle strutture portanti esistenti, nonché nuove installazioni. Non sono consentiti nuovi impianti di teletrasmissione qualora ricadano in ambito A.R.P.A.
5.5.3. Poiché il territorio comunale non dispone di ulteriori, idonee localizzazioni, ogni intervento sull'esistente o di nuova installazione degli impianti è subordinato all'impegno, da parte del privato, a garantire la condivisione o coabitazione tra gli operatori.
5.5.4. Il PA, ove prescritto ai sensi del precedente punto 4 del presenteArticolo e sottoposto a valutazione integrata ai sensi della LR 01/2005, è esteso a tutta la zona interessata e contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme nonché:
- a. la ricognizione degli impianti presenti;
- b. la verifica del servizio erogato e degli inquinamenti elettromagnetici prodotti;
- c. una analisi visuale che, nell'ambito dello studio analitico - diagnostico del paesaggio sopra richiamato, definisca specificatamente le opere di mitigazione visuale alla media e alla lunga distanza.
5.5.5. I progetti ordinari e i PA provvedono comunque affinché i tralicci siano mimetizzati, secondo modalità compatibili con l'efficienza del servizio, dalla vegetazione autoctona di alto fusto della zona, che a tale scopo viene opportunamente indirizzata verso l'alto, e siano tinteggiati con colori poco impattanti alla distanza, definiti a seguito di appositi studi.
5.6. Impianto di depurazione di Terra Rossa (Fr.3)
5.6.1. L'impianto di depurazione di Terra Rossa, gestito dal Commissario delegato al risanamento della Laguna di Orbetello, garantisce il trattamento dei reflui provenienti dai centri abitati di Orbetello, Porto Santo Stefano e Porto Ercole. L'area che lo ospita costituisce una discontinuità negli assetti ambientali locali e deve essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate per favorire la creazione di una continuità ecologica con i boschi limitrofi.
5.6.2. Il PA, predisposto nei casi di cui al precedente punto 4 del presenteArticolo e sottoposto a valutazione integrata ai sensi della LR 01/2005, è esteso a tutta la zona interessata e contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme nonché:
- a. la verifica di funzionalità ambientale dell'impianto esistente e la valutazione preventiva degli effetti ambientali dell'impianto previsto;
- b. un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base di uno studio analitico - diagnostico esteso all'ambito territoriale di riferimento;
- c. l'equipaggiamento con piante arbustive e di alto fusto, facendo ricorso alle specie indicate dal RE, in modo da garantire il raccordo ecologico e paesaggistico con il territorio limitrofo e mitigare i disturbi acustici e luminosi generati dall'impianto.
5.7. Centro di Raccolta RSU Terra Rossa (Fr.4)
5.7.1. Il Centro di Raccolta di Terra Rossa è un servizio destinato a garantire la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti, limitando i conferimenti a discarica e contribuendo alla tutela ambientale. Per contenere la discontinuità ambientale a seguito della realizzazione dell'opera, l'area interessata dall'intervento deve essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate, onde favorire la creazione di una continuità ecologica con i boschi limitrofi.
5.7.2. Al suo interno sono realizzate strutture di servizio, nonché piattaforme per l'alloggiamento dei containers e/o dei cassonetti destinati allo stoccaggio dei prodotti. Nell'area non potranno essere conferiti rifiuti che producano odori molesti o liquami inquinanti, quali rifiuti urbani domestici indifferenziati, rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, letami e liquami di qualsiasi natura, sostanze nocive, corrosive e/o maleodoranti.
5.7.3. Gli interventi si attuano previa approvazione di apposito PA, esteso all'intera area interessata e sottoposto a valutazione integrata ai sensi della LR 01/2005, che contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme nonché:
- a. la verifica di funzionalità ambientale e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e paesaggistici generati dall'impianto previsto;
- b. un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base del sopra citato studio analitico - diagnostico ed esteso all'ambito territoriale di riferimento;
- c. le indicazioni progettuali di dettaglio concernenti:
- * gli accorgimenti e le tecnologie da impiegare per eliminare il rischio di inquinamento del suolo da sostanze inquinanti e per ridurre la propagazione degli effetti maleodoranti;
- * i materiali suscettibili di trattamento (prodotti della raccolta differenziata, inerti, ecc.), evitando comunque lo stoccaggio di materiali contenenti sostanze nocive per la salute umana.
