Titolo I disposizioni per le aree e gli edifici speciali (Elaborati C, D ed E in scala 1:2.000 e 5.000)
Articolo 41 servizi pubblici di interesse locale
1. Definizione
1.1 Sono le aree che ospitano le attrezzature e i servizi pubblici di rilevanza locale, esistenti o di progetto, e che soddisfano gli standard urbanistici di cui all'Articolo 3 del D.M. n. 1444/1968.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla dagli elaborati grafici del R.U.
1.3. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogare tali aree in un apposito elaborato, denominato "Catasto delle aree per servizi pubblici o di interesse comune" e contenente:
- - la distinzione tra previsioni del Regolamento urbanistico "attuate" e "da attuare", con relativa contabilizzazione;
- - la contabilizzazione delle previsioni attuate, distinte secondo le tipologie di cui al successivo punto 1.4. del presente Articolo.
1.4 Il Catasto, che potrà essere redatto ed approvato anche per singoli settori funzionali, catalogherà le aree, individuando quelle soggette ad esproprio, e quelle attuabili anche ad iniziativa privata, ai sensi del successivo punto 4.
1.5 Il Catasto delle aree per servizi pubblici o di interesse comune, o gli eventuali stralci funzionali, saranno approvati con specifico atto di consiglio comunale, che - ove disponga l'apposizione di vincolo preespropriativo - avrà valore di adozione della variante semplificata al presente RU, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 19, comma 2 e seguenti, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Nelle more di redazione del Catasto nelle aree di cui al presenteArticolo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
1.4. Sono articolate nelle seguenti categorie:
- a. Aree per le attrezzature scolastiche di base (Asb): sono le aree per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo per l'istruzione primaria e secondaria di primo grado.
- b. Aree per le attrezzature di interesse comune (Ac): sono le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di rilevanza locale che perseguono prioritariamente finalità sociali. Comprendono le aree per attrezzature assistenziali, sanitarie, sociali, culturali, religiose, tecnico-amministrative e per pubblici servizi quali uffici postali, protezione civile, volontariato, servizi antincendio, servizi tecnologici, servizi cinofili, cimiteri, ecc.
- c. Aree per il verde attrezzato (V): sono gli spazi pubblici attrezzati a parco, per la ricreazione, per il gioco e per lo sport. Comprendono i giardini pubblici, i parchi di quartiere, i parchi lineari di corredo stradale, le passeggiate urbane attrezzate, le piazze alberate, le aree attrezzate per il gioco, lo sport, gli orti sociali.
- d. Aree per i parcheggi (P): comprendono i parcheggi a raso, ovvero quelli ubicati nel sottosuolo e/o all'interno di edifici multipiano fuori terra che sono aperti al pubblico senza soluzione di continuità; comprendono altresì le aree per parcheggi di uso pubblico ricavate sulle coperture di edifici privati realizzati su terreni in pendio.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le attrezzature e i servizi pubblici o di interesse comune incrementano la dotazione delle aree per standards, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale degli ambiti urbani e, all'interno di questi, delle vecchie e nuove centralità urbane.
2.2. In particolare l'articolazione tipologica delle aree verdi persegue specifiche prestazioni qualitative, di carattere ecologico e formale, mentre la distribuzione e l'articolazione delle aree per la sosta veicolare contribuisce al recupero strutturale, figurativo e funzionale delle strade e delle piazze quali spazi di relazione sociale.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Ferme restando le disposizioni di maggior dettaglio dettate dalle presenti norme, i caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti si conformano alle disposizioni che seguono.
3.2. Aree per le attrezzature scolastiche di base (Asb)
3.2.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le attrezzature scolastiche di base pubbliche con le seguenti sigle: asilo nido (Asbn), suola dell'infanzia (Asbi), scuola primaria (Asbp), scuola secondaria di primo grado (Asbs)
3.2.2. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
3.2.3. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
3.3. Aree per le attrezzature di interesse comune (Ac)
3.3.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le attrezzature pubbliche di interesse comune con le seguenti sigle: attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali (Acs), attrezzature e servizi per la cultura (Acc), attrezzature religiose (Acr), attrezzature e servizi tecnologici (Act), attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca), attrezzature sportive coperte (Acsp), attrezzature e servizi cimiteriali (Acci).
3.3.2. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
3.3.3. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
3.4. Aree per il verde attrezzato (V)
3.4.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le aree per il verde pubblico attrezzato con le seguenti sigle: varchi (Va), parchi lineari di corredo stradale (Vs), aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr), piazze alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp), aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp).
3.4.2. Territorio rurale.
3.4.2.1. Aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
3.4.2.1.1. Sono le aree verdi che ospitano attrezzature per le attività motorie e sportive all'aperto. Possono ospitare costruzioni di servizio e/o per attività sportive in ambienti chiusi
3.4.2.1.2. Assolvono funzioni sociali legate alla attività motorie e, in particolare, alle attività sportive di carattere agonistico.
3.4.2.1.3. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.4.2.1.4. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista. Sono vietate le finiture con cemento faccia vista.
3.4.2.1.5. Le recinzioni sono realizzate con muri in pietra faccia vista, ringhiere metalliche di forme semplici o siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.4.2.1.6. I parcheggi si conformano alle disposizioni di cui al punto 3.5.2.1. del presenteArticolo 3.4.2.1.7. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.
3.4.3. Ambiti urbani.
Negli ambiti urbani si distinguono cinque tipologie di aree verdi, contrassegnate con apposito simbolo sugli elaborati grafici del RU, che assolvono funzioni diversificate di qualificazione ambientale, formale e/o sociale:
3.4.3.1. Varchi (Va)
3.4.3.1.1. Sono porzioni di territorio inedificato, adiacenti ai corsi d'acqua minori e interne al perimetro degli ambiti urbani. Comprendono aree di possibile esondazione dei torrenti.
3.4.3.1.2. Garantiscono la continuità ambientale e paesaggistica tra gli ambiti urbani e il territorio rurale attraverso la conservazione degli elementi di naturalità presenti o ricostituibili lungo il corso terminale dei torrenti.
3.4.3.1.3. Svolgono funzioni di presidio idrogeologico, di mitigazione del clima e di igiene atmosferica attraverso la presenza della vegetazione ripariale; assicurano il mantenimento di aree inondabili prive di edificazioni; accrescono la varietà e la qualità del paesaggio urbano sottolineando, al suo interno, la presenza dei corsi d'acqua; garantiscono la fruizione sociale attraverso percorsi pedonali e aree pubbliche attrezzate ricavabili al loro interno, compatibilmente con le disposizioni delle presenti norme che regolano l'integrità fisica del territorio.
3.4.3.1.4. Al loro interno devono essere conservate e riqualificate le fasce di vegetazione ripariale, così come tutte le altre coperture boschive eventualmente presenti.
3.4.3.1.5. La sistemazione delle aree deve evitare l'alterazione del profilo morfologico dei versanti, se non per migliorare la stabilità dei terreni e/o la regimazione delle acque ovvero, se compatibile con le disposizioni delle presenti norme che regolano l'integrità fisica del territorio, per favorire l'utilizzazione dei terreni ai fini ricreativi.
3.4.3.1.6. I nuovi impianti vegetali devono prevedere, se in prossimità dei corsi d'acqua, l'utilizzo di specie igrofile indicate dal RE e valorizzare le condizioni di naturalità presenti.
3.4.3.1.7. Al loro interno sono previsti giardini e parchi a carattere estensivo. Non vi sono consentite nuove costruzioni.
3.4.3.1.8. Gli eventuali attraversamenti pedonali e/o ciclabili, consentiti ancorché non individuati specificatamente dalle tavole grafiche del RU se compatibili con le disposizioni delle presenti norme che regolano l'integrità fisica del territorio, devono essere realizzati con ponticelli in legno.
3.4.3.2. Parchi lineari di corredo stradale (Vs)
3.4.3.2.1. Sono parchi lineari attrezzati, previsti a corredo della viabilità principali. Sono composti da fasce verdi con filari alberati, semplici o plurimi, disposti parallelamente alla carreggiata, da percorsi pedonali e/o ciclabili che ne seguono il tragitto e da aree attrezzate per la sosta e il passeggio.
3.4.3.2.1. Svolgono funzioni di ombreggiamento, di igiene atmosferica, di qualificazione formale, di delimitazione dell'ambito urbano, di spazio attrezzato per gli spostamenti pedonali e ciclabili.
3.4.3.2.2. Le specie vegetali, scelte tra quelle specificatamente previste dal RE, devono essere di alto fusto e con radici profonde.
3.4.3.2.3. Al loro interno sono previsti spazi attrezzati per il passeggio e la ricreazione. Non vi sono consentite nuove costruzioni.
3.4.3.2.4. Le panchine ubicate lungo i percorsi pedonali e/o le piste ciclabili devono poggiare su superfici pavimentate e non devono ostacolare gli spostamenti dei pedoni e dei ciclisti.
3.4.3.2.5. Nelle aree con larghezza fino a 10,00 ml, di norma, deve essere piantato un solo filare di alberi; nelle aree con larghezza superiore a 10,00 ml. devono essere piantati più filari paralleli, nella misura di 1 filare/10,00 ml o frazione di 10,00 ml.
3.4.3.2.6. Di norma si deve piantare un primo filare alberato in aiole di larghezza pari ad almeno 2,50 ml adiacenti la carreggiata stradale; oltre queste si deve realizzare il percorso pedonale e/o la pista ciclabile, delimitandoli all'esterno con un ulteriore filare alberato ubicato in apposite aiole.
3.4.3.2.7. Vi sono consentiti, qualora non diversamente ubicabili, attraversamenti puntuali atti a garantire gli accessi pedonali e carrabili a lotti privati altrimenti interclusi.
3.4.3.3. Aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
3.4.3.3.1. Sono aree verdi che svolgono funzioni di compensazione ambientale nei confronti dei vecchi e nuovi tessuti edificati, contribuendo a migliorare l'igiene atmosferica, a mitigare il clima, a garantire la permeabilità dei terreni;
3.4.3.3.2. Concorrono ad elevare la qualità formale del paesaggio urbano, attraverso un sistema di spazi verdi che rompe la monotonia dei tessuti edificati e ne mitiga gli impatti visuali, introducendo masse consistenti e diffuse di vegetazione arborea. In ogni caso è possibile dietro presentazione di un progetto con finalità pubbliche e/o di interesse pubblico, la realizzazione di opere ai sensi dell' art. 78 comma 2 della L.R. 1/2005.
3.4.3.3.3. Al loro interno sono previsti giardini, parchi di quartiere, spazi attrezzati per la ricreazione, gli incontri sociali e il relax. Vi sono consentite costruzioni di servizio secondo i parametri di cui al successivo punto 5 del presente Articolo.
3.4.3.3.4. Le eventuali recinzioni sono realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.4.3.3.5. L'eventuale illuminazione è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto.
3.4.3.3.6. Le sistemazioni a verde possono essere integrate con attrezzature per il gioco, il passeggio e la sosta, nonché con piste ciclabili e parcheggi per le biciclette.
3.4.3.3.7. Le specie vegetali sono scelte tra quelle specificatamente previste dal RE
3.4.3.4. Piazza alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp)
3.4.3.4.1. Sono i grandi spazi aperti urbani attrezzati per il passeggio e per le manifestazioni pubbliche (feste popolari, attività ricreative, ritrovi, mercati all'aperto, ecc.).
3.4.3.4.2. Consentono l'incontro, la socializzazione, il passeggio, l'organizzazione di eventi che comportano grande affluenza di persone. Concorrono, soprattutto con le passeggiate di lungo mare, al decoro urbano e alla qualificazione formale dei centri abitati.
3.4.3.4.3. La pavimentazione delle aree rispetta le specifiche disposizioni sui caratteri costruttivi degli spazi di relazione definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
3.4.3.4.4. Per l'equipaggiamento vegetale si ricorre, preferibilmente, ad alberi di alto fusto a foglia persistente. In presenza di superfici pavimentate gli alberi sono collocati in aiole con griglie salva radice di diametro non inferiore a 1,20 ml. Le specie vegetali, come le componenti di arredo, sono definite dal RE
3.4.3.4.5. Al loro interno sono previsti spazi per il passeggio, gli incontri sociali, le feste popolari, le iniziative pubbliche che presuppongono spazi aperti di qualità. Vi è consentita l'installazione dei chioschi e delle strutture amovibili per il ristoro e il commercio di cui all'Articolo 91, delle presenti norme, secondo i parametri di cui al successivo punto 5 del presente Articolo.
3.4.3.4.6. L'illuminazione è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto.
3.4.3.4.7. Nei water front di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole gli interventi sono soggetti alla preventiva approvazione di progetti unitari da parte del Consiglio Comunale. Tali progetti, che possono essere attuati anche per stralci funzionali, definiscono, tra l'altro, la disciplina del traffico veicolare e i raccordi strutturali, formali e funzionali tra le passeggiate esistenti e i pubblici esercizi della zona.
3.4.3.5. Aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
3.4.3.5.1. Sono le aree verdi che ospitano attrezzature per le attività motorie e sportive all'aperto. Possono ospitare costruzioni di servizio e/o per attività sportive in ambienti chiusi, purché nel rispetto dei parametri del punto 5 del presente Articolo.
3.4.3.5.2. Se a carattere estensivo, integrano le aree di rigenerazione dei tessuti urbani per le funzioni di compensazione ambientale e di qualità formale. Assolvono comunque funzioni sociali legate alla attività motorie e, in particolare, alle attività sportive di carattere agonistico
3.4.3.5.3. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate.
3.4.3.5.4. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.4.3.5.5. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista o con intonaco civile tinteggiato; sono vietate le finiture con cemento faccia vista.
3.4.3.5.6. Sono consentite recinzioni realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.4.3.5.7. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.
3.5. Aree per i parcheggi (P)
3.5.1. Gli elaborati grafici del RU individuano le aree per i parcheggi pubblici con le seguenti sigle: parcheggi a raso (Pr), parcheggi multipiano (Pm), parcheggi su copertura di edifici privati (Pc).
3.5.2. Territorio rurale:
3.5.2.1. Parcheggi a raso (Pr e PrS - p.scambiatore di Santa Liberata)
3.5.2.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.5.2.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.5.2.1.3. Al loro interno devono essere collocate rastrelliere per la sosta delle biciclette, assicurando a queste ultime un numero di posti pari a 1/5 degli stalli per la sosta delle automobili.
3.5.2.1.4. Gli stalli e/o le aree di manovra devono avere il fondo bianco, pavimentato con materiale lapideo, ovvero realizzato con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
3.5.2.1.5. L'ombreggiamento può essere ottenuto attraverso gruppi di alberi di alto fusto a disposizione irregolare, evitando, di norma, l'impianto di filari alberati ad andamento geometrico. 3.5.2.1.6.Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.5.2.1.7. L'eventuale illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente.
3.5.2.2. Parcheggi multipiano (Pm)
3.5.2.2.1. Non previsti dal RU.
3.5.2.3. Parcheggi interrati o seminterrati
3.5.2.3.1. Non previsti dal RU.
3.5.3. Ambiti urbani:
I parcheggi urbani sono aree, anche attrezzate, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile. Favoriscono l'accesso ai luoghi di pubblico interesse, soprattutto se ubicate nelle aree centrali, e limitano la sosta spontanea lungo i bordi delle strade. Al loro interno è consentito realizzare strutture di servizio nel rispetto dei parametri di cui al successivo punto 5 del presente Articolo. Si articolano nelle tipologie che seguono
3.5.3.1. Parcheggi a raso (Pr)
3.5.3.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.5.3.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.5.3.1.3. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta devono essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati la pavimentazione degli stalli di sosta deve essere realizzata con materiale lapideo.
3.5.3.1.4. Per minimizzare l'impatto visuale dei veicoli in sosta, soprattutto dalla lunga distanza, i nuovi parcheggi possono essere:
- - delimitati con muri in pietra faccia vista (o rivestiti con pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato), con siepi sempreverdi e/o dossi inverditi;
- - ombreggiati con specie arboree di alto fusto, indicate dal RE, collocate in aiole di larghezza pari ad almeno 1,50 ml., ovvero, in presenza di superfici pavimentate, in aiole con griglie salva radice con diametro non inferiore a 1,20 ml;
- - ombreggiati con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.5.3.1.5. A tale scopo i progetti sono accompagnati da apposite carte della visibilità, assoluta e relativa, e dalla attenta verifica delle principali visuali (dalla breve, media e lunga distanza) che interessano le aree destinate a ospitare i parcheggi, nonché dalla descrizione del sistema di contenimento visuale prescelto.
L'efficacia e la coerenza paesaggistica di tali sistemi sono dimostrate, attraverso fotomontaggi, rendering o altre modalità capaci di simulare preventivamente lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
3.5.3.1.6. Al loro interno devono essere realizzati posti per la sosta di:
- - biciclette, in apposite rastrelliere, nella misura di 1 posto bicicletta/5 stalli per automobili;
- - motocicli, nella misura di 1 posto motociclo/5 stalli per automobili.
3.5.3.1.7. I progetti prevedono stalli per le automobili non inferiori a 2,50 x 5,00 ml/cad e stalli per i motocicli e le biciclette non inferiori a 1,00 x 2,00 ml/cad; dimensionano tuttavia il parcheggio in modo da assegnare ad ogni posto auto non meno di 25 mq e a ogni posto motociclo o bicicletta non meno di 4,50 mq di superficie, comprensiva delle aiole verdi e degli spazi di manovra.
3.5.3.1.8. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, limitando al massimo il ricorso ad altri corpi illuminanti, che devono comunque avere la parte superiore schermata.
3.5.3.2. Parcheggi multipiano (Pm) 3.5.3.2.1. Sono previsti nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano, nell'attuale campo sportivo e, specificatamente disciplinato dalle schede raccolte nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto", nell'ex capannone Varoli.
3.5.3.2.2. I progetti dimensionano l'edificio multipiano in modo da assegnare ad ogni posto auto non meno di 27 mq di superficie, comprensiva degli spazi di manovra.
3.5.3.2.3. I fronti esterni dell'edificio hanno finiture in materiale lapideo, vetro, metallo verniciato, legno, intonaco civile tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
3.5.3.2.4. La copertura piana dell'edificio può essere concepita per accogliere un ulteriore livello di parcheggio scoperto, ombreggiato con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia.
3.5.3.2.5. L'edificio deve essere perimetrato, con l'unica eccezione del fronte principale, da aiole alberate di larghezza non inferiore a 5,00 ml. Al fine di ridurne l'impatto visivo, lungo il perimetro del comparto dovrà essere prevista una fascia a verde arredata con siepi ed alberature autoctone. Non sono ammesse recinzioni che separino il limite del comparto.
3.5.3.2.6. Gli alberi da mettere a dimora nelle aiole perimetrali, sempreverdi e di alto fusto, devono essere disposti in quiconce ovvero, se a portamento piramidale, in quadrato. Il sesto di impianto deve essere ravvicinato, in modo da garantire una sufficiente copertura visuale del manufatto. La sistemazione degli spazi esterni dovrà essere oggetto di uno specifico elaborato progettuale che contribuisca alla caratterizzazione qualitativa dell'assetto dell'area.
3.5.3.2.7. Gli spazi esterni pertinenziali, non occupati dalle aiole o dalla viabilità di accesso, devono essere pavimentati con materiali lapidei, ovvero con masselli autobloccanti in cls.
3.5.3.2.7. Condizione all'attuazione del comparto è l'adeguamento di Via IV Novembre, come individuata nello schema grafico della scheda Tn. 1.1, le cui dimensioni dovranno essere concordate in fase di P.A. con gli uffici dell' Amministrazione comunale. Il P.A. deve essere corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista paesaggistico.
3.5.3.3. Parcheggi interrati o seminterrati
3.5.3.3.1. Non sono previsti dal RU come specifica tipologia.
3.5.3.4. Parcheggi su copertura di edifici privati (Pc)
3.5.3.4.1. Sono i parcheggi di uso pubblico ricavati sulla copertura di edifici privati in presenza di terreni in pendio. Hanno accesso diretto dalla strada. Gli edifici sottostanti sono, di norma, destinati a garages privati.
3.5.3.4.2. Il RU non prevede la realizzazione di nuovi parcheggi di uso pubblico sulla copertura di edifici privati.
3.5.3.4.3. I parcheggi di uso pubblico esistenti sono regolati dalle convenzioni o dagli atti unilaterali d'obbligo stipulati al momento della costruzione dell'edificio privato sottostante. Alla scadenza dei suddetti atti convenzionali è fatto obbligo di procedere al loro rinnovo, confermando l'utilizzazione della copertura come parcheggio pubblico, ovvero di procedere, a cura e spese del proprietario, alla demolizione dell'edificio e al recupero dell'area di sedime quale area di verde privato.
3.5.3.4.4. La pavimentazione del parcheggio è asfaltata, ovvero rifinita con materiale lapideo.
3.5.3.4.5. La delimitazione del parcheggio è realizzata con la prosecuzione dei muri perimetrali dell'edificio sottostante, per una altezza non superiore a 1,00 ml e con le finiture definite dalle presenti norme in relazione ai tessuti urbani di appartenenza, ovvero con ringhiera metallica.
3.5.3.4.6. Per limitare gli impatti visuali è consentito realizzare pergolati in legno o metallo con piante rampicanti scelte tra quelle appositamente indicate dal RE. Detti pergolati sono privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.5.3.4.7. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
4. Modalità di attuazione
4.1. Il Catasto delle aree per servizi pubblici o di interesse comune, o gli eventuali stralci funzionali del medesimo, disciplineranno le modalità di attuazione degli intereventi di cui al presente Articolo, prevedendo in ipotesi di interventi da realizzarsi su aree di proprietà privata:
- a) l'acquisizione dell'area al patrimonio dell'Ente attraverso procedure espropriative, ai sensi del punto 1.5 del presente Articolo;
- b) ovvero la fruizione pubblica dell'area, di titolarità privata, attraverso convenzionamento con il proprietario a garanzia della destinazione pubblicistica.
4.2 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 4.1.b), in sede di convenzionamento saranno individuate le strutture anche di carattere precario atte a consentire l'iniziativa economica privata compatibile con la natura del luogo(chioschi, edicole, gelaterie, giostre, ecc.).
5. Interventi consentiti
5.1. I progetti attestano l'appartenenza delle opere alle diverse categorie di spazi pubblici indicate al punto 1, così come articolate nelle tipologie di cui al punto 3 del presente Articolo, e si conformano alle relative disposizioni, evidenziando la coerenza delle previsioni con i caratteri costruttivi e gli interventi consentiti.
5.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e le eventuali, ulteriori disposizioni di dettaglio dettate con riferimento a specifiche aree dalle schede raccolte nell'Elaborato F del RU, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle esigenze funzionali atte a garantire la qualità prestazionale delle attrezzature e dei servizi purché nel rispetto dei seguenti parametri (gli interventi che riguardano attrezzature e servizi esistenti devono rispettare, quanto meno, le disposizioni di cui ai successivi punti "a" e "b", evitando comunque il peggioramento delle condizioni esistenti in relazione ai parametri indicati negli altri punti):
- a. norme regionali e statali che regolano le singole attività;
- b. coerenze e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto.
- c. attrezzature scolastiche di base (Asb):
- - altezza: 3 piani fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria;
- - indice di permeabilità: 30% della superficie fondiaria;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 100 mq/lotto;
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968.
- d. attrezzature di interesse comune (Ac):
- - altezza: 3 piani fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria;
- - indice di permeabilità: 30% della superficie fondiaria;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 100 mq/lotto;
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968.
- e. verde attrezzato (V):
- e.1. varchi (Va)
- - non vi sono consentite nuove costruzioni, ancorché precarie
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro
- e.2. parchi lineari di corredo stradale (Vs)
- - non vi sono consentite nuove costruzioni, ancorché precarie
- - densità arborea: 10 alberi di alto fusto/filare/100 ml
- e.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- - tipologia delle costruzioni: chioschi, rimessaggio attrezzi
- - altezza: 3,50 ml;
- - rapporto di copertura: 1%, fino a un massimo di 30 mq di superficie coperta (sono comunque consentiti 10 mq di superficie coperta nelle aree con superficie almeno pari a 500 mq);
- - densità arborea: 100 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- e.4. piazze alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp)
- - tipologia delle costruzioni: chioschi e strutture amovibili per il ristoro e il commercio, con i caratteri costruttivi e secondo le quantità di cui all'Articolo 92 delle presenti norme;
- - altezza: 3,50 ml;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- e.5. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
- - altezza: 4,00 ml fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 20%
- - densità arborea: 25 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- e.1. varchi (Va)
- f. parcheggi (P)
- f.1. parcheggi a raso (Pr)
- - tipologia delle costruzioni: chioschi
- - altezza: 3,5 ml;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
- f.2. parcheggi multipiano (Pm)
- - altezza: 2 piani fuori terra con utilizzo della copertura per tre livelli complessivi di parcamento, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 70% della superficie fondiaria;
- - indice di permeabilità: 25% della superficie fondiaria;
- - densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro;
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968.
- f.1. parcheggi a raso (Pr)
6. Accesso a lotti privati
6.1. A seguito dell'attuazione delle previsioni di cui al presente Articolo, i passaggi esistenti che garantiscono accesso ai lotti privati, altrimenti interclusi, possono essere mantenuti nella ubicazione esistente ovvero in altra ritenuta più idonea dalle parti, previa stipula di apposita convenzione (o atto unilaterale d'obbligo), registrata e trascritta a cura e spese del soggetto interessato, che regoli il regime giuridico del suolo, le modalità di manutenzione e, se del caso, la realizzazione delle opere.
7. Funzioni in contrasto con le destinazioni di zona
7.1. Le funzioni esistenti, ma diverse da quelle di cui al presente Articolo, possono permanere nella consistenza attuale fino alla attuazione delle previsioni del RU. Gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, nelle more di tale attuazione, sono oggetto dei soli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, con esclusione di qualsiasi incremento di superficie e/o di volumetria.
Articolo 42 servizi pubblici di interesse generale
1. Definizione
1.1. Sono aree che ospitano attrezzature e servizi, esistenti o di progetto, che per la rilevanza delle prestazioni svolte rivestono un interesse generale, esteso oltre la scala locale.
1.2. Sono assimilate alle zone "F" di cui al D.M. n. 1444/1968.
1.3. Sono individuate con apposito simbolo (Fu se ricadenti agli ambiti urbani, Fr se ricadenti nel territorio rurale) e apposita campitura dagli elaborati grafici del RU.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le attrezzature e i servizi di interesse generale costituiscono dotazioni territoriali strategiche, finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, o di pubblico interesse, estese alla scala comunale, ovvero anche esterne al territorio comunale.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Ferme restando le disposizioni di maggior dettaglio dettate dalle presenti norme, i caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti si conformano alle disposizioni che seguono.
3.2. Territorio rurale
3.2.1. Le nuove costruzioni sono comunque contenute entro i due piani fuori terra. I tetti sono a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio; previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico sono comunque consentite coperture piane se finalizzate all'alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici. I fronti sono in pietra faccia vista o rifiniti con intonaco civile tinteggiato.
3.2.2. Il fondo della viabilità carrabile interna può essere asfaltato. I percorsi pedonali e gli spazi pavimentati non carrabili devono essere realizzati con fondo atto a garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento della polvere, ovvero con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
3.2.3. Le recinzioni perimetrali sono schermate, di norma, con siepi che utilizzino le specie vegetali indicate nel RE.
3.3. Ambiti urbani
Gli interventi si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
4. Modalità di attuazione
4.1. Nelle aree di cui trattasi l'attuazione degli interventi è consentita alla Amministrazione Comunale, che potrà, nel quinquennio previsto dal DPR n. 327/2001 e smi, attivare le procedure espropriative. La relativa attuazione può avvenire, previo convenzionamento, anche ad opera di soggetti privati senza ricorso a forme espropriative.
4.2. Previa stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, che regoli, in particolare, le modalità di attuazione delle opere, le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, le garanzie per la loro pubblica utilità, le competenze sulla manutenzione e la permanenza dell'interesse pubblico nel tempo, l'intervento relativo a servizi pubblici di interesse generale può essere promosso anche da soggetti privati.
4.3. Gli interventi all'interno delle aree per servizi pubblici di interesse generale si attuano:
- a. previa approvazione di PA qualora comportanti nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica;
- b. con intervento diretto negli altri casi.
4.4. I PA devono garantire, ove proposti da privati mediante convenzionamento, le seguenti condizioni:
- a. devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili, ovvero rilascio al terreno o immissione posticipata nel reticolo drenante superficiale;
- b. devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso, per la movimentazione dei mezzi e per la sosta.
5. Interventi consentiti
5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché il rispetto delle condizioni e dei parametri di seguito indicati per le singole attrezzature, l'edificabilità nelle singole aree è regolata in relazione alle esigenze funzionali atte a garantire la qualità prestazionale delle attrezzature e dei servizi erogati.
5.2. Polo scolastico superiore "G. Da Verrazzano", Porto Santo Stefano (Fu1.1)
5.2.1. È un istituto statale di istruzione tecnica e professionale che comprende l'Istituto tecnico nautico e l' Istituto professionale marittimo.
5.2.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme.
5.2.3. Sono altresì consentiti interventi di potenziamento delle strutture esistenti nel rispetto delle disposizioni che seguono:
- a. norme di settore statali e/o regionali;
- b. coerenze e raccordi paesaggistici e urbanistici con il contesto;
- c. rapporto di copertura non superiore al 50% della superficie fondiaria;
- d. indice di permeabilità: almeno pari al 30% della superficie fondiaria;
- e. densità arborea: almeno pari a 50 alberi/ettaro nelle aree pertinenziali, fatta comunque salva una superficie di 100 mq.
- f. distanze: come da D.M. n. 1444/1968.
5.3. Aeronautica militare Porto Santo Stefano (Fu1.2)
5.3.1. Nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano, in destra orografica del fosso omonimo, occupa le aree pianeggianti della valle del Campone sottoposte a vincolo di servitù militare. Ospita il 64º deposito territoriale dell'aeronautica militare.
5.3.2. Al suo interno sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e potenziamento delle strutture esistenti nel rispetto delle disposizioni che seguono:
- a. norme di settore statali e/o regionali;
- b. coerenze e raccordi paesaggistici e urbanistici con il contesto.
5.4. Centro sportivo Le Piane (Fr.1)
5.4.1. Costituisce uno specifica componente della cittadella dello sport prevista dal PS nell'area delle Piane. Attualmente ospita:
- a. impianti sportivi a servizio della popolazione locale e dei frequentatori esterni: campo di calcio regolamentare, campo calcio per squadre giovanili;
- b. parcheggio pubblico.
