Articolo 33 aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale
1. Definizione
1.1. Lungo il reticolo idrografico superficiale, o in prossimità di esso, le tavole grafiche del RU individuano aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale, quali strutture di collegamento lineare o areale tra ambienti a diversa caratterizzazione ecologica, finalizzate a contrastare i processi di insularizzazione e di frammentazione che riducono i livelli di biodiversità.
1.2. Esse costituiscono ambiti sensibili agli effetti morfologici e idraulici indotti dalla dinamica delle acque, nonché agli effetti ecologici e paesaggistici.
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno non è consentito alterare la morfologia dei terreni se non per comprovate esigenze di riqualificazione idraulica e idrogeologica, da sottoporre comunque a specifica valutazione di incidenza all'interno del SIR; i terreni potranno essere utilizzati per opere di "rimeandrizzazione", per la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, per le sistemazioni a verde e a carattere ricreativo, per la realizzazione di attrezzature acquedottistiche.
2.2. È vietato realizzarvi nuove costruzioni, ancorché precarie, fatti salvi i manufatti per la regolamentazione idraulica e le infrastrutture di attraversamento. Sono altresì vietati i parcheggi per autoveicoli, i depositi di materiali, le recinzioni e i muri di cinta, le discariche di qualsiasi tipo, le attività estrattive che non siano previste da interventi di sistemazioni idraulica o di risanamento naturalistico e ambientale.
2.3. Sugli edifici esistenti legittimi sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Non sono consentiti locali tecnici quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
2.4. Ogni intervento di trasformazione territoriale, compreso il taglio della vegetazione, che interessi il bacino del Fosso di S.Antonio (Le Piane), del Fosso degli Acquastrini e della Valle dei Molini, dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. nº56/2000.
2.5. Per quanto non specificatamente definito dalle presenti norme, si fa riferimento alla vigente disciplina di settore e alle specifiche competenze degli Enti preposti alla gestione dei corsi d'acqua.
3. Vegetazione ripariale 3.1. La vegetazione ripariale svolge importanti funzioni di carattere tecnico-meccanico, per la difesa delle rive, e di carattere paesistico - ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.
3.2. Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua dovranno conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o alloctona e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Saranno comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.
3.3. Lungo i corsi d'acqua che attraversano le zone agricole e/o le aree verdi ad uso sportivo de Le Piane è fatto obbligo di mantenere, o ricostituire, su entrambe le sponde, fasce continue di vegetazione naturale con funzione di filtro; tali fasce dovranno avere una larghezza di almeno 10,00 ml misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 34 aree di protezione paesistica e storico-monumentale
1. Definizione
1.1. Le "aree di protezione paesistica e storico monumentale" comprendono le aree limitrofe agli edifici matrice e compongono con essi ambiti paesistici organici, caratterizzati dalla presenza dominante delle architetture di impianto storico, tutelandone i caratteri fisici, naturali, storico-culturali e visuali. Sono solitamente occupate da vegetazione naturale (gariga, macchia bassa, ecc.), che copre le parti più alte dei colli e dei crinali, ovvero, più in basso, da coltivazioni tradizionali (viti, olivi, seminativi, ecc.).
1.2. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
1.3. I titoli abilitativi dei progetti che riguardino tali aree sono sottoposti al parere preventivo della commissione comunale per il paesaggio "per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico", ai sensi della L.R. 01/2005, oltre che, se vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, delle amministrazioni competenti alla gestione del vincolo.
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno sono consentiti gli interventi tesi a valorizzare la presenza del monumento nel contesto naturale o agricolo, a favorirne l'accessibilità e la fruizione, a migliorare i percorsi e gli spazi di sosta nell'ambito di itinerari escursionistici. Sono altresì consentite le pratiche agricole e selvicolturali tradizionali.
2.2. È invece vietata la realizzazione di:
- - opere capaci di alterarne la morfologia fisica, con l'eccezione di:
- - opere necessarie a garantire l'integrità fisica dei suoli;
- - sistemazioni idraulico-agrarie, che potranno essere recuperate o realizzate nelle "zone a prevalente carattere agricolo".