5.7.4. Lungo la recinzione perimetrale dell'isola ecologica deve essere prevista la messa a dimora di vegetazione autoctona d'alto fusto a foglie persistente, evitando la creazione di siepi rigidamente allineate e privilegiando, di contro, sistemazioni irregolari, costituite da siepi miste e da macchie di bosco ad alta densità di impianto, collegate alla vegetazione naturale esistente in modo da favorire il raccordo ecologico e paesaggistico con il territorio limitrofo, mitigare gli impatti visuali e contenere i disturbi acustici e luminosi generati dall'impianto. Le specie vegetali sono scelte tra quelle indicate dal RE.
5.7.5. Le costruzioni per l'espletamento delle funzioni di raccolta e di gestione dei rifiuti, nonché quelle necessarie a consentire il rimessaggio dei mezzi, hanno caratteri costruttivi tradizionali.
5.9. Parcheggio La Feniglia (Fr.6)
5.9.1. Il parcheggio La Feniglia si configura come una infrastruttura di servizio alla spiaggia omonima. Per la sua rilevanza e la sua capienza costituisce un servizio di interesse generale, fruibile dalla popolazione locale e dai frequentatori esterni.
5.9.2. Sulle aree già utilizzate per il servizio sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione, riqualificazione ambientale, riorganizzazione della sosta.
5.9.3. Previa approvazione di un apposito PA, esteso a tutta l'area interessata, sono altresì consentiti interventi di ampliamento nei limiti e nelle forme di seguito specificate.
- a. capienza autoveicoli: 400 posti auto
- b. capienza biciclette: 100 posti bicicletta su rastrelliere
- c. indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie territoriale
Ai fini della tutela paesistica dovranno essere minimizzati gli interventi sull'area boscata.
5.9.4. La superficie unitaria degli stalli per autoveicoli, comprensiva dello spazio di manovra e degli spazi verdi di corredo, non deve essere inferiore a 25 mq/stallo. I settori del parcheggio devono essere separati da aiole alberate, di larghezza non inferiore a 2,00 ml; gli alberi, di alto fusto di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate, devono essere disposti secondo un sesto di impianto non superiore a 10,00 ml. L'attuazione del parcheggio è subordinata alla realizzazione di una serie di azioni finalizzate alla sensibilizzazione dell'utenza turistica, in particolare:
- a. regolamentazione degli accessi alla spiaggia attraverso la delimitazione degli spazi con piccole staccionate disposte perpendicolari ai venti dominanti;
- b. installazione di pannelli informativi all'inizio degli itinerari pedonali.
- c. delimitazione delle zone di maggior fragilità ambientale attraverso staccionate che ne impediscano l'accesso ai turisti.
5.9.5. Le eventuali pavimentazioni, fermo restando l'indice di permeabilità sopra indicato, devono essere realizzate con ricorso a stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale, ovvero, nelle aree pedonali, con materiali più pregiati evitando, di norma, il ricorso all'asfalto.
5.9. Eliporto di Terra Rossa (Fr.7)
5.9.1. L'eliporto di Terra Rossa sarà destinato a scopi di interesse generale e segnatamente potrà essere utilizzato per le attività di elisoccorso, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e più in generale dei soggetti pubblici che ne abbiano necessità per finalità di tipo sociale a servizio del territorio.
L'eliporto di Terrarossa sarà anche destinato ad uso privato, secondo le esigenze dell'Argentario Golf Resort & SPA, che ne curerà la realizzazione e la gestione.
Questo intervento dovrà essere realizzato e dimensionato secondo le modalità tecnico-costruttive previste dalla normativa di settore ed è inserito all'interno della scheda Tn4.1 del R.U.
5.10. Serra Botanica di Terra Rossa (Fr.8)
5.10.1. La serra botanica, gestita dal Golf Resort e realizzata in struttura leggera e vetro, avrà una superficie totale di 1.500,00 mq. distribuita su più corpi di fabbrica, sarà dotata di un'aula didattica in struttura portante muraria o lignea e sarà messa a disposizione gratuitamente per attività didattico-scientifiche da parte di soggetti pubblici. La serra botanica conterrà al suo interno essenze arboree e arbustive tipiche della zona, coltivazioni tradizionali, essenze floreali, eventuali diorami esplicativi delle specie vegetazionali riferita ai più significativi habitat del territorio.