5.4.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme.
5.4.3. Il PA, predisposto nei casi di cui al precedente punto 4 del presente Articolo, è esteso a tutta la zona interessata e contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme, che evidenzia, in particolare, la coerenza con le tessitura e la semiologia dell'area delle Piane, con specifico riferimento alla vegetazione lineare, alla viabilità minore e al sistema drenante esistenti. Il suddetto PA prevede che, lungo la recinzione perimetrale del centro sportivo, sia messa a dimora una siepe, formata da vegetazione autoctona a foglia persistente, la cui disposizione trovi coerenza con le tessitura e la semiologia dell'area delle Piane, con specifico riferimento ai segni della vegetazione lineare, della viabilità minore e del sistema drenante esistente. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- * il fabbisogno di acqua per scopi irrigui e per altri scopi non potabili compatibili, in coerenza con quanto previsto dal PS, deve essere assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;
- * deve essere assicurato il compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;
- * deve essere ripristinata la continuità dei corridoi ecologici di attraversamento delle aree.
5.4.3. Come specificatamente disposto dal PS, l'area è suscettibile di ospitare i seguenti impianti:
- a. pista di atletica a 6 corsie, pedane e accessori, e tribuna per almeno 1.500 spettatori;
- b. palestra e servizi;
- c. piscina scoperta, con relativi servizi e possibilità di copertura nel periodo freddo;
- d. 2 campi da tennis con fondo in terra rossa di dimensioni regolamentari;
5.4.4. Sia i progetti ordinari che il PA dovranno rispettare i seguenti parametri:
- a. indice di permeabilità: pari ad almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto
- b. densità arborea: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche e coerenti con la semiologia locale;
- c. dotazione parcheggi: 400 posti auto
- d. altezza massima: 4,00 ml. (costruzioni complementari di servizio)
- e. distanze: come da D.M. n. 1444/1968.
5.4.5. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere adottate tecnologie impiantistiche e gestionali atte a garantire la difesa della qualità del suolo, della salubrità dell'aria, della salute umana e dell'integrità fisica dell'ambiente. Ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio costiero, la progettazione di opere in elevazione dovrà contenere appositi studi di inserimento paesaggistico valutandone l'incidenza sulla visibilità della linea di costa sia dal mare che da terra. Inoltre, per la conservazione delle biodiversità dovranno essere adottate adeguate misure atte a contenere al minimo l'inquinamento luminoso, utilizzando per l'illuminazione di servizio lampade ai vapori di sodio ritenute le meno attrattive per la fauna.
5.5. Impianti di teletrasmissione (Fr.2)
5.5.1. Gli impianti di teletrasmissione esistenti, l'uno militare e l'altro civile, che occupano le cime più alte della dorsale centro-orientale e che garantiscono un servizio esteso oltre i confini comunali, costituiscono un forte detrattore paesaggistico del promontorio. Essi sono pertanto oggetto di interventi tesi a minimizzarne gli impatti visuali alla media e lunga distanza.
5.5.2. Nelle aree destinate a impianti di teletrasmissione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme, potenziamento degli impianti con utilizzo dei tralicci e delle strutture portanti esistenti, nonché nuove installazioni. Non sono consentiti nuovi impianti di teletrasmissione qualora ricadano in ambito A.R.P.A.
5.5.3. Poiché il territorio comunale non dispone di ulteriori, idonee localizzazioni, ogni intervento sull'esistente o di nuova installazione degli impianti è subordinato all'impegno, da parte del privato, a garantire la condivisione o coabitazione tra gli operatori.
5.5.4. Il PA, ove prescritto ai sensi del precedente punto 4 del presenteArticolo e sottoposto a valutazione integrata ai sensi della LR 01/2005, è esteso a tutta la zona interessata e contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme nonché:
- a. la ricognizione degli impianti presenti;
- b. la verifica del servizio erogato e degli inquinamenti elettromagnetici prodotti;
- c. una analisi visuale che, nell'ambito dello studio analitico - diagnostico del paesaggio sopra richiamato, definisca specificatamente le opere di mitigazione visuale alla media e alla lunga distanza.
5.5.5. I progetti ordinari e i PA provvedono comunque affinché i tralicci siano mimetizzati, secondo modalità compatibili con l'efficienza del servizio, dalla vegetazione autoctona di alto fusto della zona, che a tale scopo viene opportunamente indirizzata verso l'alto, e siano tinteggiati con colori poco impattanti alla distanza, definiti a seguito di appositi studi.
5.6. Impianto di depurazione di Terra Rossa (Fr.3)
5.6.1. L'impianto di depurazione di Terra Rossa, gestito dal Commissario delegato al risanamento della Laguna di Orbetello, garantisce il trattamento dei reflui provenienti dai centri abitati di Orbetello, Porto Santo Stefano e Porto Ercole. L'area che lo ospita costituisce una discontinuità negli assetti ambientali locali e deve essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate per favorire la creazione di una continuità ecologica con i boschi limitrofi.
5.6.2. Il PA, predisposto nei casi di cui al precedente punto 4 del presenteArticolo e sottoposto a valutazione integrata ai sensi della LR 01/2005, è esteso a tutta la zona interessata e contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme nonché:
- a. la verifica di funzionalità ambientale dell'impianto esistente e la valutazione preventiva degli effetti ambientali dell'impianto previsto;
- b. un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base di uno studio analitico - diagnostico esteso all'ambito territoriale di riferimento;
- c. l'equipaggiamento con piante arbustive e di alto fusto, facendo ricorso alle specie indicate dal RE, in modo da garantire il raccordo ecologico e paesaggistico con il territorio limitrofo e mitigare i disturbi acustici e luminosi generati dall'impianto.
5.7. Centro di Raccolta RSU Terra Rossa (Fr.4)
5.7.1. Il Centro di Raccolta di Terra Rossa è un servizio destinato a garantire la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti, limitando i conferimenti a discarica e contribuendo alla tutela ambientale. Per contenere la discontinuità ambientale a seguito della realizzazione dell'opera, l'area interessata dall'intervento deve essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate, onde favorire la creazione di una continuità ecologica con i boschi limitrofi.
5.7.2. Al suo interno sono realizzate strutture di servizio, nonché piattaforme per l'alloggiamento dei containers e/o dei cassonetti destinati allo stoccaggio dei prodotti. Nell'area non potranno essere conferiti rifiuti che producano odori molesti o liquami inquinanti, quali rifiuti urbani domestici indifferenziati, rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, letami e liquami di qualsiasi natura, sostanze nocive, corrosive e/o maleodoranti.
5.7.3. Gli interventi si attuano previa approvazione di apposito PA, esteso all'intera area interessata e sottoposto a valutazione integrata ai sensi della LR 01/2005, che contiene lo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6 delle presenti norme nonché:
- a. la verifica di funzionalità ambientale e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e paesaggistici generati dall'impianto previsto;
- b. un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base del sopra citato studio analitico - diagnostico ed esteso all'ambito territoriale di riferimento;
- c. le indicazioni progettuali di dettaglio concernenti:
- * gli accorgimenti e le tecnologie da impiegare per eliminare il rischio di inquinamento del suolo da sostanze inquinanti e per ridurre la propagazione degli effetti maleodoranti;
- * i materiali suscettibili di trattamento (prodotti della raccolta differenziata, inerti, ecc.), evitando comunque lo stoccaggio di materiali contenenti sostanze nocive per la salute umana.
5.7.4. Lungo la recinzione perimetrale dell'isola ecologica deve essere prevista la messa a dimora di vegetazione autoctona d'alto fusto a foglie persistente, evitando la creazione di siepi rigidamente allineate e privilegiando, di contro, sistemazioni irregolari, costituite da siepi miste e da macchie di bosco ad alta densità di impianto, collegate alla vegetazione naturale esistente in modo da favorire il raccordo ecologico e paesaggistico con il territorio limitrofo, mitigare gli impatti visuali e contenere i disturbi acustici e luminosi generati dall'impianto. Le specie vegetali sono scelte tra quelle indicate dal RE.
5.7.5. Le costruzioni per l'espletamento delle funzioni di raccolta e di gestione dei rifiuti, nonché quelle necessarie a consentire il rimessaggio dei mezzi, hanno caratteri costruttivi tradizionali.
5.9. Parcheggio La Feniglia (Fr.6)
5.9.1. Il parcheggio La Feniglia si configura come una infrastruttura di servizio alla spiaggia omonima. Per la sua rilevanza e la sua capienza costituisce un servizio di interesse generale, fruibile dalla popolazione locale e dai frequentatori esterni.
5.9.2. Sulle aree già utilizzate per il servizio sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione, riqualificazione ambientale, riorganizzazione della sosta.
5.9.3. Previa approvazione di un apposito PA, esteso a tutta l'area interessata, sono altresì consentiti interventi di ampliamento nei limiti e nelle forme di seguito specificate.
- a. capienza autoveicoli: 400 posti auto
- b. capienza biciclette: 100 posti bicicletta su rastrelliere
- c. indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie territoriale
Ai fini della tutela paesistica dovranno essere minimizzati gli interventi sull'area boscata.
5.9.4. La superficie unitaria degli stalli per autoveicoli, comprensiva dello spazio di manovra e degli spazi verdi di corredo, non deve essere inferiore a 25 mq/stallo. I settori del parcheggio devono essere separati da aiole alberate, di larghezza non inferiore a 2,00 ml; gli alberi, di alto fusto di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate, devono essere disposti secondo un sesto di impianto non superiore a 10,00 ml. L'attuazione del parcheggio è subordinata alla realizzazione di una serie di azioni finalizzate alla sensibilizzazione dell'utenza turistica, in particolare:
- a. regolamentazione degli accessi alla spiaggia attraverso la delimitazione degli spazi con piccole staccionate disposte perpendicolari ai venti dominanti;
- b. installazione di pannelli informativi all'inizio degli itinerari pedonali.
- c. delimitazione delle zone di maggior fragilità ambientale attraverso staccionate che ne impediscano l'accesso ai turisti.
5.9.5. Le eventuali pavimentazioni, fermo restando l'indice di permeabilità sopra indicato, devono essere realizzate con ricorso a stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale, ovvero, nelle aree pedonali, con materiali più pregiati evitando, di norma, il ricorso all'asfalto.
5.9. Eliporto di Terra Rossa (Fr.7)
5.9.1. L'eliporto di Terra Rossa sarà destinato a scopi di interesse generale e segnatamente potrà essere utilizzato per le attività di elisoccorso, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e più in generale dei soggetti pubblici che ne abbiano necessità per finalità di tipo sociale a servizio del territorio.
L'eliporto di Terrarossa sarà anche destinato ad uso privato, secondo le esigenze dell'Argentario Golf Resort & SPA, che ne curerà la realizzazione e la gestione.
Questo intervento dovrà essere realizzato e dimensionato secondo le modalità tecnico-costruttive previste dalla normativa di settore ed è inserito all'interno della scheda Tn4.1 del R.U.
5.10. Serra Botanica di Terra Rossa (Fr.8)
5.10.1. La serra botanica, gestita dal Golf Resort e realizzata in struttura leggera e vetro, avrà una superficie totale di 1.500,00 mq. distribuita su più corpi di fabbrica, sarà dotata di un'aula didattica in struttura portante muraria o lignea e sarà messa a disposizione gratuitamente per attività didattico-scientifiche da parte di soggetti pubblici. La serra botanica conterrà al suo interno essenze arboree e arbustive tipiche della zona, coltivazioni tradizionali, essenze floreali, eventuali diorami esplicativi delle specie vegetazionali riferita ai più significativi habitat del territorio.
Articolo 43 attrezzature private di uso pubblico e di interesse locale
1. Definizione
1.1. Sono le aree che ospitano attrezzature scolastiche e/o culturali di uso pubblico, esistenti o di progetto, ma che appartengono a soggetti privati, singoli o associati, ovvero ad enti comunque diversi dalla Amministrazione Comunale.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposite sigle (AsbnP e AccP) dagli elaborati grafici del RU (Elaborati D in scala 1:2.000).
1.3. Pure essendo assimilabili alle attrezzature e ai servizi pubblici o di interesse comune non concorrono al soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al DM 1444/1968.
1.4. Possono essere gestite esclusivamente da enti, associazioni e/o soggetti privati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività ivi consentite ai sensi delle presenti norme.
1.5. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogarle in un apposito elenco allegato al "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune", previsto dall'Articolo 41 delle presenti norme, evidenziandone la tipologia, la natura privata e provvedendo a una loro distinta contabilizzazione.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le attrezzature private di uso pubblico o collettivo incrementano le dotazioni territoriali di attrezzature e servizi, contribuendo alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta comunale.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
3.2. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.
4. Interventi consentiti
4.1. Territorio rurale: ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle disposizioni che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.
4.2. Ambiti urbani: ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle disposizioni che regolano le prestazioni qualitative nei tessuti urbani di appartenenza.
5. Destinazioni d'uso
5.1. Nelle aree e nelle strutture di cui trattasi sono consentite esclusivamente funzioni di interesse pubblico e collettivo appartenenti alle seguenti categorie funzionali:
- 5.1.1. attrezzature scolastiche di base, quali asilo nido (AsbnP), scuola dell'infanzia (AsbiP), scuola primaria di primo grado (AsbpP), scuola secondaria di primo grado (AsbsP)
- 5.1.2. attrezzature e servizi per la cultura, quali biblioteche, musei, centri ricreativi e culturali (AccP)
5.2. Previa deliberazione del Consiglio Comunale e nell'ambito delle singole categorie funzionali, di cui al precedente punto 5.1 del presente Articolo, è sempre possibile, per l'Amministrazione Comunale, modificare motivatamente la destinazione d'uso delle aree e degli edifici indicata dagli elaborati grafici del RU senza che ciò costituisca variante urbanistica. La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale è predisposta sulla base di un rapporto che contiene:
- * le motivazioni che hanno determinato la scelta;
- * la valutazione preventiva degli effetti ambientali, urbanistici e sociali della nuova previsione, con la dimostrazione della sua convenienza;
- * l'aggiornamento del "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune" di cui al punto 1.5 del presente Articolo.
Articolo 44 attrezzature sportive private di interesse locale
1. Definizione
1.1. Sono spazi aperti privati al cui interno assumono specifica rilevanza le sistemazioni a verde combinate con attrezzature sportive.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (VspP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000).
1.3. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogarle in un apposito elenco allegato al "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune", previsto dall'Articolo 41 delle presenti norme, evidenziandone la tipologia, la natura privata e provvedendo a una loro distinta contabilizzazione.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Assolvono funzioni ecologiche, formali e ricreative, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale del territorio rurale e degli ambiti urbani.
2.2. Assolvono funzioni sociali legate alla attività motorie e, in modo particolare, alle attività sportive anche di carattere agonistico.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Ambiti urbani
3.1.1. Devono essere evitate alterazioni significative alla morfologia dei terreni, se non finalizzate a modellamenti morfologici atti a garantire l'integrità fisica dei luoghi. I raccordi tra quote diverse sono realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista, o rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.1.2. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate.
3.1.3. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.1.4. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista o con intonaco civile tinteggiato; sono vietate le finiture con cemento faccia vista.
3.1.5. Sono consentite recinzioni realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.
3.1.6. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.
4. Interventi consentiti
4.1. Con intervento diretto sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì consentiti, previa approvazione di apposito PA, interventi di ristrutturazione urbanistica e/o finalizzati alla realizzazione di costruzioni di servizio nel rispetto dei seguenti parametri:
- - altezza: 4,00 ml fuori terra, oltre interrato;
- - rapporto di copertura: 10%, fino a un massimo di 50 mq di superficie coperta
- - indice di permeabilità: 60% della superficie dell'area;
- - densità arborea: 25 alberi di alto fusto/ettaro
- - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968
Articolo 45 attrezzature sportive private di interesse generale
1. Definizione
1.1. Sono le aree che ospitano attrezzature sportive private all'aperto, anche di interesse sovra comunale.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposito simbolo (FrP) dagli elaborati grafici del RU
2. Prestazioni qualitative
2.1 Le attrezzature sportive private di interesse generale costituiscono dotazioni strategiche che ampliano l'offerta territoriale di qualità e che sono suscettibili di integrazione con il turismo balneare e con i circuiti culturali ed enogastronomici dell'interno.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. Gli interventi sottoposti alla preventiva approvazione di un PA unitario assumono come riferimenti fondamentali i caratteri del paesaggio nell'ambito territoriale di riferimento. Tali caratteri costituiscono oggetto dello studio analitico - diagnostico di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6, delle presenti norme.
3.2. Le nuove costruzioni, che devono rispettare i caratteri costruttivi definiti dal RE, devono essere contenute entro i due piani fuori terra e prevedere tetti a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio; previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico, sono comunque consentite coperture piane se finalizzate all'alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici. I fronti sono in pietra faccia vista o rifiniti con intonaco civile tinteggiato.
3.3. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.4. Il fondo della viabilità interna e degli stalli per la sosta delle auto deve essere realizzato in modo da garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento di polvere, ovvero con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale. I parcheggi sono a raso e si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
Al loro interno devono essere collocate rastrelliere per la sosta delle biciclette, assicurando a queste ultime un numero di posti pari a 1/5 degli stalli per la sosta delle automobili
L'ombreggiamento può essere ottenuto attraverso gruppi di alberi di alto fusto a disposizione irregolare, evitando, di norma, l'impianto di filari alberati ad andamento geometrico. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.
3.5. Le recinzioni, consentite solo a fronte di documentate esigenze funzionali e/o di sicurezza, sono realizzate con ringhiere metalliche di forme semplici ovvero con siepi sempreverdi, abbinate o meno a reti a maglia sciolta, che utilizzino le specie vegetali indicate dal RE.
3.6. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, comunque schermati nella parte superiore.
4. Interventi consentiti
4.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, al loro interno sono consentiti gli interventi di seguito indicati in relazione alle singole attrezzature.
4.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme e, purché estesa a non più del 50% della superficie utile lorda esistente, sostituzione edilizia. Gli interventi di sostituzione edilizia estesi ad oltre il 50% della SUL esistente e gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato.
4.3. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione.
4.4. Il PA deve essere accompagnato dalla valutazione integrata di alla L.R. n.1/2005, che per gli aspetti paesaggistici deve essere effettuata a partire dallo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui al precedente punto3.
4.5. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle condizioni preliminari di cui all'Articolo 7, punto 1.2.8 delle presenti norme, così come integrate dalle seguenti condizioni aggiuntive:
- * il fabbisogno di acqua per scopi irrigui e per altri scopi non potabili compatibili, in coerenza con quanto previsto dal PS, deve essere assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;
- * deve essere assicurato il compostaggio in proprio della frazione ligneo - cellulosica del verde ornamentale;
- * deve essere ripristinata la continuità dei corridoi ecologici di attraversamento delle aree.
Tali condizioni devono essere garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie nelle modalità definite dal RE.
4.6. I parametri che regolano gli interventi sottoposti a PA sono i seguenti:
4.6.1. Zona per attrezzature sportive private "Val di Prato" (FrP.1)
| impianti: | campi da tennis campi polivalenti piscina scoperta |
|---|---|
| SUL servizi connessi: | pari a quella esistente |
| altezza massima strutture di servizio: | 4,00 ml. |
| indice di permeabilità: | non inferiore all'80% della superficie territoriale |
| densità arborea: | non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro |
| parcheggi di uso pubblico: | 100 posti auto |
| distanze: | come da D.M. n. 1444/1968. |
4.6.2. Zona per attrezzature sportive "Golf Le Piane" (FrP.2) Nelle more di perfezionamento della variante al PS, avviata con Delibera CC n. 28 del 23.04.2010, sono consentiti interventi sulle strutture esistenti fino alla ristrutturazione edilizia RE2 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
4.6.3. Zona per attrezzature sportive "Polo Le Piane" (FrP.3)
| impianto principale esistente: | campo polo professionale |
|---|---|
| SUL servizi connessi (stalle e rimessaggi): | pari a quella esistente realizzata con regolare titolo abilitativo |
| altezza massima: | 7 ml. |
| indice di permeabilità: | non inferiore al 90% della superficie territoriale |
| densità arborea: | non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro |
| parcheggi di uso pubblico: | 100 posti auto |
| distanze: | come da D.M. n. 1444/1968 |
Articolo 46 verde privato
1. Definizione
1.1. Sono spazi a verde privati al cui interno assumono specifica rilevanza le sistemazioni a verde, anche con vegetazione naturale.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (VrP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000 - Elaborato C in scala 1.10.000).
2. Prestazioni qualitative
2.1. Assolvono funzioni ecologiche, formali e ricreative, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale degli ambiti urbani.
3.2. Ambiti urbani (VrP)
3.2.1. Devono essere evitate alterazioni significative alla morfologia dei terreni, se non finalizzate a modellamenti morfologici atti a garantire l'integrità fisica dei luoghi. I raccordi tra quote diverse sono realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista, o rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.2.2. Al loro interno sono consentite sistemazioni a giardino o orto. È altresì consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali, presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle disposizioni di cui alTitolo II della Parte IV delle presenti norme.
3.2.3. Le eventuali recinzioni sono realizzate con siepi sempreverdi, abbinate o meno a reti a maglia sciolta. Le specie vegetali dovranno essere tipiche o autoctone o comunque naturalizzate.
3.2.4. Gli eventuali percorsi interni, così come le aree di sosta, hanno il fondo bianco ovvero sono pavimentate con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
3.2.5. Negli spazi a verde privato di cui al presente Articolo, ove ricadenti all'interno di isolati urbani in aree costituite esclusivamente o prevalentemente da tessuti residenziali a media o alta densità insediativa, è consentita la realizzazione di autorimesse interrate ad uso privato come disciplinato dal successivo art. 47.
4.2. Ambiti urbani
4.2.2. Sono consentite recinzioni, secondo le tipologie sopra definite.
Articolo 47 parcheggi privati
1. Definizione
1.1. Sono le aree private che ospitano spazi, aperti o chiusi, per la sosta veicolare.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (PP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000).
2. Prestazioni qualitative
2.1. Integrano le aree che ospitano i parcheggi pubblici e contribuiscono al recupero strutturale, figurativo e funzionale delle strade e delle piazze quali spazi per gli spostamenti e le relazioni sociali.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Ambiti urbani
3.1.1. Parcheggi a raso (PrP)
3.1.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.1.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.1.1.3. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta devono essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati la pavimentazione degli stalli di sosta deve essere realizzata con materiale lapideo.
3.1.1.4. Per minimizzare l'impatto visuale dei veicoli in sosta, soprattutto dalla lunga distanza, i nuovi parcheggi possono essere:
- - delimitati con muri in pietra faccia vista (o rivestiti con pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato), con siepi sempreverdi e/o dossi inverditi;
- - ombreggiati con specie arboree di alto fusto, di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate indicate dal RE, collocate in aiole di larghezza pari ad almeno 1,50 ml., ovvero, in presenza di superfici pavimentate, in aiole con griglie salva radice con diametro non inferiore a 1,20 ml;
- - ombreggiati con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.1.1.5. A tale scopo i progetti sono accompagnati da apposite carte della visibilità, assoluta e relativa, e dalla attenta verifica delle principali visuali (dalla breve, media e lunga distanza) che interessano le aree destinate a ospitare i parcheggi, nonché dalla descrizione del sistema di contenimento visuale prescelto. L'efficacia e la coerenza paesaggistica di tali sistemi sono dimostrate, attraverso fotomontaggi, rendering o altre modalità capaci di simulare preventivamente lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
3.1.1.6. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
3.1.2. Parcheggi coperti (PcP)
3.1.2.1. Nei parcheggi coperti i posti auto sono ricavati nell'ambito di costruzioni private.
3.1.2.2. Ai parcheggi pubblici, ricavati sulla copertura di edifici privati adibiti a parcheggio, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 41, punto 3.5.3.4 delle presenti norme.
3.1.2.3. Le costruzioni che ospitano i posti auto si conformano alle disposizioni che regolano i caratteri costruttivi dei tessuti urbani di appartenenza.
3.1.2.4. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, ovvero permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati, tali spazi hanno il fondo realizzato con materiale lapideo.
3.1.2.5. L'illuminazione degli spazi di accesso e di manovra è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
4. Interventi consentiti
4.1. Con intervento diretto sono consentiti, sulle costruzioni esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia. È altresì consentita, con intervento diretto, la realizzazione dei nuovi parcheggi a raso previsti dal RU, con l'eccezione di quelli previsti in aree sottoposte alla preventiva approvazione di PA, così come individuate dagli elaborati grafici del RU.
4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì consentiti, previa approvazione di apposito PA:
- a. interventi di ristrutturazione urbanistica sulle strutture esistenti a parità di superficie utile lorda e di volumetria;
- b. interventi di nuova realizzazione ricadenti in aree sottoposte a PA, così come individuate dagli elaborati grafici del RU.
5. Parcheggi pertinenziali in ambito urbano
5.1. Le aree di parcheggio pertinenziale previsti nei soli ambiti urbani, potranno essere ricavati al piano terra delle costruzioni, in locali interrati anche fuori sagoma delle stesse, o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento avente una superficie massima al netto degli spazi di manovra, di mq. 15.00 (minimo 5,40x2,30).
5.2. Le aree private non di pertinenza dell'unità minima di intervento destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio all'aperto, purché poste nel raggio di ml. 300. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante apposito atto di vincolo, debitamente trascritto a cura e spese del richiedente, dal quale risulti che tali aree non potranno essere oggetto di atti di disposizione o di costituzione di diritti reali separatamente dalla struttura principale, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
6. Parcheggi in deroga ex art. 9 l. 122/89
6.1 I parcheggi in deroga ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89 possono essere realizzati esclusivamente al piano terreno del fabbricato ospitante l'unità abitativa interessata da vincolo pertinenziale ovvero in aree esterne secondo quanto previsto al successivo punto 6.3.
6.2 L'istanza di permesso di costruire deve essere corredata, oltre che degli elaborati prescritti dal regolamento edilizio, da atto unilaterale d'obbligo comprovante il vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare di titolarità di soggetto residente nel Comune di Monte Argentario.
6.3 Ove il parcheggio sia realizzato in area esterna al fabbricato ospitante l'unità abitativa:
- a) l'intera superficie del parcheggio deve essere ricompresa in un raggio di 100 mtl misurato dallo spigolo viciniore del manufatto ospitante l'unità abitativa; in ipotesi di cambio di quote, il requisito deve essere verificato in pianta;
- b) la costruzione ospitante il parcheggio deve essere integralmente interrata su tre lati senza che l'edificazione comporti variazioni del preesistente piano di campagna sovrastante il parcheggio;
- c) se il parcheggio in deroga è a servizio di più unità abitative, i 100 mtl di cui alla lett. a) si computano dallo spigolo viciniore del condominio; se le unità abitative afferiscono a diversi manufatti, l'intera superficie del parcheggio deve essere ricompresa in un raggio di 100 mtl misurato dallo spigolo viciniore del manufatto ospitante l'unità abitativa più lontana dal parcheggio.
Articolo 48 spiagge
1. Definizione
1.1. Le spiagge sono tratti di litorale, solitamente compresi tra capi rocciosi, che digradano verso il mere e favoriscono la balneazione da terra.
1.2. Esse costituiscono un sistema ambientale e paesaggistico inscindibile con l'immediato entroterra.
1.3. Sono individuate con apposita campitura dagli elaborati grafici del RU.
2. Prestazioni qualitative
2.1. I litorali e il loro immediato entroterra sono sottoposti a conservazione degli equilibri geoidrogeologici, morfologici, vegetazionali e di ripristino di assetti degradati in ordine a fenomeni di evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione della risorsa idrica locale.
2.2. Esse favoriscono la balneazione e concorrono ad arricchire l'offerta turistica del territorio comunale.
3. Caratteri costruttivi
3.1. I parcheggi realizzati a servizio delle spiagge devono comportare una minima alterazione dei caratteri morfologici dei terreni e devono utilizzare gli spazi naturalmente predisposti ad accogliere le auto, privilegiando distribuzioni articolate ed evitando una eccessiva strutturazione dei siti. Il fondo dei parcheggi deve rimanere permeabile. In caso di comprovata necessità, i salti morfologici sono realizzati con scarpate rinverdite o sostenuti con muri in pietra faccia vista o con finitura in pietra faccia vista.
3.2. Gli impianti di illuminazione sono di norma vietati e consentiti esclusivamente per ragioni di sicurezza, facendo comunque ricorso a corpi illuminanti a luce radente e schermati nella parte superiore, in modo da evitare l'inquinamento luminoso.
3.3. Le eventuali delimitazioni degli spazi e dei percorsi possono essere realizzate esclusivamente con staccionate in legno.
3.4. I percorsi di accesso alle spiagge sono realizzati con fondo permeabile e, se del caso, con pietre naturali accostate, senza stuccature nei giunti.
3.5. Le strutture di servizio per la balneazione devono essere realizzate conformemente a quanto previsto dal vigente PUAD.
4. Interventi consentiti
4.1. Nelle spiagge è proibito realizzare costruzioni permanenti in muratura, praticare il campeggio, accedere con veicoli, asportare sabbia.
4.2. A meno di comprovati e legittimi impedimenti inerenti la sicurezza e/o la tutela ambientale, devono essere garantite l'accessibilità alle spiagge e la loro fruizione pubblica.
4.3. Nelle more del piano direttore delle spiagge, di cui al successivo punto 5, sulle strutture legittimamente esistenti al loro interno, compresi gli stabilimenti balneari, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso. Se e in quanto compatibili con la Parte Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì rinnovabili le concessioni demaniali relative alla utilizzazione delle spiagge ai fini pubblici. Tali concessioni non possono eccedere la data di approvazione del suddetto piano direttore e possono essere rinnovate, dopo tale data, se e in quanto compatibili.
4.4. Nella spiaggia del Siluripedio, ricadente nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano e tra le aree di nuovo impianto di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, pure in assenza del piano direttore delle spiagge, sono consentiti gli interventi specificatamente previsti dalle schede raccolte nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto".
5. Piano direttore delle spiagge.
5.1. L'Amministrazione Comunale disciplina le spiagge attraverso un apposito piano direttore quale parte del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PAUD), che costituisce piano di settore ai sensi all'Articolo 5 delle presenti norme e nel rispetto del P.T.C.P.