- - costruzioni di qualsiasi tipo, stabili o precarie, permanenti o temporanee, con l'eccezione di:
- - quelle eventualmente necessarie a garantire servizi di pubblico interesse connessi alla fruizione e/o alle attività escursionistiche; tali costruzioni, che dovranno avere gli stessi caratteri costruttivi degli annessi temporanei di cui all'Articolo 42 delle presenti norme, saranno realizzate dalla Amm:ne Comunale o da altri soggetti previa convenzione, registrata e trascritta, che ne vincoli la destinazione d'uso e ne disciplini le forme di utilizzo, prevedendo altresì idonee garanzie finanziarie per la rimozione in caso di disuso e specifiche penali in caso di inadempimento;
- - infrastrutture ad uso della Protezione Civile e dei servizi antincendio.
- - recinzioni che alterino il rapporto tradizionale diretto tra edifici e spazi aperti limitrofi, o che interrompano la continuità di questi ultimi, con l'eccezione di:
- - volumi tecnici, di cui all'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
- - impianti tecnologici emergenti, infrastrutture aeree e opere incongrue con evidente impatto visuale, che potranno essere realizzati solo se interrati.
- - impianti per la produzione di energia, ancorché da fonti rinnovabili;
- - strade e spazi di sosta carrabili, con l'eccezione di:
- - spazi pubblici di parcheggio su fondo bianco.
2.3. Gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale che presuppongano modifiche allo stato dei luoghi, ivi compresi gli interventi di modifica ai prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere accompagnati da un apposito studio del paesaggio, commisurato all'entità dell'intervento, che ne dimostri la coerenza con gli assetti paesaggistici storicizzati. Tale studio, che in presenza di interventi assoggettati al regime autoritativo del D.Lgs. 42/2004 sarà sostituito dalla "Relazione paesaggistica", esaminerà in particolare, in presenza di PA, di Programmi aziendali con valore di PA e/o di progetti infrastrutturali, gli aspetti geomorfologici, idraulici, vegetazionali, storico-insediativi e visuali.
2.4. Gli interventi ammessi sulle costruzioni esistenti, ferme restando le limitazioni disposte dalle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono definiti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme. Qualora tali interventi comprendano anche la ristrutturazione urbanistica, la eventuale ricostruzione di volumetrie demolite dovrà dare luogo a soluzioni paesaggisticamente coerenti (per ubicazione, tipologia edilizia, caratteri architettonici, materiali, ecc.) e di pari volume, privilegiando, in particolare, soluzioni che allontanino la nuova costruzione dall'edificio matrice. Tale disposizione si applica anche alla ristrutturazione urbanistica di eventuali volumi precari dotati di apposito titolo abilitativo, ancorché in sanatoria.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di protezione paesistica e storico-monumentale nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 35 siti di importanza regionale (sir)
1. Definizione
1.1. Sono siti presenti nella Rete Natura 2000 (già SIC e ZPS), individuati, su tutto il territorio comunale con l'eccezione delle zone urbanizzate dell'arco nord-orientale, ai sensi della LR nº56/2000, e specificatamente:
- - SIR n.125 "Monte Argentario";
- - SIR n.126 "Laguna di Orbetello";
- - SIR n.128 "Duna Feniglia";
- - SIR n.134 "Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano".
1.2. Comprendono aree di grande interesse ambientale, dove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, la cui conservazione è ritenuta strategica a livello regionale e comunitario.
1.3. Sono finalizzati ad evitare il degrado degli habitat naturali e seminaturali, garantendone il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino.
1.4. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi consentiti
2.1. All'interno dei SIR sono consentiti tutti gli interventi che non producano effetti negativi sugli habitat e sulle specie di flora e di fauna che sono oggetto di conservazione. Tutti gli interventi di trasformazione territoriale, o comportanti perturbazione ambientale, sono pertanto subordinati a una preventiva Valutazione di incidenza dei relativi piani o progetti. Tale procedura valuta gli effetti dell'opera e/o dell'azione sulle specie e sugli habitat presenti, tenendo conto dell'obiettivo prioritario della loro conservazione.