Articolo 43 attrezzature private di uso pubblico e di interesse locale
1. Definizione
1.1. Sono le aree che ospitano attrezzature scolastiche e/o culturali di uso pubblico, esistenti o di progetto, ma che appartengono a soggetti privati, singoli o associati, ovvero ad enti comunque diversi dalla Amministrazione Comunale.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposite sigle (AsbnP e AccP) dagli elaborati grafici del RU (Elaborati D in scala 1:2.000).
1.3. Pure essendo assimilabili alle attrezzature e ai servizi pubblici o di interesse comune non concorrono al soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al DM 1444/1968.
1.4. Possono essere gestite esclusivamente da enti, associazioni e/o soggetti privati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività ivi consentite ai sensi delle presenti norme.
1.5. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogarle in un apposito elenco allegato al "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune", previsto dall'Articolo 41 delle presenti norme, evidenziandone la tipologia, la natura privata e provvedendo a una loro distinta contabilizzazione.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le attrezzature private di uso pubblico o collettivo incrementano le dotazioni territoriali di attrezzature e servizi, contribuendo alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta comunale.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
3.2. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
4. Interventi consentiti
4.1. Territorio rurale: ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle disposizioni che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
4.2. Ambiti urbani: ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle disposizioni che regolano le prestazioni qualitative nei tessuti urbani di appartenenza.
5. Destinazioni d'uso
5.1. Nelle aree e nelle strutture di cui trattasi sono consentite esclusivamente funzioni di interesse pubblico e collettivo appartenenti alle seguenti categorie funzionali:
- 5.1.1. attrezzature scolastiche di base, quali asilo nido (AsbnP), scuola dell'infanzia (AsbiP), scuola primaria di primo grado (AsbpP), scuola secondaria di primo grado (AsbsP)
- 5.1.2. attrezzature e servizi per la cultura, quali biblioteche, musei, centri ricreativi e culturali (AccP)
5.2. Previa deliberazione del Consiglio Comunale e nell'ambito delle singole categorie funzionali, di cui al precedente punto 5.1 del presente Articolo, è sempre possibile, per l'Amministrazione Comunale, modificare motivatamente la destinazione d'uso delle aree e degli edifici indicata dagli elaborati grafici del RU senza che ciò costituisca variante urbanistica. La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale è predisposta sulla base di un rapporto che contiene:
- * le motivazioni che hanno determinato la scelta;
- * la valutazione preventiva degli effetti ambientali, urbanistici e sociali della nuova previsione, con la dimostrazione della sua convenienza;
- * l'aggiornamento del "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune" di cui al punto 1.5 del presente Articolo.
Articolo 44 attrezzature sportive private di interesse locale
1. Definizione
1.1. Sono spazi aperti privati al cui interno assumono specifica rilevanza le sistemazioni a verde combinate con attrezzature sportive.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (VspP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000).
1.3. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogarle in un apposito elenco allegato al "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune", previsto dall'Articolo 41 delle presenti norme, evidenziandone la tipologia, la natura privata e provvedendo a una loro distinta contabilizzazione.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Assolvono funzioni ecologiche, formali e ricreative, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale del territorio rurale e degli ambiti urbani.
2.2. Assolvono funzioni sociali legate alla attività motorie e, in modo particolare, alle attività sportive anche di carattere agonistico.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Ambiti urbani
3.1.1. Devono essere evitate alterazioni significative alla morfologia dei terreni, se non finalizzate a modellamenti morfologici atti a garantire l'integrità fisica dei luoghi. I raccordi tra quote diverse sono realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista, o rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.1.2. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate.
3.1.3. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.1.4. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista o con intonaco civile tinteggiato; sono vietate le finiture con cemento faccia vista.
3.1.5. Sono consentite recinzioni realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.1.6. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.