5.2. Il piano direttore delle spiagge è composto da elaborati grafici e norme di dettaglio, che se del caso definiscono, per ogni singola spiaggia individuata dagli elaborati grafici del RU e in coerenza con l'articolazione programmatica della costa definita dal PS, le opere infrastrutturali capaci di favorirne l'accesso e la fruibilità, i servizi di pubblico interesse a supporto, le modalità di utilizzazione degli arenili e dei relativi entroterra.
5.3. Come specificatamente disposto dal PS, il piano direttore delle spiagge subordina tutti gli interventi alla messa in sicurezza delle aree costiere che presentino condizioni di instabilità e di rischio, facendo ricorso a tecniche capaci di minimizzare gli impatti ambientali delle opere di messa in sicurezza.
5.4. La spiaggia del Siluripedio, nell'ambito urbano di Porto Santo Stefano, ricade in uno dei comparti che compongono le aree di nuovo impianto (Elaborato F del RU). Come tale la sua sistemazione, così come quella delle aree dell'immediato entroterra, costituisce oggetto di specifica progettazione del RU e viene recepita dal piano direttore di cui al precedente punto 5.1.
Articolo 48 bis valorizzazione e/o recupero ambientale ad uso naturalistico delle cave dismesse (ra)
1. La cartografia del R.U. individua con apposito simbolo grafico Ra le cave dismesse, in recepimento delle indicazioni del vigente P.A.E.R.P.
2. Le aree interessate sono individuate nell'Elaborato C: Territorio rurale su base C.T.R. in scala 1:10.000, come di seguito elencate:
- a) Ra_01, denominata "Costa di Teva";
- b) Ra_02, denominata "Poggio delle Piane;
- c) Ra_03, denominata "Terra Rossa";
- d) Ra_04, denominata "Poggio Polveriera Nord";
- e) Ra_05, denominata "Poggio Polveriera Est";
- f) Ra_06, denominata "Poggio Mortaio".
3. Per le aree di cui alle lettere a), b), c), d) e f), stante le modeste dimensioni e/o la parziale o integrale ri-naturalizzazione in atto, ovvero l'inclusione in ambiti agricoli o edificati, vale la generale disciplina di zona: è in ogni caso prescritto, in relazione all'effettivo ambito di cava, il mantenimento della funzionalità ecologica e faunistica per lo sviluppo dei nuovi habitat che si sono formati, nonché gli interventi atti a garantire la stabilità dei fronti attraverso idonei interventi di ingegneria naturalistica.
4. Per l'area di cui alle lettere e), stante la rilevanza ed estensione del sito, sono consentiti interventi di recupero ad uso naturalistico.
5 Gli interventi di cui al punto 4 dovrà favorire soluzioni mirate al contenimento degli effetti morfologici; la sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto, anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica.
6 Per le aree di cui al punto 4 le destinazioni d'uso delle volumetrie preesistenti e le categorie d'intervento consentite saranno definite dal Piano di recupero, che potrà prevedere anche limitati interventi di nuova edificazione, ove compatibili con l'uso naturalistico. Sempre in sede di progettazione urbanistica attuativa potranno essere definite le eventuali destinazioni pubblicistiche delle aree o di porzioni dei terreni, per la fruizione collettiva del patrimonio minerario, realizzabili anche ad iniziativa privata attraverso apposito convenzionamento a garanzia della destinazione pubblicistica.
7 Per tutti gli interventi, le specie vegetali da utilizzarsi devono essere individuate tra quelle tipiche autoctone. La collocazione di alberi, arbusti ed erbe e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti, che la distribuzione delle piante al loro interno devono essere irregolari, al fine di evitare una innaturale monotonia.
Articolo 49 impianti per la distribuzione di carburanti
1. Definizione
1.1. Sono aree che ospitano stazioni per la distribuzione di carburanti destinati all'autotrazione e i relativi servizi connessi.
1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposito simbolo (Cd) e campitura grafica.
2. Interventi
2.1. Al loro interno sono consentiti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e nelle more del suo adeguamento, gli interventi previsti dallo specifico "Piano comunale della rete degli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione", che costituisce piano di settore ai sensi dell'Articolo 5 delle presenti norme.
2.2. Come previsto dallo stessoArticolo 5, il suddetto piano comunale di settore, entro un anno dalla entrata in vigore del RU, si adegua alle disposizioni che seguono.
2.2.1. Negli ambiti urbani, l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti è consentita esclusivamente nei settori urbani dove è specificatamente prevista ai sensi della Parte Quarta,Titolo III, Capo III, delle presenti norme.
2.2.2. Nel territorio rurale l'installazione di nuovi impianti è consentita previa approvazione di un apposito PA, evitando di interessare le seguenti risorse e aree a disciplina speciale che, ai sensi delle presenti norme, costituiscono caratteri qualitativi del territorio:
- a. risorse naturali e storico-culturali di cui alla Parte Terza,Titolo I e Titolo II, delle presenti norme;
- b. aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale, aree di protezione paesistica e storico-monumentale, aree di rilevante pregio ambientale, aree di reperimento, aree di protezione e compensazione, di cui alla Parte Terza,Titolo III, delle presenti norme;
- c. aree a prevalente carattere naturale, di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme.
2.2.3. Non è "comunque" consentita la realizzazione di impianti secondo modalità che compromettano le visuali verso le risorse storiche e/o architettoniche di cui alla Parte Terza delle presenti norme, verso il mare, ovvero verso le aree con paesaggi a maggiore caratterizzazione naturale e/o storico-culturale.
2.3. Nelle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
Articolo 49 bis aree per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla presente disciplina, nell'area individuata con apposito segno grafico nell' Elaborato C: Territorio rurale su base C.T.R. in scala 1:10.000, è ammessa esclusivamente:
- - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti, materiali e attrezzature edili e stradali (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere di nuova realizzazione), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
- - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.
2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.
3. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per l'adeguamento dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:
- - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, con alberature o messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone o comunque naturalizzate;
- - all'autorizzazione degli organi o Enti preposti;
- - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.
4. È facoltà dei competenti uffici comunali dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che la realizzazione dell'insediamento non rechi alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.
5. Le uniche aree previste dal presente piano sono quelle di cui all'elaborato C contraddistinte dal colore grigio.
Titolo II "disposizioni per il territorio rurale"
Capo I "disposizioni generali"
Articolo 50 finalità e articolazione
1. Definizione
1.1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna agli ambiti urbani, così come rappresentata nell'Elaborato C, "Territorio rurale: ambiti territoriali", del RU.
1.2. Il territorio rurale, che nella sua attuale configurazione paesaggistica, è la risultante di relazioni plurisecolari tra uomo e natura, costituisce un luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e storico-culturale; esso si evolve nel tempo, in dipendenza delle mutate esigenze di vita e di lavoro delle comunità insediate, e garantisce un rinnovo della qualità ecologica e formale del paesaggio coerente con le caratterizzazioni storico-culturali.
1.3. Di esso fanno parte ambiti territoriali a prevalente carattere naturale, ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo e ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo, comunque definiti e disciplinati, esterni agli ambiti urbani.
2. Articolazione.
2.1. La disciplina normativa del territorio rurale si articola nei seguenti capi:
- - Capo I, "Disposizioni generali": contiene disposizioni di carattere generale valide per tutto il territorio rurale;
- - Capo II, "Ambiti territoriali": contiene disposizioni che, sulla base degli obiettivi programmatici della Amministrazione Comunale e dei caratteri paesistici, sociali ed economico-produttivi, disciplinano le attività e le trasformazioni territoriali ammissibili, suddividendo il territorio rurale in "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale", "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo" e "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"
3. Finalità
3.1. In tutti gli ambiti territoriali del territorio rurale, di cui al Capo II del presenteTitolo, il RU persegue prioritariamente gli obiettivi di seguito specificati, che devono essere recepiti e sviluppati dai piani di settore, dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, dai PA, dai progetti delle opere pubbliche, dai progetti edilizi, nonché da tutte le politiche e le azioni che abbiano incidenza sul territorio.
3.2. Nel territorio devono essere "comunque" assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettamento e il convogliamento delle acque di pioggia anche per finalità irrigue e altri usi antropici, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale.
3.3. Al suo interno vanno conservate, potenziate e relazionate, anche attraverso reti di connessione ecologica, le risorse naturali (floristiche, faunistiche ed ecosistemiche) che concorrono a determinare la qualità naturalistica del territorio comunale e a caratterizzarne la biodiversità. Le trasformazioni territoriali devono concorrere alla tutela attiva e/o alla valorizzazione dei caratteri identificativi dei luoghi.
3.4. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico o luminoso, devono perseguire la qualità ambientale e paesaggistica congiuntamente alla valorizzazione sociale ed economica del territorio comunale, contribuendo alla promozione delle risorse territoriali interne e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
3.5.L'inquinamento luminoso, in particolare, deve essere attentamente contenuto in prossimità della Laguna di Orbetello e degli isolotti satelliti, in modo da evitare che fonti luminose, troppo potenti o mal direzionate, provochino la collisione o il disorientamento degli uccelli che nidificano in tali ambienti.
4. Classificazione
4.1. Il territorio rurale è classificato come zona omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.
Articolo 51 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso
1. Condizioni generali
1.1. Nel territorio rurale sono consentite le destinazioni d'uso indicate al successivo punto 2 del presenteArticolo a condizione che:
- * non producano inquinamento nell'aria (acustico, atmosferico, luminoso), nelle acque e nel suolo;
- * presuppongano trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o che concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Con riferimento alla LR 01/2005, nel territorio rurale, compatibilmente con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e con le limitazioni e/o le specificazioni che regolano i singoli ambiti territoriali, sono consentite le seguenti funzioni:
- 2.1.1. ambiti territoriali a prevalente carattere naturale e a prevalente carattere agricolo:
- 2.1.1.1. funzioni finalizzate alla conservazione della natura e alla fruizione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione delle risorse;
- 2.1.1.2. funzioni agricole e forestali, nonché funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione;
- 2.1.1.3. purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo, le funzioni integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione del territorio rurale così come specificate dalle presenti norme, nelle sezioni A e B, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti del territorio rurale.
- 2.1.2. ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo:
- 2.1.2.1. funzioni specificatamente consentite dalle presenti norme, nella sezione C, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo.
2.2. Le funzioni esistenti, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1. del presente Articolo, possono permanere nella consistenza attuale. Fino alla totale dismissione di dette attività, o fino all'adeguamento alle disposizioni dettate dalle presenti norme, gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Articolo 52 operatori agricoli
1. Definizioni
1.1. Operatori agricoli
Ai fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale disciplinati dalle presenti norme, i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sono ripartiti in tre categorie sulla base dei caratteri distintivi di seguito descritti. Tali caratteri devono essere attestati contestualmente alla richiesta degli interventi di modifica degli assetti aziendali e/o di trasformazione edilizia-territoriale.
Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.
È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).
Per l' imprenditore agricolo professionale (IAP) sono ammessi i seguenti interventi:
- a. è consentita la nuova edificazione:
- - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
- - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;
- - per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine,campi da tennis ed altro) solo se titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore a quanto disciplinato alla Parte Quarta,Titolo II delle presenti norme;
- - per gli ampliamenti agli edifici esistenti, in ragione di quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.T. 01/05, e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.
- a) per lo IAP è consentito il riuso del patrimonio edilizio esistente con mutamento di utilizzazione:
- - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
- - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;
2. Superficie agraria utilizzabile
La superficie fondiaria minima, per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento rispetto all' unità colturale (UC), si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime indicate al punto 2.3.
Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del Comune di Monte Argentario.
- a. Aziende produttive: sono aziende agricole, in possesso di tutti i requisiti giuridici e condotte da un imprenditore agricolo professionale (IAP) o imprenditore agricolo, che mantengono in coltura, nel territorio comunale, una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore a due unità colturali (UC), così come definite al successivo punto 2.3. Impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU) e rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile. Allorché tali aziende comprendano una SAU di almeno 20 ettari, con almeno tre diverse unità colturali, esse si definiscono "aziende primarie";
- b. Aziende minime: sono aziende agricole che non rientrano nella categoria precedente, ma che mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC) e rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile;
- c. Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero: sono soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle due categorie precedenti. Mantengono in coltura, nel territorio comunale, una SAU di almeno 2.000 mq, ridotta a 1.000 mq per gli orti specializzati.
2.2. Superficie agricola utilizzata (SAU)
Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto), con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.
2.3. Unità colturale (UC)
Si definisce unità colturale (UC) la superficie fondiaria minima che è necessario mantenere in produzione per poter accedere, ove consentito dalle presenti norme, alla realizzazione di nuove costruzioni agricole o a interventi sulle costruzioni agricole esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia. Tale superficie, in relazione ai vari ordinamenti colturali, non può essere inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e/o regionali a quanto di seguito indicato:
- - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- - 8 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- - 10 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
- - 15 ettari per i castagneti da frutto;
- - 30 ettari per arboricoltura da legno;
- - 50 ha per bosco ad alto fusto
- - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
Articolo 53 programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
1. Finalità
1.1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato "programma aziendale") è lo strumento, ad uso delle aziende agricole, che consente di:
- - programmare gli interventi agronomici, ambientali, edilizi e le relative fasi di realizzazione;
- - dimostrare la necessità di nuovi annessi agricoli per le esigenze produttive del fondo;
- - modificare la destinazione d'uso (da agricola a non agricola) delle costruzioni aziendali non più necessarie alla conduzione agricola del fondo.
1.2. Il programma aziendale ha validità decennale, è disciplinato dalle norme regionali e/o provinciali vigenti relative alle zone agricole e contiene, oltre agli elaborati previsti da dette norme, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
2. Convenzione e atto unilaterale d'obbligo
2.1 L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi. Il programma aziendale ha una durata decennale e può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali.
La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.
2.2 In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:
- a. ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all'Articolo 43, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 1/2005;
- b. a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
- c. a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;
- d. a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
- e. a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;
- f. ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza;
- g. l'impegno di cui alla lettera c) non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al punto 2.1.
2.3 La realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, ovvero, previo assenso della Amministrazione Comunale, in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Tali opere devono essere scelte tra le seguenti:
- - manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
- - manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
- - manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l'eventuale vegetazione di corredo;
- - manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
- - integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);
- - conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto;
- - manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.);
a. l'obbligo per i proprietari e gli aventi causa alla esecuzione delle opere colturali e alla manutenzione ambientale;
b. la manutenzione delle eventuali opere di urbanizzazione, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinale o poderale;
c. il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi.
3. Programma aziendale con valore di Piano Attuativo
Il programma aziendale assume valore di PA qualora preveda la realizzazione di nuovi manufatti agricoli stabili:
- - con volumetria fuori terra superiore a 600 mc;
- - all'interno delle aree di pertinenze edilizia ricadenti nell'ambito "Aree a prevalente carattere naturale En", indipendentemente dalla volumetria prevista;
- - ove sia prevista la realizzazione di nuove unità abitative rurali.
I limiti suddetti si riferiscono anche a eventuali costruzioni interrate o seminterrate.
4. Interventi che non richiedono il programma aziendale
Fatte salve le disposizioni più restrittive che regolano i singoli ambiti territoriali (Capo II del presenteTitolo II), non sono tenute alla presentazione del programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi:
- * non eccedano la sostituzione edilizia;
- * non comportino modifiche alla destinazione d'uso (da agricola a non agricola) degli edifici esistenti.
5. Prescrizioni particolari
Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale deve essere determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico - funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente. Le nuove costruzioni sono ammesse solo ove si dimostri l'impossibilità di procedere mediante ampliamento, sostituzione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione delle consistenze esistenti.
6. Frazionamenti di aziende agricole
6.1. Nell'ambito dei programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnato o meno dal cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, deve comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione o atto unilaterale d'obbligo, l'indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive ("edilizie" e/o "agricole", come definite dall'Articolo 54 delle presenti norme) per un periodo di almeno 10 anni.
Nel caso di frazionamento parziale, la suddivisione del fondo dovrà garantire la forma aggregata per la nuova edificazione futura.
6.2. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento del titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dalla LR n. 01/2005.
Articolo 54 aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola
1. Definizione
1.1. Ai fini delle presenti norme, le aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio rurale si distinguono in :
- a. "aree di pertinenza edilizia": sono le aree intimamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso. La superficie delle aree pertinenza edilizia dovrà essere continua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo. Inoltre deve possedere i seguenti requisiti:
- - un nesso oggettivo strumentale e funzionale con l'abitazione principale;
- - il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;
- - un carattere durevole;
- - la non utilizzabilità economica in modo diverso;
- - una ridotta dimensione;
- - una individualità fisica e strutturale propria;
- - l'accessione ad un edificio preesistente edificato;
- - l'assenza di un autonomo valore di mercato.
- b. "aree di pertinenza agricola": sono le aree che, ai sensi della legislazione vigente, sono legate all'edificio ex-agricolo che si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili nei confronti dell'edificio principale di riferimento.
1.2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi della L.R. 1/2005, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli e, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola, devono:
- a. definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze, che devono essere ritagliate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità minore, siepi, aree boscate, etc.);
- b. attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o a una unità immobiliare;
- c. provvedere alle conseguenti variazioni catastali;
1.3. La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - agricole ed edilizie - deve coprire l'intera area di proprietà.
2. Interventi di trasformazione
2.1. Nelle "aree di pertinenza edilizia", sulla base di progetti unitari estesi all'intera area, sono consentite le sistemazioni di carattere estensivo, la creazione di orti, giardini e spazi per la sosta veicolare, nonché, per i pubblici esercizi, sistemazioni che integrino le attività svolte all'interno. In tali aree, in coerenza con quanto disposto dall'Articolo 58 delle presenti norme, è altresì consentita la realizzazione di una piscina - e/o un campo da tennis o attrezzatura sportiva consimile ad uso privato - per ogni edificio o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti.
2.2. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle presenti norme, deve avvenire sulla base di uno studio semiologico che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni caratterizzanti la tessitura territoriale.
2.3. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti precari per l'agricoltura amatoriale secondo le disposizioni di cui all'Articolo 60, punto 2.1, delle presenti norme. L'ubicazione di tali manufatti deve comunque essere prossima agli edifici di riferimento; di tale prossimità si deve dare dimostrazione nella richiesta del titolo abilitativo.
Articolo 55 locali interrati o seminterrati nel territorio rurale
1. Autorimesse
Nel territorio rurale non è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ancorché pertinenziali, né di alcuno degli interventi di cui alTitolo III della Legge 24.03.1989, n. 122.
2. Locali tecnici interrati a servizio di edifici esistenti
2.1. Fatte salve le limitazioni di cui alla Parti Seconda e Terza delle presenti norme, a servizio degli edifici esistenti, diversi dagli edifici matrice e da quelli di valore architettonico e paesaggistico di cui agli articoli 27 e 28, possono essere realizzati volumi interrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, così come definiti dall'Articolo 60, punto 2.3.2.1., ove sussistano i requisiti di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3. Annessi agricoli interrati o seminterrati
È consentita la realizzazione come locali interrati o seminterrati degli annessi stabili previsti dai programmi aziendali a servizio delle aziende produttive, così come definite dall'Articolo 51 delle presenti norme, qualora il progetto ne documenti l'idoneità a limitare l'impatto ambientale e visuale.
Articolo 56 interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza agricola
1. Definizione
1.1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere da realizzare sui terreni che costituiscono, ai sensi dell'Articolo 54 delle presenti norme, aree di pertinenza agricola - con dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno già mutato o sono in procinto di mutare la propria destinazione d'uso agricola. Tali interventi, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche esistenti. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I relativi progetti costituiscono parte integrante della apposita convenzione, di cui al successivo punto 2, da stipularsi obbligatoriamente in presenza di interventi che:
- a. comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
- b. prevedano interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola, se e in quanto consentiti dalle presenti norme.
1.2. I progetti degli interventi di cui trattasi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato. Per le aree di pertinenza agricola di dimensioni non superiori a 1 ha, in luogo della convenzione indicata al comma 1.2 dell'art. 54, sono corrisposti specifici oneri che sostituiscono gli oneri di urbanizzazione, connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per il territorio rurale, è consentito, previa approvazione di progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale che, in caso di necessità e previo assenso della Amministrazione Comunale, possono essere realizzati anche in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Per interventi di rilevanza pubblica si intendono prioritariamente:
- a. manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
- b. manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
- c. manutenzione, restauro, ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l'eventuale vegetazione di corredo;
- d. manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
- e. integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);
- f. manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.).
2. Garanzie
L'efficacia del titolo abilitativo, relativo alle trasformazioni da attuarsi sul fabbricato di riferimento, è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura della Amministrazione Comunale, corredata da idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.
Articolo 57 recinzioni
1. Sono ammesse recinzioni:
- per garantire la sicurezza di cose o persone nelle aree collocate ai margini della viabilità pubblica e carrabile,
- per le coltivazioni florovivaistiche,
- per le attività di allevamento;
- per la protezione e l’integrità dei raccolti o di specifiche produzioni;
- per la produzione e cattura della fauna selvatica o esigenze di protezione dalla fauna selvatica in prossimità di edifici;
- per la protezione e l’allevamento di animali domestici o da cortile, allevamenti avinucoli a carattere familiare;
- per la sicurezza e la protezione di impianti tecnologici sia pubblici che privati;
- per piccole superfici poste in continuità con l'edificato per la necessità di proteggere allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
- dei resedi degli edifici e delle relative aree di pertinenza (con altezza massima di ml. 1,50 fuori terra) con rete metallica mascherata con siepe realizzata con specie della macchia locale, senza cordonato visibile in muratura.
- Ai fini della protezione di cose e persone, in riferimento alle attività svolte, i resedi e le pertinenze, le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio o di un complesso, possono essere delimitati anche diversamente e oltre i limiti di cui al precedente punto, purchè le soluzioni siano inserite in un progetto unitario, in modo proprozionale agli aspetti qualitative e quantitativi dell’insieme, in ragione della congruità con le utilizzazioni e le relazioni funzionali con l’edificio o complesso di riferimento.
2. Nel territorio rurale la recinzione potrà essere delimitata da schermi verdi di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate (alberature, siepi, ecc.), accompagnate da reti a maglia sciolta ancorate terra, per un’altezza complessiva non superiore a 1,80 ml: tali modalità si applicano esclusivamente nelle pertinenze.
3. E’ consentito alle aziende florovivaistiche di recingere la superficie aziendale per la parte strettamente indispensabile, ossia ove vi sia la documentata esigenza di proteggere particolari coltivazioni. Al riguardo devono essere comunque adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista paesaggistico.
4. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico - venatorie (solo per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante P.A.P.M.A.A.). In tali casi la progettazione deve tuttavia garantire il mantenimento dell’accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.
5. I suddetti fondi possono essere recintati solo con reti metalliche a maglia sciolta sorrette da pali in legno di altezza non superiore a ml 1,80 privi di cordolo di cemento.
6. Per gli accessi principali delle aziende agricole sono ammesse strutture murarie esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 3 per lato con altezza massima di metri 1.80 e dovranno essere realizzate in muratura o pietra locale con esclusione del tufo. Nel caso di nuovi edifici che si inseriscono in siti già edificati, o nella creazione di nuove unità abitative mediante interventi sul patrimonio edilizio esistente, non sono ammesse nuove recinzioni che frammentino gli spazi di relazione tra gli edifici esistenti.
7. Fatto salvo quanto disciplinato negli elaborati sull’Integrità fisica di cui all’art. 3 comma 1, a servizio delle aree pertinenziali delle abitazioni e delle altre aree di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammesse recinzioni con materiali, forme e altezze consone agli edifici di riferimento, alle caratteristiche e ampiezze delle pertinenze, ai caratteri morfologici del contesto urbano. Sono sempre ammesse finiture delle recinzioni con schermature a siepe di specie autoctone.
8. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
Articolo 57 bis norme per la disciplina di impianti per animali da affezione e punto di accoglienza a prevenzione dal randagismo
1. Sono soggetti alle norme di cui al presenteArticolo i centri di accoglienza di interesse pubblico per un numero di cani inferiore a 5 soggetti adulti e i concentramenti di cani a scopo di allevamento, pensione o addestramento in numero superiore a 5 soggetti adulti fino ad un massimo di 50 soggetti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di accoglienza, allevamento, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L.r. 59/2009 e dal D.p.g.r. 38/R/2011 s.m.i, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.L. competente per territorio.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
- a. superficie minima per cane: 4 mq. fatte salve esigenze diverse;
- b. numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- b. pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili preferibilmente le superfici piastrellate fino a due metri d'altezza;
- c. approvvigionamento idrico sufficiente;
- d. canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- e. reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
- f. locale per gli interventi veterinari;
- g. locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- h. magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
4. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 20 metri quadrati per la sgambatura, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), sono applicate alla detenzione privata e pubblica degli animali di affezione indipendentemente dal numero dei capi.
6. È vietato l' uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l' utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.
7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell' interessato, atta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'attività di cui al presente Articolo
8. Nell'area di proprietà comunale in Loc. La Soda, il Comune provvederà alla conduzione di un punto di accoglienza a prevenzione del randagismo in forma diretta o tramite convenzione da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali.
Articolo 58 opere di corredo per strutture turistico - ricettive e altri edifici del territorio comunale
1. Definizione
1.1 Le piscine, i campi da tennis e le altre attrezzature consimili ad uso privato, nonché le vasche antincendio, costituiscono opere autonome di corredo degli edifici soggette a previa adozione di idoneo titolo abilitativo.
1.2 Esse non sono utilizzabili commercialmente in via autonoma, costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato nell’edificio o complesso principale a cui afferiscono, e devono essere situate nelle aree di pertinenza.
1.3 L'area di pertinenza di un edificio e complesso di edifici è lo spazio legato all’edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica, visiva e formale.
1.4 Le aree di pertinenza possono avere valore storico-ambientale in quanto spazi di pertinenza di ville e case padronali, sistemati a giardini o parchi privati meritevoli di conservazione.
2. Condizioni generali di fattibilità delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici
2.1. Fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli, le piscine e le altre opere di corredo degli edifici sono realizzabili nelle relative aree di pertinenza. La loro ubicazione deve essere coerente con la semiologia dei luoghi e rispettare i segni storicizzati della tessitura territoriale, evitando la demolizione di sistemazioni storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti storicamente consolidati, viabilità campestre, rete drenante superficiale, ecc.), tutelando le visuali e garantendo il buon inserimento paesaggistico. Analogamente, nel caso di giardini o parchi privati pertinenziali di ville o case padronali, con la realizzazione delle opere pertinenziali, per le quali si dovrà cercare e dimostrare il miglior inserimento, non possono essere alterati i manufatti, la vegetazione e qualunque altra componente di valore storico-ambientale consolidato. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali, la progettazione dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al successivo punto 3.4. La localizzazione e il posizionamento dovrà essere tale da risultare scarsamente visibile e ben integrato con il contesto naturale e/o rurale presente, anche mediante l’utilizzo di piccole depressioni naturali, di anse rocciose, di barriere verdi, preesistenti o di nuovo impianto. I terrazzamenti, previa verifica e dimostrazione della stabilità dei terreni ante e post operam, possono essere utilizzati per la realizzazione delle piscine e delle opere pertinenziali di cui al presente articolo.
2.2. Per ogni edificio, o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola piscina, o altra opera autonoma di corredo, previa istanza sottoscritta dalla totalità dei condomini.
2.3. La realizzazione delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici, anche in conformità con quanto disposto dal PS e sulla base dei caratteri costruttivi definiti dal RE, è consentita unicamente nelle pertinenze degli edifici, a condizione che:
- - a. la realizzazione delle opere non interessi le aree nelle quali, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, essa è vietata, indicate nella tavola "02-AREE IDONEE dove la realizzazione di piscine è consentita alle condizioni di cui all'articolo 58 delle NTA del RU" . Le aree individuate, dove la realizzazione di piscine è espressamente vietata, sono relative a risorse naturali, storico-culturali e elevate pericolosità idrauliche e geomorfologiche, più precisamente elencate di seguito, fatte salve eventuali modifiche apportate ai sensi dell'art. 17 comma 5 del RU ai perimetri delle aree coperte da boschi così come individuati dalle tavole grafiche del RU.
Risorse naturali:
- boschi
- vegetazione lineare
- bacini di raccolta della acque superficiali
- isolotti satellite
- affioramenti rocciosi interni
- scogliere
- emergenze geologiche
- immediate pertinenze di : pozzi e sorgenti ad uso acquedottistico, reticolo idrografico superficiale.
Risorse storico - culturali:
- verde ornamentale di impianto storico e scenografico - giardini
- immediate pertinenze di: edifici matrice, cappelle tabernacoli, croci votive, viabilità storica minore, viabilità di accesso alle mete turistiche, verde ornamentale di impianto storico e scenografico - filari alberati.
Pericolosità elevate.
- pericolosità costiera - classe 3
- pericolosità fluviale - classe 3
- pericolosità geomorfologica - classe 4 (ad eccezione di quanto riportato all'art. 32 comma 1.8).
- - b. non si faccia ricorso all’uso di acqua potabile per il riempimento delle piscine, per l’innaffiatura dei campi da tennis e per le altre attività connesse al funzionamento e alla manutenzione delle opere;
- - c. per le piscine:
- c.1. siano previsti sistemi di svuotamento graduale delle vasche, evitando l’afflusso concentrato di consistenti quantitativi di acqua nei corsi d’acqua ricettori e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente;
- c.2. sia dimostrata la disponibilità idrica, sia locale che esterna al territorio comunale, senza gravare sull’acquedotto pubblico. Per le piscine private, in particolare, l’approvvigionamento idrico deve essere prevalentemente garantito attraverso sistemi di accumulo delle acque meteoriche invernali, ovvero attraverso sistemi di ricircolo biologico a filtrazione naturale delle acque grigie provenienti dalla/e unità immobiliare/i di pertinenza;
- c.3. la realizzazione della piscina sia subordinata:
- - a un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del proprietario, con il quale questi riconosce la servitù di presa d'acqua per le attività di protezione civile esercitate dagli enti preposti;
- - alla attuazione di idonei impianti che, in caso di necessità, consentano ai mezzi di soccorso la captazione delle acque dall'esterno della proprietà;
- c.4. sia prevista la copertura nei periodi di non utilizzo.
- - d. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Le piscine e le altre opere autonome di corredo devono essere scoperte e non presupporre coperture. La vasca delle piscine deve essere completamente interrata e deve avere una superficie netta non superiore a 150 mq. Eventuali superfici maggiori di 150 mq. sono ammissibili solo previa approvazione di un progetto unitario nel quale siano dimostrate la congruità e l’armonia dell’opera rispetto alle dimensioni e ai caratteri qualitativi, ambientali e paesaggistici, del contesto entro il quale viene proposta.