2.3. La procedura valutativa è articolata in vari livelli di approfondimento, sulla base degli effetti prevedibili, delle dimensioni e della tipologia del progetto, delle caratteristiche del sito interessato:
- 1. Semplice analisi del progetto: lo studio di incidenza si ferma all'analisi del progetto qualora tale analisi sia sufficiente ad escludere incidenze potenziali significative;
- 2. Screening: l'analisi del progetto, anche congiuntamente ad altri progetti interagenti, evidenzia possibili incidenze sul sito e, qualora tali incidenze risultino significative per la conservazione del sito, determina la decisione di procedere alla valutazione di incidenza;
- 3. Valutazione vera e propria: viene valutata l'incidenza del progetto, anche congiuntamente ad altri progetti interagenti, sulla integrità del sito e sugli obiettivi di conservazione, individuando, se del caso, possibili misure di compensazione.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di siti di importanza regionale (SIR) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 36 aree di rilevante pregio ambientale (arpa)
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree che costituiscono emergenze paesaggistico - ambientali ai sensi del vigente Piano Strutturale.
1.2. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno sono consentiti gli annessi stabili e i manufatti agricoli precari stagionali ad uso delle aziende produttive condotte da imprenditori agricoli professionali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, nonché tutti gli interventi che, pur non presupponendo nuove costruzioni, valorizzino le risorse naturali e storico-culturali presenti, nonché le attività agricole e agrituristiche. Sono inoltre consentiti:
- - gli usi residenziali e le attività turistico-ricettive, se già in atto al momento della adozione del RU;
- - le attività di ristoro e di servizio al turismo escursionistico;
- - il riuso del patrimonio edilizio esistente in funzione delle attività agricole, di ristoro, di sostegno al turismo escursionistico;
- - la sistemazione, il potenziamento e l'adeguamento funzionale della viabilità pubblica esistente, compresi gli interventi di messa in sicurezza della viabilità vicinale;
- - le infrastrutture funzionali alla prevenzione incendi, alla protezione civile e alle attività di studio e ricerca ai fini scientifici e culturali;
- - gli impianti per autoconsumo di energie da fonti rinnovabili, di tipo solare (termico e fotovoltaico), così come disciplinate all'art. 9bis delle presenti norme.
2.2. Sul patrimonio edilizio esistente, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Terza,Titolo I, delle presenti norme, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3 quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. I locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme, sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati. La viabilità esistente è suscettibile di interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza
2.3. Eventuali esigenze di spazi per la sosta veicolare possono essere soddisfatte utilizzando aree con caratteristiche morfologiche già idonee, senza che ciò comporti significativi movimenti di terra o impermeabilizzazione del fondo, evitando la creazione di spazi strutturati e/o attrezzati.
2.4. Non vi sono consentiti i seguenti interventi:
- - espansioni urbane con l'eccezione dei parchi urbani, purché non attrezzati e non comportanti la realizzazione di infrastrutture;
- - nuove costruzioni, a qualsiasi scopo destinate, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1 del presente Articolo;
- - sistemazioni pertinenziali comportanti impermeabilizzazione dei suoli;
- - campeggi e agricampeggi;
- - nuova viabilità carrabile;
- - nuove infrastrutture, a rete e puntuali, compresi gli impianti per le teletrasmissioni e per la telefonia mobile;
- - interventi che comportino la riduzione della qualità ambientale complessiva e, in particolare: o alterazione delle caratteristiche morfologiche;
- - compromissione delle relazioni naturali a rete;
- - compromissione delle visuali;
- - alterazione delle risorse naturali e storico culturali;
- - depositi all'aperto;
- - apposizione di pubblicità (con esclusione della segnaletica locale);
- - arredi di qualsiasi tipo, compresi quelli vegetali, incongrui con il carattere dei luoghi.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 37 aree di reperimento (ar)
1. Definizione
1.1. Le aree di reperimento sono specifici ambiti territoriali interni alle ARPA, caratterizzati da significative condizioni di naturalità e biodiversità. Al loro interno possono essere istituite aree naturali protette.