4. Interventi consentiti
4.1. Con intervento diretto sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì consentiti, previa approvazione di apposito PA, interventi di ristrutturazione urbanistica e/o finalizzati alla realizzazione di costruzioni di servizio nel rispetto dei seguenti parametri:
- - altezza: 4,00 ml fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 10%, fino a un massimo di 50 mq di superficie coperta
- - indice di permeabilità: 60% della superficie dell'area;
- - densità arborea: 25 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
Articolo 45 attrezzature sportive private di interesse generale
1. Definizione
1.1. Sono le aree che ospitano attrezzature sportive private all'aperto, anche di interesse sovra comunale.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposito simbolo (FrP) dagli elaborati grafici del RU
2. Prestazioni qualitative
2.1 Le attrezzature sportive private di interesse generale costituiscono dotazioni strategiche che ampliano l'offerta territoriale di qualità e che sono suscettibili di integrazione con il turismo balneare e con i circuiti culturali ed enogastronomici dell'interno.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Gli interventi sottoposti alla preventiva approvazione di un PA unitario assumono come riferimenti fondamentali i caratteri del paesaggio nell'ambito territoriale di riferimento. Tali caratteri costituiscono oggetto dello studio analitico - diagnostico di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6, delle presenti norme.
3.2. Le nuove costruzioni, che devono rispettare i caratteri costruttivi definiti dal RE, devono essere contenute entro i due piani fuori terra e prevedere tetti a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio; previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico, sono comunque consentite coperture piane se finalizzate all'alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici. I fronti sono in pietra faccia vista o rifiniti con intonaco civile tinteggiato.
3.3. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.4. Il fondo della viabilità interna e degli stalli per la sosta delle auto deve essere realizzato in modo da garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento di polvere, ovvero con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale. I parcheggi sono a raso e si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
Al loro interno devono essere collocate rastrelliere per la sosta delle biciclette, assicurando a queste ultime un numero di posti pari a 1/5 degli stalli per la sosta delle automobili
L'ombreggiamento può essere ottenuto attraverso gruppi di alberi di alto fusto a disposizione irregolare, evitando, di norma, l'impianto di filari alberati ad andamento geometrico. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.5. Le recinzioni, consentite solo a fronte di documentate esigenze funzionali e/o di sicurezza, sono realizzate con ringhiere metalliche di forme semplici ovvero con siepi sempreverdi, abbinate o meno a reti a maglia sciolta, che utilizzino le specie vegetali indicate dal RE.
3.6. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, comunque schermati nella parte superiore.
4. Interventi consentiti
4.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, al loro interno sono consentiti gli interventi di seguito indicati in relazione alle singole attrezzature.
4.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme e, purché estesa a non più del 50% della superficie utile lorda esistente, sostituzione edilizia. Gli interventi di sostituzione edilizia estesi ad oltre il 50% della SUL esistente e gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato.
4.3. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione.
4.4. Il PA deve essere accompagnato dalla valutazione integrata di alla L.R. n.1/2005, che per gli aspetti paesaggistici deve essere effettuata a partire dallo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui al precedente punto3.
4.5. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle condizioni preliminari di cui all'Articolo 7, punto 1.2.8 delle presenti norme, così come integrate dalle seguenti condizioni aggiuntive:
- * il fabbisogno di acqua per scopi irrigui e per altri scopi non potabili compatibili, in coerenza con quanto previsto dal PS, deve essere assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;
- * deve essere assicurato il compostaggio in proprio della frazione ligneo - cellulosica del verde ornamentale;
- * deve essere ripristinata la continuità dei corridoi ecologici di attraversamento delle aree.
Tali condizioni devono essere garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie nelle modalità definite dal RE.
4.6. I parametri che regolano gli interventi sottoposti a PA sono i seguenti:
4.6.1. Zona per attrezzature sportive private "Val di Prato" (FrP.1)
| impianti: | campi da tennis campi polivalenti piscina scoperta |
|---|---|
| SUL servizi connessi: | pari a quella esistente |
| altezza massima strutture di servizio: | 4,00 ml. |
| indice di permeabilità: | non inferiore all'80% della superficie territoriale |
| densità arborea: | non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro |
| parcheggi di uso pubblico: | 100 posti auto |
| distanze: | come da D.M. n. 1444/1968. |
4.6.2. Zona per attrezzature sportive "Golf Le Piane" (FrP.2) Nelle more di perfezionamento della variante al PS, avviata con Delibera CC n. 28 del 23.04.2010, sono consentiti interventi sulle strutture esistenti fino alla ristrutturazione edilizia RE2 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
4.6.3. Zona per attrezzature sportive "Polo Le Piane" (FrP.3)
| impianto principale esistente: | campo polo professionale |
|---|---|
| SUL servizi connessi (stalle e rimessaggi): | pari a quella esistente realizzata con regolare titolo abilitativo |
| altezza massima: | 7 ml. |
| indice di permeabilità: | non inferiore al 90% della superficie territoriale |
| densità arborea: | non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro |
| parcheggi di uso pubblico: | 100 posti auto |
| distanze: | come da D.M. n. 1444/1968 |
Articolo 46 verde privato
1. Definizione
1.1. Sono spazi a verde privati al cui interno assumono specifica rilevanza le sistemazioni a verde, anche con vegetazione naturale.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (VrP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000 - Elaborato C in scala 1.10.000).