3.2. Negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto, la superficie netta della vasca può essere estesa fino a 100 200 mq e la vasca principale può essere affiancata da una vasca per bambini con superficie netta non superiore a 30 mq.
3.3. Le piscine devono essere realizzate con rivestimento delle pareti nelle tonalità di colore neutro, non impattante, tale da inserirsi al meglio nel contesto in cui è collocato l’impianto e da mitigarne la vista; si consigliano pertanto colorazioni scure, anche nelle tonalità del nero ovvero nelle tonalità delle terre e della sabbia, oppure grigio-verdi quali p.e. la colorazione codice RAL. 6014, escludendo comunque il colore azzurro.
3.4. I bordi perimetrali della piscina potranno presentare aspetto costruito, pavimentato o murato limitatamente al perimetro della piscina; dovranno essere privilegiate le sistemazioni del suolo a verde, attraverso la realizzazione di scogliere, di siepi e bordure di arbusti di specie autoctone, a imitazione quanto più possibile di situazioni naturali; potrà essere previsto l’utilizzo di prati stabilizzati, di superfici ricoperte con ghiaie e sabbie di fiume, nonché la realizzazione di camminamenti e superfici pedonali con lastroni in pietra posati con la tecnica a c.d. “passi perduti” o alternati a filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l’accesso in acqua.
3.5. Dovranno essere previsti, laddove sia necessario, interventi di mitigazione della visibilità e dell’impatto paesaggistico dell’impianto, attraverso la realizzazione di barriere verdi e quinte arboree di delimitazioni dell’area interessata, da attuarsi con specie arboree ed arbustive autoctone o comunque naturalizzate. Le piscine dovranno essere realizzate evitando elementi standardizzati.
3.6. Il vano tecnico, ove non ricavato in costruzioni esistenti fuori terra, deve essere interrato e avere una superficie utile massima di 6,00 mq (10 mq negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto), con altezza netta, tra pavimento e intradosso del solaio di copertura, non superiore a 2,20 ml. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
4. Vasche antincendio
4.1. La realizzazione delle vasche antincendio, adibite al solo accumulo dell’acqua, è consentita nel rispetto del vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009/2011 approvato con D.G.R. n. 55/2009 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione dei punti di approvvigionamento idrico.
Articolo 59 patrimonio edilizio esistente
1. Interventi di trasformazione
1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi sotto indicati, così come definiti dalle vigenti norme regionali, purché coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati degli edifici e del paesaggio circostante:
a. Edifici matrice: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 27 delle presenti norme.
b. Edifici di valore architettonico e paesaggistico: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 28 delle presenti norme.
c. Altri edifici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall’articolo 7 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
d. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica sono consentiti previa approvazione di apposito PA, ovvero, nel caso di edifici con destinazione d’uso agricola, di programma aziendale; tale programma, in presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 200 mq, assume valore di PA.
1.2. La superficie utile lorda massima utilizzabile, così come disciplinate dall’articolo 7 delle presenti norme, consentite con le limitazioni di cui al successivo punto 1.3, non può superare:
a. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola:
- a.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
- a.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq: 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie utile lorda esistente;
b. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo - produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura:
- b.1. se appartenenti ad aziende agricole: fino al 20% della superficie utile lorda esistente, con un massimo di 100 mq e di 300 mc;
- b.2. se non appartenenti ad aziende agricole ed aventi superficie utile lorda pari ad almeno 30 mq: fino 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie residenziale.
c. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti, con esclusione della residenza e delle costruzioni aventi superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq, alle altre attività integrate con il territorio rurale, così come previsto dall’articolo 50 delle presenti norme: fino a un massimo di 25 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, fino a un massimo di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali
d. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti alla residenza:
- d.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
- d.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq fino a un massimo di 20,00 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali.
1.3. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:
a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml;
b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 1.2, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.
La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 1.2.
1.4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.
Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui al DM 1444/1968.
2. Frazionamento
2.1. Il frazionamento di edifici esistenti non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo con superficie utile lorda inferiore a 40 mq. Tale limite si applica a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo permanente, siano esse agricole o con destinazione d'uso non agricola. Non si applica invece alle unità immobiliari ad uso turistico, agrituristico, commerciale, sociale o per pubblici esercizi, nelle quali la superficie utile lorda non può essere inferiore a 40 mq.
2.2. Le disposizioni di cui al precedente punto 2.1 si applicano anche agli edifici legittimamente realizzati o legittimati dopo l'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
3.1. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli, stabili o precari, realizzati con apposito titolo abilitativo in applicazione delle leggi regionali n. 10/1979 e n. 64/1995, ancorché in presenza di convenzioni scadute, o legittimati da concessioni in sanatoria.
3.2. Previa approvazione del programma aziendale, nei casi previsti dalle presenti norme, è invece consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1979. In presenza di annessi realizzati dopo l'impianto del Nuovo Catasto con strutture prefabbricate, la suddetta utilizzazione ai fini non agricoli può avvenire esclusivamente previo intervento di demolizione e ricostruzione, con riutilizzo di una volumetria non superiore a quella ottenuta moltiplicando il 50% della superficie utile lorda esistente per una altezza virtuale di 3,00 ml o, se inferiore, per l'altezza effettiva.
3.3. Previa approvazione del programma aziendale, è consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli edifici che ospitano residenze agricole, ancorché non estese a tutta la consistenza dell'edificio.
4. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
4.1. L'utilizzo ai fini agricoli di costruzioni esistenti con destinazioni d'uso non agricola è sempre ammesso, purché siano preventivamente verificate e assentite dalla Amministrazione Comunale le condizioni generali di compatibilità fatte salve le limitazioni e le disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali (Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme).
4.2. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso in favore della residenza o per attività integrative a quella agricola.
4.3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere di sistemazione esterne sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della disciplina di cui alla Parte Terza e Quarta. Ove tali interventi interessino edifici e/o complessi edilizi costituenti "Risorsa storico - culturale" di cui alTitolo II della Parte Terza, la loro attuazione non deve determinare riduzione significativa o cancellazione degli elementi storicizzati o di rilevanza paesaggistica.
In tali casi deve essere pertanto garantita la sostanziale conservazione:
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano-altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto, negli ambiti urbani, edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano-altimetrici e dagli assetti morfo-tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)
La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra.
Articolo 60 nuove costruzioni
1. Residenza
1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, è ammessa la realizzazione di nuove residenze agricole ad uso degli imprenditori agricoli professionali, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente.
1.2. In coerenza con quanto previsto dal PS, le nuove costruzioni mantengono la destinazione d'uso agricola per un periodo di almeno 20 anni dalla loro ultimazione
1.3. Nel programma aziendale, ai fini della costruzione di un nuovo edificio ad uso abitativo, deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno (Unità Lavorativa Uomo), per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Al fine di dimostrare che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- a. essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di risiedere sul fondo;
- b. avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
- c. avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
- d. L'intervento dovrà perseguire il conseguimento dell'aggregazione edilizio-urbanistica o in assenza di preesistenze edilizie il rispetto della maglia territoriale e poderale storicamente consolidata.
1.4. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", è presentato al comune dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.
1.5. A seguito dell'approvazione del P.A.P.M.A.A è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali per l'imprenditore agricolo a titolo principale di superficie utile netta, massima pari a mq 110 e nel rispetto dei parametri e dei criteri riportati nelle presenti norme.
Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:
- - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
- - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.
1.6. La realizzazione di nuove residenze rurali è consentita alle Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:
- - dell'imprenditore agricolo professionale;
- - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.
1.7. La nuova abitazione rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:
- - ubicazione dei nuovi interventi edilizi (compresi gli annessi agricoli) nel rispetto della viabilità territoriale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
- - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
- - predisposizione degli accorgimenti necessari, quali la collocazione di siepi e alberature di specie autoctone o comunque naturalizzate, o aree meno impattanti, per i nuovi interventi da realizzare;
- - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica.
1.8. Data la valenza paesaggistica del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola di Monte Argentario, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
- a) dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate all'Articolo 52 punto 1.3 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata;
- b) presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 3 ha su tutto il territorio comunale escluso le superficie boscate, ad eccezione delle "Aree a prevalente carattere naturale (En), in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 10ha.
1.9. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale interni alle A.R.P.A", nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale esterni alle A.R.P.A", nelle "Connessioni interambientali", negli "Impianti di protezione e compensazione", come disciplinato all'art. 11 del Piano Strutturale.
1.10. Le superfici indicate al punto 1.8 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.
1.11. Per aziende che non hanno una continuità fisica e/o sono costituite da più corpi aziendali frazionati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale. Nei casi in cui l'azienda agricola conduca terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale, il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Monte Argentario e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%.
1.12. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.
2. Manufatti agricoli ad uso produttivo
Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nel territorio rurale è consentita la costruzione di nuovi manufatti agricoli ad uso produttivo, sulla base dei procedimenti abilitativi e nel rispetto dei caratteri costruttivi conformi alle caratteristiche e alle tradizioni tipiche del territorio rurale, oltre che dei criteri insediativi di cui ai precedenti commi 1.3 lett d) e 1.7, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle costruzioni esistenti. Tali manufatti, con riferimento alla classificazione di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, si distinguono in:
- a. "manufatti agricoli precari stagionali", ad uso di tutte le tipologie di aziende agricole;
- b. "annessi agricoli stabili" ad uso delle aziende "produttive".
2.1. Manufatti agricoli precari stagionali
2.1.1. I manufatti precari stagionali sono strutture leggere, utilizzabili per esigenze stagionali strettamente connesse alla conduzione di aziende agricole produttive, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore ai 6 mesi nel corso dell'anno solare;
- b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;
- c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;
- d. non alterano in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando modifiche alla morfologia, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
- e. sono utilizzabili anche per la vendita diretta dei prodotti aziendali, nelle forme previste dall'apposito regolamento comunale delle attività commerciali, o per altri usi connessi alla conduzione aziendale.
2.1.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, nonché le restrizioni nelle aree sotto indicate, è consentita:
- a. previa comunicazione alla Amministrazione Comunale, accompagnata da idonee garanzie per la loro rimozione, nelle modalità definite dal RE;
- b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.
2.1.3. Il RE ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative
2.1.4. La superficie dei manufatti precari stagionali è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU) che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:
- SAU compresa tra 1.000 e 5.000 mq fino a 12 mq di SUL
- SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 15 mq di SUL
- SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 20 mq di SUL
- SAU superiore a 20.001 mq fino a 25 mq di SUL
2.1.5. Non è comunque consentito installare manufatti precari stagionali all'interno degli ambiti territoriali:
- * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme;
- * "Aree a disciplina speciale": aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
- * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
- * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
- * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
- * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).
2.2. Annessi stabili
2.2.1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli, soltanto a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che dimostri l'effettiva necessità della realizzazione di tali nuove costruzioni per la corretta gestione e conduzione dell'azienda agricola. Gli annessi stabili sono costruzioni destinate ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario.
2.2.2. Si articolano in due tipologie:
- a. annessi che presuppongono la permanenza continuativa di persone, realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende primarie", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
- * "centri aziendali": sedi direzionali, uffici, mense per il personale, spogliatoi, locali per la lavorazione continuativa e la trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.;
- b. annessi che non presuppongono la permanenza continuativa di persone, (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende produttive", delle "aziende minime" e alle "aziende di media capacità produttiva", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
- * locali per il ricovero e lo stoccaggio dei prodotti aziendali;
- * locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali;
- * locali per la rimessa di mezzi, macchinari, ecc.;
- * locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;
2.2.2.1. Le cantine devono essere realizzate completamente interrate. Sono consentite edificazioni fuori terra destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 500 di S.U.L. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali e tecniche di intervento.
A tal fine i relativi progetti edilizi sono corredati da studi di inserimento urbanistico e paesaggistico e assicurano un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate tecniche costruttive, finiture e materiali, il tutto debitamente documentato con specifici elaborati.
2.2.3. Gli annessi stabili, così realizzati, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
2.2.4. Non è consentito realizzare annessi stabili all'interno degli ambiti territoriali sotto elencati:
- * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme, se non ad uso delle aziende agricole produttive, così come definite dall'Articolo 52 delle stesse;
- * "Aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
- * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
- * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
- * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
- * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).
2.3. Serre
Nel territorio comunale non è consentita l'installazione di serre, ancorché con copertura stagionale, ad eccezione di serre botaniche con finalità didattiche.
Capo II "ambiti territoriali"
Sezione A "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale (en)"
Articolo 61 aree a prevalente carattere naturale (en)
1. Definizione
1.1 Sono parti del territorio comunale che per ragioni storiche e/o ambientali presentano caratteri naturali o prevalentemente naturali. Comprendono boschi, macchie, garighe, praterie ad ampelodesma, aree rupestri interne e costiere, aree con vegetazione umida di acque dolci o salmastre. Comprendono altresì aree circoscritte utilizzate per le attività agricole.
1.2. Costituiscono un patrimonio strategico ai fini:
- - naturalistici, per la presenza di flora, fauna, habitat di interesse sovranazionale;
- - paesaggistici, come parte identitaria imprescindibile dell'Argentario, sfondo panoramico suggestivo per le vedute dal mare, ecomosaico complesso e ricco di articolazioni;
- - scientifici e didattici, come luogo di studio, ricerca, documentazione, visite guidate;
- - culturali, per la presenza di strutture militari e religiose che hanno prodotto una rete diffusa di luoghi antropizzati isolati nella natura;
- - escursionistici, per le potenziali forme di fruizione legate alla riscoperta della rete dei sentieri e dei percorsi storici;
- - economici e sociali, per la possibilità di trasformare, in visitatori e frequentatori dell'interno, i turisti della nautica e delle aree balneari, sviluppando nuove attività economica e nuove opportunità di lavoro.
1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda, Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni finalizzate alla conservazione della natura, nonché tutte le forme di fruizione e di utilizzazione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione degli attuali livelli di naturalità.
2.2. Sono altresì consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.3. Sono infine consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo e purché non concentrate e non comportanti eccessivi carichi urbanistici e/o ambientali:
2.3.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.3.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:
- a. strutture ricettive: limitatamente ai bad & breakfast fino a un massimo di 10 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme).
2.3.3 funzioni commerciali consistenti in: esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme). Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 16 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.
2.4. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Nuove costruzioni
3.1. Vi è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, la costruzione di annessi agricoli e la installazione di manufatti precari stagionali ad uso delle aziende produttive che dimostrino di non avere possibilità di utilizzare, a tale scopo, terreni ubicati nelle zone a prevalente carattere agricolo.
3.2. Non sono invece consentite altre costruzioni, a qualsiasi uso destinate, se non previste espressamente dal piano di gestione dell'ASDI e funzionali alla fruizione escursionistica. Tali costruzioni, che devono essere realizzate completamente in legno e che non devono essere permanentemente ancorate al suolo, possono essere gestite esclusivamente dall'ASDI in forma consortile e devono essere obbligatoriamente rimosse in caso di cessazione dell'ASDI.
3.3. Previa predisposizione di uno specifico piano di assetto unitario, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi pubblici di supporto ai monumenti e alla fruizione escursionistica dell'interno. Tali parcheggi, che devono conformarsi ai caratteri costruttivi definiti dall'Articolo 41 delle presenti norme, non possono avere una capienza superiore a 20 posti auto/cadauno.
3.4. In attuazione del "Piano direttore delle spiagge", di cui all'Articolo 48 delle presenti norme, e sulla base delle disposizioni ivi indicate, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi e di strutture di servizio alle spiagge.
4. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
4.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
5.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
5.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6. Agriturismo
Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.
Sezione B "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo (ea)"
Articolo 62 ripartizione delle aree a prevalente carattere agricolo
1. Sono le aree dove le caratteristiche dei terreni, le sistemazioni idraulico-agrarie, gli usi passati e le potenzialità attuali rendono praticabili le attività agricole.
2. Si distinguono in:
- 2.1. "Aree agricole di interesse primario" (Ea.1): sono le aree a più elevato pregio potenziale per finalità agricolo - produttive, al cui interno le attività agricole sono sostenute e valorizzate;
- 2.2. "Aree con prevalente funzione agricola" (Ea.2): sono le aree dove le attività agricole, che spesso rivestono carattere amatoriale e di presidio territoriale, si integrano con le attività compatibili del territorio rurale previste dalle presenti norme.
Articolo 63 aree agricole di interesse primario (ea.1)
1. Definizione
1.1. Sono le aree nelle quali, per le caratteristiche dei suoli, per la presenza di aziende agrarie professionali, per le sistemazioni idraulico-agrarie e per le modalità di uso in essere, si persegue lo sviluppo e la valorizzazione delle attività agricole tradizionali, con particolare riguardo a viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura.
1.2. Comprendono le aree de Le Piane, di Cala Grande, di Capo d'Uomo, de L'Olmo.
1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.2. Sono altresì consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo:
2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.2.2. ad opera delle aziende produttive, o di operatori ad esse collegati nelle forme definite dal RE:
- a. commercio al dettaglio, in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq;
- b. somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati.
2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Modalità di attuazione
3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi della vigente normativa di settore.
3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.
4. Nuove costruzioni ad uso agricolo
Ad uso delle aziende produttive di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è consentita se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di residenze, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, di annessi stabili, di annessi precari stagionali e di centri interaziendali di servizio per l'agricoltura.
4.1. Residenze e annessi stabili.
4.1.1. La realizzazione di residenze e/o di annessi stabili è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.
4.1.2. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.
4.1.3. È ammessa la deroga alle superfici fondiarie minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:
- - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, senza trasferimenti di volumetria;
- - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
5.2. Non sono ammessi interventi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli.
5.3. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e/o tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).
6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
7. Agriturismo
7.1. Le attività agrituristiche sono consentite anche oltre i limite massimo dei 30 posti letto/azienda.
7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.
Articolo 64 aree con prevalente funzione agricola (ea.2)
1. Definizione
1.1 Sono le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, con terreni condotti prevalentemente da piccole aziende agricole e da agricoltori amatoriali. Sono caratterizzate da una accentuata differenziazione nell'uso del territorio, con presenza consistente, soprattutto in prossimità dei centri abitati, di oliveti, orti e colture permanenti miste.
1.2. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo II.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.2. Sono inoltre consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo
2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.2.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:
- a. strutture ricettive: limitatamente a bad & breakfast fino a un massimo di 12 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme);
2.3.3. funzioni commerciali consistenti in:
- a. commercio al dettaglio: in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare e aventi superficie di vendita non superiore a 50,00 mq;
- b. esercizi di ristoro: fino a un massimo di 50 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme), purché ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati. Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive alberghiere, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 20 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.
2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Modalità di attuazione
3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi vigente normativa di settore.
3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.
4. Nuove costruzioni ad uso agricolo
4.1. Ad uso delle aziende produttive, di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è ammessa se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di nuove costruzioni ad uso abitativo e di annessi stabili, nonché l'installazione di manufatti precari stagionali nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo 60. È altresì ammessa l'installazione di manufatti precari e di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, ad uso delle aziende minime e degli agricoltori amatoriali, ai sensi degli articoli 52 e 60 delle presenti norme.
4.2. La realizzazione di residenze agricole e/o di annessi stabili per l'agricoltura è ammessa, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.
4.3. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.
4.4. È ammessa la deroga alle unità colturali minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:
- - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme e senza trasferimenti di volumetria;
- - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
5.2. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).
6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
7. Agriturismo
7.1. Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.
7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.
Sezione C "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"
Articolo 65 insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale (ir)
1. Definizione
1.1. Sono le aree urbanizzate per la residenza esterne agli ambiti urbani e ubicate nell'arco costiero settentrionale e nord-orientale. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico - alberghiere.
1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IR".
1.3. Sono distinte nelle seguenti sottozone:
- - IR.1: residenze e strutture ricettive di Santa Liberata, Torre Calvello e Punta Nera, ubicate a valle della SP 161 Porto Santo Stefano e/o soggette a limitazione delle trasformazioni dal PS;
- - IR.2:residenza e strutture ricettive La Soda e Poggio Calvello ubicate a monte della SP 161 Porto Santo Stefano; Costa di Teva a Santa Liberata ubicate a monte della SP 161 Porto Santo Stefano; residenze di Punta Lividonia, Le Crocine, Poggio Andreini e Cannatelli prossime all'ambito urbano di Porto Santo Stefano; residenze limitrofe all'ambito urbano di Pozzarello.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standards ambientali, paesaggistici e urbanistici, in particolare attraverso:
- - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
- - la minimizzazione degli impatti visuali;
- - il miglioramento delle infrastrutture viarie;
- - la dotazione dei servizi di base.
3. Prestazioni funzionali
3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:
- 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
- 3.1.2. uffici e studi professionali;
- 3.1.3. piccoli laboratori artigianali e artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 150 mq;
- 3.1.4. funzioni turistico-ricettive consistenti in bad & breakfast, alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
- 3.1.5. funzioni commerciali:
- a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
- b. pubblici esercizi
- 3.1.6. servizi pubblici di interesse locale;
- 3.1.7. verde privato;
- 3.1.8. parcheggi privati (a raso).
3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.
4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
4.2. Edifici
4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.
4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.
4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio
4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
4.3. Spazi aperti pertinenziali
4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone.
4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio
4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro degli ambiti IR1 e IR2, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.
4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.
4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:
- a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
- b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;
4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.
4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4.
5. Interventi consentiti
5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati:
- - Sottozona IR.1: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme;
- - Sottozona IR.2: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Lungo il canale di Santa Liberata è consentita la posa di imbarcazioni da diporto, limitatamente all'area di proprietà demaniale come individuato nell'Elaborato C: Territorio rurale: ambiti territoriali con il simbolo (Imd - Ambito destinato alla posa di imbarcazioni da diporto).
5.2. Ristrutturazione edilizia
5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:
- a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
- b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
- c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
- d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.
6. Aree con piani approvati in fase di attuazione (TaR)
6.1. Comprendono le aree nelle quali sono in atto interventi disciplinati da piani attuativi approvati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.
6.2. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla TaR seguita da un numero identificativo.
6.3. Nelle more di attuazione degli interventi previsti dai suddetti piani, nelle aree di cui trattasi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso.
6.4. Alla scadenza della validità dei piani, nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni dettate dal presente Articolo per le zottozone IR2.
Articolo 66 insediamenti esistenti a prevalente carattere turistico - residenziale (irt)
1. Definizione
1.1. Sono le aree urbanizzate, a prevalente carattere turistico - residenziale, esterne agli ambiti urbani e ubicate lungo l'intero arco costiero. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere.
1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IRT".
1.3. Comprendono le seguenti aree: residenze a carattere prevalentemente stagionale e strutture ricettive di Cala Moresca, Olivastri di Cala Moresca, Cala Piccola, Cala del Gesso, Le Cannelle, Lo Acqua Dolce/Carrubo, Sbarcatello, Poggio Pertuso, Le Miniere, Mascherino, Pianone, Costa delle Olive.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standard ambientali, paesaggistici e urbanistici in particolare attraverso:
- - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
- - la minimizzazione degli impatti visuali;
- - la dotazione dei servizi di base.
2.2. Deve essere altresì sostenuta la trasformazione delle strutture abitative in strutture ricettive a gestione unitaria;
3. Prestazioni funzionali
3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:
- 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
- 3.1.2. uffici;
- 3.1.3. funzioni turistico-ricettive consistenti in alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
- 3.1.4. funzioni commerciali:
- a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
- b. pubblici esercizi
- 3.1.5. servizi pubblici di interesse locale;
- 3.1.6. verde privato;
- 3.1.7. parcheggi privati (a raso).
3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.
4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
4.2. Edifici
4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.
4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.
4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;
4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
4.3. Spazi aperti pertinenziali
4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista
4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio
4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro dell' ambito IRT, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.
4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.
4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:
- a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
- b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;
4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.
4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4..
5. Interventi consentiti
5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
5.2. Ristrutturazione edilizia
5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:
- a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
- b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
- c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
- d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.
Articolo 67 aree per strutture ricettive all'aria aperta: campeggi (t)
1. Definizione
1.1. È l'area su cui insiste il campeggio esistente in località Feniglia.
1.2. È individuata dagli elaborati grafici del R.U. con la sigla "T".
1.3. È assimilata a una zona D speciale ai sensi del DM 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
In quanto complesso unitario, aperto al pubblico, prevalentemente attrezzato per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo, il campeggio articola e qualifica l'offerta comunale, volgendola a segmenti differenziati di domanda.
3. Prestazioni funzionali
3.1. Al suo interno è consentito il campeggio ai sensi della LR 42/2000.
3.2. Purché esercitate con utilizzo delle costruzioni esistenti, vi sono altresì consentite le seguenti funzioni complementari: servizi di ricezione, servizi igienici, servizi di ristoro, spaccio, uffici, attrezzature ricreative, parcheggio a raso.
4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono, dettate in coerenza con le norme regionali vigenti.
4.2. Edifici
4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti e/o all'intera copertura.
4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di costruzioni con altezza superiore a 3,50 ml.
4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;
4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
4.3. Spazi aperti
4.3.1. In tutti gli spazi aperti deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia e il loro smaltimento.
4.3.2. Gli arredi vegetali sono costituiti da piante autoctone o naturalizzate.
4.3.3. L'area di pertinenza è recintata con siepi addossate a reti a maglia sciolta.
4.3.4. Le piazzole hanno una superficie minima di 60 mq/cad. Per documentate ragioni tecniche o funzionali possono essere previste piazzole con superficie inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 mq.
4.3.5. A ogni piazzola si deve accedere direttamente attraverso la viabilità interna, ovvero, nei casi di evidente impossibilità, attraverso passaggi pedonali agevoli e segnalati.
4.3.6. I posti auto, almeno pari al numero delle piazzole, devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati, così come la viabilità interna, con fondo bianco ovvero facendo ricorso a terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
5. Interventi consentiti
5.1. Sulle strutture esistenti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo I delle presenti norme, sono consentiti gli interventi di seguito indicati: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato.
5.3. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari, che devono essere preventivamente verificate ovvero garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie nelle modalità definite dal RE:
- * deve essere prodotta apposita certificazione del competente ATO sulla disponibilità della risorsa idrica, ovvero il fabbisogno idrico, per usi potabili e non, deve essere soddisfatto attraverso dotazioni aggiuntive che non gravino sull'acquedotto comunale esistente;
- * devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili;
- * deve essere realizzato un sistema autonomo di depurazione che preveda il riutilizzo delle acque reflue;
- * deve essere preventivamente individuata, nel territorio comunale, una discarica per inerti autorizzata e regolamentata;
- * deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata, nonché il compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;
- * devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso e per la sosta.
5.4. Non sono comunque consentiti interventi di nuova edificazione, né di incremento della capacità ricettiva e/o delle piazzole legittimamente esistenti.
Titolo III disposizioni per gli ambiti urbani
Capo I disposizioni generali
Articolo 68 definizioni e finalità
1. Definizioni
Ai fini delle presenti norme valgono le definizioni che seguono:
1.1. Tessuti urbani esistenti
1.1.1. Per tessuto urbano esistente si intende una porzione di territorio su cui è già avvenuta la trasformazione del suolo ai fini urbani secondo specifiche modalità morfologiche e strutturali.
1.1.2. I tessuti urbani esistenti concorrono a definire, insieme alle aree con piani e progetti in fase di attuazione, il perimetro aggiornato dei centri abitati.
1.2. Piani e progetti in fase di attuazione
1.2.1. Per piani e progetti in fase di attuazione si intendono i piani, attuativi o complessi, approvati e/o adottati, ovvero i progetti dotati di specifico titolo abilitativo, che disciplinano specifiche aree urbane e che rappresentano atti programmatici formalizzati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.
1.2.2. Le aree interessate da piani e progetti in fase di attuazione concorrono a definire, insieme ai tessuti urbani esistenti, il perimetro aggiornato dei centri abitati.
1.3. Tessuti urbani di nuova formazione
1.3.1. Per tessuto urbano di nuova formazione si intende la porzione di territorio, urbanizzato o non urbanizzato, su cui il RU prevede la trasformazione del suolo ai fini urbani ovvero la trasformazione di un tessuto urbano esistente per la creazione di un nuovo tessuto urbano.
1.3.2. I tessuti urbani di nuova formazione sono realizzabili nelle "aree di nuovo impianto" e sono disciplinati, nei caratteri morfologici e strutturali, dalle schede dell'Elaborato F del RU.
1.3.3. I tessuti urbani di nuova formazione concorrono a definire, insieme ai tessuti urbani esistenti, alle aree con piani e progetti in fase di attuazione e alle opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto, il perimetro degli ambiti urbani.
1.4. Opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto
1.4.1. Per opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto si intendono gli interventi diretti, non subordinati alla formazione di comparti e/o alla approvazione di PA, finalizzati al soddisfacimento di esigenze pubbliche e previsti dal RU all'interno dell'UTOE di riferimento del centro abitato, così come definita dal PS.
1.4.2. Le suddette opere pubbliche concorrono a definire, insieme ai tessuti urbani esistenti, alle aree con piani e progetti in fase di attuazione e ai tessuti urbani di nuova formazione, il perimetro degli ambiti urbani.
1.5. Centri abitati e perimetro aggiornato dei centri abitati
1.5.1. Per centro abitato si intende un sistema accentrato, polifunzionale e continuo di aree edificate, dotate di servizi e intervallate da strade, piazze, giardini o altri spazi aperti urbanizzati, comprensivo dei lotti liberi interclusi, ubicati all'interno o lungo la linea di bordo, così come delimitato, con apposito perimetro, dalle tavole grafiche del R.U. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono quelli di Porto Santo Stefano (comprensivo del Campone), di Pozzarello e di Porto Ercole (comprensivo di Cala Galera) e di Terrarossa.
1.5.2. Gli elaborati grafici del RU individuano, con apposito segno, il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi della LR 01/2005. Al suo interno ricadono:
- a. i tessuti urbani esistenti che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, consentono, se e in quanto previsti dalle presenti norme:
- a.1. interventi di conservazione, trasformazione e/o ampliamento di edifici esistenti;
- a.2. interventi edilizi di completamento nei lotti liberi interclusi;
- a.3. interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, di attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune;
- b. piani e progetti in fase di attuazione, di cui al precedente punto 1.2 del presente Articolo.