1.2. Sono individuate dal PS ed evidenziate con apposita campitura nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi
2.1. Nelle more della istituzione delle aree naturali protette, al loro interno:
- - è consentito effettuare:
- - tutti gli interventi atti a garantire la conservazione delle condizioni naturali esistenti:
- - interventi di valorizzazione delle emergenze naturali e, se non pregiudizievoli delle condizioni naturali, delle emergenze storico-culturali presenti;
- - interventi per la prevenzione degli incendi e per la protezione civile;
- - edifici esistenti: interventi fino al restauro e al risanamento conservativo;
- - viabilità esistente: interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza.
- - non è consentito:
- - realizzare costruzioni di qualsiasi tipo;
- - realizzare nuovi tratti di viabilità carrabile;
- - realizzare impianti per la produzione di energia, ancorché da fonti rinnovabili;
- - alterare lo stato dei luoghi se non per ricondurli a condizioni più prossime a quelle naturali.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di reperimento (AR) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 38 ambito per lo sviluppo durevole dell'interno (asdi)
1. Definizione
1.1. L'ambito per lo sviluppo durevole dell'interno (ASDI) è uno strumento straordinario di gestione delle risorse territoriali (naturali, storico-culturali, produttive, sociali) finalizzato alla promozione dello sviluppo durevole del territorio interno, alla creazione di sinergie tra le risorse territoriali e le attività produttive compatibili, alla integrazione dell'economia del promontorio (agricoltura, cultura, escursionismo, ricreazione, sport, ricettività, ristorazione, ecc.) con l'economia del mare (turismo nautico e balneare).
1.2. L'ASDI comprende le aree ricadenti nel Grande Parco dell'Argentario, nel Parco dell'Argentiera, nelle "Aree di rilevante pregio ambientale" (A.R.P.A.) e nelle "Aree di reperimento" così come definite dal Piano Strutturale.
1.3. Con specifico riferimento alle disposizioni del PS per i suddetti ambiti territoriali, all'interno dell'ASDI l'Amministrazione Comunale promuove, congiuntamente alle associazioni di categoria e ai soggetti interessati, un "Patto per lo sviluppo durevole" basato su un protocollo di qualità prestazionali. Il patto non comporta ulteriori limitazioni rispetto ai vincoli esistenti nelle aree interessate, ma promuove attività compatibili e integrate, fondate sul lavoro e sull'impresa, configurandosi come strumento di:
- - programmazione, coordinamento e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
- - sperimentazione di buone pratiche nell'uso delle risorse territoriali;
- - affermazione del connubio qualità del territorio-qualità dell'offerta territoriale;
- - facilitazione nell'accesso ai finanziamenti pubblici.
Al patto si aderisce liberamente per un periodo di tempo predeterminato, accettandone i principi e impegnandosi ad osservarne le regole.
1.4. A seguito della positiva sperimentazione del patto per un periodo di almeno 5 anni, l'Amministrazione Comunale, di concerto con i soggetti interessati, provvede alla definizione di un apposito piano di gestione e alla istituzione di un'area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) ai sensi L.R. nº 49/1995, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui al presenteArticolo e alla piena attuazione delle previsioni strategiche del PS. Il Piano di gestione individua, nel rispetto degli schemi direttori del PS relativi al Parco Argentiera e al Grande Parco dell'Argentario, gli organi gestionali, le azioni programmatiche, gli strumenti utilizzabili, i risultati attesi e le modalità di coinvolgimento dei soggetti, inizialmente non interessati, che manifestino nel tempo la volontà di aderire al patto.
2. Interventi consentiti
2.1. Nelle more della sottoscrizione del patto per lo sviluppo durevole e della istituzione dell'ANPIL, nelle aree interne all'ASDI vigono le disposizioni di cui alle presenti norme se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al successivo punto 2.2.