2. Prestazioni qualitative
2.1. Assolvono funzioni ecologiche, formali e ricreative, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale degli ambiti urbani.
3.2. Ambiti urbani (VrP)
3.2.1. Devono essere evitate alterazioni significative alla morfologia dei terreni, se non finalizzate a modellamenti morfologici atti a garantire l'integrità fisica dei luoghi. I raccordi tra quote diverse sono realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista, o rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.2.2. Al loro interno sono consentite sistemazioni a giardino o orto. È altresì consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali, presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle disposizioni di cui alTitolo II della Parte IV delle presenti norme.
3.2.3. Le eventuali recinzioni sono realizzate con siepi sempreverdi, abbinate o meno a reti a maglia sciolta. Le specie vegetali dovranno essere tipiche o autoctone o comunque naturalizzate.
3.2.4. Gli eventuali percorsi interni, così come le aree di sosta, hanno il fondo bianco ovvero sono pavimentate con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
3.2.5. Negli spazi a verde privato di cui al presente Articolo, ove ricadenti all'interno di isolati urbani in aree costituite esclusivamente o prevalentemente da tessuti residenziali a media o alta densità insediativa, è consentita la realizzazione di autorimesse interrate ad uso privato come disciplinato dal successivo art. 47.
4.2. Ambiti urbani
4.2.2. Sono consentite recinzioni, secondo le tipologie sopra definite.
Articolo 47 parcheggi privati
1. Definizione
1.1. Sono le aree private che ospitano spazi, aperti o chiusi, per la sosta veicolare.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (PP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000).
2. Prestazioni qualitative
2.1. Integrano le aree che ospitano i parcheggi pubblici e contribuiscono al recupero strutturale, figurativo e funzionale delle strade e delle piazze quali spazi per gli spostamenti e le relazioni sociali.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Ambiti urbani
3.1.1. Parcheggi a raso (PrP)
3.1.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.1.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.1.1.3. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta devono essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati la pavimentazione degli stalli di sosta deve essere realizzata con materiale lapideo.
3.1.1.4. Per minimizzare l'impatto visuale dei veicoli in sosta, soprattutto dalla lunga distanza, i nuovi parcheggi possono essere:
- - delimitati con muri in pietra faccia vista (o rivestiti con pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato), con siepi sempreverdi e/o dossi inverditi;
- - ombreggiati con specie arboree di alto fusto, di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate indicate dal RE, collocate in aiole di larghezza pari ad almeno 1,50 ml., ovvero, in presenza di superfici pavimentate, in aiole con griglie salva radice con diametro non inferiore a 1,20 ml;
- - ombreggiati con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.1.1.5. A tale scopo i progetti sono accompagnati da apposite carte della visibilità, assoluta e relativa, e dalla attenta verifica delle principali visuali (dalla breve, media e lunga distanza) che interessano le aree destinate a ospitare i parcheggi, nonché dalla descrizione del sistema di contenimento visuale prescelto. L'efficacia e la coerenza paesaggistica di tali sistemi sono dimostrate, attraverso fotomontaggi, rendering o altre modalità capaci di simulare preventivamente lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
3.1.1.6. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
3.1.2. Parcheggi coperti (PcP)
3.1.2.1. Nei parcheggi coperti i posti auto sono ricavati nell'ambito di costruzioni private.
3.1.2.2. Ai parcheggi pubblici, ricavati sulla copertura di edifici privati adibiti a parcheggio, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 41, punto 3.5.3.4 delle presenti norme.