.6. "Aree di nuovo impianto"
1.6.1. Per "area di nuovo impianto" si intende una porzione di territorio, interna al perimetro del centro abitato o esterna al suddetto perimetro, ma interna alla sua UTOE di riferimento così come definita dal PS, dove, previa approvazione di un apposito PA, si prevedono interventi volti alla sostituzione e alla riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti, ovvero alla creazione di nuovi tessuti urbani.
1.6.2. Attraverso le "aree di nuovo impianto" il RU persegue la riorganizzazione e la qualificazione ecologica, morfologica, strutturale e funzionale dei centri abitati, nonché, in coerenza con le disposizioni del PS, il loro completamento e il loro ampliamento con interventi anche esterni al perimetro aggiornato dei centri abitati..
1.6.3. Ai sensi della LR 01/2005,Articolo 55, le previsioni relative alle "aree di nuovo impianto" decadono dopo cinque anni dalla approvazione del RU qualora non sia stato perfezionato, da parte dei proponenti, un valido atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a favore della Amministrazione Comunale.
1.7. Settori funzionali urbani
I settori funzionali urbani sono porzioni degli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di specifiche funzioni e/o finalizzate al perseguimento di specifiche prestazioni funzionali.
1.8 Ambiti urbani e perimetro degli ambiti urbani
1.8.1. Per ambito urbano si intende:
- a. ai fini strutturali: l'insieme costituito dai centri abitati esistenti (tessuti urbani esistenti e aree con piani e progetti in fase di attuazione), dalle aree di nuovo impianto (tessuti urbani di nuova formazione) e dalle opere pubbliche esterne ai centri abitati e alle aree di nuovo impianto;
- b. ai fini funzionali: l'insieme costituito dai settori urbani funzionali.
1.8.2. Gli elaborati grafici del RU individuano, con apposito segno, il perimetro degli ambiti urbani, così come definiti dalla presenti norme.
1.8.3. Il perimetro degli ambiti urbani è suscettibile di modifica allorché, trascorsi cinque anni dalla approvazione del RU, l'Amministrazione Comunale decida di non confermare gli interventi decaduti, già previsti nelle "aree di nuovo impianto", interessando altre aree interne all'UTOE di riferimento, così come definita dal PS, e funzionali al perseguimento degli stessi obiettivi di qualificazione, riorganizzazione, completamento e/o ampliamento del centro abitato esistente.
2. Finalità
Negli ambiti urbani il RU persegue prioritariamente i seguenti obiettivi, che devono essere recepiti e sviluppati dai Piani di settore, dai PA, dai progetti delle opere pubbliche, dai progetti edilizi, nonché da tutte le politiche e le azioni che abbiano incidenza sul territorio:
- * qualità ecologica:
- - integrità fisica del suolo urbano;
- - intercettamento e convogliamento delle acque di pioggia;
- - funzionalità del reticolo idraulico superficiale;
- - salvaguardia degli spazi aperti residuali limitrofi ai corsi d'acqua in ambito urbano;
- - permeabilità del suolo;
- - incremento delle dotazioni di verde:
- * per la creazione di connessioni con il territorio rurale
- * per la mitigazione e la compensazione dei carichi ambientali prodotti dagli insediamenti e dal traffico veicolare;
- * qualità morfologica:
- - creazione di nuove centralità urbane, fisicamente e funzionalmente riconoscibili;
- - potenziamento, riorganizzazione e riqualificazione dello spazio pubblico;
- - riconfigurazione dei bordi urbani;
- - riqualificazione dei water front urbani;
- - raccordi e coerenze tra spazio pubblico e spazio privato;
- - incremento e qualificazione formale del verde urbano e stradale;
- - qualificazione formale dei tessuti urbani esistenti;
- - definizione di regole tipologiche e morfologiche per i nuovi tessuti urbani
- * qualità abitativa:
- - adeguamento delle dotazioni idriche;
- - adeguamento delle reti di smaltimento e raccolta differenziata;
- - adeguamento della dotazione di servizi urbani, pubblici o di interesse pubblico;
- - ricorso alla bioarchitettura alle fonti energetiche rinnovabili;
- - contenimento della monofunzionalità residenziale;
- - articolazione e distribuzione delle funzioni non residenziali, favorendo il mix funzionale nei tessuti urbani;
- * qualità funzionale:
- - decongestionamento delle aree centrali;
- - riorganizzazione e qualificazione degli accessi urbani;
- - completamento e gerarchizzazione della rete viaria principale;
- - completamento e gerarchizzazione delle aree per la sosta veicolare;
- - creazione di parcheggi veicolari prossimi, ma esterni, alle aree urbane centrali;
- - creazione di raccordi pedonali tra parcheggi veicolari e aree urbane centrali;
- - creazione di un sistema urbano della mobilità pedonale e/o ciclabile;
- - definizione di nuove relazioni morfologiche e funzionali tra porti, aree portuali e centri abitati;
- - sviluppo delle strutture ricettive e dei servizi.
Articolo 69 "prestazioni qualitative e prestazioni funzionali"
1. All'interno degli ambiti urbani il RU, attraverso distinti elaborati cartografici in scala 1:2.000 (Elaborati D e E), definisce:
- - le prestazioni qualitative (Elaborati D);
- - le prestazioni funzionali (Elaborati E).
2. Le prestazioni qualitative individuano gli obiettivi di qualità strutturale perseguiti nei tessuti urbani, esistenti o di nuova formazione, e definiscono, conseguentemente, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica consentiti e le relative modalità di attuazione, con particolare riguardo ai caratteri ecologici e formali.
3. Le prestazioni funzionali individuano le funzioni consentite nei settori funzionali urbani e disciplinano, conseguentemente, i cambi di destinazione d'uso e le relative condizioni.
4. Le prestazioni qualitative e le prestazioni funzionali sono riferite sia al sistema degli insediamenti che al sistema degli spazi aperti.
Articolo 70 "prestazioni qualitative e disciplina degli interventi di trasformazione"
1. Le disposizioni inerenti le prestazioni qualitative e i conseguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica si applicano ai tessuti urbani, esistenti e di nuova formazione, che compongono gli ambiti urbani.
2. Gli elaborati grafici del RU (Elaborati D, scala 1:2000) individuano i tessuti urbani che, per epoca di impianto, ubicazione, caratteri morfologici e finalità programmatiche, assolvono prestazioni diversificate di qualità strutturale.
3. All'interno dei suddetti tessuti ricadono le aree e gli edifici speciali che, in virtù dei caratteri fisici, spaziali e figurativi assumono una specifica rilevanza strutturale nei tessuti urbani di riferimento. Le aree e gli edifici speciali sono evidenziati, con specifica campitura, dagli elaborati grafici del RU (Elaborati D, scala 1:2000) e sono disciplinati dalla Parte Quarta,Titolo I, delle presenti norme, "Disposizioni per le aree e gli edifici speciali".
4. In relazione alle prestazioni qualitative dei tessuti urbani, esistenti o di nuova formazione, le presenti norme definiscono:
- a. i parametri edilizi, urbanistici e di qualificazione ambientale che regolano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione;
- b. le modalità di sistemazione degli spazi pertinenziali e degli spazi di relazione;
- c. la zona urbanistica corrispondente ai sensi del DM 1444/1968.
5. In relazione ai tessuti urbani di nuova formazione, disciplinati dalle schede raccolte nell'elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto", sono altresì definite le condizioni che subordinano l'attività edilizia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, dei servizi pubblici di interesse locale di cui all'Articolo 41 delle presenti norme. Sono altresì definiti i caratteri figurativi dello spazio pubblico e i principali elementi di integrazione con i tessuti urbani esistenti.
Articolo 71 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso
1. Le disposizioni inerenti le prestazioni funzionali e la conseguente disciplina delle destinazioni d'uso si applicano ai settori urbani funzionali in cui sono suddivisi gli ambiti urbani.
2. Gli elaborati grafici del RU (Elaborati E, scala 1:2000) individuano i settori urbani funzionali che, per epoca di impianto, ubicazione, caratteri strutturali e finalità programmatiche, assolvono specifiche prestazioni funzionali per la riqualificazione dei centri abitati e l'organizzazione degli ambiti urbani. All'interno dei suddetti settori individuano altresì gli edifici e le aree che, in virtù dei caratteri figurativi e strategici, assumono una specifica rilevanza funzionale e richiedono una specifica disciplina delle destinazioni d'uso.
3. In relazione ai settori urbani funzionali, per favorire l'equilibrata distribuzione delle funzioni, superare le situazioni di monofunzionalità e stimolare la creazione di nuove centralità urbane, le presenti norme definiscono:
- a. le funzioni consentite;
- b. le condizioni che sovrintendono i cambi di destinazione d'uso.
4. In relazione agli edifici e alle aree con specifica rilevanza funzionale le presenti norme definiscono le inibizioni o le limitazioni ai cambi di destinazione d'uso, con le eventuali e specifiche condizioni.
5. Le suddette disposizioni si applicano ai centri abitati esistenti a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme. Alle aree di nuovo impianto si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme e per il periodo di validità dei relativi PA, le specifiche disposizioni delle schede raccolte nell'Elaborato F del RU; scaduto il periodo di validità dei suddetti PA, alle aree di nuovo impianto si applicano le disposizioni che regolano i settori funzionali urbani di appartenenza.
6. Le funzioni ammesse nei singoli settori urbani sono definite, con riferimento alle categorie e alle sottocategorie funzionali di cui all'Articolo 12 delle presenti norme, attraverso le "prestazioni funzionali" di cui alla Parte Quarta,Titolo III, Capo III.
7. Negli ambiti urbani, in coerenza con i carichi urbanistici previsti dal PS, i cambi di destinazione d'uso tra le funzioni urbane principali sono consentiti, nel periodo di validità del presente RU, entro i limiti definiti dalla Parte Quarta, Titolo III, Capo III delle presenti norme.
Capo II prestazioni qualitative
Articolo 72 disposizioni generali
1. Ai fini delle presenti norme, le prestazioni qualitative degli ambiti urbani sono definite in relazione alle seguenti parti costitutive:
- a. tessuti urbani esistenti:
- a.1. tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)
- a.2. tessuti urbani consolidati a prevalente carattere residenziale (Tcr)
- a.3. tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere residenziale (Trr)
- a.4. tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere produttivo (Trp)
- b. aree con piani e progetti in fase di attuazione (Ta)
- c. aree di nuovo impianto (Tn)
2. Le prestazioni qualitative delle aree e degli edifici speciali, che gli elaborati grafici del RU riferiscono, con apposita sigla, ai tessuti urbani di appartenenza, sono definite dalla Parte Quarta,Titolo I, delle presenti norme.
3. Le prestazioni qualitative delle infrastrutture di collegamento sono definite dalla Parte Quarta,Titolo IV, delle presenti norme.
Articolo 72 bis disposizioni specifiche
1. Non sono ammessi cambi di destinazione dei fondi commerciali esistenti verso le funzioni di garage o autorimesse nelle seguenti vie e piazze dei centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole:
- - Via Del Molo ed edifici prospicienti Piazzale dei Rioni
- - Via Roma
- - Lungomare dei Navigatori
- - Lungomare Andrea Doria
- - Piazza Santa Barbara
- - Piazza Indipendenza.
Sezione A tessuti urbani esistenti
Articolo 73 tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (tvr)
1. Definizione
1.1. Comprendono i tessuti compatti di antica formazione dei centri storici di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, che hanno conservato la riconoscibilità della struttura insediativa nella rete stradale e negli spazi aperti di relazione, negli edifici e negli spazi pertinenziali, negli altri elementi dello spazio costruito. Comprendono altresì i tessuti rarefatti, di formazione solitamente antecedente la seconda guerra mondiale, che hanno costituito elementi direttori della crescita urbana. Ad essi sono assimilati gli edifici isolati di impianto storico che presentano caratteri architettonici e formali meritevoli di tutela.
1.2. Al loro interno ricadono gli edifici matrice e gli edifici di valore architettonico e paesaggistico degli ambiti urbani, specificatamente disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 delle presenti norme.
1.6. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU. con la sigla "Tvr" e sono classificati come zona "A" ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Costituiscono parti testimoniali e identitarie dei centri abitati.
2.2. Garantiscono la permanenza o il recupero dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi storicizzati, evitandone la banalizzazione e la omologazione ai tessuti recenti.
2.3. Al loro interno si devono favorire la fruizione pedonale, il recupero del rapporto diretto tra edifici e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, l’integrazione della residenza con funzioni terziarie e di servizio, la creazione di nuove centralità urbane.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio;
- - è vietata l’apposizione di pannelli solari e/o fotovoltaici.
3.3. Spazi aperti pertinenziali.
3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, costituiti da corti, cortili, giardini e orti costituiscono elementi inscindibili dall’edificio di riferimento e contribuiscono in maniera determinante alla definizione del paesaggio urbano
3.3.2. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni storiche, se presenti. In caso contrario sono consentite pavimentazioni in pietra locale.
3.3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.4. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate alla massima semplicità formale.
3.3.5. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.6. Negli spazi pertinenziali dei tessuti rarefatti e degli edifici isolati è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo, con ricorso a materiali lapidei per la pavimentazione delle corsie carrabili. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc, devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata; le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati.
3.4.2. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei luoghi. Costituiscono eccezione i tessuti di vecchio impianto del centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti del Lungomare dei Navigatori, di Piazza dei Rioni e Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, soprattutto se contigue, possono essere realizzate facendo ricorso agli stessi materiali (porfido e autobloccanti in cls).
4. Interventi consentiti
4.1. I tessuti di vecchio impianto costituiscono parti urbane da conservare negli attuali assetti morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi. Essi sono tuttavia suscettibili di interventi finalizzati al recupero di:
- - condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti nel tessuto;
- - migliori condizioni abitative;
- - maggiore qualità degli spazi pubblici e delle relazioni tra spazi pubblici e spazi privati;
- - maggiore articolazione funzionale.
4.2. A tal fine:
- a. sugli edifici matrice, comprendenti gli edifici notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme;
- b. sugli edifici di valore architettonico e paesaggistico, comprendenti edifici di impianto storico realizzati prima dell’impianto del nuovo catasto, si applica la disciplina di cui all’articolo 28 delle presenti norme;
- d. su tutti gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1, così come definita dall’articolo 7 delle presenti norme.
4.3. E’ vietata l’installazione di tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, così come di cartelli pubblicitari e di ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti.
4.4. Sulle facciate degli edifici sono vietate le insegne luminose ubicate al di fuori dei vani porta.
Articolo 74 tessuti urbani consolidati a prevalente carattere residenziale (tcr)
1. Definizione
1.1. Comprendono i settori urbani saturi, cresciuti solitamente a ridosso delle aree centrali e dei tessuti di vecchio impianto attraverso addizioni successive: per densità, compiutezza morfologica e/o delicatezza dell’ubicazione, costituiscono parti compiute e consolidate dei centri abitati. Ad essi sono assimilati gli edifici isolati di impianto antecedente gli anni ’50 del XX secolo che presentano caratteri architettonici e formali riconoscibili.
1.2. Al loro interno ricadono edifici di valore architettonico e paesaggistico degli ambiti urbani, specificatamente disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 28 delle presenti norme.
1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Trc” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Pure in assenza di un preventivo disegno unitario, concorrono alla formazione della città compatta, frutto di regole insediative riconoscibili.
2.2. Al loro interno si deve perseguire il riconoscimento e la qualificazione dello spazio pubblico, soprattutto attraverso la creazione, la qualificazione e l’incremento dei percorsi pedonali trasversali, capaci di consentire il collegamento diretto del mare con i settori urbani di monte.
2.3. Il potenziamento delle aree per la sosta veicolare costituisce un’esigenza diffusa, da soddisfare all’interno o all’intorno dei tessuti consolidati.
2.4. Al loro interno o al loro intorno, per migliorare la qualità strutturale e funzionale degli ambiti urbani, il RU individua “aree di nuovo impianto” sottoposte a specifica disciplina.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici.
3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - i fronti esterni degli edifici devono presentare una finitura a intonaco civile o in pietra locale faccia vista;
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio;
- - è vietata l’apposizione di pannelli solari e/o fotovoltaici sulle coperture a falde inclinate;
- - è consentito il mantenimento delle coperture piane esistenti che, se perimetrate da parapetto pieno, possono ospitare pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.3. Spazi aperti pertinenziali.
3.3.1. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni storiche, se presenti. In caso contrario sono consentite pavimentazioni in pietra locale.
3.3.2. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.3. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate a criteri di sobrietà formale.
3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, per la totalità degli stalli, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.3.6. E’ consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi non visibili dall’esterno (alla breve e alla lunga distanza), di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo.
La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata; le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati.
3.4.2. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei luoghi. Costituiscono eccezione i tessuti di vecchio impianto del centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti del Lungomare dei Navigatori, di Piazza dei Rioni e Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, soprattutto se contigue, possono essere realizzate facendo ricorso agli stessi materiali (porfido e autobloccanti in cls).
4. Interventi consentiti
4.1. I tessuti consolidati costituiscono parti urbane compiute da qualificare nei caratteri architettonici e formali. Essi sono suscettibili di interventi finalizzati a:
- - garantire l’uso del patrimonio edilizio esistente e il suo adeguamento agli attuali standards abitativi;
- - perseguire il riordino delle aree pertinenziali e l’innalzamento della loro qualità ecologica e formale.
4.2. A tale fine, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. I locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati.
4.3. La demolizione dei corpi di fabbrica secondari facenti parte del medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione nella stessa quantità volumetrica, o in quantità inferiore, prevista dalla ristrutturazione edilizia RE1, così come definita dall’ articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, è consentita ancorché con diversa collocazione nel lotto di pertinenza, a condizione che l’intervento garantisca una apprezzabile soluzione progettuale e che, in caso di aggregazione delle volumetrie demolite all’edificio principale di riferimento, l’organismo edilizio risultante sia caratterizzato da unitarietà architettonica e formale.
4.4. Nei tessuti consolidati compatti è vietata l’installazione di:
- - tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e/o le telecomunicazioni;
- - cartelli pubblicitari e ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti;
- - sulle facciate degli edifici: insegne luminose poste al di fuori dei vani porta.
Articolo 75 tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere residenziale (trr)
1. Definizione
1.1. Sono i tessuti urbani formatisi prevalentemente a partire dalla metà del XX secolo, con addizioni successive costituite da singole costruzioni o da lottizzazioni regolate con progetti unitari non coordinati tra loro. Presentano caratteri morfologici differenziati, con edifici pluriplano a tipologia mista e densità variabile, ubicati a filo strada o, sovente, isolati nel lotto di appartenenza, che prescindono dalla conformazione dei terreni e dalla loro posizione nel contesto urbano. Gli spazi aperti pertinenziali, solitamente sistemati a verde, prevalgono sugli spazi edificati. Lo spazio pubblico è generalmente costituito dalle sole sedi viarie, a sezione variabile e irregolare, spesso prive di marciapiede e con tracciati a fondo cieco.
1.2. Sono a prevalente o esclusivo carattere residenziale, con presenza sporadica di servizi pubblici e di pubblici esercizi.
1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla “Trr” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Stante la mancanza di una efficace struttura urbana, necessitano di qualificazione (ecologica, morfologica e funzionale) dello spazio pubblico e delle parti edificate, di completamento delle infrastrutture, di adeguamento degli standards urbanistici, di superamento della monofunzionalità residenziale.
2.2. Nei settori più prossimi alle aree urbane centrali necessitano di parcheggi a gestione differenziata (sosta gratuita per i residenti e i turisti stanziali; sosta a pagamento per i visitatori), capaci di consentire collegamenti trasversali, anche attraverso percorsi pedonali suscettibili dimeccanizzazione, con i porti e le aree limitrofe.
2.3. A integrazione della mobilità veicolare sono da incentivare spostamenti pedonali e ciclabili in sede protetta.
2.4. Al loro interno o al loro intorno, per migliorare la qualità strutturale e funzionale degli ambiti urbani, il RU individua “aree di nuovo impianto” sottoposte a specifica disciplina.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici
3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di tre piani fuori terra oltre il seminterrato.
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio; è comunque consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno, purché con alloggiamento pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE;
- - tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
3.3. Spazi aperti pertinenziali
3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, anche a favore di unità immobiliari ubicate in lotti limitrofi, purché legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, per la totalità degli stalli, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.3.5. E’ consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi recintati da muri o comunque non visibili dall’esterno, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 30%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.
4. Interventi consentiti
4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono ammessi interventi di:
- a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. restauro e risanamento conservativo;
- c. ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.2 del presente articolo;
- d. locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
- e. sostituzione edilizia, in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo.
- f. ristrutturazione urbanistica a parità di superficie utile lorda, in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo.
4.2. Ristrutturazione edilizia
4.2.1. La superficie utile lorda massima utilizzabile per le addizioni funzionali, e disciplinate dall’articolo 7 delle presenti norme, non può superare il 20% della superficie utile lorda di ogni unità immobiliare esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, con un massimo di 20 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio.
4.2.2. Le suddette addizioni funzionali possono riguardare anche il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:
- a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml;
- b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita nei limiti del 20%, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.
Detta volumetria è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 4.2.1.
4.2.3. Gli elaborati grafici di progetto devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:
- a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell’edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l’intervento risulterà fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore aumento della superficie coperta e una ulteriore diminuzione della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
- b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare, realizzabile anche nel sottosuolo;
- c. l’altezza dell’edificio non supera i tre piani fuori terra e comunque 9,50 ml, ovvero l’altezza esistente prima dell’intervento;
- d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.
4.3. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica
4.3.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, consentiti a parità di volumetria e superficie utile lorda, devono concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:
- a. rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria del lotto;
- b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
- c. indice di densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
- d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno n. 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
- e. dotazione parcheggi: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima per la residenza di n. 1 posto auto/unità immobiliare;
- f. altezza: non superiore a tre piani fuori terra e comunque a 9,50 ml, ovvero l’altezza esistente prima dell’intervento;
- g. distanze: come da DM 1444/1968.
4.3.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 9 delle presenti norme. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
Articolo 76 tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere produttivo (trp)
1. Definizione
1.1. Sono le aree produttive, solitamente ubicate al margine dei centri abitati e caratterizzate dalla presenza prevalente di grandi edifici ad uso artigianale e industriale. Sono cresciute per addizioni successive senza un disegno organico, dando luogo a una morfologia confusa a densità variabile (Porto Santo Stefano), ovvero attraverso interventi unitari regolati da strumenti attuativi (Porto Ercole).
1.2. Nell’area del Campone, a Porto Santo Stefano, accanto alle strutture produttive sono presenti edifici che ospitano residenze o altre funzioni terziarie e di servizio.
1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Trp” e sono classificati come zona “D” ai sensi del DM 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Ospitano le attività più qualificate del tessuto produttivo locale, legate prevalentemente ai porti e alla nautica. 2.2. Necessitano di qualificazione nei caratteri ecologici (funzionalità del reticolo idrografico superficiale, maggiore permeabilità dei suoli, maggiore equipaggiamento vegetale, ecc.), morfologici (eccessiva disomogeneità delle tipologie edilizie, scarsa qualità delle aree pertinenziali, mancanza di efficaci raccordi con lo spazio pubblico, ecc.), infrastrutturali(miglioramento degli accessi, potenziamento delle aree di sosta, di carico-scarico merci, ecc.) e funzionali (integrazione con il terziario di servizio alle imprese e con i servizi di interesse pubblico, riordino delle funzioni residenziali, ecc.).
2.3. L’area del Campone a Porto Santo Stefano, in particolare, necessita di una progressiva riorganizzazione qualitativa, tesa a favorire l’accessibilità e la creazione di una struttura urbana efficiente.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici
3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, possono comportare la realizzazione di edifici con non più di tre piani fuori terra, oltre il seminterrato, e con altezza comunque non superiore a 12,00 ml;
- - è consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno, purché con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.3. Spazi aperti pertinenziali
3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, se sottoposti a interventi di riorganizzazione legati a interventi edilizi, devono garantire il rispetto dei parametri di qualificazione ambientale riportati al successivo punto 5 del presente articolo, a meno di comprovate impossibilità tecnicofunzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
3.3.2. Le acque di pioggia devono comunque essere raccolte, trattate e utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali ovvero cedute al terreno attraverso apposite opere, evitando, di norma, la loro dispersione o la loro immissione diretta nel sistema fognario e nei fossi limitrofi.
3.3.3. Le recinzioni dei lotti edificati possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di parcheggi e di spazi per la movimentazione delle merci. A protezione dei parcheggi per le automobili, nell’area del Campone di Porto Santo Stefano, è consentita la realizzazione di pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.3.6. E’ consentita l’ubicazione a terra, purché all’interno di spazi recintati, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni, dalle pensiline di cui al precedente punto 3.3.5. del presente articolo e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.
4. Interventi consentiti
4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono ammessi interventi di:
- a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. restauro e risanamento conservativo;
- c. ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, purché in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo;
- d. locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
- e. sostituzione edilizia, in conformità alle disposizioni di cui ai punti 4.4 del presente articolo;
- f. ristrutturazione urbanistica, a parità di superficie utile lorda, in conformità alle disposizioni di cui ai punti 4.4 del presente articolo.
4.2. I suddetti interventi si attuano direttamente, sulla base di regolare titolo abilitativo, ovvero, in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di un apposito PA.
4.3. Ristrutturazione edilizia
4.3.1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono gli incrementi volumetrici pertinenziali, così come definite dalla L.R. 65/2014 e disciplinate dall’articolo 7, delle presenti norme, purché nel rispetto di tutte le condizioni e le specificazioni di seguito indicate:
- a. la superficie utile lorda massima utilizzabile, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza, non può superare:
- -a.1. il 10% della superficie utile lorda di ogni unità immobiliare esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fino a ottenere una superficie utile lorda massima di 50 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 100 mq/lotto edificato o complesso edilizio;
- -a.2. il 20% della superficie utile lorda di ogni singola unità immobiliare esistente alla data di approvazione del RU se l’intervento comporta esclusivamente un incremento della superficie utile lorda interna all’edificio, senza ulteriori consumi di suolo.
- b. gli elaborati grafici di progetto devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato si rispettano i seguenti parametri:
- -b.1. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto (qualora, nello stato di fatto, la suddetta soglia risulti superata, l’intervento è fattibile se non produce, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta del lotto);
- -b.2. indice di permeabilità: pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria del lotto;
- -b.3. dotazione parcheggi: almeno pari a quelle previste dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc;
- -b.4. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento;
- -b.5. distanze: come da DM 1444/1968.
4.4. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica
4.4.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, consentiti a parità di superficie utile lorda e di volumetria, devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:
- a. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto;
- b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
- c. indice di densità arborea: pari ad almeno 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
- d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
- e. dotazione parcheggi: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc;
- f. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento;
- g. distanze: come da D.M 1444/1968.
- h. allineamenti stradali: definiti dall’Ufficio tecnico comunale in modo da garantire, in presenza di sezioni stradali inferiori alle soglie minime di legge, l’adeguamento della carreggiata stradale.
4.4.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 9 delle presenti norme. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
Sezione B Aree con piani e progetti in fase di attuazione
Articolo 77 aree con piani e progetti in fase di attuazione (ta)
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree nelle quali sono in atto o sono previsti interventi disciplinati da progetti e/o piani, attuativi o complessi, approvati e/o adottati dalla Amministrazione Comunale prima della entrata in vigore delle presenti norme.
1.2. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla Ta seguita da un numero identificativo e sono classificati come zona "B", "C" o "D" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative e interventi consentiti
2.1. Gli interventi e le prestazioni qualitative, nelle aree di cui trattasi, sono disciplinati dai relativi piani e/o progetti approvati e segnatamente:
2.1.1 Piani e progetti approvati prima della entrata in vigore del PS, che non incidono sul suo dimensionamento:
- 2.1.1.1. Ambito urbano di Porto Santo Stefano:
- Ta.a 1.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata "Poggio del Valle"
Volumetria prevista: 9.600 mc
Destinazione d'uso: residenza 9.600 mc - Ta.a 1.2. Piano di lottizzazione "Le Fornaci"
Volumetria prevista: 7.426 mc
Destinazione d'uso: residenza 7.426 mc - Ta.a 1.3. Progetto edilizio per "Centro sociale, culturale, ricreativo La Grotta"
Volumetria prevista: 6.337 mc
Destinazioni d'uso: attrezzature e servizi per la cultura (centro sociale, culturale privato): 6.337 mc - Ta.a 1.4. Piano di lottizzazione "Grottino Pispino"
Volumetria prevista: 14.698 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 14.112 mc
-commercio al dettaglio (esercizi di vicinato):586 mc - Ta.a 1.5. Piano di lottizzazione "Pispino zona D1 e D2"
Volumetria prevista: 49.254 mc 2.087 mq
Destinazioni d'uso: - industria e artigianato: 49.254 mc
- industria e artigianato: 2.087 mq - Ta.a 1.6. Piano di lottizzazione "Campone"
Volumetria prevista: 26.115 mc
Destinazioni d'uso: industria e artigianato 26.115 mc - Ta.a 1.7. Progetto edilizio per edificio artigianale "Campone"
Volumetria prevista: 2.170,11 mc
Destinazioni d'uso: - industria e artigianato: 1.606,44 mc
- residenza: 563,67 mc
- Ta.a 1.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata "Poggio del Valle"
- 2.1.1.2. Ambito urbano di Pozzarello:
- Ta.a 2.1. Piano per l'edilizia economica e popolare "Pozzarello"
Volumetria prevista: 105.840 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 100.840 mc
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato): 3.000 mc
- attrezzatura e servizi per la cultura (centro sociale): 2.000 mc - Ta.a 2.2. Piano per l'edilizia economica e popolare "Pozzarello"
Volumetria prevista: 3.500 mc
Destinazioni d'uso: attrezzatura religiosa (chiesa) 3.500 mc - Ta.a 2.3. Piano di lottizzazione "Busonero"
Volumetria prevista: 3.782 mc
Destinazioni d'uso: residenza 3.782 mc
- Ta.a 2.1. Piano per l'edilizia economica e popolare "Pozzarello"
- 2.1.1.3. Ambito urbano di Terra Rossa:
- Ta.a 3.1. Piano di lottizzazione "Terra Rossa"
Volumetria prevista: 10.463,15 mc. Destinazioni d'uso: residenza 10.463,15 mc.