2.2. In coerenza con il PS, le componenti territoriali di maggiore caratterizzazione dell'ASDI, già individuate come risorse o aree a disciplina speciale dalle presenti norme, per le quali il Piano di gestione, di cui al precedente punto 1.4, deve prevedere azioni di tutela e di valorizzazione compatibile sono:
- - Aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) e Aree di reperimento (AR): si applicano le disposizioni dettate dalle presenti norme, eventualmente integrate da disposizioni regolamentari di dettaglio;
- - Torre Argentiera: restauro della torre e previsione di un cantiere archeologico nelle aree limitrofe, volto alla esplorazione degli assetti sedimentati in epoca medievale e spagnola;
- - Forte Pozzarello: recupero della struttura e sua utilizzazione per usi ricettivi, espositivi e formativi;
- - area compresa tra Torre Argentiera e Forte Pozzarello: sostegno all'uso delle costruzioni esistenti, sulle quali sono consentiti gli interventi edilizi definiti dalle presenti norme, per usi connessi all'accoglienza dei turisti e ai servizi per il tempo libero;
- - Forte Stella: recupero della struttura e sua utilizzazione quale centro di servizi e di informazione e documentazione sui caratteri naturali e storico-culturali del territorio comunale;
- - Circuito dei conventi: recupero e sistemazione, ai fini escursionistici, delle antiche percorrenze che strutturavano i luoghi della fede (Via dei Mulini collegata, oltre la Torre dell'acqua, alla strada del Conventaccio fino al Noviziato, proseguendo poi per la Peschiera di Nassa e Santa Liberata);
- - Circuito delle campagne: recupero e sistemazione, ai fini escursionistici, della viabilità che serve le aziende agricole aderenti all'ASDI; recupero e sistemazione della strada della Forconata (Pozzarello - Olmo - sorgente dello Sguazzatoio), con prosecuzione nella valle di San Mamiliano fino alle Cannelle;
- - Strada della Scorreria: recupero e sistemazione, ai fini escursionistici, della antica viabilità militare presente nel settore sud-orientale del territorio comunale, che corrisponde, a tratti, alla vecchia strada panoramica. In particolare, ripristino di itinerari per la visita alle torri ivi esistenti (Torre Capo d'Uomo, Cala Moresca, ecc.) e individuazione di una struttura nella quale allestire un apposito museo delle torri.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano l'interessamento dell'ambito per lo sviluppo durevole dell'interno (ASDI) con le aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detto ambito.
Articolo 39 aree di protezione e compensazione
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree con vegetazione naturale e con vegetazione artificiale (rimboschimenti e giardini), esistente o di progetto, che, per la loro contiguità con le aree urbanizzate, svolgono un ruolo di mitigazione e di compensazione nei confronti dei principali inquinamenti urbani (acustico, atmosferico, luminoso, climalterante).
2. Interventi
2.1. Vegetazione
In attuazione di quanto previsto dal PS, al loro interno è vietato il taglio e il diradamento di specie arboree e arbustive, mentre è da favorire la costituzione di fasce boscate miste, ad alta densità di impianto irregolare, composte da specie arboree e arbustive autoctone o comunque naturalizzate resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, con spessore minimo pari a 25 m..
2.2. Costruzioni
Vi è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, ancorché precarie. Le costruzioni esistenti sono suscettibili di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2. delle presenti norme. Non sono consentiti locali tecnici quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di protezione e di compensazione nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 40 vincoli ex lege
1. Definizione
1.1. I vincoli ex lege sono limitazioni alle trasformazioni territoriali e all'uso delle risorse essenziali del territorio determinate dalla normativa nazionale e/o regionale.
1.2. Gli interventi edilizi e urbanistici che interessano le aree vincolate sono subordinati al previo atto di assenso, comunque denominato, dell'organo preposto alla tutela secondo i procedimenti disciplinati dalle diverse norme di settore.
1.3. In aggiunta ai vincoli ex lege e al fine di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio, il RU disciplina, con apposite disposizioni contenute nelle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'integrità fisica e i caratteri qualitativi del territorio, definendo le conseguenti limitazioni alle trasformazioni territoriali.