3.1.2.3. Le costruzioni che ospitano i posti auto si conformano alle disposizioni che regolano i caratteri costruttivi dei tessuti urbani di appartenenza.
3.1.2.4. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, ovvero permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati, tali spazi hanno il fondo realizzato con materiale lapideo.
3.1.2.5. L'illuminazione degli spazi di accesso e di manovra è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
4. Interventi consentiti
4.1. Con intervento diretto sono consentiti, sulle costruzioni esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia. È altresì consentita, con intervento diretto, la realizzazione dei nuovi parcheggi a raso previsti dal RU, con l'eccezione di quelli previsti in aree sottoposte alla preventiva approvazione di PA, così come individuate dagli elaborati grafici del RU.
4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì consentiti, previa approvazione di apposito PA:
- a. interventi di ristrutturazione urbanistica sulle strutture esistenti a parità di superficie utile lorda e di volumetria;
- b. interventi di nuova realizzazione ricadenti in aree sottoposte a PA, così come individuate dagli elaborati grafici del RU.
5. Parcheggi pertinenziali in ambito urbano
5.1. Le aree di parcheggio pertinenziale previsti nei soli ambiti urbani, potranno essere ricavati al piano terra delle costruzioni, in locali interrati anche fuori sagoma delle stesse, o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento avente una superficie massima al netto degli spazi di manovra, di mq. 15.00 (minimo 5,40x2,30).
5.2. Le aree private non di pertinenza dell'unità minima di intervento destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio all'aperto, purché poste nel raggio di ml. 300. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante apposito atto di vincolo, debitamente trascritto a cura e spese del richiedente, dal quale risulti che tali aree non potranno essere oggetto di atti di disposizione o di costituzione di diritti reali separatamente dalla struttura principale, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
6. Parcheggi in deroga ex art. 9 l. 122/89
6.1 I parcheggi in deroga ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89 possono essere realizzati esclusivamente al piano terreno del fabbricato ospitante l'unità abitativa interessata da vincolo pertinenziale ovvero in aree esterne secondo quanto previsto al successivo punto 6.3.
6.2 L'istanza di permesso di costruire deve essere corredata, oltre che degli elaborati prescritti dal regolamento edilizio, da atto unilaterale d'obbligo comprovante il vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare di titolarità di soggetto residente nel Comune di Monte Argentario.
6.3 Ove il parcheggio sia realizzato in area esterna al fabbricato ospitante l'unità abitativa:
- a) l'intera superficie del parcheggio deve essere ricompresa in un raggio di 100 mtl misurato dallo spigolo viciniore del manufatto ospitante l'unità abitativa; in ipotesi di cambio di quote, il requisito deve essere verificato in pianta;
- b) la costruzione ospitante il parcheggio deve essere integralmente interrata su tre lati senza che l'edificazione comporti variazioni del preesistente piano di campagna sovrastante il parcheggio;
- c) se il parcheggio in deroga è a servizio di più unità abitative, i 100 mtl di cui alla lett. a) si computano dallo spigolo viciniore del condominio; se le unità abitative afferiscono a diversi manufatti, l'intera superficie del parcheggio deve essere ricompresa in un raggio di 100 mtl misurato dallo spigolo viciniore del manufatto ospitante l'unità abitativa più lontana dal parcheggio.
Articolo 48 spiagge
1. Definizione
1.1. Le spiagge sono tratti di litorale, solitamente compresi tra capi rocciosi, che digradano verso il mere e favoriscono la balneazione da terra.
1.2. Esse costituiscono un sistema ambientale e paesaggistico inscindibile con l'immediato entroterra.
1.3. Sono individuate con apposita campitura dagli elaborati grafici del RU.
2. Prestazioni qualitative
2.1. I litorali e il loro immediato entroterra sono sottoposti a conservazione degli equilibri geoidrogeologici, morfologici, vegetazionali e di ripristino di assetti degradati in ordine a fenomeni di evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione della risorsa idrica locale.
2.2. Esse favoriscono la balneazione e concorrono ad arricchire l'offerta turistica del territorio comunale.
3. Caratteri costruttivi
3.1. I parcheggi realizzati a servizio delle spiagge devono comportare una minima alterazione dei caratteri morfologici dei terreni e devono utilizzare gli spazi naturalmente predisposti ad accogliere le auto, privilegiando distribuzioni articolate ed evitando una eccessiva strutturazione dei siti. Il fondo dei parcheggi deve rimanere permeabile. In caso di comprovata necessità, i salti morfologici sono realizzati con scarpate rinverdite o sostenuti con muri in pietra faccia vista o con finitura in pietra faccia vista.