- Ta.a 3.1. Piano di lottizzazione "Terra Rossa"
2.1.2 Piani e progetti con previsioni che il PS comprende già nel dimensionamento o che, essendo stati approvati dopo l'entrata in vigore del PS, hanno incidenza sul suo dimensionamento:
- 2.1.2.1. Ambito urbano di Porto Santo Stefano:
- Ta.b 1.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano"Area ex Cava Legni"
Volumetria prevista: 26.500 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 15.000 mc
- terziario direzionale: 4.200 mc
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e media struttura di vendita): 7.300 mc - Ta.b 1.2. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Area Jacovacci"
Volumetria prevista: 8.150 mc
Destinazioni d'uso: - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato): 3.650 mc
- attrezzature e servizi per la cultura (servizi privati): 4.500 mc
- parcheggio multipiano (box privati): n. 450 posti auto - Ta.b 1.3. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale e funzionale delle infrastrutture a rete negli spazi pubblici del quartiere Valle - Nuove rotatorie al Valle"
- Ta.b 1.4. Progetto di ristrutturazione "Ex Consorzio agrario"
Volumetria prevista: 930,34 mq
Destinazioni d'uso: - residenza 346,96 mq
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato): 583,38 mq - Ta.b 1.5. Piano per l'edilizia economica e popolare "La Grotta"
Volumetria prevista: 15.750 mc
Destinazioni d'uso: residenza 15.750 mc
- Ta.b 1.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano"Area ex Cava Legni"
- 2.1.2.2 Ambito urbano di Pozzarello:
- Ta.b 2.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Area Pozzarello"
Volumetria prevista: 6.500 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 5.640 mc
- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato), terziario direzionale, servizi alle persone (artigianato di servizio): 860 mc
- Ta.b 2.1. Programma integrato di intervento di Porto Santo Stefano "Area Pozzarello"
- 2.1.2.3. Ambito urbano di Porto Ercole:
- Ta.b 3.1. Progetto edilizio attrezzatura alberghiera "Nuovo albergo a Porto Ercole"
Volumetria prevista: 11.357,91 mc
Destinazioni d'uso: funzioni turistico-ricettive (albergo): 11.357,91 mc - Ta.b 3.2. Piano per l'edilizia economica e popolare "Cala Galera"
Volumetria prevista: 33.681 mc
Destinazioni d'uso: - residenza: 27.862 mc
- commercio: 5.819 mc - Ta.b 3.3. Piano di lottizzazione "Cala Galera- zona D1"
Volumetria prevista: 129.246 mc
Destinazioni d'uso: industria e artigianato: 129.246 mc - Ta.b 3.4. Progetto edilizio per autorimesse interrate "Via delle Buche"
Dimensionamento: n. 24 autorimesse interrate
Destinazioni d'uso: parcheggio privato
- Ta.b 3.1. Progetto edilizio attrezzatura alberghiera "Nuovo albergo a Porto Ercole"
2.2. Nelle more di attuazione degli interventi previsti, nelle aree di cui trattasi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso.
2.3. Alla scadenza della validità dei piani e all'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dai progetti edilizi ordinari, nelle aree di cui trattasi si applicano:
- - le disposizioni di cui all'Articolo 75 per le seguenti aree:
- * Ta.a 1.1, Ta.a 1.2, Ta.a 1.3, Ta.a 1.4, Ta.b 1.1, Ta.b 1.2, Ta.b 1.3, Ta.b 1.4, Ta.b 1.5;
- * Ta.a 2.1, Ta.a 2.2, Ta.a 2.3, Ta.b 2.1;
- * Ta.a 3.1, Ta.b 3.1, Ta.b 3.2, Ta.b 3.4;
- - le disposizioni di cui all'Articolo 76 per le seguenti aree:
- * Ta.a 1.5, Ta.a 1.6, Ta.a 1.7; Ta.b 3.3.
Sezione C Aree di nuovo impianto
Articolo 78 aree di nuovo impianto (tn)
1. Definizione
1.1. Sono aree comprese nei comparti edificatori, individuati ai sensi della Legge 1150/1942, dove sono consentiti, previa approvazione di PA, interventi finalizzati alla sostituzione e/o alla riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti, ovvero alla formazione di nuovi tessuti urbani.
Ricadono, in tutto o in parte, all'interno del perimetro aggiornato dei centri abitati, ovvero all'esterno del suddetto perimetro, ma all'interno della relativa UTOE di riferimento così come definita dal PS.
1.2. Sono classificate come zona "B" o zona "C", ai sensi del D.M. n. 1444/1968, in presenza di interventi a prevalente finalità residenziale o con funzioni connesse alla residenza. Sono classificate come zone "D", ai sensi dello stesso decreto, in presenza di interventi a prevalente finalità produttiva, industriale o artigianale.
1.3. Sono individuate con apposita sigla (Tn) e apposita campitura dagli elaborati grafici del RU e sono specificatamente disciplinate dalle schede contenute nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto".
1.4. In sede di approvazione il PA può prevedere che l'attuazione dell'intervento trovi articolazione nel tempo attraverso distinte unità minime riferite a porzioni urbane definite.
1.5. I PA proponibili ai sensi dell'Articolo 66 della LR 01/2005, devono attuarsi secondo tecniche perequative di cui all'Articolo 65 della LR 01/2005 eArticolo 16 del DPGR 9 febbraio 2007 n. 3R.
1.6. Le schede progetto raccolte nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto", prevedono, quali condizioni per la trasformabilità, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico consustanziali all'intervento. Gli oneri conseguenti a tali opere non possono essere scomputati da quanto altrimenti dovuto a titolo di urbanizzazione.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Le aree di nuovo impianto concorrono alla definizione della nuova struttura e delle nuova funzionalità urbana, attraverso la creazione di infrastrutture gerarchizzate per la mobilità e per la sosta, l'incremento degli spazi pubblici e delle percorrenze pedonali, la nuova configurazione delle aree di frangia e delle aree urbane strategiche, il potenziamento della plurifunzionalità,.
2.2. A tale scopo, le schede raccolte nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto", definiscono, in relazione alla capacità operativa del presente RU e all'entità degli interventi edificatori previsti nei singoli comparti, la realizzazione di:
- - tratti della viabilità di gronda che integrano la viabilità urbana di attraversamento e riammagliano la viabilità di distribuzione locale, dando luogo alla creazione di sistemi lineari composti da strada, verde di arredo, percorsi pedonali e/o piste ciclabili;
- - tratti di viabilità locale, che consentono il completamento della maglia stradale urbana, collegando strade senza sbocco;
- - spazi per la sosta veicolare e ciclabile, pubblica e privata, ubicati in posizione strategica negli ambiti urbani;
- - percorsi pedonali connessi agli spazi pubblici e al sistema della sosta;
- - spazi aperti e spazi verdi, connessi agli spazi aperti esterni ai comparti;
- - nuove centralità urbane, caratterizzate da una configurazione fisica qualificata e dalla presenza di funzioni pubbliche o di interesse pubblico.
3. Caratteri costruttividegli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono e quelle eventuali di dettaglio, dettate dalle schede dell'Elaborato F "Aree di nuovo impianto" in relazione a specifici interventi.
3.2. Edifici
3.2.1. Le nuove costruzioni si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all'Articolo 9 delle presenti norme. È ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.
3.2.2. Le coperture degli edifici sono realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio. Previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico, è consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno in muratura, purché con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.
3.2.3. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, sono realizzate con finiture in pietra faccia vista e/o intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.
3.2.4. I nuovi edifici seguono preferenzialmente gli allineamenti indicati nelle schede dell'Elaborato F "Aree di nuovo impianto" e se ne discostano solo per comprovati motivi costruttivi. In tali casi gli allineamenti sono preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.
3.3. Spazi aperti pertinenziali
3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.
3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.3.5. È consentita l'installazione a terra, purché all'interno di spazi recintati da muri o comunque non visibili dall'esterno, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L'indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 30%.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.
4. Interventi consentiti
4.1. Gli interventi di nuova edificazione, che si attuano previa approvazione di apposito PA convenzionato corredato dallo studio analitico - diagnostico del paesaggio, di cui all'Articolo 7 delle presenti norme, sono specificatamente disciplinati, nella consistenza edificatoria e nella dotazione di spazi pubblici e/o di pubblici servizi, dalle schede contenute nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto". Detti interventi, ferme restando le specifiche condizioni dettate dalle suddette schede in relazione a ogni singola area di nuovo impianto, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
- a. rapporto di copertura: non superiore a:
- * aree classificate come zona "B" o zona "C": 40% della superficie fondiaria del lotto;
- * nelle aree classificate come zona "D": 50% della superficie fondiaria del lotto.
- b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
- c. densità arborea: pari ad almeno n. 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
- d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
- e. dotazione di parcheggi privati: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque:
- * aree classificate come zona "B" o zona "C": una dotazione minima di n.1 posto auto/unità immobiliare;
- * aree classificate come zona "D": dotazione minima di 1 mq/10 mc
- f. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/1968.
4.2. La convenzione che accompagna il PA prevede la realizzazione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi privati; subordina, altresì, l'abitabilità o l'agibilità delle costruzioni private all'esito favorevole del collaudo delle suddette opere.
4.3. Le opere pubbliche, previste a carico degli operatori, sono realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall'Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere è comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati.
4.4. L'azzonamento, definito per ogni singola area di nuovo impianto dalle schede raccolte nell'Elaborato F, è recepito dal relativo PA, che può apportarvi modifiche non sostanziali riguardanti:
- a. viabilità carrabile di previsione, i cui tracciati potranno subire leggere variazioni connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
- a.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun tratto viario, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
- a.2. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi previste;
- a.3. non provocare frantumazione e/ marginalizzazione degli spazi pubblici.
- b. percorsi pedonali e ciclabili, i cui tracciati potranno subire leggere variazioni di tracciato connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
- b.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
- b.2. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.
- c. sistema degli spazi pubblici, che, conservando la superficie complessiva prevista e l'articolazione funzionale descritta nelle schede, potrà subire leggere modifiche di perimetro dovute a difficoltà esecutive, senza che ciò comporti frantumazione e/o marginalizzazione di aree con conseguente compromissione della qualità figurativa e funzionale dello spazio pubblico;
- d. lotti edificabili privati, che, senza incrementare la superficie fondiaria, potranno subire leggere variazioni di perimetro dovute ad esigenze funzionali riconosciute dalla Amministrazione Comunale senza che ciò provochi in alcun modo:
- d.1. pregiudizio alla qualità figurativa e funzionale della viabilità carrabile, dei percorsi pedonali e ciclabili, del sistema degli spazi pubblici;
- d.2. frantumazione e/o marginalizzazione degli spazi pubblici.
Le sagome degli edifici riportati dalle schede all'interno dei lotti edificabili rivestono carattere di indirizzo e non assumono valore prescrittivo.
4.4.1 Le perimetrazioni grafiche delle aree di nuovo impianto di cui all'allegato F sono vincolanti. Oltre a quanto previsto al precedente punto 4.4, in sede di proposta di piano attuativo potranno apportarsi, senza che ciò comporti variante al RU, solo modifiche di lieve entità, non comportanti sostanziali variazioni al perimetro approvato, in conseguenza di errori materiali o evidenti incongruenze (ad esempio incidenza parziale su preesistenti manufatti) desumibili da scala di maggior dettaglio.
4.5. Le schede raccolte nell'Elaborato F del RU prevedono, in presenza di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione nel comparto di edifici esistenti in muratura, un premio volumetrico rispetto alla volumetria legittimamente esistente, già considerato nella volumetria assegnata al comparto. Il RU preleva tale premio volumetrico, in quanto finalizzato a favorire interventi di riordino, essenziali per consentire la realizzazione del comparto così come prefigurato dalle suddette schede, dalla volumetria prevista dal PS per:
- - interventi di recupero ai fini residenziali, in quanto quantificati dal PS;
- - interventi di nuova edificazione per altre destinazioni d'uso, in quanto il PS non quantifica gli interventi di recupero per fini diversi da quelli residenziali.
4.6 Nelle aree di nuovo impianto nelle quali sono previsti interventi di edilizia residenziale, la superficie utile lorda assunta per gli alloggi è:
- - 85 mq media di Sul, nel caso di nuova edificazione;
- - 60 mq media di Sul, nel caso di recupero degli edifici esistenti;
- - 50 mq di Sul, nel caso di cambi di destinazione d'uso.
4.7. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale dovranno essere prevedere almeno il 10% di alloggi da destinarsi alle giovani coppie a prezzo calmierato.
5. Decadenza
5.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presenteArticolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi PA.
Articolo 78 bis aree soggette a perequazione urbanistica
1. La disciplina della perequazione urbanistica è applicata alle "Aree di nuovo impianto" contenute nell'elaborato F del Regolamento Urbanistico adottato, ai sensi della L.R. n. 1/2005 e al D.P.G.R. n. 3/R del 2007.
2. Fatto salvo diverso accordo fra gli aventi titolo, sono ripartiti in misura proporzionale:
- a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nel comparto edificatorio;
- b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
- c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli obblighi relativi alle quote obbligatorie di edilizia residenziale sociale;
- e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.
3. La trasformazione delle aree di nuovo impianto avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo convenzionato, nel quale verranno definiti gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore che non potranno essere inferiori all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:
- 1 a) il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
- 2 b) gli oneri di urbanizzazione secondaria.
4. Fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare e a cedere gratuitamente al comune una quota della superficie territoriale dell'area di intervento nella quale sono comprese:
- - le aree a destinazione pubblica, ossia le aree destinate ad interventi di interesse pubblico;
- - le aree in cui sono realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
- - le eventuali opere di urbanizzazione secondaria laddove previste;
- - le aree per gli standard urbanistici.
5. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree di nuovo impianto secondo quanto disciplinato al presente Articolo, sono soggette alla redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo.
Capo III Prestazioni funzionali
Articolo 79 "disposizioni generali"
1. Gli elaborati grafici E del RU individuano, con apposita sigla, i seguenti settori urbani funzionali. Per ciascuno di essi le presenti norme definiscono una disciplina delle destinazioni d'uso volta a garantire prestazioni funzionali diversificate:
- 1.1. Settori urbani di ingresso (SUI)
- 1.2. Settori urbani di cerniera (SUC)
- 1.3. Settori urbani a prevalente funzione residenziale (SUR)
- 1.4. Settori urbani a prevalente funzione produttiva (SUP)
- 1.5. Settori urbani di influenza portuale (SUIP)
- 1.6. Settori urbani di pertinenza portuale (SUPO)
2. Ferme restando le limitazioni e/o le specificazioni di cui al presente Articolo, sono consentiti i cambi di destinazioni d'uso di aree ed edifici in favore delle funzioni ammesse dalla presenti norme nei singoli settori urbani funzionali. Tali funzioni costituiscono specificazione delle sottocategorie funzionali definite dall'Articolo 12 delle presenti norme,
3. All'interno dei settori urbani funzionali, gli elaborati grafici E del RU evidenziano le funzioni in atto negli edifici e negli spazi aperti, individuando quelli con rilevanza funzionale autonoma che, per caratteristiche peculiari o per esigenze strategiche legate alla funzionalità urbana, sono sottoposti a specifiche limitazioni nei cambi di destinazioni d'uso ai sensi dell'Articolo 86 delle presenti norme.
4. All'interno dei suddetti settori urbani funzionali, gli elaborati grafici E del RU individuano altresì le "aree con piani e progetti in fase di attuazione" (Ta) e le "aree di nuovo impianto" (Tn), che, nel periodo quinquennale di validità del RU, ovvero nel periodo di validità dei PA, conservano le destinazioni d'uso previste da detti piani e progetti, con le specificazioni di cui agli articoli 87 e 88 delle presenti norme.
5. Limitazioni ai cambi di destinazione d'uso in favore della residenza
5.1. Coerentemente con il piano-programma delle scadenze e con le dimensioni massime ammissibili definite dal PS, nel periodo quinquennale di validità del RU i cambi di destinazione d'uso di edifici e aree in favore della residenza sono sottoposti alle seguenti limitazioni:
- a. ambito urbano di Porto Santo Stefano: i cambi di destinazione d'uso in favore della residenza sono consentiti, entro il limite massimo di 6.800 mc complessivi, esclusivamente all'interno dei seguenti settori funzionali urbani: settori urbani di cerniera (Articolo 81 delle presenti norme) e sottosettori urbani a prevalente carattere residenziale SUR1, SUR2, SUR3 e SUR5 (Articolo 82 delle presenti norme);
- b. ambito urbano di Pozzarello: non sono consentiti cambi di destinazione d'uso in favore della residenza;
- c. ambito urbano di Porto Ercole: non sono consentiti cambi di destinazione d'uso in favore della residenza.
- d. ambito urbano di Terrarossa: non sono consentiti cambi di destinazione d’uso in favore della residenza.
5.2. Per le finalità strategiche del RU, facendo salve le residenze esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme (con l'eccezione di quanto previsto al punto 5.2.d del presente Articolo), i cambi di destinazione d'uso in favore della residenza sono comunque vietati nei settori urbani e nei casi di seguito specificati:
- a. settori urbani di ingresso (Articolo 80 delle presenti norme), per il carattere di porta attrezzata riconosciuto loro dal RU e della conseguente necessità di favorire funzioni terziarie legate all'accoglienza e all'informazione;
- b. piani terra degli edifici ricadenti nel sottosettore urbano a prevalente carattere residenziale SUR1 (Articolo 82 delle presenti norme), per la necessità di contrastare la banalizzazione residenziale delle aree urbane centrali e favorire il potenziamento di funzioni terziarie o artigianali compatibili lungo le strade;
- c. sottosettori urbani a prevalente carattere residenziale SUR4 (Articolo 82 delle presenti norme), in ragione delle gravi condizioni di accessibilità e di circolazione interna, che sconsigliano ulteriori carichi urbanistici;
- d. settori urbani a prevalente funzione produttiva (Articolo 83 delle presenti norme), per la necessità di sostenere e qualificare le attività e le filiere produttive, con particolare riguardo al settore della nautica (sono fatte salve le residenze esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel sottosettore SUP2; non è comunque ammessa la residenza nei sottosettori SUP1, SUP3 e SUP4);
- e. settori urbani di influenza portuale (Articolo 84 delle presenti norme), per la necessità di sostenere e potenziare le attività terziarie e produttive di raccordo tra porti e centri abitati;
- f. settori urbani di pertinenza portuale (Articolo 85 delle presenti norme), per la necessità di sostenere e qualificare la pluralità di funzioni produttive tradizionalmente legate ai porti.
6. Condizioni per i cambi di destinazione d'uso.
6.1. I cambi di destinazione d'uso degli immobili consiste in modifiche che comportano o meno opere edilizie tra le diverse categorie d'uso o di funzione ammesse dal Regolamento urbanistico per i singoli settori urbani funzionali. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel caso sia previsto il cambio della categoria d'uso a fini residenziali e/o un frazionamento immobiliare, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) all'interno dei tessuti urbani di vecchio impianto (Tvr), gli alloggi residenziali dovranno avere una Sul minima di mq. 45 da assegnare esclusivamente per prima casa secondo una disciplina determinata dal Comune successivamente in attuazione del R.U.;
- b) negli altri ambiti urbani (Tcr, Trr) gli alloggi residenziali dovranno avere una Sul minima di: mq. 55.
6.1.2. I mutamenti di destinazione d'uso tra le diverse sottocategorie, se ammessi nel relativo ambito di appartenenza, sono consentiti solo con il reperimento della dotazione minima differenziale di aree a parcheggio secondo le indicazioni di quanto previsto ai successivi punti del presente Articolo.
6.1.3. Ai fini del pagamento dei contributi concessori dovuti per legge, è considerato mutamento della destinazione d'uso il passaggio da una sottocategoria catastale all'altra ad esclusione dei passaggi all'interno delle seguenti sottocategorie:
- - a/1, a/3;
- - b/1, b/2;
- - c/2, c/3;
- - d/1, d/4.
Per le nuove costruzioni ove sono previste diverse destinazioni d'uso, la dotazione minima di parcheggi dovrà essere prevista proporzionalmente alle varie destinazioni.
6.1.4. Ai fini della individuazione della destinazione d'uso dei locali si considera quella risultante dall'ultimo atto edilizio ovvero quella risultante da atti pubblici formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all'Art. 58 della l.r. 1/05 e s.m. ovvero, in mancanza, della posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.
6.1.5.. In tutti i casi in cui il mutamento di destinazione della categoria d'uso o di funzione e/o di carico urbanistico a seguito di un frazionamento immobiliare comporti una dotazione di standard per parcheggio maggiore di quella minima prevista dal RU dovrà essere garantito il reperimento degli standard di parcheggio aggiuntivi. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:
- a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del perimetro del centro abitato le modalità di reperimento della dotazione di parcheggi è disciplinato all'art. 47 delle presenti norme;
- b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul);
- c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito in appendice delle presenti norme. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.
- b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul);
- d. commercio all'ingrosso: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione del presente Articolo.
- b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul);
- e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (Sul). All'interno dei "Tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)" di cui all'art. 73 delle presenti norme si applicano i minimi di legge, fatto salvo quanto specificato alla lett. a).
- b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul);
- f. attività turistico - ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.
6.1.6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.
6.1.7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presenteArticolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge.
6.1.8. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui al successivo punto 6.2.2.
6.1.9. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:
- a) nuova edificazione;
- b) ristrutturazione urbanistica;
- c) sostituzione edilizia;
- d) ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul), fatto salvo quanto specificato al successivo punto 6.1.2, lett. a) ed e).
6.1.10. All'interno dei tessuti insediativi prevalentemente produttivi di cui alla Parte IV delle presenti norme, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:
- a) demolizione e ricostruzione (anche parziale) delle consistenze edilizie esistenti;
- b) ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva;
- c) modifica della destinazione d'uso di edifici o di singole unità immobiliari, finalizzata all'introduzione di attività commerciali al dettagli, ivi comprese le attività ad esse assimilate, e/o pubblici esercizi. La misura minima di tali dotazioni è definita dall'art. 41 sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150.
6.1.11. Nelle aree diverse dai tessuti urbani di formazione recente a prevalentemente carattere produttivo di cui sopra, il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti (fatta eccezione per la destinazione residenziale) e per gli esercizi di vicinato possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
Ai fini delle presenti norme, i parcheggi per la sosta stanziale sono dovuti nei cambi di destinazione d'uso delle costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989, ovvero nei cambi di destinazione d'uso, di qualsiasi costruzione, legati a interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o comportanti incremento della superficie utile lorda nei seguenti settori urbani: settori urbani di ingresso (Articolo 80 delle presenti norme), sottosettori urbani a prevalente funzione residenziale SUR2 e SUR5 (Articolo 82 delle presenti norme), settori urbani a prevalente funzione produttiva (Articolo 83 delle presenti norme). Ai fini del calcolo delle superficie dei parcheggi per la sosta stanziale, in tutti gli esercizi commerciali, indipendentemente dalla loro tipologia, si considera un'altezza virtuale di 3,50 ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore.
6.2.2. parcheggi per la sosta di relazione:
- - esercizi di vicinato: 1 mq/mq di superficie di vendita
- - medie strutture di vendita: 1,5 mq/mq di superficie di vendita, oltre 1 mq/mq di superfici utili coperte aperte al pubblico e destinate ad attività complementari, con esclusione dei corridoi delle gallerie dei centri commerciali
Ai fini delle presenti norme, i parcheggi per la sosta di relazione sono dovuti nei cambi di destinazione d'uso, legati o meno a interventi edilizi, riguardanti costruzioni ricadenti nei seguenti settori urbani: sottosettori urbani a prevalente funzione residenziale SUR2 e SUR5 (Articolo 82 delle presenti norme), settori urbani a prevalente funzione produttiva (Articolo 83 delle presenti norme).
6.2.3. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:
- a) nuova edificazione
- b) ristrutturazione urbanistica
- c) sostituzione edilizia
Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:
- d) mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale
- e) ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti
6.2.4. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presenteArticolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:
- f) i pubblici esercizi;
- g) le attività artigianali di servizio in funzione della residenza;
- h) le attività private di servizio alla persona.
6.2.5. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
7. Sugli edifici esistenti, dotati di regolare titolo abilitativo, ma con destinazione d'uso in contrasto con la presente disciplina, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. A seguito del cambio di destinazione d'uso, in favore di una delle funzioni consentite dalle presenti norme nel settore funzionale urbano di appartenenza, su detti edifici sono consentiti gli interventi previsti dal Capo II del presenteTitolo. Qualora detti edifici ricadano su aree pubbliche o preordinate all'esproprio, i suddetti interventi manutentivi sono consentiti fino alla attuazione degli interventi pubblici.
Articolo 80 settori urbani di ingresso (sui)
1. Definizione
1.1. Sono le aree di accesso ai centri abitati di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole.
1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico con la sigla "SUI".
2. Prestazioni funzionali
2.1. Costituiscono le porte attrezzate degli ambiti urbani, dei quali propongono la prima immagine formale e funzionale.
2.2. Sono caratterizzate da una struttura urbana efficiente, con una maglia stradale che agevola gli smistamenti, spazi di parcheggio alberato ad uso dei visitatori e dei residenti, spazi verdi di arredo, spazi pubblici pedonali, strutture di informazione e di accoglienza, servizi amministrativi e finanziari, esercizi commerciali, strutture di ristoro. La residenza è presente per garantire il presidio e la plurifunzionalità.
2.3. Al loro interno non sono consentite attività permanenti che producano inquinamento acustico, atmosferico e visuale.
2.4. Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R): solo se legittimamente presente alla entrata in vigore delle presenti norme;
- b. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- b.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita (fino a 500 mq si superficie di vendita), mercati, esposizioni merceologiche (Cv)
- b.2. stazioni di servizio e di distribuzione carburanti (Cd)
- b.3. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce);
- c. Funzioni turistico-ricettive (T):
- c.1. strutture ricettive (Tr):
- c.1.1. alberghi (Tr1)
- c.1.2. affittacamere/bad&breakfast (Tr3)
- c.1.3. ostelli per la gioventù (Tr5)
- c.2. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- c.1. strutture ricettive (Tr):
- d. Funzioni direzionali (D):
- d.1. uffici, studi professionali (Du)
- d.2. banche, uffici finanziari (Df)
- d.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- d.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- e. Funzioni di servizio (As-Ac-V-P-S):
- e.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
- e.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell'infanzia (Asbi), scuole per l'istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs)
- e.1.2. attrezzature scolastiche per l'istruzione scolastica secondaria di secondo grado (Ass)
- e.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- e.2.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, ambulatori, poliambulatori (Acs)
- e.2.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: circoli ricreativi e culturali (Acc)
- e.2.3. attrezzature e servizi tecnologici: impianti telefonici (Act)
- e.2.4. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale della Capitaneria di porto, servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza (Aca)
- e.2.5. servizi per il trasporto pubblico (Actr)
- e.3. verde (pubblico V - privato VP):
- e.3.1. verde di arredo stradale, parchi lineari di corredo stradale (Vs)
- e.3.2. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr);
- e.3.3. piazze alberate (Vp);
- e.3.4. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
- e.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- e.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- e.4.2. parcheggi multipiano (Pm): solo se specificatamente previsti dagli elaborati grafici del RU;
- e.4.3. parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto (Pc): solo se legittimamente presenti alla entrata in vigore delle presenti norme;
- e.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- e.5.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- e.5.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer.
- e.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
Articolo 81 settori urbani di cerniera (suc)
1. Definizione
1.1. Sono aree di snodo, che garantiscono relazioni e offrono servizi pregiati a diversi settori urbani.
1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico con la sigla "SUC"
2. Prestazioni funzionali
2.1. Sono costituiti da tessuti consolidati e recenti ad alta densità edilizia, con isolati saturi e maglia stradale regolare, ben collegata alla rete viaria urbana. Vi ricadono ampi spazi occupati da attrezzature e servizi di interesse pubblico. Risultano privi di parcheggi ricavati in sede propria.
2.2. Rappresentano ambiti ad elevata plurifunzionalità, al cui interno, oltre alla residenza largamente presente, ricadono esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, attrezzature di interesse comune, parchi urbani e strutture cimiteriali.
2.3. Richiedono il mantenimento di un mix di funzioni a servizio della popolazione locale. Al loro interno non sono consentite attività permanenti che producano inquinamento acustico, atmosferico e visuale.
2.4. Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R)
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. laboratori artigianali non molesti, magazzini, spazi espositivi, (If)
- b.2. uffici tecnico-amministrativi (Iu)
- b.3. centri di servizio alle imprese (Ic)
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato, esposizioni merceologiche (Cv) c.2. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)
- d. Funzioni turistico-ricettive (T):
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- d.1.1. alberghi (Tr1)
- d.1.2. affittacamere/bad&breakfast (Tr3)
- d.1.3. ostelli per la gioventù (Tr5)
- d.2. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici, studi professionali (Du)
- e.2. banche, uffici finanziari (Df)
- e.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- e.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- f. Funzioni di servizio (As-Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
- f.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell'infanzia (Asbi), scuole per l'istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs)
- f.1.2. attrezzature scolastiche per l'istruzione scolastica secondaria di secondo grado (Ass)
- f.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- f.2.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, case di riposo, ambulatori, poliambulatori (Acs)
- f.2.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: biblioteche, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- f.2.3. attrezzature religiose: chiese, oratori; residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa (Acr)
- f.2.4. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, impianti telefonici (Act)
- f.2.5. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale, della Capitaneria di porto, servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza (Aca)
- f.2.6 attrezzature sportive coperte (Acsp): palestre, piscine.
- f.2.7 attrezzature cimiteriali (Acci): cimiteri
- f.3. verde (pubblico V - privato VP):
- f.3.1. verde di arredo stradale, parchi lineari di corredo stradale (Vs)
- f.3.2. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr);
- f.3.3. piazze alberate (Vp);
- f.3.4. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
- f.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.5.1.servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.5.2.servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
Articolo 82 settori urbani a prevalente funzione residenziale (sur)
1. Definizione
1.1. Sono i settori urbani che vedono la residenza come funzione prevalente o esclusiva.
1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico con la sigla "SUR".
2. Prestazioni funzionali
2.1. Nei settori urbani a prevalente funzione residenziale si persegue la sicurezza e la qualità dell'abitare.
2.2. Al loro interno è da potenziare e qualificare il sistema degli spazi pubblici, con marciapiedi, percorsi e spazi pedonali, aree verdi e luoghi di ritrovo. È altresì da favorire l'insediamento di funzioni complementari alla residenza e con essa compatibili, l'incremento dei servizi e degli esercizi di pubblico interesse.
2.3. Non vi sono comunque consentite attività permanenti che producano inquinamento acustico, atmosferico e/o condizioni di pericolo.