2. Rappresentazione indicativa ed esemplificativa dei vincoli ex lege
2.1. Gli elaborati grafici del RU riportano le perimetrazioni esemplificative dei vincoli ex lege indicati ai punti seguenti. Tali perimetrazioni assumono carattere indicativo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tal fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.
2.1.1. Elaborato B.3.2.1: Vincoli ex lege:
2.1.1.1. Vincolo cimiteriale (R.D. 1265/1934,Articolo 338).
All'interno della fascia di vincolo sono vietate tutte le nuove costruzioni e i locali tecnici, ancorché interrati. È consentita la realizzazione di parcheggi, opere stradali e opere a verde, nonché l'installazione di chioschi prefabbricati di servizio, utilizzabili anche per la vendita di fiori, arredi funebri e affini. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme.
2.1.1.2. Area di rispetto degli impianti di depurazione (Delibera Interministeriale 04.02.1977)
Al loro interno sono vietate le nuove costruzioni, ancorché interrate. È consentita la realizzazione di parcheggi, di opere stradali e di opere a verde. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi, previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme.
2.1.1.3. Aree di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di prelievo ad uso acquedottistico (D Lgs 152/1999)
Le disposizioni che regolano le suddette aree sono contenute nell'Articolo 20 delle presenti norme.
2.1.1.4. Aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923)
Il vincolo idrogeologico opera su terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto delle trasformazioni territoriali, possono subire denudazioni, perdere stabilità o vedere turbato il regime delle acque con creazione di pubblico danno. Le trasformazioni territoriali significative, eccedenti le normali pratiche agricole, sono subordinate all'ottenimento del prescritto titolo autorizzativo, comunque denominato, rilasciato dalla competente amministrazione.
2.1.1.5. Aree di rispetto dei siti riproduttivi di uccelli marini protetti (Del. GR 454/2008)
Nelle aree di rispetto dei siti riproduttivi di uccelli marini protetti vige l'obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, nonché lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o sottoposti a manutenzione straordinaria, posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti.
2.1.1.6. Fasce di rispetto stradale
Sono individuate lungo la viabilità principale e sono disciplinate nella Parte Quarta,Titolo IV, delle presenti norme.
2.1.2. Elaborato B.3.2.2: Vincoli ex lege: beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004):
I beni culturali e paesaggistici sono disciplinati dalle Parti Seconda e Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sottopongono a un preventivo nulla osta gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriali. In particolare, il D. Lgs 42/2004 riguarda:
- a. Parte Seconda,Articolo 10: beni culturali già oggetto di decreto di vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
- b. Parte Terza,Articolo 136: beni paesaggistici già oggetto di decreto vincolo ai sensi della Legge 1497/1939.
- c. Parte Terza,Articolo 142: beni paesaggistici e ambientali già oggetto di vincolo ai sensi della Legge n. 431/1985.
Le modalità di tutela dei suddetti beni sono specificate dalla Disciplina dei beni paesaggistici del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT).
Il RU recepisce detta disciplina attraverso le specifiche disposizioni relative alla tutela dell'integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio (Parti Seconda e Terza delle presenti norme), nonché attraverso le specifiche disposizioni inerenti i caratteri qualitativi degli interventi di trasformazione territoriale (Parte Quarta delle presenti norme).
In aggiunta alle suddette disposizioni e in coerenza con la Disciplina dei beni paesaggistici del PIT, nei tratti di costa alta interni alla fascia dei territori costieri, se esterni agli ambiti urbani, non sono consentite edificazioni di qualsiasi tipo con l'eccezione, ove previste, delle addizioni funzionali connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia RE3, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2. Nei suddetti tratti deve inoltre essere garantita la visibilità della linea di costa, sia dall'entroterra che dal mare.
3. Vincoli non rappresentati negli elaborati cartografici
3.1. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente RU i vincoli e le limitazioni all'uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le Fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984 e smi),e le Fasce di rispetto degli elettrodotti (DPCM 08.07.2003 e smi).
3.2. Verifica di interesse culturale
I beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 50 anni sono sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vincoli e/o limitazioni ex lege alle trasformazioni territoriali nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le limitazioni e/o le disposizioni che derivano da detti vincoli.