3.2. Gli impianti di illuminazione sono di norma vietati e consentiti esclusivamente per ragioni di sicurezza, facendo comunque ricorso a corpi illuminanti a luce radente e schermati nella parte superiore, in modo da evitare l'inquinamento luminoso.
3.3. Le eventuali delimitazioni degli spazi e dei percorsi possono essere realizzate esclusivamente con staccionate in legno.
3.4. I percorsi di accesso alle spiagge sono realizzati con fondo permeabile e, se del caso, con pietre naturali accostate, senza stuccature nei giunti.
3.5. Le strutture di servizio per la balneazione devono essere realizzate conformemente a quanto previsto dal vigente PUAD.
4. Interventi consentiti
4.1. Nelle spiagge è proibito realizzare costruzioni permanenti in muratura, praticare il campeggio, accedere con veicoli, asportare sabbia.
4.2. A meno di comprovati e legittimi impedimenti inerenti la sicurezza e/o la tutela ambientale, devono essere garantite l'accessibilità alle spiagge e la loro fruizione pubblica.
4.3. Nelle more del piano direttore delle spiagge, di cui al successivo punto 5, sulle strutture legittimamente esistenti al loro interno, compresi gli stabilimenti balneari, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso. Se e in quanto compatibili con la Parte Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì rinnovabili le concessioni demaniali relative alla utilizzazione delle spiagge ai fini pubblici. Tali concessioni non possono eccedere la data di approvazione del suddetto piano direttore e possono essere rinnovate, dopo tale data, se e in quanto compatibili.
4.4. Nella spiaggia del Siluripedio, ricadente nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano e tra le aree di nuovo impianto di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, pure in assenza del piano direttore delle spiagge, sono consentiti gli interventi specificatamente previsti dalle schede raccolte nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto".
5. Piano direttore delle spiagge.
5.1. L'Amministrazione Comunale disciplina le spiagge attraverso un apposito piano direttore quale parte del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PAUD), che costituisce piano di settore ai sensi all'Articolo 5 delle presenti norme e nel rispetto del P.T.C.P.
5.2. Il piano direttore delle spiagge è composto da elaborati grafici e norme di dettaglio, che se del caso definiscono, per ogni singola spiaggia individuata dagli elaborati grafici del RU e in coerenza con l'articolazione programmatica della costa definita dal PS, le opere infrastrutturali capaci di favorirne l'accesso e la fruibilità, i servizi di pubblico interesse a supporto, le modalità di utilizzazione degli arenili e dei relativi entroterra.
5.3. Come specificatamente disposto dal PS, il piano direttore delle spiagge subordina tutti gli interventi alla messa in sicurezza delle aree costiere che presentino condizioni di instabilità e di rischio, facendo ricorso a tecniche capaci di minimizzare gli impatti ambientali delle opere di messa in sicurezza.
5.4. La spiaggia del Siluripedio, nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano, ricade in uno dei comparti che compongono le aree di nuovo impianto (Elaborato F del RU). Come tale la sua sistemazione, così come quella delle aree dell'immediato entroterra, costituisce oggetto di specifica progettazione del RU e viene recepita dal piano direttore di cui al precedente punto 5.1.
Articolo 48 bis valorizzazione e/o recupero ambientale ad uso naturalistico delle cave dismesse (ra)
1. La cartografia del R.U. individua con apposito simbolo grafico Ra le cave dismesse, in recepimento delle indicazioni del vigente P.A.E.R.P.
2. Le aree interessate sono individuate nell'Elaborato C: Territorio rurale su base C.T.R. in scala 1:10.000, come di seguito elencate:
- a) Ra_01, denominata "Costa di Teva";
- b) Ra_02, denominata "Poggio delle Piane;
- c) Ra_03, denominata "Terra Rossa";
- d) Ra_04, denominata "Poggio Polveriera Nord";
- e) Ra_05, denominata "Poggio Polveriera Est";
- f) Ra_06, denominata "Poggio Mortaio".