2.4. Si articolano in cinque sottosettori urbani funzionali:
2.4.1. Settore urbano SUR1
Comprende i settori urbani centrali, recenti, consolidati o di vecchio impianto, che costituiscono il "cuore" dei centri abitati e che presentano anche affacci diretti sul mare. Sono attraversati o lambiti dalla viabilità principale urbana di attraversamento. Vi si concentrano esercizi commerciali, pubblici esercizi, strutture turistico-ricettive, servizi alla nautica e attrezzature pregiate, pubbliche o di interesse pubblico, che integrano la residenza comunque prevalente.
Necessita, solitamente, di contenimento e/o razionalizazione dei traffici veicolari e della istituzione di aree pedonali. Richiede una presenza intensificata di servizi pregiati per la residenza e il turismo che presuppongano una fruizione prevalentemente pedonale.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R)
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. officine e laboratori artigianali non molesti, se coerenti con i caratteri storico-culturali dei tessuti urbani di vecchio impianto (If)
- b.2. uffici tecnico-amministrativi (Iu)
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato, mercati, esposizioni merceologiche (Cv)
- c.2. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)
- d. Funzioni turistico-ricettive (T):
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- d.1.1. alberghi (Tr1)
- d.1.2. affittacamere, bad&breakfast (Tr3)
- d.1.3. ostelli per la gioventù (Tr5)
- d.2. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici, studi professionali (Du)
- e.2. banche, uffici finanziari (Df)
- e.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- e.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- f. Funzioni di servizio (As-Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
- f.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell'infanzia (Asbi), scuole per l'istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs)
- f.1.2. attrezzature scolastiche per l'istruzione scolastica secondaria di secondo grado (Ass) purchè con accesso diretto da Via Panoramica a Porto Santo Stefano e da Via Caravaggio a Porto Ercole
- f.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- f2.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, case di riposo. ambulatori, poliambulatori (Acs)
- f2.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: biblioteche, musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- f2.3. attrezzature religiose: chiese, conventi, oratori, residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa (Acr)
- f2.4. attrezzature e servizi tecnologici: limitatamente alle attrezzature e agli impianti tecnologici compatibili con i caratteri storico-culturali dei tessuti di vecchio impianto e non diversamente localizzabili (Act)
- f2.5. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale, della Capitaneria di porto, servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza (Aca)
- f2.6. attrezzature sportive coperte: palestre (Acsp)
- f.3. verde (pubblico V - privato VP):
- f.3.1. verde di arredo stradale (Vs)
- f.3.2. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr);
- f.3.3. piazze alberate (Vp);
- f.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.4.2. parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto (Pc): solo se legittimamente presenti alla entrata in vigore delle presenti norme;
- f.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.5.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.5.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- f.3.1. verde di arredo stradale (Vs)
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
2.4.2. Settore urbano SUR2
Comprende settori urbani periferici, con tessuti di formazione recente a prevalente carattere residenziale, serviti dalla viabilità principale e caratterizzati dalla presenza di comparti a progettazione unitaria (PEEP di Porto Ercole e Pozzarello).
Presenta strade sufficientemente regolari, in parte gerarchizzate, che necessitano di riorganizzazione e completamento per la formazione di una maglia viaria ad anelli chiusi. Vi ricadono spazi aperti, di dimensioni e forme variabili, capaci di funzionare da catalizzatori per l'attrazione di funzioni di pubblico interesse e la creazione di piccole "centralità urbane", ovvero capaci di consentire la creazione di sistemi articolati di spazi pubblici a varia destinazione d'uso (marciapiedi, slarghi, piste ciclabili, giardini, ecc.). Sono presenti, in forma episodica, esercizi commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
La vicinanza alla viabilità principale, che ne agevola l'accesso, e la mancanza di una configurazione fisica compiuta consentono di prevedere l'insediamento di attività atte a creare piccole "centralità urbane" in quartieri periferici, caratterizzate da un mix di funzioni di pubblico interesse capaci di supportare la residenza.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R)
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. officine e laboratori artigianali non molesti (If)
- b.2. uffici tecnico-amministrativi (Iu)
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq, mercati, esposizioni merceologiche(Cv)
- c.2. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)
- d. Funzioni turistico-ricettive (T):
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- d.1.1. alberghi (Tr1)
- d.1.2. affittacamere/bad&breakfast (Tr3)
- d.1.3. ostelli per la gioventù (Tr5)
- d.2. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici, studi professionali (Du)
- e.2. banche, uffici finanziari (Df)
- e.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- e.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- f. Funzioni di servizio (As-Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
- f.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell'infanzia (Asbi), scuole per l'istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs)
- f.1.2. attrezzature scolastiche per l'istruzione scolastica secondaria di secondo grado (Ass)
- f.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- f.2.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, case di riposo. ambulatori, poliambulatori, cliniche mediche (Acs)
- f.2.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: biblioteche, musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- f.2.3. attrezzature religiose: chiese, conventi, oratori, residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa (Acr)
- f.2.4. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, depositi comunali, stazioni del trasporto pubblico (Act)
- f.2.5. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale, servizi postali, sedi della pubblica sicurezza (Aca)
- f.2.6. attrezzature sportive coperte: palestre, piscine, campi coperti (Acsp)
- f.2.7.attrezzature cimiteriali: cimiteri (Acci)
- f.3. verde (pubblico V - privato VP):
- f.3.1. varchi (Va)
- f.3.2. verde di arredo stradale, parchi lineari di corredo stradale (Vs)
- f.3.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- f.3.4. piazze alberate (Vp)
- f.3.5. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
- f.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.4.2. parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto (Pc): solo se legittimamente presenti alla entrata in vigore delle presenti norme;
- f.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.5.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.5.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
2.4.3. Settore urbano SUR3
Comprende settori urbani periferici, rispetto alla attuale configurazione dei centri abitati, caratterizzati da tessuti fragili consolidati (Pilarella, Sanità, Lividonia a Porto Santo Stefano) o di vecchio impianto (La Rocca a Porto Ercole) a prevalente uso residenziale.
I settori urbani presentano difficoltà di accesso carrabile, sono carenti di spazi per la sosta e sono privi di una maglia viaria compiuta ad uso degli autoveicoli. Mancando uno sbocco viario, la stessa strada assolve funzioni di ingresso e di uscita.
La configurazione fisica e i rapporti con gli altri settori urbani sconsigliano la collocazione di funzioni attrattrici di traffico e l'aggravio dei carichi urbanistici.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza permanente o temporanea, comprensiva delle pertinenze (R)
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. officine e laboratori artigianali non molesti (If) se coerenti con i caratteri storico-culturali dei tessuti urbani e, limitatamente a La Rocca (Porto Ercole), se riconducibili ad attività legate al turismo e a prodotti tipici locali
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato se coerenti con i caratteri storico-culturali dei tessuti urbani, mercati, (Cv)
- c.2. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)
- d. Funzioni turistico-ricettive (T):
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- d.1.1. alberghi (con accesso diretto da Via Panoramica per Porto Santo Stefano) (Tr1)
- d.1.2. affittacamere/bad&breakfast (Tr3)
- d.1.3. ostelli per la gioventù (Tr5)
- d.2. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- d.3. stabilimenti balneari (Porto Santo Stefano) (Tb)
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici, studi professionali (Du)
- f. Funzioni di servizio (As-Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
- f.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell'infanzia (Asbi), scuole per l'istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs), con accesso da Via Panoramica (Porto Santo Stefano)
- f.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- f.2.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, case di riposo, ambulatori (Acs)
- f.2.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: biblioteche, musei, centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- f.2.3. attrezzature religiose: chiese, conventi, oratori, residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa (Acr)
- f.2.4. attrezzature e servizi tecnologici: limitatamente alle attrezzature e agli impianti tecnologici compatibili con i caratteri storico-culturali dei tessuti di vecchio impianto e non diversamente localizzabili (Act)
- f.2.5. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale, servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza (Aca)
- f.3. verde (pubblico V - privato VP):
- f.3.1. verde di arredo stradale (Vs)
- f.3.2. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- f.3.3. piazze alberate (Vp)
- f.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.4.2. parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto (Pc): solo se legittimamente presenti alla entrata in vigore delle presenti norme;
- f.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.5.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
2.4.4. Settore urbano SUR4
Comprende settori urbani periferici, con tessuti di formazione recente ad esclusivo carattere residenziale, realizzati su versanti scoscesi e caratterizzati da gravi condizioni di accessibilità e di circolazione interna. La viabilità, a sezione ristretta e irregolare è priva di marciapiedi, ha innesti difficoltosi sulla viabilità principale ed è priva di sbocchi. I tessuti edilizi sono densi e privi di spazi aperti di uso pubblico.
La problematicità della configurazione fisica sconsiglia l'appesantimento dei carichi urbanistici esistenti.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R): solo se legittimamente presente alla entrata in vigore delle presenti norme
- b. Funzioni turistico-ricettive (T):
- b.1. strutture ricettive (Tr):
- b.1.1. affittacamere/bad&breakfast (Tr2)
- b.1. strutture ricettive (Tr):
- c. Funzioni direzionali (D):
- c.1. uffici, studi professionali (Du)
- d. Funzioni di servizio (V-P):
- d.1. verde (pubblico V - privato VP):
- d.1.1. verde di arredo stradale (Vs)
- d.1.2. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- d.2. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- d.2.1. parcheggi a raso (Pr)
- d.1. verde (pubblico V - privato VP):
2.4.5. Settore urbano SUR5
Comprende i settori urbani solitamente retrostanti le aree centrali e/o ubicati su versanti collinari anche scoscesi, costituiti da tessuti di formazione recente a prevalente carattere residenziale.
Lambito dalla viabilità urbana principale, presenta all'interno una rete viaria inadeguata e irregolare per andamento e sezione della carreggiata, solitamente priva di gerarchie, di marciapiedi e di anelli chiusi. La densità edilizia è estremamente varia, così come i caratteri morfo-tipologici e le regole insediative. Gli spazi e i servizi pubblici sono episodici e casuali.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R)
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. officine e laboratori non molesti (If)
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato (Cv)
- c.2. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)
- d. Funzioni turistico-ricettive (T):
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- d.1.1. alberghi, residenze turistico-alberghiere solo se legittimamente presenti alla entrata in vigore delle presenti norme (Tr1)
- d.1.2. affittacamere/bad&breakfast (Tr3)
- d.1.3. ostelli per la gioventù (Tr5)
- d.1. strutture ricettive (Tr):
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici, studi professionali (Du)
- e.2. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- f. Funzioni di servizioS (As-Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
- f.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell'infanzia (Asbi), scuole per l'istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs)
- f.1.2. attrezzature scolastiche per l'istruzione scolastica secondaria di secondo grado (Ass)
- f.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- f.2.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, case di riposo. ambulatori, poliambulatori, cliniche mediche (Acs)
- f.2.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- f.2.3. attrezzature religiose: chiese, oratori, residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa (Acr)
- f.2.4. attrezzature e servizi tecnologici: limitatamente alle attrezzature e agli impianti tecnologici compatibili con i caratteri dei tessuti e non diversamente localizzabili (Act)
- f.2.5. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza (Aca)
- f.2.6. attrezzature sportive coperte: palestre (Acsp)
- f.3. verde (pubblico V - privato VP):
- f.3.1. varchi (Va)
- f.3.2. verde di arredo stradale, parchi lineari di corredo stradale (Vs)
- f.3.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- f.3.4. piazze alberate (Vp)
- f.3.5. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)
- f.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.4.2. parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto (Pc): solo se legittimamente presenti alla entrata in vigore delle presenti norme;
- f.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.5.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.5.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- f.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As - private AsP):
Articolo 83 settori urbani a prevalente funzione produttiva (sup)
1. Definizione
1.1. Sono le aree dove si concentrano le attività artigianali e industriali, legate o meno alla nautica.
1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico con la sigla "SUP"
2. Prestazioni funzionali
2.1. Le attività produttive sono affiancate da altre funzioni compatibili, che concorrono ad evitare la monofunzionalità delle aree.
2.2. Come specificato al successivo punto 2.6 del presente Articolo, nelle modalità e con le limitazioni disposte per i singoli settori urbani è consentita la residenza: in forma autonoma se legittimamente esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; inscindibilmente legata a una attività produttiva di riferimento, sulla base delle disposizioni specificatamente dettate dal Regolamento edilizio comunale, se legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico ovvero se ricavata, dopo tale data, con o senza opere edilizie, in applicazione delle disposizioni del presenteArticolo e di quelle contenute nell'Articolo 76 delle presenti norme.
2.3. Non vi sono comunque consentite attività permanenti che producano inquinamento dell'aria, del suolo e/o condizioni di pericolo.
2.4. Al loro interno sono da migliorare la funzionalità ambientale, la funzionalità urbana e il sistema degli spazi pubblici. È altresì da favorire l'insediamento di funzioni complementari compatibili e, in particolare, dei servizi alle imprese.
2.5. Vi ricadono le aree pertinenziali degli edifici, che costituiscono con essi ambiti organici non divisibili e che sono utilizzabili per le sistemazioni a verde e per la realizzazione di aree di parcheggio, di accesso, di stoccaggio e movimentazione merci, di esposizione.
2.6. Si articolano in quattro sottosettori urbani funzionali:
2.6.1. Settore urbano SUP1
Comprende le zone produttive di formazione recente ubicate in prossimità del cimitero di Porto Santo Stefano, nella parte settentrionale del fondovalle urbano del Campone, di cui costituisce la porta di accesso. Comprende altresì le zone produttive di nuova formazione del comparto 3.5. "Sgalera" (Porto Ercole).
Costituisce il settore urbano che relaziona le zone produttive con gli altri settori urbani a prevalente caratterizzazione residenziale e/o terziaria. Presenta funzioni artigianali, non legate alla nautica, e funzioni commerciali anche di medie dimensioni.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Funzioni industriali e artigianali (I):
- a.1. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, locali per la trasformazione e/o la conservazione di prodotti, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali generici (If)
- a.2. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn)
- a.3. uffici tecnico-amministrativi, mense aziendali, foresterie inscindibilmente connesse all'attività produttiva di riferimento (Iu)
- a.4. centri di servizio alle imprese (Ic)
- b. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- b.1. esercizi commerciali: esercizi di vicinato del settore non alimentare, medie strutture di vendita fino a 750 mq, esposizioni merceologiche (Cv)
- b.2. pubblici esercizi: bar, pizzerie, osterie, self service (Ce)
- c. Funzioni commerciali all'ingrosso (CI):
- c.1. vendita di prodotti alimentari (CIa);
- c.2. vendita di prodotti non alimentari (CIn).
- d. Funzioni direzionali (D):
- d.1. uffici, studi professionali (Du)
- d.2. banche, uffici finanziari (Df)
- d.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- e. Funzioni di servizio (Ac -V-P-S):
- e.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- e.1.1. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi (Acc)
- e.1.2. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, depositi comunali (Act)
- e.1.3. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della protezione civile, servizi postali, sedi della pubblica sicurezza (Aca)
- e.1.4. attrezzature sportive coperte: palestre, piscine, campi coperti (Acsp)
- e.2. verde (pubblico V - privato VP):
- e.2.1. varchi (Va)
- e.2.2. verde di arredo stradale (Vs)
- e.2.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- e.2.4. piazze alberate (Vp)
- e.3. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- e.3.1. parcheggi a raso (Pr)
- e.4. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- e.4.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- e.4.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- e.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
2.6.2. Settore urbano SUP2
Interessa la parte più estesa del fondovalle urbano del Campone (Porto Santo Stefano), di cui occupa tutto il settore centrale e meridionale.
L'insediamento, a carattere filiforme, disordinato e casuale, si addentra nell'interno del territorio comunale risalendo la valle del Campone, senza dar luogo a un tessuto urbano organico e strutturato. La viabilità, addossata per lunghi tratti al fosso omonimo, è priva di marciapiedi e presenta una sezione irregolare con forti restringimenti di carreggiata che rendono problematici gli spostamenti
La presenza episodica di parcheggi e di importanti attrezzature pubbliche (palestra e piscina) non concorre alla formazione di uno spazio pubblico riconoscibile.
È caratterizzato dalla presenza prevalente di attività artigianali legate alla nautica, con uffici e residenze solitamente ubicate al primo piano delle strutture produttive. Sono presenti lotti isolati ad esclusivo uso residenziale, anche con tratti residuali del vecchio paesaggio agricolo, e aree non edificate che svolgono funzioni di compensazione ambientale ma che, stante la casualità delle localizzazioni e la densità delle aree produttive, risultano difficilmente organizzabili in sistemi continui.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1. residenza comprensiva delle pertinenze: solo se legittimamente presente alla entrata in vigore delle presenti norme (R)
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, locali per la trasformazione e/o la conservazione di prodotti, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali generici (If)
- b.2. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn)
- b.3. uffici tecnico-amministrativi, mense aziendali, foresterie inscindibilmente connesse all'attività produttiva di riferimento (Iu)
- b.4. centri di servizio alle imprese (Ic)
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi commerciali: medie strutture di vendita del settore non alimentare fino a 750 mq, esposizioni merceologiche (Cv)
- c.2. stazioni di servizio e di distribuzione carburanti (Cd)
- c.3. pubblici esercizi: bar, pizzerie, osterie, self service (Ce)
- d. Funzioni commerciali all'ingrosso (CI):
- d.1. vendita di prodotti alimentari (CIa)
- d.2. vendita di prodotti non alimentari (CIn)
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici, studi professionali (Du)
- e.2. banche, uffici finanziari (Df)
- e.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- e.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- f. Funzioni di servizio (Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- f.1.1. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: cinema, centri sociali, circoli ricreativi (Acc)
- f.1.2. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, depositi comunali (Act)
- f.1.3. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi dell'Amm./ne Comunale, sedi della protezione civile, servizi postali, sedi della pubblica sicurezza (Aca)
- f.1.4. attrezzature sportive coperte: palestre, piscine, campi coperti (Acsp)
- f.2. verde (pubblico V - privato VP):
- f.2.1. varchi (Va)
- f.2.2. verde di arredo stradale (Vs)
- f.2.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
- f.2.4. piazze alberate (Vp)
- f.3. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.3.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.4. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.4.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.4.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- f.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
2.6.3. Settore urbano SUP3
Comprende le zone produttive dedicate pressoché esclusivamente alla nautica e ubicate nell'immediato entroterra di Cala Galera (Porto Ercole). Gode di una buona accessibilità dalla viabilità extraurbana di connessione intercomunale. Presenta una struttura urbana semplice, ma razionale, e una fugace presenza di arredo urbano.
È frutto di interventi derivanti da una progettazione attuativa unitaria e attende ancora la realizzazione di una piazza nella parte occidentale, immediatamente a ridosso nel mare.
manutenzione dei natanti.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Funzioni industriali e artigianali (I):
- a.1. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn)
- a.2. uffici tecnico-amministrativi, mense aziendali, foresterie inscindibilmente connesse all'attività produttiva di riferimento (Iu)
- a.3. centri di servizio alle imprese (Ic)
- b. Funzioni direzionali (D):
- b.1. uffici (Du)
- c. Funzioni di servizio (Ac-V-P-S):
- c.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private APc):
- c.1.1. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, depositi comunali (Act)
- c.2. verde (pubblico V - privato VP):
- c.2.1. verde di arredo stradale (Vs)
- c.2.2. piazze alberate (Vp)
- c.2.3. verde di protezione ambientale (Va)
- c.3. verde (pubblico V - privato VP):
- c.3.1. varchi (Va)
- c.3.2. verde di arredo stradale (Vs)
- c.3.3. piazze alberate (Vp)
- c.4. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- c.4.1. parcheggi a raso (Pr)
- c.5. servizi alle persone e alle cose (S)
- c.5.1. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer
- c.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private APc):
2.6.4. Settore urbano SUP4
Comprende le zone produttive di formazione recente ubicate in località Pispino (Porto Santo Stefano) e ricadenti nell'estremità sud orientale del Campone.
È caratterizzato dalla presenza di strutture non legate alla nautica, che costituiscono la forma di utilizzazione esclusiva.
Presenta problemi di accessibilità, mancanza di parcheggi e di qualsivoglia tipologia di spazio pubblico.
Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Funzioni industriali e artigianali (I):
- a.1. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, locali per la trasformazione e/o la conservazione di prodotti, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali generici (If)
- a.2. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn)
- a.3. uffici tecnico-amministrativi, mense aziendali, foresterie inscindibilmente connesse all'attività produttiva di riferimento (Iu)
- a.4. centri di servizio alle imprese (Ic)
- b. Funzioni commerciali al dettaglio (C)
- b.1. pubblici esercizi: bar, pizzerie, osterie, self service (Ce)
- c. Funzioni commerciali all'ingrosso (CI):
- c.1. vendita di prodotti alimentari (CIa);
- c.2. vendita di prodotti non alimentari (CIn).
- d. Funzioni direzionali (D):
- d.1. uffici, studi professionali (Du)
- d.2. banche, uffici finanziari (Df)
- d.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- e. Funzioni di servizio (Ac-V-P-S):
- e.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- e.1.1.attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi (Acc)
- e.1.2.attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, depositi comunali (Act)
- e.1.3.attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della protezione civile, servizi postali, sedi della pubblica sicurezza (Aca)
- e.1.4.attrezzature sportive coperte: palestre, piscine, campi coperti (Acsp)
- e.2. verde (pubblico V - privato VP):
- e.2.1.varchi (Va)
- e.2.2.verde di arredo stradale (Vs)
- e.2.3.piazze alberate (Vp)
- e.3. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- e.3.1.parcheggi a raso (Pr)
- e.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
Articolo 84 settori urbani di influenza portuale (suip)
1. Definizione
1.1. Sono le aree urbane direttamente prospicienti le aree portuali del Valle (Porto Santo Stefano), di Cala Galera e di Porto Ercole.
1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico con la sigla "SUIP"
2. Prestazioni funzionali
2.1. Sono zone ad alta plurifunzionalità, caratterizzate dalla presenza di tessuti urbani morfologicamente e funzionalmente relazionati, o relazionabili, alle aree portuali. Costituiscono l'interfaccia funzionale tra il porto e i settori urbani interni.
2.2. Al loro interno è da migliorare la funzionalità delle infrastrutture, per favorire i collegamenti con l'esterno e gli spostamenti interni, evitando i congestionamenti nei momenti di maggiore afflusso dei fruitori; è altresì da potenziare la dotazione dei servizi e da migliorare la qualità del water front, anche attraverso la creazione di aree pedonali attrezzate.
2.3. Non vi sono consentite attività permanenti che producano inquinamenti, condizioni di congestione e situazioni di pericolo.
2.4. Vi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Residenza (R):
- a.1.residenza comprensiva delle pertinenze (R): solo se legittimamente presente alla entrata in vigore delle presenti norme
- b. Funzioni industriali e artigianali (I):
- b.1. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn)
- b.2. uffici tecnico-amministrativi (Iu)
- b.3. centri di servizio alle imprese (Ic)
- c. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- c.1. esercizi di vendita: esercizi di vicinato, medie strutture fino a 500 mq di superficie di vendita del settore merceologico non alimentare (Cala Galera) e legate ai prodotti della pesca (Porto Santo Stefano, Porto Ercole), mercati, esposizioni merceologiche (Cv)
- c.2. stazioni di servizio e di distribuzione carburanti (Cd)
- c.3. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)
- d. Funzioni commerciali all'ingrosso (CI):
- d.1. vendita di prodotti ittici (CIa)
- e. Funzioni turistico-ricettive (T):
- e.1. strutture ricettive (Tr):
- e.1.1. alberghi (Tr1)
- e.1.2. affittacamere/bad&breakfast (Tr3)
- e.1.3.ostelli per la gioventù (Tr5)
- e.2. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- e.1. strutture ricettive (Tr):
- f. Funzioni direzionali (D):
- f.1. uffici, studi professionali (Du)
- f.2. banche, uffici finanziari (Df)
- f.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
- f.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)
- g.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private AcP):
- g.1.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, ambulatori (Acs)
- g.1.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: musei, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- g.1.3. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, impianti di telecomunicazione (Act)
- g.1.4. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale e della Protezione Civile, della Capitaneria di porto, servizi postali, sedi della pubblica sicurezza (Aca)
- g.2. verde (pubblico V - privato VP):
- g.2.1.verde di arredo stradale (Vs)
- g.2.2.piazze alberate (Vp)
- g.3. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- g.3.1.parcheggi a raso (Pr)
- g.3.2.parcheggi multipiano (Pm): solo se specificatamente previsti nelle aree di nuovo impianto;
- g.4. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- g.4.1.servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- g.4.2.servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer.
Articolo 85 settori urbani di pertinenza portuale (supo)
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree portuali di Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Cala Galera.
1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico con la sigla "SUPO"
2. Prestazioni funzionali
2.1. Le aree portuali svolgono funzioni strategiche per il territorio comunale e per l'economia locale, in virtù dei traghetti, della nautica da diporto, della pesca, della cantieristica e dell'indotto ad essi collegato.
I porti del Valle e di Porto Ercole rappresentano altresì la componente più caratterizzante dei centri abitati, dei quali costituiscono la principale matrice identitaria.
2.2. Le aree portuali di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole, sono regolate, nelle prestazioni qualitative e funzionali, dalle disposizioni dettate dal relativo piano regolatore del porto.
2.3. Nell'area portuale di Cala Galera, nelle more di predisposizione del piano regolatore del porto ai sensi della LR 01/2005, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. Funzioni industriali e artigianali (I):
- a.1. laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi (Ifn)
- a.2. uffici tecnico-amministrativi (Iu)
- b. Funzioni commerciali al dettaglio (C):
- b.1. esercizi di vendita: esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, esposizioni merceologiche (Cv)
- b.2. stazioni di servizio e di distribuzione carburanti limitatamente al rifornimento di imbarcazioni a motore (Cd)
- b.3. pubblici esercizi: ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce);
- d. Funzioni turistico-ricettive (T):
- d.1. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)
- e. Funzioni direzionali (D):
- e.1. uffici purché inerenti la nautica (Du)
- e.2. uffici finanziari (Df)
- e.3. agenzie turistiche (Da)
- f. Funzioni di servizio (Ac-V-P-S):
- f.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private APc):
- f.1.1. attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, ambulatori (Acs)
- f.1.2. attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
- f.1.3. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, impianti di telecomunicazione, stazioni del trasporto pubblico (Act)
- f.1.4. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Protezione Civile, servizi postali, sedi della pubblica sicurezza (Aca)
- f.2. verde (pubblico V - privato VP):
- f.2.1. verde di arredo stradale (Vs)
- f.2.2. piazze alberate (Vp)
- f.3. parcheggi (pubblici P - privati PP)
- f.3.1. parcheggi a raso (Pr)
- f.4. servizi privati alle persone e alle cose (S)
- f.4.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie
- f.4.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer.
- f.1. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac - private APc):
Articolo 86 aree ed edifici di rilevanza funzionale autonoma
1. Definizione
1.1. Sono aree ed edifici speciali, con diversa epoca di impianto e a varia destinazione d'uso, che rivestono specifica rilevanza funzionale all'interno degli ambiti urbani. Comprendono strutture di rilevante valore storico-culturale, aree ed edifici pubblici o di uso pubblico, strutture ricettive alberghiere.
1.2. Sono sottoposti alla specifica disciplina del presente Articolo, che ne regola le destinazioni d'uso indipendentemente dal settore funzionale urbano di appartenenza.
1.3. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico (Elaborati E, scala 1:2.000).
2. Prestazioni funzionali
2.1. Le prestazioni funzionali sono strettamente legate ai rilevanti caratteri storico-culturali, alle specifiche funzioni di pubblico interesse e/o al ruolo strategico che tali aree e/o tali edifici svolgono, o possono svolgere, all'interno degli ambiti e dei settori urbani di appartenenza per conservarne i caratteri identitari, favorirne la qualità ecologica, superarne le situazioni di monofunzionalità, concorrere alla formazione di un efficace sistema degli spazi pubblici.
2.2. Essi sono pertanto sottoposti a specifiche limitazioni nei cambi di destinazione d'uso sulla base delle seguenti disposizioni:
2.2.1. Aree ed edifici speciali (Parte Quarta,Titolo I)
2.2.1.2. Altre aree ed edifici speciali
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle aree che ospitano attrezzature private di uso pubblico e di interesse locale (Articolo 43 delle presenti norme), attrezzature sportive private di interesse locale (Articolo 44), attrezzature sportive private di interesse generale (Articolo 45), verde privato (Articolo 46), parcheggi privati (Articolo 47), spiagge (Articolo 48), impianti per la distribuzione carburanti (Articolo 49).
2.2.2. Alberghi e strutture ricettive
Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso delle aree che ospitano alberghi e strutture ricettive.
2.2.3. Industria e artigianato per la nautica
Nei settori urbani di influenza portuale non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle aree ove ricadano strutture industriali e/o artigianali per la nautica, che, ai fini delle presenti norme, ricoprono funzioni strategiche al servizio dei porti.
Articolo 87 aree con piani e progetti in fase di attuazione (ta)
1. Funzioni consentite
1.1. Nelle aree con piani e progetti in fase di attuazione sono consentite le funzioni previste dai piani e dai progetti medesimi per tutto il quinquennio di validità del presente RU.
1.2. Qualora le funzioni previste dai suddetti piani e progetti fossero in contrasto con le prestazioni funzionali previste dal RU nei settori urbani di appartenenza, è consentito procedere alla modifica delle destinazioni d'uso in coerenza con le presenti norme, senza che ciò possa comportare in alcun modo incremento della superficie utile lorda e/o della volumetria già prevista.
Articolo 88 aree di nuovo impianto (tn)
1. Funzioni consentite
Nelle aree di nuovo impianto sono consentite, con le specificazioni di cui al successivo punto 2, le funzioni specificatamente indicate dalle schede dell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto", a condizione che:
- a. non producano inquinamento nell'aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica;
- b. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.
2. Ulteriori funzioni per le zone B e C
Nelle aree di nuovo impianto classificate come zona "B" o "C" ai sensi del D.M. 1444/1968, prioritariamente destinate ad accogliere nuove residenze e servizi, in luogo delle funzioni previste dalle schede dell'Elaborato F, è consentito insediare le seguenti funzioni, così come definite dall'Articolo 12 delle presenti norme, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda prevista in ciascun comparto:
- a. funzioni di servizio: attrezzature e servizi di interesse comune e servizi privati;
- b. funzioni direzionali;
- c. funzioni commerciali, consistenti in: esercizi di vicinato e pubblici esercizi;
- d. funzioni turistico-ricettive consistenti in: bad & breakfast, alberghi
- e. funzioni artigianali, limitatamente all'artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 100 mq e con esclusione delle attività moleste per la residenza, inquinanti, legate a materiali infiammabili o comunque pericolosi, ovvero capaci di produrre volumi di traffico invasivi e occupazione costante dei parcheggi pubblici;
- f. autorimesse e magazzini con superficie utile lorda non superiore a 200 mq.
3. Ulteriori funzioni per le zone D
Nelle aree di nuovo impianto classificate come zona "D" ai sensi del D.M. 1444/1968, prioritariamente destinate ad accogliere attività artigianali e industriali, in luogo delle funzioni previste dalle schede dell'Elaborato F, è consentito insediare le seguenti funzioni, così come definite dall'Articolo 12 delle presenti norme, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda prevista in ciascun comparto:
- a. funzioni di servizio: attrezzature e servizi di interesse comune e servizi privati;
- b. funzioni direzionali;
- c. commercio all'ingrosso.
4. Validità delle disposizioni
Le disposizioni di cui al presenteArticolo si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme, per tutto il periodo di validità dei piani attuativi che regolano l'attuazione delle aree di nuovo impianto; scaduto il suddetto periodo, alle suddette aree si applicano le disposizioni che regolano i settori urbani funzionali di appartenenza.
Titolo IV Disposizioni per le infrastrutture di collegamento
Articolo 89 disposizioni generali
1. Le disposizioni per le infrastrutture di collegamento disciplinano l'attuazione di una parte delle grandi opere del sistema della mobilità previste dal Piano strutturale. Disciplinano in particolare le opere per le quali, nel corso di validità del presente Regolamento urbanistico, sia ipotizzabile l'approvazione dei progetti, ovvero l'avvio dei lavori.
2. Le presenti disposizioni disciplinano, altresì, l'attuazione delle opere minori di rilevanza locale, nonché gli interventi relativi a opere esistenti sottoposte a potenziamento, ampliamento e/o rifacimento.
3. Le opere relative al sistema della sosta contemplate dal PS, se e in quanto previste dal presente RU, sono disciplinate dalla Parte Quarta,Titolo III delle presenti norme.
Articolo 90 aree pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili
1. Definizione
1.1. Le aree pedonali, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono spazi protetti, riservati ai pedoni o ai ciclisti, al cui interno non è consentito il traffico motorizzato. Hanno lo scopo di separare il transito di pedoni e ciclisti dalle strade carrabili, migliorando la sicurezza e facilitando gli spostamenti.
2. Rappresentazione
2.1. Le aree pedonali, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono individuati con apposito segno dagli elaborati grafici del RU.
2.2. Tale segno individua il tracciato di massima delle suddette aree, percorsi e piste, che, per motivate esigenze riconosciute dalla Amministrazione Comunale, potranno subire leggere modifiche in sede esecutiva a condizione di:
- a. non impedire gli spostamenti lungo le direttrici individuate dagli elaborati grafici del RU;
- b. non rendere più faticosi gli spostamenti.
2.3. I tracciati dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili previsti nelle aree di nuovo impianto, di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, possono subire leggere variazioni connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
- a. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
- b. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.
2. Caratteri costruttivi
2.1. I percorsi pedonali di nuova realizzazione hanno una sezione minima di 1,50 ml; le piste ciclabili di 1,50 ml, se ad un solo senso di marcia, ovvero di 2,50 ml, se a doppio senso di marcia.
2.2. L'esclusivo uso pedonale e/o ciclabile dei percorsi e delle piste è garantito attraverso apposite soluzioni di arredo e adeguati accorgimenti segnaletici. Nei tratti esposti al pericolo, i percorsi pedonali e ciclabili sono realizzati in sede propria e protetta.
2.3. Le aree e i percorsi pedonali, così come le piste ciclabili, che per brevi tratti o in situazioni obbligate devono essere previsti in promiscuità con il traffico automobilistico, sono comunque segnalate attraverso adeguati rialzamenti del fondo, speciali pavimentazioni o altri sistemi capaci di indurre il rallentamento degli autoveicoli e di evidenziare la priorità caratterizzazione pedonale e/o ciclabile degli spazi.
2.4. La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili rispetta le seguenti caratteristiche:
- - territorio rurale: realizzata con fondo bianco o con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale (terre stabilizzate):
- - ambiti urbani: pietra, autobloccanti in cls (centro abitato di Porto Santo Stefano, a integrazione del Lungomare dei Navigatori, e in tutti gli ambiti urbani se all'interno di giardini e spazi verdi), stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale. Il ricorso a pavimentazioni in asfalto è da limitare ai percorsi adiacenti strade asfaltate e ai casi per i quali l'Amministrazione Comunale appuri l'impossibilità/inopportunità di ricorrere a soluzioni diverse.
3. Interventi
3.1. La realizzazione di aree pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del RU.
3.2. Gli itinerari realizzati nell'ambito di progetti edilizi o di PA di iniziativa privata, per i quali è prevista la cessione alla Amministrazione Comunale, sono collaudati da un tecnico scelto dalla Amministrazione Comunale con spese a carico del soggetto attuatore.
Articolo 91 rete viaria
1. Definizione
1.1. Per rete viaria del territorio comunale si intende il sistema infrastrutturale composto da:
- a. viabilità extraurbana di interconnessione sovra comunale, quale corridoio multimodale Porto Santo Stefano - Santa Liberata - Terra Rossa - Porto Ercole composto dalle strade provinciali n. 161 "Porto Santo Stefano" e n. 2 "Porto Ercole" (esistenti), nonché dal sedime recuperato della ex ferrovia Orbetello - Porto Santo Stefano nel tratto compreso tra Terra Rossa e Porto Santo Stefano;
- b. viabilità extraurbana di penetrazione comunale (esistente): strade provinciali n.65 "Panoramica di Porto Santo Stefano", n.66 "Panoramica di Porto Ercole" e n.77 "Convento"; strada comunale Campone - Maddalena; Via di Forte Stella;
- c. viabilità di distribuzione urbana:
- c.1. esistente:
- - Porto Santo Stefano: asse est-ovest Via Discesa del Valle-Via della Vittoria/Via Roma-Via Baschieri-Via Panoramica e asse nord-sud Via degli Aviatori-Via del Campone a Porto Santo Stefano;
- - Pozzarello: Via C. Colombo;
- - Porto Ercole: Via Caravaggio a Porto Ercole.
- c.2. nuova previsione:
- - Porto Santo Stefano: viabilità di gronda;
- - Porto Ercole: viabilità di gronda, strada di accesso area ex Cirio.
- c.1. esistente:
- d. viabilità di distribuzione locale (urbana, esistente o di nuova previsione; extraurbana esistente).
1.2. Le schede dell'Elaborato F del RU definiscono la classificazione delle nuove strade previste nelle aree di nuovo impianto ai sensi delle presenti norme.
1.3. Per "fasce di rispetto" stradali si intendono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sull'ambiente e sul paesaggio. La loro larghezza è definita sulla base del Nuovo codice della strada.
2. Rappresentazione e classificazione
2.1. L'Amministrazione Comunale provvede a rappresentare le strade che compongono la rete viaria comunale, classificandole ai sensi del Nuovo codice della strada, in una apposito elaborato grafico denominato "Rete della viabilità comunale". Detto elaborato è aggiornato ogni qual volta ciò si renda necessario in virtù dell'evolversi degli assetti insediativi e infrastrutturali e comunque con cadenza quanto meno quinquennale. L'aggiornamento è oggetto di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2.2. I tracciati dei nuovi tratti viari o di quelli previsti in variante alla viabilità esistente, ovvero a sua integrazione, sono rappresentati sugli elaborati grafici del RU. Tali tracciati sono più compiutamente definiti dal progetto definitivo dell'opera, fermo restando l'obbligo della loro inclusione nelle fasce di rispetto stradali, così come definite dagli elaborati grafici del RU.
2.3. I tracciati della viabilità carrabile prevista nelle aree di nuovo impianto, di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, sono più compiutamente definiti dai relativi PA fermo restando che essi:
- a. devono obbligatoriamente congiungere i punti estremi di ciascun tratto viario, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
- b. non devono pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi previste;
- c. non devono provocare frantumazione e/ marginalizzazione degli spazi pubblici.
2.4. L'ampiezza delle fasce di rispetto stradali deriva dalle disposizioni di legge e dalla evoluzione degli assetti insediativi e infrastrutturali. Per la viabilità extraurbana di interconnessione sovra comunale e per la viabilità extraurbana di penetrazione comunale essa è rappresentata sugli elaborati grafici del RU in funzione della categoria assegnata dal RU alla suddetta viabilità. Le fasce di rispetto della viabilità minore trovano invece specifica definizione grafica nella "Rete della viabilità comunale" di cui al precedente punto 2.1. del presenteArticolo in funzione della classificazione ai sensi del Nuovo codice della strada. Al loro interno valgono le disposizioni di cui al successivo punto 5 del presente Articolo.
3. Caratteri costruttivi
3.1. I caratteri costruttivi delle nuove strade rispettano le norme funzionali e geometriche emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi riguardanti le strade esistenti e la realizzazione di nuove strade sono improntati alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, con specifico riguardo ai pedoni e ai ciclisti, alla minimizzazione e alla compensazione degli impatti ambientali e visuali, alla coerenza e alla valorizzazione paesaggistica.
3.2. La realizzazione di nuovi tracciati stradali e/o l'adeguamento non puntuale di quelli esistenti, in particolare, è sempre preceduta da uno specifico studio che consenta di concepire l'infrastruttura come una componente integrata nell'ambiente e nel paesaggio e non come una mera sovrapposizione ad essi. A tale scopo, oltre ai caratteri orografici, devono essere esplicitamente considerati gli aspetti geologici, morfologici e idraulici, gli assetti vegetazionali e faunistici, gli aspetti storico-culturali, gli aspetti visuali. Qualora l'esito dello studio evidenzi impatti problematici, si devono definire adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero considerare soluzioni progettuali diverse, ivi inclusi tracciati alternativi, che, se esterni alle fasce di rispetto stradale, sono approvati in variante al presente RU.
3.3. Ferme restando le disposizioni dettate dalle presenti norme in relazione a specifici interventi viari:
- a. la nuova viabilità interna agli ambiti urbani è sempre dotata di un sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche e di almeno un marciapiede di dimensioni regolamentari. Ove presenti, le aiole alberate hanno una larghezza non inferiore a 1,50 ml. L'illuminazione stradale è realizzata con corpi illuminanti schermati, che evitano la diffusione della luce verso l'alto.
- b. la nuova viabilità del territorio rurale è sempre affiancata da un percorso pedonale o da una pista ciclabile realizzati in sede protetta. Di norma l'illuminazione stradale non è presente. Se del caso, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono dotati di sistemi di illuminazione segnavia con lampade incassate a terra e schermate nella parte superiore.
3.4. Capitolato prestazionale
3.4.1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, l'Amministrazione Comunale predispone un capitolato prestazionale che indica i requisiti qualitativi da rispettare nella realizzazione delle nuove strade.
3.4.2. Il suddetto capitolato prestazionale definisce, in particolare, le stratigrafie e le sezioni tipo delle strade, comprensive dei marciapiedi, delle piste ciclabili e delle aiole verdi, i materiali, gli arredi e le specie vegetali da utilizzare in coerenza con le presenti norme, le verifiche da effettuare in sede di collaudo.
3.4.3. Le strade previste nelle aree di nuovo impianto, così come tutti i tratti di nuova viabilità comunque previsti dal RU, si uniformano ai requisiti qualitativi del suddetto capitolato prestazionale.
4. Interventi viari
4.1. Viabilità extraurbana esistente
4.1.1. Sulla viabilità extraurbana esistente, per migliorare la sicurezza degli spostamenti veicolari e la fluidità dei traffici, sono consentiti interventi di adeguamento della sede carrabile a:
- * categoria C per la viabilità di interconnessione sovracomunale di cui al punto 1.1 del presente Articolo e in particolare:
- - SP n. 2 "Porto Ercole": categoria C1 (larghezza corsie pari a 3,75 ml/cad);
- - SP n. 161 "Porto Santo Stefano: categoria C2 (larghezza corsie pari a 3,50 ml/cad);
- * categoria F per le strade extraurbane di penetrazione comunale di cui al punto 1.1 del presente Articolo.
Tali interventi non devono comportare modifiche del tracciato viario se non per comprovate esigenze localizzate.
4.1.2. Lungo i tratti panoramici che consentono la vista sulla costa e sul mare è vietato creare impedimenti permanenti che impediscano le visuali. In coerenza con il Piano strutturale è altresì vietato creare impedimenti permanenti che ostruiscano le visuali verso le seguenti località: Porto s. Stefano, Torre Lividonia, Torre Cacciarella, Torre di Cala Grande, Torre di Cala Moresca, Torre di Cala Piccola, Torre di Capo d'Uomo, Torre Argentiera, Torre della Maddalena, Torre delle Cannelle, Torre Ciana, Torre dell'Avvoltore, Porto Ercole, Forte Stella, Forte Filippo, Batteria di S. Caterina, La Rocca.
4.1.3. Le eventuali componenti di arredo devono essere costituite da materiali tradizionali: pietra fv, legno, vetro, metallo verniciato, ecc.
4.1.4. L'eventuale apposizione di corpi illuminanti deve evitare l'inquinamento luminoso, facendo ricorso a schermature che impediscano la diffusione della luce verso l'alto.
4.1.5. Strada panoramica
4.1.5.1. In coerenza con quanto previsto dal PS, la Strada panoramica, nei tratti esterni agli ambiti urbani, può essere oggetto di interventi di messa in sicurezza, con particolare riferimento alle frane, agli smottamenti, al drenaggio delle acque meteoriche e alle altre problematiche geomorfologiche e idrogeologiche.
4.1.5.2. Il fondo stradale può essere oggetto di interventi di miglioramento. Tutti gli interventi non devono comunque comportare la saldatura dell'anello del promontorio, così come indicato nella scheda di paesaggio del PIT, Ambito 26 "Argentario".
4.1.5.3. Stante il valore panoramico della strada, sono vietati gli interventi che ostruiscano in modo permanente le visuali verso il mare. È invece consentita la realizzazione, ai lati della strada, di piccoli slarghi non strutturati con funzione di belvedere. Tali slarghi devono avere il fondo bianco e, se del caso, staccionate di protezione in legno.
4.2. Corridoio multimodale
4.2.1. Il corridoio multimodale rappresenta la principale opera infrastrutturale prevista dal Piano strutturale per razionalizzare l'accesso ai porti e ai centri abitati del territorio comunale, per favorire il trasporto pubblico e per consentire gli spostamenti ciclabili.
4.2.2. Esso è costituito:
- * dalle strade provinciali n. 2, "Porto Ercole", e n. 161, "Porto Santo Stefano", così come classificate e disciplinate nel presente Articolo;
- * dal sedime della vecchia ferrovia Orbetello - Porto Santo Stefano opportunamente recuperato a sede viaria secondo le disposizioni del presente Articolo.
4.2.3. Il corridoio multimodale è un sistema stradale complesso a uso di autovetture private, bus navetta per il trasporto pubblico e biciclette.
4.2.4. L'intervento è subordinato alla predisposizione di un progetto unitario, approvato dal Consiglio Comunale, che deve prevedere:
- a. il recupero del sedime della ex ferrovia Orbetello - Porto Santo Stefano a sede viaria nel tratto compreso tra Val di Prato e Porto Santo Stefano, evitando le intersezioni a raso con la viabilità provinciale e riattivando le gallerie esistenti e in disuso;
- b. un percorso dei bus navetta diretti verso Porto Santo Stefano che, tra Val di Prato e Pozzarello, utilizza una corsia della viabilità provinciale in promiscuità con il traffico automobilistico, mentre tra Pozzarello e il porto del Valle utilizza il sedime della ex ferrovia in promiscuità con la pista ciclabile. Un percorso dei bus navetta provenienti da Porto Santo Stefano che, tra il porto del Valle e Pozzarello, utilizza una corsia della viabilità provinciale in promiscuità con il traffico automobilistico, nell'abitato di Pozzarello (tra la nuova viabilità di connessione con Via dell'Orto e Via C. Colombo) utilizza una corsia della strada ricavata sul sedime della ex ferrovia in promiscuità con il traffico automobilistico locale e con la pista ciclabile, mentre tra Pozzarello e Val di Prato utilizza il sedime della ex ferrovia in promiscuità con la sola pista ciclabile. Tutto ciò al fine di evitare l'incrocio a raso tra la viabilità principale e la ex ferrovia all'altezza di Pozzarello
- c. fermate dei bus navetta ricavate in sede propria, in appositi slarghi attrezzati ai lati del percorso e all'interno della relativa fascia di rispetto;
- d. una pista ciclabile in sede protetta, ricavata nel sedime della ex ferrovia in affiancamento al percorso dei bus navetta nel tratto compreso tra Porto Santo Stefano e Val di Prato e in affiancamento alla viabilità provinciale nel tratto compreso tra Val di Prato e Porto Ercole;
- e. l'utilizzazione da parte degli autoveicoli dell'attuale viabilità provinciale nei due sensi di marcia.
4.2.5. Il progetto unitario deve essere corredato da uno specifico studio di inserimento paesaggistico finalizzato a definire:
- a. i raccordi morfologici, architettonici e formali con le strutture paesaggistiche esistenti;
- b. le misure per limitare gli effetti di frammentazione ecologica, soprattutto nelle aree a più alto valore ambientale;
- c. le misure per conservare e valorizzare le visuali aperte verso la costa e il mare;
- d. le misure per contenere e compensare gli impatti visuali prodotti dall'opera;
- e. le modalità di cantierizzazione atte a minimizzare gli impatti sui paesaggi limitrofi, direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione dell'opera.
4.2.6. In presenza di appurata impossibilità a utilizzare il sedime della ex ferrovia, il progetto dell'opera può prevedere varianti localizzate che, se esterne alla fascia di rispetto indicata sugli elaborati grafici del RU, comportano variante urbanistica.
4.2.7. Ove necessario, per esigenze di spazio, o opportuno, per qualità di tracciato e/o presenza di viabilità minore all'uopo utilizzabile, la pista ciclabile può distaccarsi dalla carreggiata stradale e seguire un percorso autonomo, ferma restando la necessità di mantenere la stessa origine e la stessa destinazione del tracciato stradale.
4.2.8. Le opere d'arte della strada, che non devono presentare parti in cemento f. v., hanno finiture consone ai caratteri tradizionali delle costruzioni locali, con preferenza per le finiture in pietra.
4.2.9. Le piazzole per le fermate dei bus navetta, che hanno il fondo pavimentato con materiale lapideo antiscivolo, possono essere attrezzate con sedute in legno e ombreggiate con pergolati in legno o metallo.
4.2.10. I caratteri costruttivi della pista ciclabile si conformano alle disposizioni di cui all'Articolo 88 delle presenti norme. Il tracciato della pista può essere segnalato, nelle ore notturne, attraverso sistemi segnavia con luce radente e bassa potenza di impianto. Sono vietati i sistemi di illuminazione che diffondono la luce verso l'alto.
4.3. Viabilità di distribuzione urbana
4.3.1. Viabilità esistente
4.3.1.1. La viabilità di distribuzione urbana esistente, di cui al punto 1.1 del presente Articolo, è suscettibile di interventi di adeguamento alla categoria E (strada urbana di quartiere) ai sensi del Nuovo codice della strada.
4.3.1.2. In corrispondenza degli ingressi urbani, lungo i lati della strada sono messi a dimora filari di alberi di alto fusto, con specie scelte tra quelle indicate dal RE. Le intersezioni stradali sono preferibilmente risolte attraverso rotatorie adeguatamente arredate.
4.3.2. Nuova viabilità
4.3.2.1.La nuova viabilità di gronda prevista dal RU a ridosso dei centri abitati, garantisce i collegamenti tra i settori urbani evitando l'attraversamento delle aree centrali e ha le caratteristiche delle strade di categoria E (strada urbana di quartiere) ai sensi del Nuovo codice della strada.
4.3.2.2. Ove indicato dagli elaborati grafici del RU, essa è affiancata da due aiole alberate di larghezza minima pari a 3,00 ml, con una densità arborea di 10 piante di alto fusto/100 ml scelte tra quelle indicate dal RE.
4.3.2.3. Le schede raccolte nell'Elaborato F del RU e relative alla aree di nuovo impianto definiscono specificatamente, se del caso, le caratteristiche costruttive delle nuove strade, con particolare riferimento ai raccordi morfologici e agli impatti visuali.
4.4. Viabilità di distribuzione locale
4.4.1. Gli interventi sulla viabilità di distribuzione locale, allorché coincidente con la viabilità minore di interesse storico, seguono le disposizioni di cui all'Articolo 30 delle presenti norme.
4.4.2. Nel territorio rurale, ove presente, va comunque conservato il fondo bianco. Solo in presenza di comprovate ragioni è consentito il ricorso terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.
5. Interventi nelle fasce di rispetto
5.1. Freme restando le disposizioni del nuovo Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nelle fasce di rispetto stradale si applicano le disposizioni che seguono.
5.2. Al loro interno non sono consentite nuove costruzioni, né ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali.
5.3. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione con fedele ricostruzione, della demolizione e ricostruzione dei volumi secondari e delle addizioni funzionali.
5.4. La realizzazione dei muri di cinta o di altre recinzioni ai lati della strada, così come la messa a dimora di alberi o siepi, anche a carattere stagionale, è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della strada.
5.5. Nelle fasce di rispetto sono consentite le pratiche agricole, le sistemazioni a verde e, previo nulla osta dell'ente gestore, la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante, marciapiedi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi, impianti tecnologici e simili.
Articolo 92 chioschi e strutture amovibili su strade e spazi pubblici
1.Definizione
1.1. Per chioschi e struttura amovibili si intendono i manufatti isolati, prefabbricati, temporanei se pure strutturalmente durevoli, concepiti per la vendita di generi diversi o per la somministrazione di cibi e bevande anche a supporto di esercizi presenti in edifici separati.
1.2. Essi sono installati su suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, all'interno degli ambiti urbani, per un periodo predeterminato e a seguito di apposito atto abilitativo rilasciato dalla Amministrazione, accompagnato da convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto..
2. Criteri di localizzazione e caratteri costruttivi
2.1. I chioschi e le strutture amovibili possono essere installati, nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo codice della strada, lungo la viabilità pubblica interna agli ambiti urbani e, in particolar modo, nelle piazza alberate e nelle aree attrezzate per il passeggio, di cui all'Articolo 41, punto 3.4.2.4, delle presenti norme, e lungo i percorsi pedonali e le piste ciclabili, di cui all'Articolo 90 delle presenti norme.
2.2. La loro installazione, che non deve generare ostacoli o rallentamenti al traffico veicolare, né pericoli alle persone o alle cose, deve essere prevista in appositi spazi distinti e separati dalla carreggiata stradale.
2.3. La suddetta installazione non deve comunque precludere visuali prospettiche sulle risorse storico-culturali di cui alla Parte Terza,Titolo II, delle presenti norme, né su scorci paesaggistici di particolare qualità formale.
2.4. La struttura portante dei chioschi e delle strutture amovibili deve essere realizzata in legno, ghisa o altro metallo verniciato, mentre i tamponamenti possono essere realizzati con gli stessi materiali ovvero con altri, purché idonei al decoro dello spazio pubblico e coerenti con l'arredo urbano degli spazi limitrofi.
2.5. L'altezza non deve superare i 3,50 ml.
2.6. Non è consentita l'installazione di chioschi o di strutture amovibili nei seguenti settori funzionali urbani:
- a. settori urbani a prevalente funzione residenziale: SUR4, SUR 5
- b. settori urbani a prevalente funzione produttiva: SUP1, SUP2, SUP3, SUP4
3. Criteri dimensionali
3.1. La superficie utile lorda complessivamente occupata negli ambiti urbani dai chioschi e dalle strutture amovibili su strade e spazi pubblici, comprensiva delle strutture legittimamente esistenti e già installate, non deve superare i seguenti limiti:
- a. ambito urbano di Porto Santo Stefano: 1.500 mq
- b. ambito urbano di Porto Ercole: 1.000 mq
4. Regolamento comunale dei chioschi e delle strutture amovibili
4.1. L'Amministrazione Comunale predispone un apposito regolamento attraverso il quale, in coerenza con le disposizioni del presente Articolo:
- a. procede al censimento e alla catalogazione dei chioschi e delle strutture amovibili esistenti su strade e spazi pubblici del territorio comunale, indicando per ciascuna di essi l'ubicazione, i caratteri dimensionali, i caratteri costruttivi, l'attività esercitata, il tipo e la durata dell'atto abilitativo in atto;
- b. definisce conseguentemente la superficie utile lorda legittimamente già impegnata e quella ancora disponibile sulla base delle quantità consentite dalle presenti norme;
- c. definisce i criteri localizzativi, i caratteri dimensionali e i caratteri costruttivi e formali dei chioschi e delle strutture amovibili da localizzare ex novo, ovvero da ubicare in diversa localizzazione alla scadenza del titolo abilitativo in atto;
- d. definisce i criteri di assegnazione delle aree tramite procedura di evidenza pubblica, il carattere, la durata e l'iter procedurale dell'atto abilitativo, lo schema di convenzione, le garanzie fideiussorie, l'entità del canone da corrispondere alla Amministrazione Comunale, l'entità delle sanzioni in caso di inosservanza.
4.2. Il regolamento di cui trattasi si raccorda al PUAD, di cui all'Articolo 5 delle presenti norme per la disciplina dei chioschi e delle strutture amovibili che ricadano nelle aree demaniali.
Articolo 93 sistema portuale
1. Definizione
1.1. Il sistema portuale del comune di Monte Argentario è costituito dai porti del Valle (Porto Santo Stefano), Porto Ercole, Cala Galera e dall'approdo della Pilarella (Porto Santo Stefano).
1.2. Ai fini delle presenti norme, per ambito portuale si intendono l'area e lo specchio d'acqua che compongono il porto e che sono oggetto del Piano regolatore del porto, di cui al successivo punto 4 del presente Articolo.
1.3. Gli elaborati grafici del RU definiscono il perimetro dell'ambito portuale dei porti del Valle (Porto Santo Stefano), Porto Ercole e Cala Galera. Al suo interno opera il piano regolatore del porto di cui alla LR 01/2005.
2. Classificazione
2.1. Ai sensi del master plan "La rete dei porti toscani", parte integrante del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT):
- - il Porto del Valle, a Porto Santo Stefano, è classificato come porto di interesse regionale e interregionale;
- - il porto di Porto Ercole è classificato come ormeggio, ma possiede le caratteristiche per essere trasformato in porto o approdo turistico;
- - il porto di Cala Galera è classificato come porto turistico;
- - l'approdo della Pilarella, a Porto Santo Stefano, è classificato come ormeggio temporaneo.
3. Prestazioni qualitative
In coerenza con quanto previsto dal Piano strutturale, il sistema portuale assolve le seguenti funzioni:
3.1. Porto del Valle
3.1.1. Caratterizzazione quale porto multifunzionale, con:
- - punto esclusivo di imbarco per passeggeri con auto al seguito diretti all'isola del Giglio;
- - stazione di partenza per i collegamenti con le isole del Giglio e di Giannutri, effettuati con navi traghetto e con motobarche;
- - sezione specializzata di porto turistico;
- - sezione dedicata alla pesca professionale;
- - sezione dedicata agli ormeggi pubblici per residenti;
- - sezione dedicata alla cantieristica navale.
3.2. Porto Ercole
3.2.1. Caratterizzazione quale porto multifunzionale, con:
- - sezione dedicata alla pesca professionale e alle attività cantieristiche;
- - sezione dedicata alle attività nautiche locali e agli ormeggi per residenti;
- - sezione specializzata di porto turistico.
3.3. Cala Galera
3.3.1. Caratterizzazione quale porto turistico per imbarcazioni di dimensioni medie e grandi.
3.4. Pilarella
3.4.1. Caratterizzazione quale ormeggio temporaneo per residenti e approdo rifugio per imbarcazioni in transito.
4. Interventi consentiti - il piano regolatore del porto
4.1. Gli assetti fisici e funzionali degli ambiti portuali sono regolati dal piano regolatore del porto, che, ai sensi della LR 01/2005, costituisce atto di governo del territorio ed è predisposto in conformità con quanto disposto dal PS vigente. Il piano regolatore del porto definisce, in particolare, le aree destinate alla mobilità interna, alla produzione industriale, alla cantieristica, alla pesca, alla nautica da diporto, ai servizi passeggeri, ai servizi commerciali e turistici, disciplinando gli interventi da realizzare e i relativi caratteri costruttivi. In conformità al PS, il piano regolatore del porto definisce altresì le modalità di accesso ai porti e le dotazioni di parcheggio a servizio della nautica da diporto.
4.2. In coerenza con il PS, nel territorio comunale il piano regolatore dei porti prevede obbligatoriamente che il fabbisogno di acqua, per scopi non potabili compatibili, sia assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;
4.3. Nelle more di approvazione di un nuovo piano regolatore del porto, predisposto ai sensi della LR 01/2005, i porti del Valle, a Porto Santo Stefano, e di Porto Ercole sono regolati dai vigenti piani regolatori dei porti integrati con i criteri e principi desumibili dall'art. 25 delle Norme di attuazione del vigente Piano Strutturale nonché dalle previsioni dello strumento della pianificazione riferito alle diverse UTOE.
4.4. Nelle more di approvazione di un piano regolatore del porto, predisposto ai sensi della LR 01/2005, nel porto di Cala Galera sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso. Il piano regolatore del porto, in coerenza con il PS, dovrà favorire l'integrazione, quanto meno funzionale, dell'area portuale con il centro abitato di Porto Ercole e con la spiaggia della Feniglia.
4.5. Onde consentire nel tempo l'attuazione delle previsioni strategiche del PS, il RU definisce specifiche previsioni di salvaguardia sulle aree suscettibili di assolvere ruoli strategici nel sistema della mobilità e della sosta.
5. Approdo della Pilarella e punti di ormeggio esistenti
5.1. Nell'approdo della Pilarella e nei punti di ormeggio legittimamente esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
5.2. In coerenza con quanto disposto dal PS, non è consentito incrementare il numero dei punti di ormeggio esistenti.
5.3. Obiettivi specifici: Approdo Pilarella
- - conferma delle funzioni attuali di ormeggio temporaneo per i residenti e di approdo rifugio;
- - messa in sicurezza dagli agenti marini, attraverso opere di difesa del lungomare e della piazza, mediante frangiflutti galleggianti anche con soluzioni sperimentali " a pelo d'acqua" che dovranno comunque salvaguardare i valori paesaggistici.