3. Per le aree di cui alle lettere a), b), c), d) e f), stante le modeste dimensioni e/o la parziale o integrale ri-naturalizzazione in atto, ovvero l'inclusione in ambiti agricoli o edificati, vale la generale disciplina di zona: è in ogni caso prescritto, in relazione all'effettivo ambito di cava, il mantenimento della funzionalità ecologica e faunistica per lo sviluppo dei nuovi habitat che si sono formati, nonché gli interventi atti a garantire la stabilità dei fronti attraverso idonei interventi di ingegneria naturalistica.
4. Per l'area di cui alle lettere e), stante la rilevanza ed estensione del sito, sono consentiti interventi di recupero ad uso naturalistico.
5 Gli interventi di cui al punto 4 dovrà favorire soluzioni mirate al contenimento degli effetti morfologici; la sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto, anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica.
6 Per le aree di cui al punto 4 le destinazioni d'uso delle volumetrie preesistenti e le categorie d'intervento consentite saranno definite dal Piano di recupero, che potrà prevedere anche limitati interventi di nuova edificazione, ove compatibili con l'uso naturalistico. Sempre in sede di progettazione urbanistica attuativa potranno essere definite le eventuali destinazioni pubblicistiche delle aree o di porzioni dei terreni, per la fruizione collettiva del patrimonio minerario, realizzabili anche ad iniziativa privata attraverso apposito convenzionamento a garanzia della destinazione pubblicistica.
7 Per tutti gli interventi, le specie vegetali da utilizzarsi devono essere individuate tra quelle tipiche autoctone. La collocazione di alberi, arbusti ed erbe e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti, che la distribuzione delle piante al loro interno devono essere irregolari, al fine di evitare una innaturale monotonia.
Articolo 49 impianti per la distribuzione di carburanti
1. Definizione
1.1. Sono aree che ospitano stazioni per la distribuzione di carburanti destinati all'autotrazione e i relativi servizi connessi.
1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposito simbolo (Cd) e campitura grafica.
2. Interventi
2.1. Al loro interno sono consentiti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e nelle more del suo adeguamento, gli interventi previsti dallo specifico "Piano comunale della rete degli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione", che costituisce piano di settore ai sensi dell'Articolo 5 delle presenti norme.
2.2. Come previsto dallo stessoArticolo 5, il suddetto piano comunale di settore, entro un anno dalla entrata in vigore del RU, si adegua alle disposizioni che seguono.
2.2.1. Negli ambiti urbani, l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti è consentita esclusivamente nei settori urbani dove è specificatamente prevista ai sensi della Parte Quarta,Titolo III, Capo III, delle presenti norme.
2.2.2. Nel territorio rurale l'installazione di nuovi impianti è consentita previa approvazione di un apposito PA, evitando di interessare le seguenti risorse e aree a disciplina speciale che, ai sensi delle presenti norme, costituiscono caratteri qualitativi del territorio:
- a. risorse naturali e storico-culturali di cui alla Parte Terza,Titolo I e Titolo II, delle presenti norme;
- b. aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale, aree di protezione paesistica e storico-monumentale, aree di rilevante pregio ambientale, aree di reperimento, aree di protezione e compensazione, di cui alla Parte Terza,Titolo III, delle presenti norme;
- c. aree a prevalente carattere naturale, di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme.
2.2.3. Non è "comunque" consentita la realizzazione di impianti secondo modalità che compromettano le visuali verso le risorse storiche e/o architettoniche di cui alla Parte Terza delle presenti norme, verso il mare, ovvero verso le aree con paesaggi a maggiore caratterizzazione naturale e/o storico-culturale.
2.3. Nelle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
Articolo 49 bis aree per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla presente disciplina, nell'area individuata con apposito segno grafico nell' Elaborato C: Territorio rurale su base C.T.R. in scala 1:10.000, è ammessa esclusivamente:
- - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti, materiali e attrezzature edili e stradali (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere di nuova realizzazione), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
- - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.
2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.
3. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per l'adeguamento dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:
- - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, con alberature o messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone o comunque naturalizzate;
- - all'autorizzazione degli organi o Enti preposti;
- - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.
4. È facoltà dei competenti uffici comunali dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che la realizzazione dell'insediamento non rechi alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.
5. Le uniche aree previste dal presente piano sono quelle di cui all'elaborato C contraddistinte dal colore grigio.